Famiglia

Tuesday 12 January 2010

Assegno di mantenimento: cosa capita se il matrimonio dura una settimana?

Cassazione civile , sez. I, 04 febbraio 2009, n. 2721


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. VITRONE    Ugo                               -  Presidente   -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo                      -  Consigliere  -
Dott. PLENTEDA   Donato                            -  Consigliere  -
Dott. FELICETTI  Francesco                         -  Consigliere  -
Dott. BERNABAI   Renato                       -  rel. Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
          F.A.,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  VIA   CARLO
MIRABELLO 14, presso l'avvocato MENDICINI MARIO, che lo rappresenta e
difende  unitamente all'avvocato LOSAVIO DANIELA, giusta  procura  in
calce al ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
             M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, 2290  VIA  C.
POMA  2  presso  l'avvocato TROILO GREGORIO, rappresentata  e  difesa
dall'avvocato  STOCCHI  LUPOI  EDDA,  giusta  procura  in  calce   al
controricorso;
                                                 - controricorrente -
avverso  la  sentenza  n. 68/2005 della CORTE D'APPELLO  di  BOLOGNA,
depositata il 25/05/2005;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
17/12/2008 dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
uditi,  per  il  ricorrente, l'Avvocato MENDICINI MARIO  e  LO  SAVIO
DANIELA che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito,  per  la  controricorrente, l'Avvocato  TROILO  GREGORIO,  per
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
RUSSO  Rosario  Giovanni, che ha concluso per  l'inammissibilità  ex
art. 372 c.p.c., dei documenti prodotti; per l'accoglimento del primo
motivo  del  ricorso  e per l'assorbimento o il rigetto  degli  altri
motivi.
                

 

   

Inizio documento

Fatto

Con ricorso depositato il 24 Aprile 2001 il sig. F.A. chiedeva che il Tribunale di Bologna dichiarasse la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato il (OMISSIS) con M.F., allegando la mancata consumazione, della L. 1 Dicembre 1970, n. 898, ex art. 3, comma 2, lett. F), (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Assumeva altresì non esservi i presupposti per la concessione dell’assegno divorzile, data l’autosufficienza economica di entrambi;
e in subordine chiedeva dichiararsi la separazione con addebito alla moglie, che si era negata a qualsiasi rapporto intimo, allontanandosi di casa dopo appena una settimana dalla celebrazione del matrimonio, senza mai occuparsi della gestione familiare.
Costituitasi ritualmente, la convenuta eccepiva la consumazione del matrimonio e contestava i fatti ex adverso allegati. In via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la separazione con addebito al marito, l’assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno di mantenimento.
Dopo l’assunzione di prova testimoniale, il Tribunale di Bologna, con sentenza 29 Dicembre 2004, in accoglimento dalla domanda, dichiarava la cessazione degli effetti civili della L. n. 898 del 1970, ex art. 3, comma 2, lett. F), e rigettava la domanda di assegno divorzile, in considerazione della brevità estrema della convivenza e della mancanza di prova del tenore di vita goduto. Condannava la convenuta alla rifusione delle spese processuali.
In accoglimento parziale del successivo gravame, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza 25 Maggio 2005, poneva a carico del F. un assegno divorzile di Euro 250,00, mensili con decorrenza dalla data della decisione, e compensava interamente tra le parti le spese di entrambi gradi di giudizio.
Motivava – che era da condividere l’accertamento dell’inconsumazione del matrimonio operato dal Tribunale di Bologna sulla scorta di risultanze probatorie e di presunzioni correttamente desunte;
– che, per contro il diniego dell’assegno divorzile era stato erroneamente fondato sulla brevità estrema della convivenza e sulla mancanza di prova del relativo tenore di vita: circostanze inidonee, alla luce della disparità di reddito documentata, ad escludere il diritto della M., di cui non era stato provato il denunziato intento utilitaristico nel contrarre matrimonio;
– che peraltro la brevità del rapporto di coniugio influiva sull’entità dell’assegno, determinato in Euro 250,00, da rivalutare annualmente.
Avverso la sentenza notificata il 24 Giugno 2005 proponeva ricorso per cassazione, notificato il 3 ottobre 2005, il F., deducendo 1) la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e l’omesso esame di un punto decisivo della controversia perchè la M. non aveva assolto l’onere della prova della propria impossidenza e della inadeguatezza dei suoi mezzi economici a conservare il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale;
2) la carenza e contraddittorietà della motivazione laddove si affermava che il F. fosse proprietario di un appartamento con garage, che invece aveva alienato, come risultava dai moduli per denuncia dei redditi prodotti;
3) il vizio di contraddittorietà tra dispositivo e motivazione giacchè in quest’ultima il diritto all’assegno divorzile era fatto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, non ricorrendo ragioni per retrodatarlo alla proposizione della domanda, laddove nel dispositivo esso aveva decorrenza dalla data della decisione.
Resisteva con controricorso, illustrato da successiva memoria la M..
All’udienza
del 17 Dicembre 2008, il P.G. e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Inizio documento

Diritto

Deve essere dichiarata, in via preliminare di rito, l’irricevibilità della documentazione depositata dalla difesa del F., senza la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 372 c.p.c., comma 1.
Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e l’omesso esame di un punto decisivo della controversia.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello di Bologna non si è limitata a contestare il criterio della estrema brevità della convivenza familiare adottato dal giudice di primo grado di Bologna, ma si è altresì soffermata sull’analisi della adeguatezza, o no, dei mezzi della M., raffrontandone il tenore di vita in costanza di matrimonio con quello successivo alla separazione: in tal modo, pervenendo alla conclusione, correttamente motivata sulla base della sensibile disparità dei redditi, del suo deterioramento sopravvenuto al divorzio.
Nè ha omesso, comunque, di apprezzare la breve durata del matrimonio, liquidando l’assegno divorzile in misura assai inferiore al petitum.
Non vi sono lacune o vizi logici nell’impianto argomentativo della sentenza, contestato dal ricorrente sulla base di valutazioni difformi delle risultanze istruttorie, aventi natura di merito, che non possono trovare ingresso in questa sede.
Con il secondo motivo il F. censura la carenza e contraddittorietà della motivazione nell’accertamento del suo diritto di proprietà di un appartamento con garage, che invece aveva alienato.
Il motivo è inammissibile, involgendo accertamenti di fatto in nessun modo sindacabili in questa sede; tanto meno mediante la disamina di documenti, del tutto preclusa nel giudizio di legittimità, al di fuori dei limiti di cui all’art. 372 c.p.c..
Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce il vizio di contraddittorietà tra dispositivo e motivazione nella decorrenza del diritto all’assegno divorziale.
Anche questa doglianza è infondata.
Non c’è contraddizione tra la formula sintetica del dispositivo, che fa riferimento alla data della decisione, e la motivazione, incentrata sul diniego della richiesta retrodatazione dell’assegno all’edictio actionis, cui è riconoscibile, senza alcuna forzatura letterale, funzione integrativa laddove precisa il dies a quo, facendolo coincidere con il passaggio in giudicato della decisione.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00, per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2009