Tributario e Fiscale

Thursday 01 December 2005

Approvato definitivamente approvato il decreto fiscale (Ddl Camera 30.11.2005)

Approvato definitivamente
approvato il decreto fiscale (Ddl Camera 30.11.2005)

Ddl Camera 6176 – Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante
misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Titolo I

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

Articolo 1.

(Partecipazione
dei comuni al contrasto all’evasione fiscale)

1. Per potenziare l’azione di
contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei princìpi di
economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la
partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale è incentivata mediante il
riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative
a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del
comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.

2. Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le
modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni,
anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti
in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni
all’accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso società ed enti
partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di
supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo
provvedimento sono altresì individuate le ulteriori
materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale; in tale
ultimo caso, il provvedimento, adottato d’intesa con il Direttore dell’Agenzia
del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una
applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.

2-bis. Nelle province autonome di
Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione, ed in particolare
dall’articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Articolo 1-bis.

(Norme
per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese

ed al
repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)

1. Con uno o più regolamenti
emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle
imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che
dovranno prevedere in particolare:

a) la
razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con
le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanato in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366;

b) la semplificazione delle
procedure di iscrizione, modifica e cancellazione
delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e
secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità,
snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i
princìpi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti
dall’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive
modificazioni, prevedendo l’attivazione di collegamenti telematici con le
pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del portale per i servizi integrati per
le imprese;

c) l’individuazione, nel rispetto
delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei princìpi della
legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi
su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresì interventi di
iscrizione e cancellazione d’ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a
carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni
amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro
50 ed un ammontare massimo di euro 500, per il ritardo o l’omissione della
presentazione delle domande d’iscrizione al REA, secondo criteri di
tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per
corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di
certificati e visure, attestanti l’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o
che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale
di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata
delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento
del dispositivo di firma digitale o comunque di
impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da
disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione
amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l’espressa abrogazione delle
disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni
legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese
incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai
regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

h)
l’integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per
l’attivazione automatica dell’iscrizione agli enti previdenziali, ai
sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.

2. I regolamenti di cui al comma
1 sono emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia
e delle finanze e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonché delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio
di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni
parlamentari è reso, successivamente ai precedenti,
entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta
di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Norme
in materia di rafforzamento e di funzionamento dell’Agenzia delle entrate,

della
Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza)

1. All’articolo 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il
seguente: "2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere,
anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la
tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell’articolo 6 della
legge 29 dicembre 1990, n. 405";

b) nel comma 3 dopo le parole:
"indicato nella dichiarazione," sono
inserite le seguenti: "ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai
sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,".

2. Al fine di potenziare l’azione
di contrasto all’evasione fiscale, alle frodi fiscali e all’economia sommersa, nonché le attività connesse al controllo, alla verifica e al
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è autorizzata la
spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2006, di 80 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti
dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per l’amministrazione
dell’economia e delle finanze e all’incremento di organico ed alle assunzioni
di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono determinate le quote di personale,
nell’ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo,
assegnate alle articolazioni dell’amministrazione dell’economia e delle
finanze, nonché all’incremento di organico ed alle
assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le
modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di
utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate,
anche ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ovvero di ricorrere alla mobilità. In relazione al
maggior impegno derivante dall’attuazione del presente decreto, a valere sulle
disponibilità di cui al primo periodo, l’Agenzia delle entrate è autorizzata,
anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad
assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni
di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche
utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai
sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L’Agenzia delle dogane,
attraverso le misure di potenziamento delle attività di accertamento,
ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell’articolo 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul
valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 364 e
385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo
indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l’Agenzia
delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro,
utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui
al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 10 ottobre
1989, n. 349, nell’ambito della relativa quota individuata dall’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di
euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici
dell’Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.

4-bis. All’articolo 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, al primo periodo,
dopo le parole: "sanzione amministrativa
pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l’acquisto sia effettuato
da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso
dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un
minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del
1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa.";

b) al comma 8 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di
polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all’ente locale
competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di
cui al primo periodo".

4-ter. All’articolo 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Al fine di
potenziare l’attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell’internazionalizzazione
delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa
propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l’acquisizione di
quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del 49 per cento del
capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti
nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal
patrimonio della SIMEST S.p.a.".

4-quater. All’articolo 1 della
legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da undici
membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive,
compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri
degli affari esteri e dell’economia e delle finanze; uno su proposta della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali
della SIMEST S.p.a., sono effettuate dall’assemblea".

4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto è rinnovato il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e viene
adeguato lo statuto della società.

5. Le intese di cui al comma 59
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all’adozione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nella medesima
norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.

6. Al fine di intensificare la
sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l’espletamento
delle ordinarie attività ispettive nell’ambito delle proprie funzioni di
polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto
dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina,
rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire
il controllo dei prezzi.

7. Per le finalità di cui al
comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa
un incremento dell’impiego delle risorse di personale nel contrasto
all’economia sommersa, alle frodi fiscali e all’immigrazione clandestina, in
misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato
per l’anno 2005.

8. Al primo ed al secondo periodo
del numero 2) del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "o dell’articolo 63, primo comma", sono inserite le
seguenti: ", o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

9. Al primo ed al
secondo periodo del numero 2) del primo comma dell’articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole
"terzo comma" sono aggiunte le seguenti parole: ", o acquisiti
ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504".

10. All’articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il
seguente: "2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può
provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare
la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei
premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta";

b) nel comma 3 dopo le parole:
"indicato nella dichiarazione," sono
inserite le seguenti: "ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai
sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,".

10-bis. I soggetti indicati
nell’articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
hanno facoltà, a partire dal 1º febbraio 2006, di effettuare
i versamenti unitari indicati nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite le procedure telematiche,
direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell’articolo 3 richiamato.

11. All’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo
le parole: "controlli automatici" sono
inserite le seguenti: ", ovvero dei controlli eseguiti dagli
uffici,".

12. Il quarto
comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.

13. Il comma 5
dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre
2001, n. 454, è sostituito dal seguente:

"5. Il libretto di controllo,
tenuto nel rispetto dei princìpi fissati dall’articolo 2219 del codice civile,
è detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo
stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima
scritturazione".

14. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nell’articolo 6, primo comma,
lettera e), le parole: "concessioni in materia
edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti
dell’opera;", sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; immatricolazione" e reimmatricolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi";

b) nell’articolo 7, quinto comma,
dopo le parole: "attivata l’utenza" sono
aggiunte le seguenti: ", dichiarati dagli utenti";

c) nell’articolo 7, sesto comma:

1) dopo la parola: "effettui" sono inserite le seguenti: ", per conto
proprio ovvero per conto o a nome di terzi,";

2) dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le
seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro"";

"c-bis) nell’articolo
7, undicesimo comma:

1) le parole: "di cui ai commi dal primo all’ottavo" sono sostituite
dalle seguenti:" di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo
all’ottavo";

2) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto
comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via
telematica di cui all’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all’articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"";

d) nell’articolo 13, comma 1,
lettera c), dopo le parole: "codice
fiscale", sono aggiunte le seguenti: "e i dati catastali di cui
all’articolo 7, quinto comma".

14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del
presente articolo, hanno effetto dal 1º gennaio 2006.

14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1º gennaio 2006 e relativamente
alle richieste di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all’articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle
risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non
transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di attuazione.

14-quater. All’articolo 38,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, le parole: "nei
cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro
precedenti".

14-quinquies. La disposizione di
cui al comma 14-quater ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

14-sexies. All’articolo 1, comma
426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro
il 30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al
40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma, e comunque
entro il 20 dicembre 2005".

14-septies. All’articolo 3, comma
11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "A tal fine, indipendentemente dalle risultanze
contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si
intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo
dell’amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in
giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge".

Articolo 2-bis.

