Penale

Thursday 06 July 2006

Attenzione alla rumorosità dei condizionatori: può scattare il reato di disturbo al riposo delle persone.

Attenzione alla rumorosità dei condizionatori: può scattare il reato di disturbo al riposo delle persone.

Cassazione Sezione prima penale (up) sentenza 22 giugno-5 luglio 2006, n. 23130

Presidente Gemelli Relatore Chieffi

Ricorrente Ferrantelli

Fatto

Con sentenza 2 dicembre 2004 il Tribunale di Palermo condannava Ferrantelli Angelo alla pena di euro 300 di ammenda, oltre il risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, siccome dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dallarticolo 659 comma 1 e 2 Cp per avere disturbato le occupazioni ed il riposo di Cefalù Annunziata e del suo nucleo familiare mediante emissioni sonore provenienti dagli impianti di climatizzazione e dal gruppo elettrogeno installati presso lambulatorio di dialisi e di malattie renali srl con sede in Palermo in piazza Europa 18.

Nella motivazione il Tribunale riteneva provata la responsabilità dellimputato sulla base di numerose e concordi dichiarazioni testimoniali rese da soggetti residenti in diversi palazzi circostanti, dalle quali era emerso che i rumori provenienti dagli impianti di climatizzazione e dal gruppo elettrogeno installati sul tetto dellambulatorio erano di intensità tale da arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone. Pertanto pur non ravvisandosi gli estremi della contravvenzione punita dal comma 2 dellarticolo 659 Cp, in quanto le emissioni sonore erano di poco inferiori al limite fissato dallarticolo 4 Dpcm 14 novembre 1997 il Tribunale riteneva sussistente la contravvenzione prevista dal comma 1 dellarticolo citato, in quanto tali emissioni sia per la loro intensità, i saper la loro durata fino a notte inoltrata, sia per lubicazione degli impianti, che provocava una amplificazione dei rumori travalicavano i limiti di normale tollerabilità riferibile alla media sensibile delle persone che vivono nellambiente ove suoni e rumori vengono percepiti.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i difensori, i quali ne hanno chiesto lannullamento per vizio della motivazione e per violazione dellarticolo 659 Cp sul rilievo che, in mancanza di un abuso nella utilizzazione dei mezzi di esercizio del mestiere per sua natura rumoroso, si doveva escludere la sussistenza della contravvenzione in esame, tanto più che dallaccertamento tecnico era emerso che le emissioni sonore no superavano i limiti previsti dallarticolo 4 Dpcm 14 novembre 1997.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

Infatti è consolidato orientamento di questa Corte che per la sussistenza della contravvenzione prevista dal comma 1 dellarticolo 659 Cp è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dallagente sia tale da poter disturbare il riposto e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata. La valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nellambiente, ove i rumori vengono percepiti, di guisa che non vi è alcuna necessità di disporre una perizia fonometrica per accertare lintensità dei rumori, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento che per le modalità di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone.

Né lipotesi contravvenzionale prevista dal comma 1 dellarticolo 659 Cp può essere esclusa per il solo fatto che nellesercizio di una attività rumorosa lagente non abbia superato i limiti di rumorosità previsti dallarticolo 4 Dpcm 14 novembre 1997. Infatti lagente, il quale svolge attività di per sé rumorosa, è comunque sempre obbligato non solo a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dallAutorità, ma anche a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Non vi è dubbio che le due ipotesi previste dallarticolo 659 Cp possono concorrere, di guida che, anche se non ricorre la violazione di disposizioni di legge o di prescrizioni imposte dallAutorità, dovrà ritenersi sussistente lipotesi prevista dal comma 1 dellarticolo 659 Cp, qualora i rumori prodotti siano di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, generando disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone. Infatti non può ritenersi che nel caso di esercizio di mestiere o di attività rumorosa la contravvenzione prevista dallarticolo 659 comma 1 Cp debba essere esclusa a seguito della entrata in vigore della legge 447/95, ostando a tale interpretazione considerazioni di natura letterale e logica. In primo luogo, atteso il tenore dei termini adoperati dal legislatore, la suddetta norma va tenuta distinta da quella di cui allarticolo 10 comma 2 legge 447/95, riguardando la prima gli effetti negativi della rumorosità, mentre la seconda prende in considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorosità. In secondo luogo diverso è lo scopo delle due norme, mirando la prima a tutelare la tranquillità pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone, mentre la seconda prescinde dallaccertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente linquinamento acustico. Pertanto, essendo diversi gli scopi perseguiti dalle due norme, non vi è spazio per lapplicazione del principio di specialità, dovendosi escludere che la disposizione amministrativa di cui allarticolo 10 comma 2 legge 447/95 (legge quadro sullinquadramento acustico) abbia assorbito la norma prevista dallarticolo 659 comma 1 Cp.

Orbene nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto sussistente la contravvenzione di cui al comma 1 dellarticolo 659 Cp, in quanto è stato accertato in punto di fatto che i rumori provenienti dal laboratorio sia per la loro intensità, sia per la loro durata fino a notte inoltrata, sia per la maggiore propagazione dei rumorosi dovuta alla ubicazione degli impianti, che ne provocava una amplificazione superavano i limiti di normale tollerabilità ed erano, comunque, tali da disturbare per la loro intensità e per la loro diffusione allesterno il riposo e le occupazioni di numerose persone, che abitavano nei palazzi circostanti. Ne consegue che correttamente il Tribunale, pur escludendo lipotesi contravvenzionale prevista dal comma 2 dellarticolo 659 Cp, ha ritenuto sussistenti sotto il profilo soggettivo ed oggettivo gli elementi costitutivi del reato previsto dal comma 1 dellarticolo 659 Cp, anchesso ritualmente contestato.

È appena il caso di rilevare che il reato non può essere dichiarato estinto per prescrizione, attesa la sospensione dei termini del corso della prescrizione disposta nella precedente udienza a seguito del invio ad altra udienza ai sensi della legge 46/2006.

Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex articolo 616 Cpp.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.