Tributario e Fiscale

Tuesday 10 May 2005

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi, entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali (61 studi in vigore, a decorrere dal periodo d’imposta 2004). AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO 22 aprile 2005 (Gazzetta Ufficiale

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi, entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali (61 studi in vigore, a decorrere dal periodo d’imposta 2004).

AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO 22 aprile 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06.05.2005)

IL DIRETTORE

dell’Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto;

Dispone:

1. Sono approvati, nella misura indicata nell’allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all’art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei 61 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 marzo e 24 marzo 2005. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l’ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.

2. I contribuenti che svolgono due o più attività d’impresa ovvero una o più attività d’impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all’applicazione dello studio di settore relativo all’attività prevalente.

3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 61 studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 marzo e 24 marzo 2005, che intendono avvalersi, a partire dal periodo d’imposta 2005, del regime agevolato di cui all’art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda all’ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2005.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall’art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese nei 61 studi di settore, in vigore dal periodo d’imposta 2004, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

Per questi studi si è proceduto alla determinazione di nuovi limiti di ricavi o compensi entro cui ci si può avvalere del regime fiscale agevolato delle attività marginali.

Coerentemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa ovvero una o più attività d’impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali tenendo conto dei ricavi determinati in base all’applicazione dello studio di settore relativo all’attività prevalente.

Il provvedimento prevede, altresì, che i contribuenti a cui risultano applicabili i 61 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 marzo e del 24 marzo 2005, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2005, possano presentare apposita domanda all’Ufficio locale, competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2005.

Tale termine che differisce da quello previsto dal comma 3 dell’art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentirà una più agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.

Riferimenti normativi dell’atto.

a) Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2002: modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;

decreto ministeriale 31 luglio 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000, e 19 aprile 2001: individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio e 25 febbraio 2000, 16 febbraio e 20 marzo 2001: approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi del commercio e delle attività professionali;

decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 15 febbraio, 8 marzo e 25 marzo 2002, 21 febbraio, 6 marzo e 24 dicembre 2003, 18 marzo 2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e 24 marzo 2005: approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi del commercio e delle attività professionali;

decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003 e 14 luglio 2004: approvazione dei criteri per l’applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita;

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 marzo e 24 marzo 2005: approvazione di 61 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA’ MARGINALI RELATIVAMENTE AI 61 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2004 APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 17 MARZO E 24 MARZO 2005.

Vedere Allegato da pag. 68 a pag. 69 della G.U.

Allegato 2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA’ MARGINALI RELATIVAMENTE AI 61 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2004 APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 17 MARZO E 24 MARZO 2005

Nota tecnica e metodologica

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d’imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività.

Tale limite non può, comunque, essere superiore a 25.823 euro.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l’individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 61 studi di settore in vigore dall’anno d’imposta 2004, approvati con decreti ministeriali del 17 marzo e 24 marzo 2005.

L’elaborazione è stata condotta sui dati, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.

Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all’applicazione degli studi di settore.

Analogamente a quanto predisposto per i precedenti provvedimenti, come valore limite per l’applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.

In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 25.823 euro, il limite è stato comunque fissato a 25.823 euro.