(Comunicazione
degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)

1. A partire dalle dichiarazioni
presentate dal 1º gennaio 2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:

a) con mezzi telematici ai
soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che se previsto
nell’incarico di trasmissione portano a conoscenza dei contribuenti
interessati, tempestivamente e comunque nei termini di
cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni
contenuti nell’invito;

b) mediante raccomandata con
avviso di ricevimento in ogni altro caso.

2. Il termine di cui all’articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni,
decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di
trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del
presente articolo.

Articolo 2-ter.

(Prodotti
con false o fallaci indicazioni).

1. All’articolo 4, comma 49,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le
parole: "L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione
ovvero la commercializzazione" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla
commercializzazione"".

Titolo II

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE E
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Articolo 3.

(Disposizioni
in materia di servizio nazionale della riscossione)

1. A decorrere dal 1º ottobre
2006, è soppresso il sistema di affidamento in
concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate, che le
esercita mediante la società di cui al comma 2.

2. Per l’immediato avvio delle
attività occorrenti al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 ed al
fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della
"Riscossione S.p.a.", con un capitale iniziale di 150 milioni di
euro, di cui il 51 per cento versato dall’Agenzia delle entrate ed il 49 per
cento versato dall’INPS.

3. All’atto della costituzione
della Riscossione S.p.a. si procede all’approvazione dello statuto ed alla
nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice
dall’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed il presidente del collegio
sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di personale dell’Agenzia delle entrate e
dell’I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai
sensi del comma 7:

a) effettua
l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le
disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione
spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o
patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società
partecipate", nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica;
qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste
partecipate, possono essere compiute su richiesta
della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;

2) altre attività, strumentali a
quelle dell’Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può
assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell’esercizio dell’attività
di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri
e le facoltà previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello
stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell’Agenzia delle
entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità
applicative agli effetti dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di
cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera
b), n. 1), all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta
alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può
acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali
società ovvero il ramo d’azienda delle banche che hanno operato la gestione
diretta dell’attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione
S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le
percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai
soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell’Agenzia delle entrate e
dell’INPS, nelle medesime proporzioni previste nell’atto costitutivo, in misura
non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall’acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di
prelazione a favore dei soci pubblici.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i
soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi
del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la
Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati
nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine
di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni
anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza
pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della
Riscossione SpA.

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla
base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie,
scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti
delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti
l’obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in
conseguenza dell’attività di riscossione svolta fino alla data dell’acquisto, nonché di quelle dovute per l’eventuale adesione alla
sanatoria prevista dall’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.

11. A garanzia delle obbligazioni
derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino
al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall’articolo 28 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o
garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento
della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima
garanzia è svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino
al 31 agosto 2005 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono
presentate entro il 31 ottobre 2008.

13. Per effetto degli acquisti di
cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

a) le anticipazioni nette
effettuate a favore dello Stato in forza dell’obbligo del
non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari
importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d’interesse pari all’euribor
diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell’euribor da assumere come
riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze;

b) i provvedimenti di sgravio
provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si
riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono
il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande
di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data
di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della
restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione
del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti
rate annuali, ad un tasso d’interesse pari all’euribor diminuito di 0,50 punti;
la tipologia e la data dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

d) la restituzione delle
anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall’obbligo del
non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui
alla lettera c), avviene, per l’intero ammontare di tali anticipazioni, con le
modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere
dall’anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità.

14. Il Ministro dell’economia e
delle finanze rende annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato dell’attività di riscossione; a tale fine, l’Agenzia
delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell’economia e delle finanze i
risultati dei controlli da essa effettuati sull’efficacia e sull’efficienza
dell’attività svolta dalla Riscossione s.p.a..

15. A decorrere dal 1º ottobre
2006, il Consorzio nazionale concessionari (C.N.C.),
previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni.

16. Dal 1º ottobre 2006, i dipendenti
delle società non partecipate dalla Riscossione
S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla
predetta data del 1º ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione
S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest’ultima,
senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica,
economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

17. Gli acquisti di cui al comma
7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del
personale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo
47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

18. Restano ferme le disposizioni
relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2
aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati
dall’articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa
richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata
in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo
costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei
mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei
predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di
novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta
del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità
o di vecchiaia.

19. Il personale in servizio alla
data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell’associazione nazionale fra i concessionari del servizio di
riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle
società da quest’ultimo partecipate, per il quale il
rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto
consorzio alla data del 1º ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo
nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1º
ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato
comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione
giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore
del presente decreto.

19-bis. Fino al 31 dicembre 2010
il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il
consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della
provincia in cui presta servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti
economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto
collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta
data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito.

20. Le operazioni di cui ai commi
7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall’imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

21. La Riscossione S.p.a. assume
iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell’attività di
riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi
per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l’anno 2007,
160 milioni di euro per l’anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.

22. Per lo svolgimento
dell’attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società
dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:

a) per gli anni
2007 e 2008, secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 118 e 119, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al
comma 21;

b) successivamente,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

23. Le società partecipate dalla
Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all’albo di cui
all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se
nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

24. Fino al momento
dell’eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla
Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o
contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad
altre società il ramo d’azienda relativo alle attività svolte in regime di
concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all’articolo
53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:

a) fino al 31 dicembre 2010 ed in
mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono
gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime
possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al medesimo articolo
53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in
presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

b) la riscossione coattiva delle
entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata
con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che
per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il
rapporto con l’ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell’articolo
18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

25. Fino al 31 dicembre 2010, in
mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
determinazione dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24
sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla
stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara
ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i
contratti in corso tra gli Enti locali e le società di cui all’articolo 53,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

25-bis. Salvo quanto previsto al
comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le
società da quest’ultima partecipate possono svolgere l’attività di riscossione
delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal
1º gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono
essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest’ultima partecipate
a decorrere dal 1º gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica.

26. Relativamente
alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha
acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale,
la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell’obbligo del
non riscosso come riscosso avviene:

a) per le
anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di
riconoscimento dell’inesigibilità;

b) per le
restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di
riconoscimento dell’inesigibilità.

27. Le disposizioni del presente
articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione,
trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei
commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28. A decorrere dal 1º ottobre
2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione si intendono riferiti alla
Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma
7, anche ai fini di cui all’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed
all’articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l’anno
2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all’applicazione delle
predette disposizioni. All’articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n.
341, convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.

29. Ai fini di cui al capo II del
titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la
Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate
ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano
altresì le disposizioni previste dall’articolo 66 dello stesso decreto
legislativo n. 196 del 2003.

29-bis. Nel territorio della
Regione siciliana, relativamente alle entrate non
spettanti a quest’ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte
dall’Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società
per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate,
opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione
S.p.a.

30. Entro il 31
marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede
all’approvazione del bilancio di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

31. Agli
acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all’obbligo di preventiva
autorizzazione.

32. Nei confronti delle società
partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano
altresì le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.

33. Ai fini di cui al comma 1, si
applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste
dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di
trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

35. In deroga a quanto previsto
dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi
dell’articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
dell’articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

36. Al decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo
18:

1) al comma 1, le parole da:
"agli uffici" a: "telematica" sono
sostituite dalle seguenti: ", gratuitamente ed anche in via telematica, a
tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici";

2) al comma 3, dopo la parola:
"decreto", sono inserite le seguenti:
"di natura non regolamentare";

3) dopo il comma 3, è aggiunto,
in fine, il seguente: "3-bis. I concessionari possono procedere a
trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2
senza rendere l’informativa di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";

b) nell’articolo 19, comma 2,
lettera d-bis), dopo la parola: "segnalazioni",
sono inserite le seguenti: "di azioni esecutive e cautelari";

c) nell’articolo 20, dopo il
comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il controllo di
cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da
ciascun ente creditore";

c-bis)
all’articolo 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. All’indizione degli
esami per conseguire l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze
temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive
esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici.

d) nell’articolo 59:

1) è abrogato il comma 4-bis;

2) il comma 4-quater è sostituito
dal seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all’articolo
19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006";

3) al comma
4-quinquies, le parole: "1º ottobre 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "1º luglio 2006".

