Lavoro e Previdenza

Monday 16 July 2007

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – malattia di breve durata – sospensione e proroga della durata del contratto di apprendistato. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpello 11 luglio 2007, n. 17

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 malattia di breve durata sospensione e proroga della durata del contratto di apprendistato. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpello 11 luglio 2007, n. 17

Roma, 11 luglio 2007

Alla Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna

Via Sebastiano Serio n. 26

40128 Bologna

DIREZIONE GENERALE PER LATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n. 25/I/0009191

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 malattia di breve durata sospensione e proroga della durata del contratto di apprendistato.

LAssociazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna chiede se la malattia di breve durata, come evento singolo o come sommatoria di una pluralità di brevi periodi, determini la sospensione e la proroga della durata del rapporto di apprendistato.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si osserva che se è pur vero che la disciplina legislativa non prevede il caso specifico oggetto dellinterpello, si può fare riferimento alla prassi amministrativa ed in particolare alla nota del Ministero del lavoro del 24 dicembre 1981, che in ottemperanza al principio di effettività, richiamando la circolare n. 196 del 4 marzo 1959, prevede in generale quali cause giustificative della proroga del contratto, i casi di malattia, infortunio, chiamata alle armi e sospensione dal lavoro. Secondo tale orientamento, tuttavia, le interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero ininfluenti rispetto al computo dellapprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio delladdestramento. Sarebbe necessario, difatti, verificare lo svolgimento effettivo e non meramente figurativo delle prestazioni lavorative da parte del dipendente e della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, perché diversamente riuscirebbe difficile, se non impossibile, far acquisire al lavoratore le cognizioni tecniche indispensabili per lo svolgimento delle particolari mansioni cui lapprendistato è indirizzato.

In questo senso anche un recente orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. lav., n. 6134 del 12 maggio 2000) che, ribadendo il principio di effettività sopra enunciato nel senso di necessità di addestramento tecnico pratico dellapprendista, ritiene che la proroga contrattuale non operi per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per lapprendimento dellallievo.

In virtù di tale recente orientamento, dunque, il contratto di apprendistato non sarà prorogato e il periodo di malattia di breve durata, come evento singolo (o come sommatoria di una pluralità di brevi periodi) verrà considerato ininfluente nellipotesi in cui tale specifica indicazione sia espressamente prevista dalla fonte contrattuale applicata. Tuttavia, in mancanza di disciplina contrattuale espressa, si ritiene di dover continuare a far riferimento alla prassi amministrativa, così come indicata nellorientamento ministeriale sopra menzionato, considerando breve il periodo di malattia dellapprendista inferiore al mese.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Mario Notaro)