Tributario e Fiscale

Tuesday 30 October 2007

Articolo 1, commi 1234-1237, Legge 27 dicembre 2006, n. 296: destinazione della quota del cinque per mille dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche – Chiarimenti e disposizioni operative.

Articolo 1,
commi 1234-1237, Legge 27 dicembre 2006, n. 296: destinazione della
quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche –
Chiarimenti e disposizioni operative.

Agenzia delle Entrate, Direzione
Centrale Servizi ai Contribuenti Circolare n. 57/E del 25.10.2007

Roma, 25 ottobre 2007

INDICE

1. Premessa

2. Censimento delle dichiarazioni
sostitutive

3. Controllo delle dichiarazioni sostitutive

3.1 Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale

3.1.1 Cooperative sociali

3.1.2 Enti ecclesiastici

3.2 Associazioni di promozione
sociale

3.3 Associazioni riconosciute

3.3.1 Associazioni sportive dilettantistiche

3.3.2 Società operaie di mutuo
soccorso

4. Adempimenti connessi
all’attività di controllo

4.1 Soggetti da sottoporre a
controllo

5. Calendarizzazione degli
adempimenti

1. Premessa

Sulla G.U. n. 127 del 4 giugno
2007 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 16 marzo 2007, riguardante la “Determinazione delle modalità di
destinazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, ai sensi dell’articolo 1, commi 1234-1237, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 “.

Il decreto – analogamente a
quello emanato il 20 gennaio 2006
in attuazione della legge istitutiva del beneficio del 5
per mille per l’anno finanziario 2006 – contiene disposizioni riguardanti la
tenuta dei tre elenchi dei possibili beneficiari: enti del volontariato
(art.1), enti della ricerca scientifica e dell’università ed enti della ricerca
sanitaria (art. 2).

Il medesimo provvedimento,
inoltre, delinea i criteri di iscrizione e tenuta dei suddetti elenchi, le
modalità di espressione delle preferenze e riparto delle somme e gli altri
adempimenti propedeutici all’erogazione degli importi agli aventi
diritto.

In particolare, l’articolo 1
prevede una serie di adempimenti a carico dei soggetti che hanno richiesto
l’iscrizione nell’elenco curato da questa Agenzia, che raccoglie (ai sensi dell’art. 1 comma 1234, lettera a) della legge 296 del 2006)
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di
promozione sociale e le associazioni riconosciute che operano nei settori di
cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460 del 1997.

Per tali soggetti è stato
previsto l’obbligo di trasmettere, a mezzo raccomandata
con r/r, alla competente Direzione Regionale – a pena di decadenza, entro la
data del 30 giugno 2007 – una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
per attestare il perdurare dei requisiti previsti dalla legge ai fini
dell’iscrizione (art. 1, comma 5, del citato DPCM del 16 marzo 2007).

La dichiarazione in parola andava
redatta su modulo conforme al fac-simile allegato al decreto ed alla stessa
dovevano essere accluse – sempre a pena di decadenza – copia della ricevuta
telematica relativa all’invio della domanda di iscrizione e copia fotostatica
non autenticata del documento di riconoscimento del
sottoscrittore (art. 1, comma 6).

2. Censimento delle dichiarazioni
sostitutive

Come precisato nell’ultimo
periodo del menzionato comma 6, la presentazione della dichiarazione
sostitutiva costituisce presupposto essenziale ai fini dell’ammissione al
riparto; ciò comporta la necessità di procedere in via prioritaria al
censimento delle autocertificazioni prodotte dai soggetti inseriti nell’elenco
relativo agli enti del volontariato, tenuto da questa Agenzia.

Le Direzioni Regionali
verificheranno, pertanto, se i rappresentanti legali degli enti di cui al
citato elenco abbiano prodotto, nei termini e nelle
modalità indicate dalla norma, la dichiarazione sostitutiva corredata dai
relativi allegati. Ciò consentirà di individuare quei nominativi che non hanno
correttamente adempiuto agli obblighi sopra indicati,
la cui posizione non potrà essere validata.