37. All’articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nel comma
118:

1) le parole:
"Nell’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni
2004, 2005 e 2006";

2) dopo le parole: "un importo", è inserita la seguente: "annuo";

b) nel comma 119, la parola:
"2004" è sostituita dalle seguenti: "degli
anni 2004, 2005 e 2006".

38. All’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma
426, secondo periodo, le parole: "20 novembre 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2005";

b) nel comma 426-bis:

1) le parole
da: "30 ottobre 2003" a: "20 novembre 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2003";

2) le parole:
"30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre
2006";

3) le parole:
"1º novembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1º ottobre
2006";

c) dopo il comma 426-bis è
inserito il seguente: "426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426
rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione
del reddito delle società che provvedono a tale
versamento.";

d) nel comma
427, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre".

39. All’articolo
1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: "30
settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "29 dicembre
2005".

40. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo l’articolo 47, è inserito
il seguente: "Articolo 47-bis. – (Gratuità di altre attività e misura dell’imposta di registro sui
trasferimenti coattivi di beni mobili). – 1. I competenti uffici dell’Agenzia
del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e
catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei
coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all’articolo 79, comma
2.

2. Ai trasferimenti coattivi di
beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari,
l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro";

b) dopo l’articolo 72, è inserito
il seguente: "72-bis. – (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). – 1.
L’atto di pignoramento del quinto dello stipendio
contiene, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n.
4), del codice di procedura civile, l’ordine al datore di lavoro di pagare
direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si
procede e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto,
quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:

a) nel termine di quindici giorni
dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per
i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale
notifica, il diritto alla percezione;

b) alle
rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme
dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro";

b-bis)
all’articolo 76, comma 1, le parole: "tre milioni" di lire sono
sostituite con le seguenti: "ottomila euro".

b-ter)
nell’articolo 85:

1) al comma 2, secondo periodo,
le parole: "dell’eventuale conguaglio" sono
sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale è stata disposta
l’assegnazione";

2) al comma 3, primo periodo, le
parole: "dell’eventuale conguaglio" sono
sostituite dalle seguenti: "del prezzo di assegnazione".

41. Le disposizioni dell’articolo
86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del
decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere
eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle
disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli
effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7
settembre 1998, n. 503.

41-bis. All’articolo 7, comma 3,
della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"È comunque gratuita, anche se effettuata
mediante supporto informatico o tramite
collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi
costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali,
nonché, limitatamente ai casi in cui l’erogazione si renda necessaria ai fini
dello svolgimento dell’attività affidata in concessione, ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto
all’Automobile Club d’Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il
collegamento telematico."

42. All’articolo 39, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le
parole: "rivenditori di generi di
monopolio," sono inserite le seguenti: "nonché presso".

42-bis. Con regolamento del
direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la
diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di
ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio,
che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite
di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a
distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque
quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un
significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una
concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal
titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il
quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l’istituzione delle
rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti
di distanza e redditività.

42-ter. Le disposizioni contenute
nell’articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all’istituzione
delle agenzie fiscali previste dall’articolo 57, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69,
quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere
esercitato anche da tali agenzie e dall’ente pubblico economico Agenzia del
demanio.

42-quater. Le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel
senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione.

42-quinquies. All’articolo 13,
comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: ‘‘31 dicembre 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘‘31
dicembre 2008’’.

42-sexies. Al fine di rendere più
efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di
crediti contributivi, nonché in funzione di una
riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le
disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali
agricoli".

42-bis. Con regolamento del direttore
generale dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta
assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria
del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per
effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di
generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza
inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque
quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un
significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una
concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare
della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto
grado od agli affini entro il terzo grado. Per l’istituzione delle rivendite di
cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza
e redditività.

42-ter. Le disposizioni contenute
nell’articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente
all’istituzione delle agenzie fiscali previste dall’articolo 57, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso
articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può
essere esercitato anche da tali agenzie e dall’ente pubblico economico Agenzia
del demanio.

42-quater. Le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel
senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione.

42-quinquies. All’articolo 13,
comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: ‘‘31 dicembre 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘‘31
dicembre 2008’’.

42-sexies. Al fine di rendere più
efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di
crediti contributivi, nonché in funzione di una
riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le
disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali
agricoli".

Articolo 3-ter. – (Differimento
di termine). – 1. All’articolo 14-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: "31 ottobre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2005".

Titolo III

PEREQUAZIONE
DELLE BASI IMPONIBILI, INTERVENTI PER L’ULTILIZZO DI GPL E METANO PER
AUTOTRAZIONE E DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ANAS SPA.

Articolo 4.

(Ambito
di applicazione)

1. In anticipazione del disegno
di perequazione delle basi imponibili contenuto nella
legge finanziaria per l’anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo.

Articolo 5.

(Plusvalenze
finanziarie delle società)

1. Al testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le minusvalenze
realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo
87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo
giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione,
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente,
ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono
indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58,
comma 2";

b) all’articolo 87, comma 1,
nell’alinea, dopo le parole: "Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti" sono inserite le seguenti: " nella
misura del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007"; nello
stesso comma, lettera a), la parola: "dodicesimo"
è sostituita dalla seguente: "diciottesimo";

c) all’articolo 97, dopo il comma
1, è inserito il seguente: "1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito
di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), si intende
conseguito qualora le partecipazioni siano possedute ininterrottamente dal
primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo
d’imposta";

d) all’articolo 101, dopo il
comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per i beni di cui all’articolo
87, fermi restando i requisiti ivi previsti al comma 1,
lettere b), c) e d), l’applicazione del comma 1 del presente articolo è
subordinata all’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le
azioni o quote acquisite in data più recente".

2. A decorrere dal 1 gennaio 2007
i commi da 171 a 184 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
abrogati.

3. Le disposizioni di cui al
comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. Alla Regione siciliana per
la definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004
sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle
spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004, contributi
quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, di 40 milioni
di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.

3-ter. In attuazione
dell’articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione siciliana, a titolo di
contributo di solidarietà nazionale per l’anno 2008, un contributo
quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere
dallo stesso anno 2008. L’erogazione dei predetti contributi è subordinata alla
redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è
tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e
PIL nazionale

Articolo 5-bis.

(Ammortamento
dell’avviamento).

1. All’articolo 103, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "un
decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ventesimo".

2. La disposizione del comma 1 si
applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche
con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto in periodi di imposta precedenti.

Articolo 5-ter.

(Durata
del contratto di leasing immobiliare).

1. All’articolo 102, comma 7,
primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: ‘‘a otto anni’’ fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: ‘‘alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività
esercitata dall’impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e
comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso
ha per oggetto beni immobili’’.

2. La disposizione di cui al
comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti
di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 5-quater.

(Modifica
all’articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. Il comma 2
dell’articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal
seguente:

"2. A decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla
minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché
le perdite relative ai due periodi d’imposta successivi, sono computabili in
diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1
dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del
50 per cento dei redditi imponibili del periodo d’imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi".

Articolo 5-quinquies.

(Indeducibilità
di minusvalenze su dividendi non tassati).

1. All’articolo
109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono
inseriti i seguenti:

"3-bis. Le
minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote e
strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui
all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei
dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il
realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative
tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1,
lettere c) e d), e i relativi costi.

3-ter. Le disposizioni del comma
3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo,
sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell’articolo 87.

3-quater. Resta ferma
l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate
nel periodo d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis".

2. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative
realizzate a decorrere dal 1º gennaio 2006.

