Famiglia

Wednesday 17 January 2007

Assegno per il nucleo familiare. Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.INPS CIRCOLARE N. 13 del 12.01.2007

Assegno per il nucleo familiare. Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

INPS CIRCOLARE N. 13 del
12.01.2007

SOMMARIO: A decorrere dal
1.01.2007 sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno
relativi ai nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con
almeno un figlio minore, in cui non siano presenti
componenti inabili (tabelle 11 e 12). A decorrere dal 1.01.2007 è previsto un
aumento dell’importo dell’assegno del 15 per cento per le altre tipologie di
nuclei con figli ( tabelle 13-19). Ai fini della determinazione dell’assegno
per il nucleo familiare, in presenza di nuclei numerosi
(almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni) rilevano al pari
dei figli minori anche i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti
ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

L’art. 1, comma 11, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (allegato 1) ha apportato rilevanti modificazioni alla
disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare che di seguito
vengono illustrate.

L’articolo citato, alle lett. a)
e b), prevede la rimodulazione, a decorrere dal 1.1.2007, della maggior parte
delle tabelle in vigore, allo scopo di rendere più graduale il passaggio tra un
livello di reddito e l’altro e di aumentare l’importo della prestazione in
esame. In particolare:

a) per i nuclei con entrambi i
genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
(tabella 11) sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi
annuali dell’assegno;

b) per i nuclei con un solo
genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
(tabella 12) sono stati rideterminati i livelli reddituali e gli importi
annuali dell’assegno ed è stato inoltre previsto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il
genitore;

c) per le altre tipologie di
nuclei con figli (tabelle 13-19) gli importi dell’assegno sono stati rivalutati
del 15 per cento;

d) le tabelle rimanenti (20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D ) sono rimaste invariate.

L’art. 1, comma 11, lett. c),
stabilisce poi che con decreto interministeriale del Ministro delle politiche
per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, potranno essere ulteriormente rimodulati i livelli
di reddito e gli importi degli assegni sia delle tabelle dei nuclei con figli
sia di quelle dei nuclei senza figli.

Inoltre, lo stesso art. 1 al
comma 11, lett. d), prevede che, in presenza di nuclei
numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni),
rilevano, ai fini della determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori
anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni
compiuti purché studenti o apprendisti.

Da ultimo, l’art. 1, comma 11,
lett. e), ha fatto salvi i criteri di rivalutazione dei livelli reddituali
indicati dalla legge n. 153/88 disponendo, però, che essi troveranno
applicazione a decorrere dall’anno 2008.

Si forniscono di seguito le prime
istruzioni per l’applicazione delle modifiche intervenute.

1. Nuclei familiari con entrambi
i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano
presenti componenti inabili (tabb. 11 e 12)

L’art. 1, comma
11 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ridetermina, a decorrere dal 1
gennaio 2007, sia i livelli di reddito che gli importi annuali dell’assegno per
i nuclei familiari ai quali si applicano le tabelle 11 e 12.

In particolare, vengono fissati diversi livelli di reddito familiare in base
al numero dei componenti il nucleo e i relativi importi dell’assegno decrescono
all’aumentare del reddito stesso secondo quanto previsto dalla tabella allegata
all’art. 1, comma 11 della legge (allegato 2).

Deve considerarsi superato,
quindi, l’ampio intervallo tra le soglie di reddito che, in base alla normativa
previgente, comportava una notevole riduzione o la perdita della prestazione a
fronte di un minimo aumento del reddito familiare. Con tale rideterminazione,
infatti, i livelli reddituali risultano più graduati, poiché, ad ogni 100 euro
di aumento del reddito familiare, l’importo dell’assegno decresce di una cifra
prefissata (da un massimo di 25 euro ad un minimo di 0,5 euro).

Inoltre, la medesima norma ha
aggiornato le decurtazioni previste in calce alle tabelle 11 e 12 per la
presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni stabilite
per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sei o a sette.

1.1 Assegno
aggiuntivo per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore
in cui non siano presenti componenti inabili

Per le ipotesi di nuclei
monoparentali con 3 o 4 componenti oltre il genitore, tra cui un figlio minore,
dove non siano presenti componenti inabili, la norma
ha introdotto un assegno aggiuntivo che varia in funzione del reddito familiare
e del numero dei componenti per un importo massimo di 1000 Euro annui.

Per i nuclei con 5 componenti
oltre il genitore l’importo annuale dell’assegno aggiuntivo risulta più elevato
e l’importo massimo è pari a 1550 Euro.