In base alle disposizioni
contenute nel DPCM del 16 marzo 2007, costituiscono cause di esclusione
dall’elenco:

l’omessa
trasmissione della dichiarazione sostitutiva (art. 1, comma 5);

la
trasmissione della dichiarazione in parola oltre il termine perentorio del 30
giugno 2007 (art. 1, comma 5). In proposito si rammenta che ai fini della
valutazione della tempestività dell’invio, fa fede il timbro di spedizione
postale. Si precisa, altresì, che qualora il documento in parola sia stato
trasmesso tempestivamente, ma ad un Ufficio incompetente (Ufficio Locale o
altra Direzione Regionale), quest’ultimo dovrà provvedere – con ogni consentita
urgenza – ad inviare tale dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale
competente, dandone comunicazione all’ente interessato. In questo caso, i termini
di legge si considerano osservati. In proposito, al fine di evitare ritardi o
disguidi nel controllo delle posizioni dei soggetti inseriti nell’elenco,
ciascuna Direzione è invitata ad acclarare che presso i dipendenti Uffici non siano pervenute e giacenti dichiarazioni sostitutive loro
impropriamente inviate;

la
mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva;

la
produzione di dichiarazione sostitutiva sostanzialmente non conforme al modulo
approvato con il citato DPCM, ovvero generica, carente o priva degli elementi
previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (si veda, in proposito, il punto 8
della Circolare 30 del 22 maggio 2007);

la
mancata allegazione alla dichiarazione, della copia della ricevuta telematica
relativa alla domanda di iscrizione e/o della copia fotostatica non autenticata
del documento di riconoscimento del sottoscrittore (art. 1, comma 6).

Si rammenta in proposito che non
costituisce causa di decadenza l’eventuale allegazione del documento di
identità scaduto. Infatti, per le dichiarazioni sostitutive
prodotte a mezzo posta ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445 del
2000, tale documento non deve essere necessariamente in corso di validità, dal
momento che unica funzione dell’allegazione è quella di dar contezza della circostanza
che la dichiarazione o l’istanza sono state inoltrate da un determinato
soggetto (cfr. il punto 9, lettera a) della richiamata
circolare 30/E del 2007).

Qualora nel corso del censimento venga acclarata la presenza di una causa ostativa alla
validazione della domanda prodotta dall’ente, deve essere emesso un
provvedimento di esclusione dal beneficio.

Trattandosi di un procedimento ad
istanza di parte, va applicata la procedura disciplinata dall’art. 10 bis della
legge n. 241 del 7 agosto 1990. Ciò comporta che, prima dell’adozione del
provvedimento di esclusione, occorre inviare tempestivamente all’ente istante
una comunicazione nella quale vengono illustrati i
motivi che ostano all’accoglimento della domanda; in tal modo l’interessato
potrà produrre, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, eventuali
osservazioni e documenti a sostegno della propria domanda.

Ove la risposta non contenga
elementi in grado di modificare le determinazioni dell’ amministrazione,
verrà emesso il formale provvedimento di esclusione che dovrà contenere, tra le
motivazioni, anche le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni
eventualmente pervenute.

Il provvedimento in parola,
emesso da una pubblica amministrazione, è ricorribile ex lege dall’interessato.
Tale informazione deve essere comunque contenuta nell’atto – ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 –
con l’evidenziazione che l’eventuale reclamo va rivolto all’Autorità
giudiziaria ordinaria.

La comunicazione ed il
provvedimento di esclusione vanno notificati al legale rappresentante dell’ente
a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le risultanze delle operazioni di
validazione dovranno essere riportate nella specifica applicazione informatica
che consentirà sia il costante aggiornamento dell’elenco degli aventi diritto, sia il monitoraggio delle successive fasi
riguardanti i provvedimenti adottati nei confronti degli enti cui è stata
comunicata la esclusione dall’elenco.

3. Controllo delle dichiarazioni sostitutive

In base al dettato dell’art. 1, comma 8, del DPCM 16 marzo 2007, l’Agenzia deve
procedere – a norma dell’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – al
controllo, entro il 31 dicembre 2007, ”anche a campione”, delle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà prodotte dai legali rappresentanti degli enti
iscritti nell’elenco curato dall’Agenzia, al fine di verificare la veridicità
delle stesse in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

Come noto, il menzionato elenco
comprende le seguenti tipologie di enti, individuati nell’art.
1 comma 1234, lettera a) della legge 296 del 2006:

organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;

associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali,
previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

associazioni
riconosciute operanti nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 460 del 1997.

Si precisa che, anche in
considerazione dell’elevato numero degli aspiranti al beneficio, potranno
essere omessi i controlli nei confronti dei soggetti che – in sede di
censimento, effettuato secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente –
sono stati “svalidati” e quindi esclusi dall’elenco curato dall’Agenzia.