3. Relativamente
alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di
ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri
titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati
italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d’imposta cui si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il
contribuente comunica all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari
al fine di consentire l’accertamento della conformità delle relative operazioni
alle disposizioni dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle
comunicazioni, nonché le procedure e i termini delle
stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza
e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente
indeducibili.

4. Ai fini del versamento degli
acconti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive relativi al periodo d’imposta che ha inizio a
decorrere dal 1º gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come
imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo
conto delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 5-sexies.

(Interventi
in favore dell’utilizzo di GPL e metano per autotrazione).

1. Per gli interventi finalizzati
a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro
per l’anno 2005.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo
1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L’importo delle
agevolazioni per l’installazione di impianti di
alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito
d’imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
dall’interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno
definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e
le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio
2003, n. 183.

2-ter. Il credito d’imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, successivamente alla
comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d’imposta
non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né
dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

3. Il Ministero delle attività
produttive, raggiunto il limite dell’80 per cento
degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale
indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere
l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L’efficacia delle disposizioni
del presente articolo decorre dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di
fruizione del credito d’imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1
del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente
articolo, secondo i contenuti dell’accordo di programma ivi indicato.

5. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro
per l’anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.

6. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Banche
ed assicurazioni)

1. All’articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e
degli accantonamenti effettuati ai sensi dell’articolo 16, comma 9, ultimo
periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173".

2. All’articolo 111 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole: "in misura pari al 90 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "in misura pari al 60 per cento".

3. All’articolo
106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,60 per
cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,40 per
cento".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 6-bis.

(Tassa
sui contratti di borsa).

1. Le società di gestione del
risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo
virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze.

Articolo 6-ter.

(Disposizioni
concernenti l’ANAS Spa).

1. All’articolo
7 del decreto-legge 6 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) il comma 1-bis è abrogato;

b) al comma 1-quater, nel primo
periodo, le parole: "alla somma del valore netto
della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del"
sono sostituite dalla seguente: "al" e il secondo periodo è
soppresso;

c) al comma 1-quinquies, le
parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall’utilizzazione dei
beni demaniali trasferiti all’ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza dell’ANAS Spa le entrate
derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali relativamente
ai quali esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario in virtù
della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";

d) al comma 4, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "anche tenendo conto
delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonché
i relativi contratti di servizio";

e) dopo
il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. L’ANAS Spa, in
conformità con l’atto di indirizzo adottato, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può subconcedere ad una o più società da essa
costituite i compiti ad essa affidati di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a
talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio
reale o figurativo. Le società subconcessionarie, cui saranno trasferite le
pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti dell’ANAS Spa
agli stessi obblighi e condizioni assunti dall’ANAS Spa nei confronti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando
l’ANAS Spa comunque responsabile del loro adempimento
nei confronti del Ministero concedente.";

f) il comma 6 è sostituito dal
seguente:

"6. Le azioni sono
attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita
i diritti dell’azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti."

2. Al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le
seguenti funzioni:

a)
programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento,
adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade
statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;

b) programmazione triennale
attuativa della lettera a);

c)
individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della
sicurezza del traffico e della segnaletica.

3. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nell’atto di indirizzo
di cui al comma 4, può prevedere di esercitare le funzioni di cui al comma 2
avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all’ANAS Spa. In tale caso
l’ANAS Spa conferisce ad una società da essa
costituita il ramo d’azienda relativo alle attività di cui al comma 2.
Contestualmente al conferimento, le azioni di tale società sono trasferite a
titolo gratuito al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attività di questa società
sono svolte sulla base di un contratto di servizio
stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti
finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte
tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti all’ANAS Spa.

4. Con atto di indirizzo
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1, lettera e),
sono disciplinate le modalità con cui l’ANAS Spa procede alla gestione o alla
cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza,
delle società subconcessionarie, di cui al medesimo comma 1, lettera e), delle
tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il
medesimo atto di indirizzo sono individuate le
modalità di gestione e dell’eventuale trasferimento, anche a società all’uopo
costituita, delle partecipazioni già possedute dall’ANAS Spa in società
concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli
organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1,
lettera e).

5. Lo Stato definanzia per un
importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i
trasferimenti attualmente previsti per l’ANAS Spa ed
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 7.

(Immobili
di proprietà delle imprese)

1. Al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 90, comma 1, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di immobili
locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino
ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese
documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione
degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al
reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione";

b) nell’articolo 144, comma 1, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i redditi derivanti da
immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque
le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, ultimo periodo".

1-bis. La disposizione di cui al
secondo periodo del comma 7 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si interpreta nel senso che gli immobili
strumentali per natura, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, secondo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali costituiscono un complesso
immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività
commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a
struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati
allo svolgimento di attività d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del citato
testo unico.

2. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettere a) e b) del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

2-bis. L’esenzione disposta
dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, si intende applicabile alle attività indicate
nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale
delle stesse.

Articolo 7-bis.

(Disposizioni
in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali).

1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità
immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo
decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo,
ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa
data, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al
pagamento dell’indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di
locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell’occupazione,
ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché
alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti.

2. Gli enti previdenziali
pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria
dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui
al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purché detti conduttori, previa
formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un’unica
soluzione e senza interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro debito
dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri
accessori.

3. Sono esclusi dal dispositivo
del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato
diverse dalla descritta occupazione abusiva.

Articolo 7-ter.

(Privatizzazione
di enti e aziende delle regioni).

1. All’articolo
115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-ter. Alla privatizzazione
di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e
ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione
regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.
Delle obbligazioni sorte anteriormente alla
costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni
caso le regioni".

Articolo 7-quater. –
(Rappresentanza presso gli uffici dell’amministrazione). – 1. All’articolo 63,
secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "nell’elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le
seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere
e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545".

Articolo 7-quinquies. – (Competenza sull’assistenza fiscale e norme di coordinamento).
– 1. All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) l’assistenza fiscale
nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. All’articolo 78 del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto"
sono soppresse.

Articolo 7-sexies. –
(Asseverazione degli studi di settore). – 1. Nell’articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n 146, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

"3-ter. In caso di mancato
adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore,
possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi
o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi
medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano
un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei
contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni, dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 32, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle
associazioni di categoria abilitati all’assistenza tecnica di cui all’articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".

2. Nell’articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, il comma 2 è abrogato.

Titolo IV

PREVIDENZA E SANITÀ. ULTERIORI INTERVENTI

Articolo 8.

(Compensazioni
alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari)

1. È istituito un Fondo di
garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il
trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il
predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il
2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli
anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei
costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all’intero ammontare dei
finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel
periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di
funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività
produttive, nel quale è stabilito che le disponibilità
finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie
richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a) e b) della legge n. 662 del 1996 e sono fissate le scadenze
delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di
garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche
le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il
ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

2. In relazione
ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il
versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere
dal 1º gennaio 2006, è riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal
versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti
alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per
ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata
Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari. L’esonero contributivo di cui al presente
comma si applica, prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi
dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso
escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge
29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui
all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora
l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai
contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo
lavoratore, alla gestione di cui all’articolo 24 della citata legge n. 88 del
1989, l’importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero
contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi
dovuti all’I.N.P.S. medesimo. L’onere derivante dal presente articolo è
valutato in 46 milioni di euro per l’anno 2006, 53
milioni di euro per l’anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008.

3. All’articolo
50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "31
dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".

3-bis. Agli enti non commerciali
di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si
applica l’articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi
enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte,
anche in qualità di sostituto d’imposta, prevista dal
citato comma 255 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31
dicembre 2006. A tal fine per l’anno 2006 è autorizzata la spesa di 500.000
euro.

3-ter. Nei limiti delle risorse
indicate a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, per l’anno 2006, in attesa della riforma
degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono
prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilità in favore delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15
dipendenti

Articolo 8-bis.

(Incremento
dei livelli occupazionali).