1.2 Nuclei con più di cinque
componenti oltre il genitore o i genitori e almeno un figlio minore in cui non
siano presenti componenti inabili

Per i nuclei con più di cinque
componenti oltre il genitore o i genitori e almeno un figlio minore in cui non
siano presenti componenti inabili è prevista un’ulteriore maggiorazione del 15%
dell’importo dell’assegno (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo
genitore, dell’assegno aggiuntivo) ed un incremento in misura fissa di 660 Euro
annui per ogni componente oltre il quinto.

1.3
Rielaborazione tabelle 11 e 12

Alla luce delle variazioni di cui
punti 1, 1.1. e 1.2, sono state rielaborate le nuove
tabelle 11 e 12 contenenti gli importi mensili della prestazione (allegato 3),
comprensivi degli assegni aggiuntivi, e l’indicazione in nota delle
maggiorazioni e decurtazioni sopra indicate. Tali importi troveranno
applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Per effetto della rimodulazione
prevista dalla norma risulta soppressa la colonna n.7 della tabella 12.

2. Altre tipologie di nuclei con
figli (tabb. 13-19)

La norma in esame, altresì, ha
disposto, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2007, che gli importi degli assegni
per tutte le altre tipologie di nuclei con figli siano
rivalutati del 15 per cento, fermi restando i livelli di reddito familiare, che
non subiscono alcuna rimodulazione né rivalutazione.

Si è provveduto, quindi, a
rielaborare le tabelle 13-19 (allegato 3), incrementando del 15 per cento sia
gli importi mensili della prestazione sia le decurtazioni dell’assegno previste
in calce alle tabelle per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti
sia le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare
superiore a sette.

3. Nuclei senza figli (tabb. 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D)

Le rimodulazioni dei livelli
reddituali e gli aumenti degli assegni di cui ai punti 1 e 2
non si applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio (minorenne
o maggiorenne inabile).

Restano, pertanto, invariati i
livelli di reddito e gli importi delle tabelle 20A,
20B, 21A, 21B, 21C
e 21D, trasmesse con la circolare n. 83 del 16 giugno 2006.

4. Rivalutazione dei livelli di
reddito familiare

Ai sensi dell’art. 1, comma 11,
lett. e) della legge vengono fatti salvi i criteri di
rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all’art. 2, comma 12, del
decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 153.

L’art. 1, comma 11, lett. e),
però, ha precisato che l’applicazione di tali criteri di rivalutazione
decorrerà dall’anno 2008 per tutte le tabelle (11-21D).

Pertanto, per l’anno 2007 non verrà effettuata la rivalutazione annuale dei livelli di
reddito, che riprenderà ad essere applicata per tutte le tabelle a partire
dall’anno 2008, con effetto dal 1 luglio 2008.

5. Importo minimo

Analogamente a quanto previsto
dalla normativa fiscale, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, non verranno messi in pagamento
importi mensili inferiori ad euro 1.

6. Nuclei numerosi

Nel caso di nuclei familiari con
più di tre figli o equiparati ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26 Aprile 1957
n. 818, di età inferiore a 26 anni compiuti, l’art. 1, comma 11, lett. d), ai
fini della determinazione dell’assegno, considera rilevanti al pari dei figli
minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti
ed inferiore a 21 anni compiuti.

6.1. Nuclei con più di tre figli
di età inferiore a 26 anni

Ai soli fini dell’individuazione
dei nuclei destinatari della norma è necessario tener conto di tutti i figli ed
equiparati ex art. 38 del D.P.R. n. 818/57 presenti nel nucleo familiare, di
età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla
convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore,
disoccupato). Rileva infatti a tal fine il solo stato
di figlio o equiparato ex art. 38 citato.

Pertanto, occorrerà valutare che
nel nucleo siano presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni.

La norma non trova più applicazione quando si verifica una variazione nella
composizione del nucleo familiare (compimento del ventiseiesimo anno di età di
uno dei figli, decesso di un figlio di età inferiore a 26 anni) che comporta la
perdita del requisito di almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a
26 anni compiuti.

6.2 Figli di età compresa tra 18
e 21 anni purché studenti o apprendisti

In presenza
dei presupposti di cui al punto 6.1, rilevano al pari dei figli minori, e
quindi entrano a far parte del nucleo familiare ai fini dell’assegno, anche i
figli tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti. Rientrano in tale
categoria anche gli equiparati ai figli ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
818/57.

Ne consegue che i figli tra i 18
ed i 21 anni studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori anche ai
fini dell’applicazione delle tabelle relative e che gli eventuali redditi dagli
stessi percepiti devono essere computati ai fini della determinazione del
reddito complessivo del nucleo familiare.