Vengono qui
di seguito fornite alcune indicazioni operative in merito ai riscontri da
effettuare nei confronti delle tre diverse tipologie di soggetti.

3.1 Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale

Per quanto attiene i soggetti
iscritti nell’anagrafe delle Onlus, gestita informaticamente dalle singole
Direzioni Regionali, i controlli potranno essere effettuati mediante gli
opportuni riscontri sulla suddetta procedura.

Una diversa metodologia dovrà,
invece, essere seguita per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte
da soggetti che rientrano nella categoria delle ONLUS di diritto, che
comprende:

gli
organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti
nei registri tenuti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano;

le
organizzazioni non Governative (ONG) riconosciute idonee ex lege n. 49 del 26
febbraio 1997 iscritte presso i registri tenuti dal Ministero degli Affari
Esteri;

le
cooperative sociali (e i consorzi formati unicamente da cooperative sociali) di
cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;

gli enti
ecclesiastici e le associazioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti e accordi d’intesa. Tali organismi, in base a quanto disposto dagli articoli 1 e 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222
recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero in servizio nelle diocesi”, devono essere in possesso
del riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili, loro
attribuita con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del
Consiglio di Stato. Successivamente al riconoscimento, le medesime devono
provvedere alla iscrizione nel registro delle persone giuridiche secondo le modalità
previste dal DPR n. 361 del 7 dicembre 2000.

Per tali soggetti, le Direzioni
Regionali dovranno richiedere, alle competenti amministrazioni che detengono i
relativi albi e registri, conferma circa la validità e la veridicità dei
requisiti indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata.

In proposito, si rammenta che alcune problematiche tecnico-giuridiche riguardanti i
controlli in parola sono state affrontate in precedenti documenti di prassi,
segnatamente nella circolare n. 30/E del 22 maggio 2007, in relazione
all’omologo beneficio introdotto dalla legge 266 del 2005.

3.1.1. Cooperative sociali

Come illustrato nel par. 3 della
citata Circolare 30/E, tutte le cooperative, a seguito dell’emanazione del DM
23 giugno 2004, devono essere iscritte nell’ “albo
delle società cooperative” gestito con modalità informatiche dalla Direzione
Generale degli Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico e tenuto
presso le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Tale albo –
che ha sostituito sia i preesistenti registri Prefettizi sia lo schedario
generale della cooperazione – è articolato in due sezioni, la prima delle quali
comprende le cooperative a mutualità prevalente e contiene, al suo interno, una
sottosezione dedicata alle cooperative sociali.

L’iscrizione in tale Albo svolge
una duplice funzione:

assolve
un carattere meramente dichiarativo, a differenza del carattere costitutivo che
aveva l’inserimento nel registro prefettizio;

assume
rilievo ai fini anagrafici ed è presupposto per la fruizione di benefici di
diversa natura, anche di carattere fiscale. Per tale motivo la prassi
dell’Agenzia ha riconosciuto valenza – ai fini del riconoscimento di benefici
fiscali – all’iscrizione nell’Albo nazionale, che è sempre obbligatoria,
ritenendo complementare (e di secondo grado) l’eventuale iscrizione nei
registri regionali. Tale criterio è stato confermato anche per quanto attiene
l’attribuzione della qualifica di ONLUS.

Di conseguenza, i controlli ai
fini dell’ammissione al beneficio in oggetto vanno effettuati mediante
riscontro presso il suddetto Albo nazionale.

3.1.2 Enti Ecclesiastici

Come precisato in numerosi
documenti di prassi, gli enti in parola, che hanno ottenuto il riconoscimento
della personalità giuridica, possono considerarsi ONLUS – ai sensi dell’art. 10, comma 9, del dlgs n. 460 del 1997 – solo
parzialmente, per le attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità
di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nel comma 1, lettera
a) del menzionato articolo 10, ed a condizione che per tali attività:

le
scritture contabili di cui all’art. 20 bis del DPR 600 del 1973 siano tenute
separatamente;

vengano
rispettati i requisiti statutari ed i vincoli sostanziali imposti dall’art. 10
del Dlgs. n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe
previste dal comma 7 del menzionato art. 10 e l’onere della comunicazione
prevista dall’art. 11 del citato decreto.

Di conseguenza, i controlli
saranno mirati a verificare le effettive finalità perseguite e la sussistenza
sia della personalità giuridica sia delle condizioni sopraindicate.