1. Al fine di sostenere gli interventi
mirati nella prospettiva dell’incremento dei livelli
occupazionali in atto nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione
superiore a 300.000 abitanti che, dal 1º luglio 2004 fino alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avviato con
esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del
rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo
complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2006, ripartito proporzionalmente
tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei
rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono
effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel
rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione
del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati
certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già
goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede, nel limite
di 18 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sul
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.

2. Il CIPE, in sede di riparto
delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, provvede al
reintegro di pari importo, per l’anno 2006, del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Limitatamente al periodo
necessario all’integrazione del Fondo per l’occupazione da parte del CIPE, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a
rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per l’occupazione.

3. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

(Potenziamento
di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario)

1. Al fine di garantire nel
settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate
nell’ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui
all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché il rispetto del relativo equilibrio
economico-finanziario, a decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le
regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria
autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma
173, della legge 30 dicembre 204, n. 311, e dalla conseguente Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, la costituzione di accantonamenti
nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri
derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi
nazionali per il personale convenzionato con il SSN, nell’ambito del proprio
territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di
finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel
modello CE riepilogativo regionale di cui al decreto del Ministro della sanità in data 16 febbraio 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, e al
decreto del Ministro della sanità in data 28 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio
trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all’articolo
6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o
parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.

2. Al fine di garantire nel
settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate
nell’ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui
all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché il rispetto del relativo equilibrio
economico-finanziario, per l’anno 2005, per le regioni al cui finanziamento
concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce
obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato,
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la
costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla
copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali
dell’area della dirigenza medico-veterinaria, dell’area della dirigenza dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e del personale del
comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell’ambito del proprio
territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di
finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel
modello CE riepilogativo regionale di cui ai citati decreti in data 16 febbraio
2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di
verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento
del conto economico, di cui all’articolo 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, segnala alla
regione tale circostanza.

Articolo 10.

(Trasferimento
all’I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile

e
certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari)

1. L’Istituto nazionale della
previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell’esercizio
delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità
civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero
dell’economia e delle finanze. Resta ferma la partecipazione nelle commissioni
mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell’Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi e dell’Ente
nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti.

2. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la
data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite e
sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

3. Il personale
trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico
in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale
trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale
sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero
dell’economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all’I.N.P.S..

4. Fino alla
data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia
processuale, quanto stabilito dall’articolo 42, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Per le controversie instaurate
nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore
del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S.
delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell’economia e
delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati
dipendenti dall’I.N.P.S.

6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni
trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché
le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere
notificati anche all’I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici
dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell’I.N.P.S. Nei
procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. è
litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura
civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso
direttamente da propri dipendenti.

7. Per accedere
ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono
tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Articolo 10-bis.

(Efficienza
delle amministrazioni pubbliche)

  1. In considerazione delle disposizioni di legge
    rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di
    collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni e al fine di
    assicurare trasparenza ed efficacia all’attività amministrativa, anche
    tramite l’attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei
    cittadini, di ritardi o inadempienze, all’articolo 60, comma 6, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
    aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‘‘Per l’esercizio delle funzioni
    ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli
    incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d’intesa con il
    Ministero dell’economia e delle finanze, l’ispettorato si avvale dei dati
    comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica
    ai sensi dell’articolo 53. L’ispettorato, inoltre, al fine di
    corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti
    circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni
    di cui all’articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l’amministrazione interessata ha
    l’obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni.
    A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte
    dall’ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini
    dell’individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni
    disciplinari di cui all’articolo 55, per l’amministrazione medesima. Gli
    ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia
    funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di
    denunciare alla procura generale della Corte dei
    conti le irregolarità riscontrate’’.

2. Al fine di
garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e
delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla
pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché
delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli
articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a
quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità.

3. Alla
copertura del contingente si provvede attraverso l’utilizzo temporaneo dei
segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell’articolo 101 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e con invarianza del trattamento economico complessivo. L’utilizzo
temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico
ai segretari da parte di un comune o di una provincia.

4. Le modalità
di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali
di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

5. Al fine di
garantire l’efficienza e l’omogeneità su tutto il territorio nazionale
dell’attività di rilevazione statistica, l’ISTAT è autorizzato a costituire una
società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti
locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica
nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di
collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l’ISTAT e le
amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai
sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento della società.
I contratti di collaborazione attivati dall’ISTAT in essere alla data del 30
settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro
del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione
della società di cui al presente comma e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico
del bilancio dell’Istituto.

6. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi a
carico dello Stato, un apposito Comitato per il
riordino e l’accorpamento degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.

7. Il Comitato
di cui al comma 6, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, è composto da cinque esperti, scelti tra professori
universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello
Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni
pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si avvale del
supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Il Comitato
di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella
valutazione dei progetti e nell’individuazione delle modalità con cui procedere
alle operazioni necessarie, provvede all’istruttoria dei progetti presentati
finalizzati a realizzare l’accorpamento in un’unica sede, sita nell’area della
provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell’ONU presenti
in Italia.

9. All’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il comma 8 è
sostituito dal seguente:

"8. Il
limite di somma di cui all’articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all’articolo 49
del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato ad euro 5.000 e può essere
aggiornato, in relazione alle variazioni dell’indice
ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti".

10. Le
disposizioni dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e
dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano
nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e
con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui
all’articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l’ammontare degli
onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere
di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di
rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza.

Articolo
10-ter.

(Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia Spa ad ISA
Spa).

1. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, Sviluppo Italia Spa trasferisce
all’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, senza alcun costo o
spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico di ISA Spa, ed in coerenza con
le risultanze della "Relazione dell’anno 2004 sullo stato di attuazione
dei progetti approvati", predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90
del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre
2000, il seguente patrimonio:

a) credito
risultante dal finanziamento ad ISA Spa erogato da Sviluppo Italia Spa il 4
aprile 2005, pari a euro 200.000.000;

b)
partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19
dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, e dell’articolo 23 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data
del trasferimento;

c) crediti
derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui
alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data
del trasferimento;

d)
disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla
lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;

e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai
sensi dell’articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo
residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.

2. Sono
altresì trasferiti ad ISA Spa:

a) gli impegni
assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni
adottate ed ancora in fase di attuazione, nello
svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19
dicembre 1983, n. 700, e all’articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed
ogni altro e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del
trasferimento;

b) le
competenze relative agli interventi di cui alla citata
delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000.

3. Resta a
carico di ISA Spa l’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

4. La quota di
partecipazione di Sviluppo Italia Spa in ISA Spa è trasferita al Ministero
delle politiche agricole e forestali per l’importo di euro
240.000. Al relativo onere si provvede per l’anno 2005 mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad iscrivere nelle proprie
scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al
trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.

6. ISA Spa
iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al
comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte
in Sviluppo Italia Spa al momento del trasferimento apponendo una riserva
speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di
utilizzo.

7. Le
operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette
ed indirette e da tasse, in base a quanto disposto
dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

8. Gli
interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto
1997, n. 266, possono accedere alle risorse del fondo
per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti
dal CIPE.

9.
All’articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
"relative agli interventi di cui alla delibera
CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle" sono
soppresse.

10.
All’articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nell’ambito dei predetti limiti e per un
importo massimo di 560.000 euro, il commissario ad acta opera anche attraverso
specifiche convenzioni con l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa,
per l’attività inerente la prosecuzione degli
interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del
Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla
delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
255 del 29 ottobre 1999".

11. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma
132 è sostituito dal seguente:

"132.
L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, nell’ambito delle
operazioni di acquisizione delle partecipazioni
azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel
settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può
definire condizioni compatibili con i princìpi di economia di mercato e
stipulare appositi accordi con i quali, tra l’altro, gli altri soci, o
eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel
termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le
quote sociali acquisite.";

b) dopo il
comma 132 sono inseriti i seguenti:

"132-bis.
ISA Spa, con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative
promosse da società, enti, fiere ed altri organismi
allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di
potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed
agroindustriali.