Nell’applicazione delle tabelle
andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del
reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non
aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di
età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali
rilevano solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso
(v. punto 6.1).

Per l’accertamento della qualità
di studente o della qualifica di apprendista valgono le istruzioni a suo tempo
fornite e tuttora valide in materia di assegni familiari.

Si precisa comunque che per
studente deve intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola
(pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un
corso di formazione professionale o di laurea.

Con il venir meno del requisito
relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la
perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del
ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni
sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

6.3 Autorizzazioni

Per la corresponsione
dell’assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni studenti
o apprendisti è necessario acquisire l’autorizzazione che verrà
rilasciata dall’Istituto secondo le modalità attualmente vigenti per le altre
fattispecie per le quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione.

Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione le Sedi avranno cura di accertare:

a) il soddisfacimento del
requisito dei quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;

b) il possesso della qualità di
studente o della qualifica di apprendista.

Tali autorizzazioni avranno
validità annuale, fermo restando, comunque, che verrà meno il diritto alla
prestazione per il soggetto che compia il ventunesimo anno di età o per il quale scada il contratto di apprendistato o per il quale
venga meno uno dei requisiti che danno titolo alla prestazione.

Ogni variazione in tal senso
dovrà essere tempestivamente comunicata alla Sede competente tramite il Mod.
ANF/Var, che verrà appositamente aggiornato.

Il modello di richiesta
dell’autorizzazione (ANF 42) è stato opportunamente implementato e così
modificato è disponibile nella banca dati della modulistica on-line. Inoltre è
stato predisposto un fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(mod. ANF/N.N.) ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da allegare al
modello ANF 42.

In tale dichiarazione sostitutiva
il richiedente dovrà indicare i dati anagrafici ed il codice fiscale dei propri
figli o equiparati di età inferiore a 26 anni di cui al punto 6.1.

Il modello ANF/N.N. è pubblicato
nella banca dati della modulistica on-line.

Il richiedente potrà
autocertificare la qualità di studente del figlio, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000, mentre la qualifica di apprendista potrà essere attestata con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/00. Dette dichiarazioni sostitutive, ovvero la relativa documentazione,
vale a dire certificato di frequenza scolastica/universitaria e/o copia del
contratto apprendistato, dovranno essere allegate al modello ANF 42.

6.4 Domanda di assegno per il
nucleo familiare

Nel caso di pagamento della
prestazione da parte del datore di lavoro, ai fini della compilazione del
modello di domanda (ANF/DIP), il richiedente, in possesso dell’autorizzazione
rilasciata per le fattispecie previste al punto 6.3, dovrà indicare tra i
componenti il nucleo anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni per i
quali ha ottenuto la predetta autorizzazione da parte dell’Inps.

I datori di lavoro potranno
effettuare il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare relativi ai
periodi di paga già scaduti o delle eventuali differenze, utilizzando il già
previsto codice del quadro D del modello DM/2 “L036”.

La suddetta operazione potrà
essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare.

Per i pagamenti effettuati
direttamente dall’Inps, nelle more dell’implementazione delle istruzioni per la
compilazione dei modelli di richiesta della prestazione (ANF/PREST,
ANF/GEST.SEP., ANF/PREST.AGR.21 TP. e DS21), il
richiedente dovrà comunque indicare nel quadro “Dati relativi alla composizione
del nucleo familiare del/ della richiedente” tra i componenti il nucleo anche i
figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni studenti o apprendisti. Dovrà
altresì allegare il modello ANF/N.N. relativo ai figli o equiparati di età
inferiore a 26 anni e una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 o 47
del D.P.R. 445/00 attestante la qualità di studente o la qualifica di
apprendista dei figli o equiparati, ovvero la relativa documentazione
(certificato di frequenza scolastica/universitaria, copia del contratto di
apprendistato).

7. Procedure

Le procedure per il pagamento
delle pensioni sono state aggiornate per tenere conto delle modificazioni sopra
indicate.

Le altre procedure automatizzate
recepiranno le predette variazioni normative e del loro aggiornamento e della
loro disponibilità per le Sedi verrà data
comunicazione con specifici messaggi.

Per quanto non espressamente
previsto dalla norma in esame si rinvia alla disciplina generale in materia di
assegno al nucleo familiare.

Con circolare successiva verranno trasmesse le tabelle con gli importi complessivi
giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione
riferiti alle varie tipologie familiari cui si applicano le norme in esame.