3.2. Associazioni di promozione
sociale

I riscontri dovranno acclarare
l’effettiva iscrizione di tali enti nei registri previsti dall’articolo 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383.

In proposito, si rammenta che
Regioni e Province autonome sono tenute ad istituire – ai sensi del comma 4 del
citato articolo 7 – l’apposito registro nel quale vanno inserite le
associazioni che svolgono la loro attività nel rispettivo territorio e che
siano in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 2 della norma
richiamata.

E’, inoltre, istituito presso il
Ministero della solidarietà sociale (in precedenza, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento degli Affari Sociali) un registro nazionale che
raccoglie tutte le associazioni che operano a livello ultraregionale.

Per le associazioni che
costituiscono articolazioni territoriali o anche circoli affiliati all’associazione
nazionale e che non sono iscritte nei registri regionali, è prevista – ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, della menzionata legge n. 383 del 2000 – l’automatica
iscrizione nel registro nazionale. Le modalità di iscrizione sono individuate
nel Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 471 del 14
novembre 2001.

Le associazioni di promozione
sociale che non risultano iscritte in alcuno dei registri indicati nell’art. 7
della legge 383 non potranno fruire del beneficio del 5 per mille, dal momento
che l’art. 1, comma 1234, della legge 296 del 2006 fa
riferimento (analogamente alla legge 266 del 2005) ai soli soggetti iscritti.

Tale interpretazione letterale
trova ulteriore conforto nel dettato dell’articolo 8, comma
4, della richiamata legge 383 del 2000, in base al quale
l’iscrizione nei registri costituisce condizione necessaria per fruire dei
benefici previsti dalla medesima norma ovvero da leggi regionali o provinciali.
Da tale assunto consegue – come precisato nel par. 3.3 della circolare n. 30/E
del 2007 -che gli enti in parola, che svolgono attività solo in ambito
territoriale e non sono iscritti negli appositi albi, anche per cause non ad essi imputabili, non hanno diritto al beneficio del cinque
per mille.

Si rammenta, infine, che in molte
regioni risultano istituiti albi provinciali dell’associazionismo e del
volontariato, non espressamente previsti dall’ art. 7
della richiamata legge 383, che disciplina unicamente gli albi regionali e
delle province autonome. In proposito si osserva che – nella considerazione che
la normativa nazionale delega alla normativa regionale la disciplina della
materia (tenuta dei registri, iscrizione e cancellazione degli iscritti, etc.)
– laddove la legge regionale abbia espressamente stabilito la tenuta di albi a
livello provinciale, può ritenersi verificato il presupposto che dà titolo alla
fruizione del beneficio.

3.3 Associazioni riconosciute

La legge 296 del 2006 ha previsto
l’ammissione al beneficio per l’esercizio 2006 delle sole associazioni
riconosciute che operano nei settori indicati nell’art. 10,
comma 1, lettera a) del Dlgs. 460 del 1997; sono, quindi, escluse le
fondazioni riconosciute, che erano invece contemplate nella normativa afferente
l’anno 2005.

Tali associazioni costituiscono –
come in più occasioni rappresentato – una platea
estremamente variegata di soggetti che spesso sono attivi in settori non
coincidenti con quelli normativamente individuati dal richiamato articolo 10
del Dlgs n. 460.

I riscontri sulle dichiarazioni
sostitutive prodotte dai rappresentanti degli enti in parola devono in via
prioritaria acclarare se gli stessi siano dotati del
riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del DPR n. 361 del 2000. A tal fine occorre
prendere gli opportuni contatti con gli Uffici Territoriali di Governo, presso
i quali potranno essere reperiti gli Statuti delle singole associazioni.

Analoga indagine va effettuata presso
le Regioni e le Province autonome che – in base all’art. 7 del citato DPR 361 –
sono tenutarie del registro delle persone giuridiche private che operano nelle
materie attribuite alla competenza delle citate istituzioni pubbliche dall’art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

L’eventuale individuazione di
soggetti privi di riconoscimento comporterà l’esclusione degli stessi
dall’elenco curato da questa Agenzia.

L’indagine circa la sussistenza
del riconoscimento non è, di per sé, sufficiente a stabilire la legittimità
dell’iscrizione nell’elenco, dal momento che gli enti in parola operano in
campi diversificati, ciascuno dei quali è disciplinato da specifiche normative
di settore.