132-ter. Per
le finalità di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi
eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di
cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE".

12. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio 1. In
considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese
per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche
amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all’attività
amministrativa, anche tramite l’attivazione di un numero verde per la
segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all’articolo
60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‘‘Per l’esercizio delle funzioni
ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e
ai rapporti di collaborazione, svolte anche d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, l’ispettorato si avvale dei dati comunicati
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell’articolo 53. L’ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte
irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione
degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall’ispettorato
costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell’individuazione delle
responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all’articolo 55,
per l’amministrazione medesima. Gli ispettori, nell’esercizio delle loro
funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano
le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate’’.

2. Al fine di
garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e
delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla
pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché
delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli
articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a
quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità.

3. Alla
copertura del contingente si provvede attraverso l’utilizzo temporaneo dei
segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell’articolo 101 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e con invarianza del trattamento economico complessivo. L’utilizzo
temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico
ai segretari da parte di un comune o di una provincia.

4. Le modalità
di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e
provinciali di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono
disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

5. Al fine di
garantire l’efficienza e l’omogeneità su tutto il territorio nazionale
dell’attività di rilevazione statistica, l’ISTAT è autorizzato a costituire una
società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti
locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può
avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di
collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l’ISTAT e le
amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai
sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento della società.
I contratti di collaborazione attivati dall’ISTAT in essere alla data del 30
settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro
del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione
della società di cui al presente comma e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano ad essere posti a
carico del bilancio dell’Istituto.

6. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi a
carico dello Stato, un apposito Comitato per il
riordino e l’accorpamento degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.

7. Il Comitato
di cui al comma 6, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, è composto da cinque esperti, scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari,
avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con
almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si
avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

8. Il Comitato
di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella
valutazione dei progetti e nell’individuazione delle modalità con cui procedere
alle operazioni necessarie, provvede all’istruttoria dei progetti presentati
finalizzati a realizzare l’accorpamento in un’unica sede, sita nell’area della
provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell’ONU presenti
in Italia.

9. All’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il comma 8 è
sostituito dal seguente:

"8. Il
limite di somma di cui all’articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all’articolo 49
del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato ad euro 5.000 e può essere
aggiornato, in relazione alle variazioni dell’indice
ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti".

10. Le
disposizioni dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e
dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano
nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e
con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui
all’articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l’ammontare degli
onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il
parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di
rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza.

Articolo
10-ter. – (Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia Spa
ad ISA Spa). – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, Sviluppo Italia Spa
trasferisce all’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, senza alcun
costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico di ISA Spa, ed in
coerenza con le risultanze della "Relazione dell’anno 2004 sullo stato di
attuazione dei progetti approvati", predisposta ai sensi della delibera
CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2000, il seguente patrimonio:

a) credito
risultante dal finanziamento ad ISA Spa erogato da Sviluppo Italia Spa il 4
aprile 2005, pari a euro 200.000.000;

b)
partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19
dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, e dell’articolo 23 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data
del trasferimento;

c) crediti
derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui
alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data
del trasferimento;

d)
disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla
lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;

e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai
sensi dell’articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo
residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.

2. Sono
altresì trasferiti ad ISA Spa:

a) gli impegni
assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni
adottate ed ancora in fase di attuazione, nello
svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19
dicembre 1983, n. 700, e all’articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed
ogni altro e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del
trasferimento;

b) le
competenze relative agli interventi di cui alla citata
delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000.

3. Resta a
carico di ISA Spa l’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

4. La quota di
partecipazione di Sviluppo Italia Spa in ISA Spa è trasferita al Ministero
delle politiche agricole e forestali per l’importo di euro
240.000. Al relativo onere si provvede per l’anno 2005 mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad iscrivere nelle proprie
scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al
trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.

6. ISA Spa
iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al
comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte
in Sviluppo Italia Spa al momento del trasferimento apponendo una riserva
speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di
utilizzo.

7. Le
operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte
dirette ed indirette e da tasse, in base a quanto
disposto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.
1.

8. Gli
interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto
1997, n. 266, possono accedere alle risorse del fondo
per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti
dal CIPE.

9.
All’articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
"relative agli interventi di cui alla delibera
CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle" sono
soppresse.

10.
All’articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nell’ambito dei predetti limiti e per un
importo massimo di 560.000 euro, il commissario ad acta opera anche attraverso
specifiche convenzioni con l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa,
per l’attività inerente la prosecuzione degli
interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del
Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla
delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
255 del 29 ottobre 1999".

11. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma
132 è sostituito dal seguente:

"132.
L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, nell’ambito delle
operazioni di acquisizione delle partecipazioni
azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel
settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può
definire condizioni compatibili con i princìpi di economia di mercato e
stipulare appositi accordi con i quali, tra l’altro, gli altri soci, o
eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel
termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le
quote sociali acquisite.";

b) dopo il
comma 132 sono inseriti i seguenti:

"132-bis.
ISA Spa, con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative
promosse da società, enti, fiere ed altri organismi
allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di
potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed
agroindustriali.

132-ter. Per
le finalità di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi
eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di
cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE".

12. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi

ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n.
311)

1. Ai fini
della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esercizio del criterio
di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto
2004, n. 243, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2006. Gli enti previdenziali interessati provvedono
al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente,
comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all’adozione
dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo
11-bis.

(Interventi in materia di programmazione dello sviluppo
economico e sociale).

1. È
autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l’anno
2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni. All’erogazione degli ulteriori
contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo
e secondo periodo, dell’articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e
successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in
materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla
data del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati
dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura
di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono
produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del
vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell’erogazione del
finanziamento, l’ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato
comma 29, primo periodo, dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

2. All’onere
derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede: quanto a
euro 100.000.000, mediante utilizzo delle risorse relative all’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, risultanti dall’elenco allegato al conto consuntivo
dell’esercizio 2004, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005–2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l’accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11-ter.

(Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti
pubblici non territoriali).

1. Per l’anno
2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti
spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti
della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi
indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.

2.
L’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 è ridotto di 31 milioni
di euro per il medesimo anno.

3. Per l’anno
2005 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, è ridotta di 116 milioni di euro e
l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e
all’articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 30 milioni di euro
in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.

4. Gli
stanziamenti per l’anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci
di enti ed organismi pubblici non territoriali, che
adottano contabilità anche finanziaria,
individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con esclusione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell’Istituto superiore di
sanità, dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
dell’Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali
e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque
nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Per gli enti ed organismi
pubblici che adottano una contabilità
esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e
8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni
di consumo, i servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per
cento.

5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate
da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle
amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti
ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente
dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni
di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma.

6. A valere
sulle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 11-quater del
presente decreto, un importo pari a 50 milioni di euro
è iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, la cui utilizzazione è effettuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata richiesta delle
amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per
consumi intermedi.

Articolo
11-quater.

(Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio
di alcune attività regolate).

1. Per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto opera la disciplina del
presente articolo relativamente all’ammortamento dei beni materiali strumentali
per l’esercizio delle seguenti attività regolate:

a)
distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas;

b)
distribuzione di energia elettrica e gestione della
rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2,
commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l’esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura
non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le
rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale
tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005,
n. 166, e 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di
trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio
fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a
50 anni;

b)
nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5,
per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei
cespiti".

3. Per i beni
cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2
decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche
se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per
effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento
del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio
di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all’ente
concessionario fino all’esercizio in cui avviene il trasferimento ed in
proporzione alla durata del possesso.

