Tributario e Fiscale

Wednesday 19 February 2003

Approvazione del modello di istanza per l’attribuzione del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, da inviare ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2003 (S.O. al

Approvazione del modello di istanza per l’attribuzione del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, da inviare ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2003 (S.O. alla G.U. n. 40 del 18.02.2003)

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello di istanza per l’attribuzione del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione.

   1.1. E’ approvato, ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il modello di istanza per l’attribuzione del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – Mod. ICO – unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

   1.2. Il modello di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato per la richiesta di attribuzione del contributo nella forma di credito d’imposta, previsto dall’art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per i seguenti anni dai soggetti di seguito indicati:

     a) per l’anno 2003, dai datori di lavoro di cui all’art. 63, comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, della citata legge n. 289 del 2002, che rilevano incrementi mensili della base occupazionale ulteriori rispetto alla misura massima prevista dall’art. 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

     b) per gli anni dal 2004 al 2006, per gli stessi datori di lavoro di cui al precedente punto a), che rilevano incrementi mensili della base occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002;

     c) per gli anni dal 2003 al 2006, dai datori di lavoro privi dei requisiti di cui al predetto art. 2 del decreto-legge n. 209 del 2002, che rilevano incrementi mensili della base occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002.

   1.3. Il modello di istanza di cui al punto 1.1. è composto da un frontespizio, contenente i dati identificativi del datore di lavoro, dai quadri A e B contenenti, rispettivamente, i dati relativi alla determinazione dell’entità dell’incremento occupazionale agevolabile, l’elenco dei lavoratori assunti e i dati riepilogativi relativi all’ammontare del credito richiesto.

2. Reperibilità del modello.

   2.1. Il modello di cui al punto 1.1. è reso disponibile gratuitamente dell’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.it

   2.2. Il modello di cui al punto 1.1 può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonchè gli estremi del presente provvedimento.

   2.3. Il modello di cui al punto 1.1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

   2.4. E’ consentita la stampa del modello di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

3. Modalità e termini di presentazione delle istanze.

   3.1. Le istanze di cui al punto 1.1 sono presentate all’Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

   3.2. Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sarà stabilito il termine iniziale di presentazione delle istanze di cui al punto 1.1, tenendo conto anche della delibera del CIPE, concernente la definizione del limite finanziario per l’ulteriore contributo spettante per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000, da emanarsi in attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a), ultimo periodo e lettera b), dell’art. 63 della legge n. 289 del 2002.

   3.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “CREDITOCCUPAZIONE” che sarà reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it

   3.4. E’ fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell’istanza predisposta con l’utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3, nonchè copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

   3.5. L’istanza deve essere conservata a cura del soggetto interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti.

   3.6. Al centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al punto 1.1.

Motivazioni.

L’art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel prorogare l’incentivo per l’incremento dell’occupazione sino al 31 dicembre 2006, ha sostanzialmente modificato la disciplina della predetta agevolazione introdotta dall’art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La nuova normativa, nel modificare gli importi del contributo spettante nella forma del credito d’imposta per le nuove assunzioni che determinano incrementi occupazionali, ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2003, dei limiti finanziari annui di spesa ed ha individuato differenti regimi sulla base dei requisiti posseduti dai datori di lavoro alla data del 7 luglio 2002.

In particolare:

– la lettera a), primo periodo, del predetto art. 63, ha confermato per i datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, il diritto a fruire ancora automaticamente del contributo, per l’anno 2003, negli importi previsti dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000, limitatamente agli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002;

– la medesima lettera a), secondo e terzo periodo, del citato art. 63, ha stabilito inoltre che, per lo stesso anno 2003, a seguito di incrementi occupazionali ulteriori rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio, è attribuito ai medesimi datori di lavoro, per ogni assunzione incrementale effettuata nell’intero territorio nazionale, un contributo di 100 o 150 euro per ciascun mese, a seconda che il dipendente abbia un’età inferiore o superiore a 45 anni, ed un ulteriore contributo di 300 euro mensili se l’assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000;

– la lettera b) del medesimo art. 63, ha previsto infine che dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il medesimo contributo nelle misure indicate al secondo e terzo periodo della lettera a), del richiamato art. 63, comma 1.

Il comma 3 dello stesso art. 63, ha condizionato, inoltre, la fruizione del contributo di cui alla lettera a), secondo e terzo periodo, e alla lettera b), alla presentazione di una preventiva istanza al centro operativo di Pescara contenente i dati, stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, occorrenti per definire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell’assunzione, l’entità dell’incremento occupazionale nonchè gli identificativi del datore di lavoro e dell’assunto.

In attuazione di tali disposizioni è, pertanto, emanato il presente provvedimento con il quale viene approvato il modello di istanza (Mod. ICO), con le relative istruzioni, da utilizzare per la redazione delle istanze previste dalla lettera a), secondo e terzo periodo, e dalla lettera b) del succitato art. 63, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato “CREDITOCCUPAZIONE” che sarà reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it

La competenza, in ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle predette istanze, viene attribuita al centro operativo di Pescara.

Viene, inoltre, fatto rinvio ad un successivo provvedimento per la definizione del termine iniziale per la presentazione delle istanze, al fine di tener conto, nella procedura automatizzata di riconoscimento del credito connessa alla ricezione delle istanze, del limite finanziario che verrà fissato con deliberazione del CIPE per l’attribuzione dell’ulteriore contributo di 300 euro mensili, nei casi in cui l’assunzione segnalata nelle istanze è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000.

Con lo stesso provvedimento viene, infine, disciplinata la reperibilità dei suddetti modelli di comunicazione e ne viene autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4.

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate;

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, concernente disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti d’imposta per le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo. Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonchè di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonchè del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Mod. ICO

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE

Art. 63, comma 1 lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289

AGENZIA DELLE ENTRATE EURO

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente domanda e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella presente istanza sono contenuti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate nonchè dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter fruire delle agevolazioni richieste.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

* verifiche dei dati esposti nell’istanza con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate;

* verifiche dei dati esposti nell’istanza con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

L’istanza può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.

In particolare sono titolari:

* Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso la quale è conservato ed esibito a richiesta, l’elenco dei responsabili;

* gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell’interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Vedere immagini da pag. 42 a pag. 51 del S.O.