Di qui l’esigenza di avviare
ulteriori approfondimenti di carattere amministrativo, tesi ad acclarare la
tipologia dell’attività, l’effettivo svolgimento della stessa e le
caratteristiche dell’ente. Tale indagine non assume valenza fiscale e dovrà
essere svolta, di regola, attraverso la consultazione di atti, documenti ed
informazioni acquisiti direttamente o mediante invio di questionario agli
interessati.

A titolo indicativo, potranno
essere richiesti i seguenti documenti, ritenuti d’ausilio:

atto
costitutivo e statuto;

ultimo
rendiconto annuale, contenente dati di carattere patrimoniale, economico e
finanziario. Particolare attenzione dovrà essere posta alla parte di tale
documento riguardante entrate ed uscite inerenti la eventuale
raccolta di fondi.

Per quanto attiene il luogo di effettivo
esercizio dell’attività, la veridicità del dato potrà essere verificata anche
attraverso la ricognizione delle utenze intestate all’ente o l’eventuale
sottoscrizione di contratti di locazione. Utili notizie in merito ai servizi
svolti ed alla eventuale raccolta di fondi sono, inoltre, rilevabili mediante
la consultazione di siti internet collegati o collegabili al soggetto.

3.3.1 Associazioni sportive
dilettantistiche

Per quanto riguarda tali
associazioni, disciplinate dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e
dall’articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, si richiama quanto
illustrato nella circolare n. 30/E del 22 maggio u.s.,
in ordine alla circostanza che l’iscrizione nel registro telematico tenuto dal
CONI – istituito a norma del DL 136 del 2004, come convertito nella legge 186
del 2004, ed in base alle delibera del medesimo Organismo, n. 1288 dell’11
novembre 2004 – assume una valenza unicamente a fini sportivi e non determina
il riconoscimento della personalità giuridica.

In ragione di tanto e nella
considerazione che l’art. 1, comma 1234, della legge
296 del 2006 fa esclusivo riferimento alle associazioni riconosciute, si
precisa che l’unica forma di riconoscimento della personalità giuridica è
quella disciplinata dal DPR 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone
giuridiche private e di approvazione dell’atto costitutivo).

Ne deriva, quale naturale
conseguenza, che qualsiasi altra forma di iscrizione in albi o registri tenuti
da istituzioni pubbliche o private, che non costituiscono titolo per il
riconoscimento della personalità giuridica, non dà diritto all’accesso al
beneficio in parola.

3.3.2. Società operaie di mutuo
soccorso

Nell’elenco dei possibili
beneficiari del 5 per mille per l’anno 2007, curato da questa Agenzia,
risultano presenti alcune società di mutuo soccorso che hanno fatto richiesta
di iscrizione individuandosi tra le associazioni riconosciute.

Le società in parola sono disciplinate
dalla legge n. 3818 del 15 aprile 1886. La loro costituzione avveniva mediante
la registrazione degli statuti presso il Tribunale civile e mediante tale
registrazione (art. 4) acquisivano la personalità giuridica.

La normativa di riferimento è rimasta
pressoché invariata, anche se le società in argomento (SOMS) hanno in molti
casi modificato sensibilmente l’oggetto delle loro attività e, spesso, anche le
originarie finalità.

Per la peculiarità e
l’eterogeneità delle attività svolte da tali società, non è stata mai formulata
in sede legislativa una previsione normativa che sancisse
la generale “non commercialità” delle stesse. Ciò, tra l’altro, ha comportato –
come si evince dal testo della relazione di accompagnamento al Decreto
legislativo n. 460 del 1997 – che neppure in tale provvedimento fossero
inserite le SOMS tra gli enti non commerciali considerati Onlus di diritto (art. 10, comma 8).

Per le ragioni sopra indicate e
per la natura giuridica che le connota, le SOMS – pur risultando in possesso
del riconoscimento di personalità giuridica – non possono essere considerate
tra le associazioni riconosciute indicate nell’art. 1 della
legge 296 del 2006, alla lettera a) del comma 1234.

Da quanto sin qui esposto, ne
deriva che le società in argomento non risultano assimilabili sic et
simpliciter ad alcuno degli enti individuati nel suddetto comma 1234. Tuttavia,
le citate società, qualora siano iscritte nei registri degli organismi di
volontariato, tenuti dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi della
legge 266 del 1991, potranno – fatti salvi gli altri requisiti di ammissibilità
di cui all’art. 1 del DPCM 16 marzo 2007 – essere ammesse a pieno titolo alla
ripartizione del beneficio del “cinque per mille”.