4. Non è
ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento
anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella
normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente
disposto, la disciplina di cui all’articolo 102 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

5. Le
eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini
tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas successivamente
all’entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della
determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di
beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di
contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento
compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di
quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei
canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura
risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Quanto previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai
beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. Per i beni non
classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. La
disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria
la cui esecuzione inizia successivamente all’entrata
in vigore del presente decreto.

9. Per i costi
incrementativi capitalizzati successivamente
all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento
sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.

10. Nella
determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul reddito delle
società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni
generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla
legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali
conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell’acconto. Per
il periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione
dell’acconto dovuto ai fini dell’IRES e dell’IRAP si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le
disposizioni del presente articolo.

11. Le
maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 6, sono
interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Articolo
11-quinquies.

(Dismissione di immobili).

1. Nell’ambito
delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la
dismissione di beni immobili pubblici, l’alienazione di tali immobili è considerata
urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo
di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L’Agenzia del
demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a
vendere con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico,
ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter
dell’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.

2. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, per la dismissione dei beni già individuati ai sensi dei commi
13, 13-bis e 13-ter del medesimo articolo 27, la vendita fa venir meno l’uso
governativo, le concessioni in essere e l’eventuale diritto di prelazione
spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono
applicabili, anche quanto alle dichiarazioni urbanistiche nonché agli attestati
inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le
disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché al primo ed
al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta
ferma l’applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, per le procedure di dismissione successive a quelle di
cui al primo periodo.

3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o
comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà
dello Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 275,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze sono riconosciuti
all’Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse
all’attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori
entrate.

5.
All’articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’ultimo
periodo è soppresso.

6. Il disposto
dell’articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, deve
interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici nonché
le società di cui al comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del
2001 sono esonerati anche dall’obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche
richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall’obbligo di
allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le
prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.

7. Gli
immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via
Monte Oppio n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita.

Articolo
11-sexies.

(Razionalizzazione ed incremento dell’efficienza del settore
del controllo del traffico aereo).

1. All’articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,
lettera b), le parole: "ed i voli" sono
sostituite dalle seguenti: ", comunitari e";

b) al comma 3,
le parole da: "secondo la formula:" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo la formula:
‘T=CTT * p * a’, nella quale ‘T’ è l’ammontare della tassa, ‘CTT’ è il
coefficiente unitario di tassazione di terminale, ‘p’ è il coefficiente di peso
ricavato elevando il peso massimo dell’aeromobile al decollo come definito
dall’articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
dell’effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al
peso degli aeromobili. Fino all’emanazione di detto decreto
il valore cui elevare il peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente ‘a’ è determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell’effettivo costo di assistenza
al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all’emanazione del decreto
di determinazione del coefficiente, ‘a’ è pari a 1 per tutti gli
aeroporti.";

c) al comma 4,
le parole da: "costo complessivo previsto"
a: "intera rete aeroportuale" sono sostituite dalle seguenti:
"costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli
aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa,
singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all’1,5
per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa
sull’intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di
servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché
della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un
numero di unità di servizio pari all’1,5 per cento del totale previsto per
l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale e comunque non
superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze";

d) il comma 5
è sostituito dal seguente:

"5. Per i
soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1,
lettera b), può essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze; fino all’emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita
nella misura del 50 per cento.";

e) al comma 6,
le parole: "dall’articolo 7 della legge 11 luglio
1977, n. 411" sono sostituite dalle seguenti: "dall’articolo 4 della
legge 20 dicembre 1995, n. 575";

f) dopo il
comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. I
coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e
di cui all’articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati
secondo parametri di efficientamento dei costi
indicati nel contratto di programma di cui all’articolo 9, comma 2, della legge
21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma è assegnato all’Azienda un
obiettivo di recupero della produttività tenendo conto del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle
strutture di assistenza al volo, dell’effettivo conseguimento degli obiettivi
di sicurezza, nonché di un sistema di contabilità
analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta
l’individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei
servizi, regolamentati e non regolamentati";

g) al comma 8,
la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i
mancati introiti dell’Azienda in base a quanto
previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo";

h) al comma 9,
le parole da: "di cui al comma 1" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è determinato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sulla base di un’istruttoria effettuata
dall’ENAC sentita l’Azienda".

2. Per l’anno
2006, l’obiettivo di recupero della produttività di
cui al comma 7-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, è determinato in misura non inferiore al 5 per
cento.

3. Per gli
interventi di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Per gli interventi
di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

Articolo
11-septies. – (Interventi a favore della sicurezza degli
impianti ed operativa). – 1. All’articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, le parole: "per la parte
eccedente 30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "quanto
a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalità regolate dal contratto di servizio di cui all’articolo 9 della legge
21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la
sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto
alla residua quota,".

2. Per
l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006.

Articolo
11-octies.

(Compensazione per gli eventi dell’11 settembre 2001).

1. È
autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l’anno
2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all’articolo 2,
comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini
delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di
cui al comma 1-septies dell’articolo 2 del
decreto-legge n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14
del 2002.

Articolo
11-nonies.

(Razionalizzazione e incremento dell’efficienza del settore
dei gestori aeroportuali).

1. Alla legge
24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

"10. La
misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è
determinata per i singoli aeroporti, sulla base di
criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze. Con i
medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo
predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima
annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è
determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione
programmato, l’obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore
aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei
nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono
stabiliti in contratti di programma stipulati tra l’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l’obiettivo di recupero della
produttività assegnato vengono determinati tenendo
conto:

a) di un
sistema di contabilità analitica, certificato
da società di revisione contabile, che consenta
l’individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei
servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;

b) del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

c) delle
esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di
efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;

d)
dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela
ambientale;

e) di una
quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore
aeroportuale in relazione allo svolgimento nell’ambito
del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.";

b) dopo il
comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis.
È soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali
applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore
notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.

10-ter. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste
al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti
aventi un traffico inferiore a 600.000 unità di carico, ciascuna
equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.

10-quater. La
metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la determinazione dei
corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall’articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1992, n. 217, nonché per la determinazione
della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base
al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117".

2. Il comma 190 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è abrogato.

Articolo
11-decies. – (Competitività del sistema aeroportuale). – 1. Al fine di
incrementare la competitività e razionalizzare il sistema del trasporto aereo
nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge 28
giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995,
n. 351, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione
del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all’articolo
11-nonies del presente decreto.

2. Fino alla
determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n.
324, secondo le modalità previste nel comma 10 dell’articolo 10 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall’articolo 11-nonies del presente
decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente
in vigore è ridotta in misura pari all’importo della riduzione dei canoni
demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura è ulteriormente
ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilità
analitica, certificato da società di revisione
contabile, che consenta l’individuazione, per tutti i servizi offerti, dei
ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.

3. Alle minori
entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutate in 42 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede ai
sensi dell’articolo 12.

Articolo
11-undecies. – (Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali). – 1. La
programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell’aviazione
civile, di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei
collegamenti con gli aeroporti d’interesse nazionale e, in particolare, con gli
hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.

2. I piani
d’intervento infrastrutturale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)
e dell’Ente nazionale per l’assistenza al volo (ENAV) Spa sono redatti in
coerenza con le linee d’indirizzo contenute nella programmazione di cui al
comma 1, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei
gestori aeroportuali.

Articolo
11-duodecies.

(Sicurezza aeroportuale).

1. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’interno,
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall’ENAC, sono
definite le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa
al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali è affidato ai
gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e
responsabilità agli stessi assegnate.

2. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attività definite con il decreto di
cui al comma 1, è definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori,
dei corrispettivi stabiliti in base all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge
18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217.

Articolo
11-terdecies.

(Royalties sui carburanti).

1. In
applicazione della normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell’ENAC in base alla
direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, non possono essere
applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in
particolare royalties sulla fornitura di carburanti, non effettivamente
connessi ai costi sostenuti per l’offerta del medesimo servizio.