4. Adempimenti connessi all’attività
di controllo

Nel paragrafo precedente sono
state illustrate le modalità con cui vanno effettuati i riscontri circa la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Peraltro, tale attività
dovrà essere opportunamente integrata nei confronti di quei soggetti per i
quali le Direzioni Regionali dispongano di ulteriori
elementi conoscitivi – acquisiti anche attraverso l’esame di precedenti
specifici, di segnalazioni, di notizie desunte da organi di informazione o da
internet – che appaiono in contrasto con quanto dichiarato dall’ente.

Ove nel corso delle indagini
emergano elementi che confermino la sussistenza di irregolarità o inadempienze
di carattere fiscale, gli stessi dovranno essere segnalati alle strutture delle
Direzioni Regionali deputate all’attività di controllo, per le iniziative di
propria competenza.

Laddove le irregolarità emerse
riguardino, invece, la carenza dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione
in albi o registri tenuti da enti e organismi pubblici, le Direzioni dovranno segnalare
tali circostanze all’ente competente.

Una volta
ultimato il controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ciascuna Direzione dovrà procedere – in caso di esito
negativo – all’esclusione del soggetto interessato dall’elenco degli enti del
volontariato curato da questa Agenzia.

In merito alle modalità di
esclusione ed all’obbligo di emissione del provvedimento di rigetto, si rinvia a quanto illustrato nel precedente paragrafo 2 per i casi di
mancata validazione.

Gli esiti di tale attività
dovranno essere riportati nella specifica applicazione informatica, al fine di
consentire il tempestivo aggiornamento dell’elenco degli aventi
diritto e seguire le successive fasi legate all’emissione dei provvedimenti di
esclusione.

Si rammenta, infine, che laddove
nel corso delle indagini dovesse essere riscontrata la
mendacità della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente, tornerà
applicabile il disposto dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ciò
comporta l’obbligo di inoltrare, senza indugio, all’autorità giudiziaria
ordinaria la denuncia di reato ex art. 331 del c.p.p..

4.1. Soggetti da sottoporre a
controllo

Si rammenta che l’art. 71 del DPR
445 del 2000, in
tema di controlli sulle dichiarazioni sostitutive, prevede che gli stessi
possano essere effettuati anche a campione; peraltro, i citati controlli devono
essere estesi, di norma, a tutte le fattispecie per le quali sorgono fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Considerato il rilevante numero
dei soggetti iscritti nell’elenco del volontariato, il criterio della
campionatura appare il più idoneo per consentire il rispetto dei tempi previsti
dal DPCM 16 marzo 2007 per il completamento delle operazioni. Tuttavia, nella
considerazione che il beneficio in parola si sostanzia nella erogazione di
forme contributive per lo svolgimento di attività di alto valore sociale, è
neccessario che il campione da prendere in esame sia
significativo e qualificato.

Ai fini della definizione di tale
campione, codeste Direzioni potranno, in propria autonomia, valutare
l’opportunità di reiterare o meno il controllo nei
confronti di tutti quegli enti per i quali sia già stata effettuata analoga
indagine nel recente passato.

In ogni caso, nella composizione
della campionatura dovranno essere privilegiate le seguenti tipologie di
soggetti:

enti che
per la prima volta hanno prodotto domanda di iscrizione per il 2007;

enti
presenti nell’elenco dello scorso anno validati ma non sottoposti a controllo;

enti
presenti nell’elenco relativo al 2006 e non validati, che hanno riproposto la
domanda di iscrizione anche per quest’anno.

5. Calendarizzazione degli
adempimenti

Si rammenta che ai sensi
dell’art. 1, comma 8, del DPCM 16 marzo 2007, i controlli tesi ad appurare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive devono essere completati entro il 31
dicembre 2007, tanto al fine di consentire la pubblicazione dell’elenco
definitivo degli aventi diritto entro il 31 marzo
2008.

In ragione di ciò, dovranno essere
concluse entro il 30 novembre 2007 le operazioni – descritte nel precedente
paragrafo 2 – afferenti il censimento delle dichiarazioni sostitutive
presentate dai soggetti di cui all’elenco curato dall’Agenzia
(validazione/svalidazione).

In considerazione dei ristretti
tempi tecnici previsti dalla norma, è opportuno che, contemporaneamente
all’attività di censimento delle dichiarazioni sostitutive, vengano
avviate anche le procedure di controllo sulle medesime dichiarazioni
sostitutive.