Articolo
11-quaterdecies. – (Interventi infrastrutturali, per la
ricerca e per l’occupazione). – 1. Per consentire l’organizzazione e
l’adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei
Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del
Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo
anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con
contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro
per quindici anni a decorrere dall’anno 2008, da ripartire in eguale misura tra
le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma. 2. Per
l’organizzazione e l’adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione
del convegno internazionale interconfessionale, è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l’anno 2006.

3. Per la
prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 279, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori
3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006; è altresì autorizzata la spesa di
ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti
dall’articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della
Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli.

4. Al comma 2
dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º luglio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".

5. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto
nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di
selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori
dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

6. Al comma 1
dell’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta
la seguente lettera: "e-ter) dell’esecuzione di
vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e
pensionati". A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal
2006.

7. Al fine di
garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, è erogata a favore dell’ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall’anno
2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante
presso l’ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle
risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti
in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I
rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale
e collaborazione presso l’ente parco sono regolati,
sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall’ente, a decorrere dal
1º gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al
primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. 8. Il comma 12 dell’articolo 9 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"12. Gli
organi dell’Ente parco durano in carica cinque anni".

9. All’articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole:
"31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2006". La disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice
cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è
fissato alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è
aumentato, a decorrere dall’anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le
attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di
cui alla tabella A prevista dall’articolo 1 della legge del 29 ottobre 2003, n.
291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo
di euro 750.000. È concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell’ente morale riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 113, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo
ordinario; a decorrere dall’anno 2006 esso è pari a 400.000 euro. Per le
finalità di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.

11. In
considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione
sanitaria di elevata specializzazione e nella cura
delle patologie nel campo dell’oftalmologia, per l’anno 2006 è autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione
"G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in
Roma. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai
cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, è
autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000
euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato
permanente degli Ospedali dell’Unione europea (Hope) con sede in Belgio. È
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l’anno 2006, 500.000 euro per l’anno
2007 e 500.000 euro per l’anno 2008 per l’interconnessione e la formazione
sanitaria tra centri sanitari all’estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro degli affari
esteri, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi,
in particolare, dell’Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali
italiani nel mondo", da essi congiuntamente
costituita in data 2 febbraio 2004.

12. Il
prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di
intermediari finanziari, di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale
in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su
immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni
compiuti.

13. Entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il riordino
delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici;

b) la
definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera
a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;

c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione,
anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi
stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

14. Per la
prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui
all’articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

15. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
426, dopo la lettera p-terdecies), è aggiunta la seguente:

"p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005".

16. Ai fini
dell’applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la
disposizione prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso
decreto si interpreta nel senso che un’area è da
considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di
strumenti attuativi del medesimo.

17. È
autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro
a decorrere dall’anno 2006 in favore dell’ANAS Spa per la realizzazione di
lavori di raccordo stradale.

18. Con
decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la
quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi
previsti dal comma 270 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

19. Il primo
periodo del comma 1 dell’articolo 155 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall’utilizzo in traffico
internazionale delle navi indicate nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate,
nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della
presente sezione qualora il contribuente comunichi un’opzione in tal senso
all’Agenzia delle entrate entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta a
partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto
dall’articolo 161".

20. Per la
prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 2 della legge 30 luglio
2002, n. 174, è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2006.

21.
All’articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 48, al comma 3, dopo le parole:
"dell’ambiente naturale" sono inserite le
seguenti: ", le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per
oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di
attività di ricerca oncologica".

Articolo
11-quinquiesdecies.

(Contrasto alla diffusione del gioco illegale).

1. Il
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30
aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le
regole della raccolta, attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e
satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e
mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su
base sportiva, delle scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova
scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell’ordine
pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la
diffusione dei mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare:

a)
l’estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all’articolo
1, comma 489, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché
l’effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto;

b)
l’estensione, nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni di
concessione, dell’oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi
pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato
decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di
cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco
raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta
estensione esclude ogni diversa modifica dell’oggetto delle concessioni e non
comporta l’attribuzione, per ciascun concessionario, di giochi diversi da
quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle concessioni conferite;

c) la
possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte
dei soggetti titolari di concessione per l’esercizio o per la raccolta dei
giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano
di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi
stabiliti dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato definiscono criteri di connessione tra i
soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di
concessione di cui alla lettera b), che garantiscano la sicurezza nelle
transazioni in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari
di giochi, nonché le modalità di retribuzione di tali soggetti;

d) la
commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 290
e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali reti di
raccolta, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici
su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto
ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui
all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando
che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento
sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al
comma 292 del citato articolo 1 della legge n. 311 del
2004. Per tali attività è riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore
dei mezzi di pagamento venduti.

2. Per il
triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di
variazione dell’aggio sui giochi del lotto, del
concorso pronostici enalotto, del concorso pronostici totip, dei concorsi
pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto
ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e della nuova
scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell’anno precedente,
basato sui seguenti criteri:

a) nel caso in
cui, nell’anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in
ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l’aggio riconosciuto ai
ricevitori per la raccolta relativa all’anno 2007 è fissato nella misura del 9
per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso
pronostici enalotto, al concorso pronostici totip, ai concorsi pronostici su
base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2
agosto 1999, n. 278, alla scommessa tris ed alla nuova scommessa ippica di cui
all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è diminuito di
un punto percentuale rispetto alla raccolta;

b) nel caso in
cui, nell’anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in
ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni
2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).

3. Entro il 30
giugno 2006, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio provvedimento, le
modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di
raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.

4. Con decreto
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per
l’attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso
pronostici enalotto ed al gioco del lotto, senza variazioni nella misura
dell’aggio, basate sui seguenti princìpi:

a) posta di
gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;

b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento
dell’ammontare complessivo delle poste di gioco;

c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di
gioco attuali;

d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali
premi a punteggio;

e) possibilità
di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione
a distanza ai sensi del comma 1.

5. Per
garantire l’effettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e delle
scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio
nazionale. A tal fine, nel numero di agenzie si
considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti,
anche per interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

6. Al fine di
contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario
delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività
anche mediante l’apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dai
locali nei quali si effettua già la raccolta delle
scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivare entro il 31
marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse
sportive di cui all’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. L’apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell’ambito della procedura di riordino del
comparto delle scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o più
provvedimenti, da adottare entro il 31 gennaio 2006, il Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determina le modalità di apertura
degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da
agenzie di scommesse.

7. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

"e-bis)
le operazioni inerenti e connesse all’organizzazione ed all’esercizio delle
attività di cui all’articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato,
mediazione e intermediazione relative a dette
operazioni";

b) al comma 5,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle operazioni di cui all’articolo 10, numeri 6)
e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni".

8. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 è
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea.

9. A decorrere
dal 1º gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle
corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e l’importo minimo per ogni biglietto
giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali
variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono
determinate con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato.

10. Il personale dipendente dalla CONI
servizi S.p.a. per effetto dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in
posizione di distacco presso l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta
amministrazione, è trasferito, a domanda, nei ruoli della citata
amministrazione, con le modalità previste dall’articolo 1, comma 124, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Ferme
restando le previsioni dell’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la
regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle
lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I
provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a
garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell’ordine pubblico e la
possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in
particolare:

a) la
possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per
l’esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti
tecnici ed organizzativi stabiliti dall’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con
partecipazione a distanza previste dall’articolo 1, comma 292, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all’8 per cento della raccolta effettuata;

b) la
possibilità di attivazione, da parte dei concessionari
per l’esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che
consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata,
l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari
autorizzati all’esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di
intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche
discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2
giugno 1998, n. 174;

c) le modalità
di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di
raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,
n. 29.

12.
All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per
le scommesse:

1) per la
scommessa tris e per le scommesse ad essa
assimilabili, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento
della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota
fissa, salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa;

3) per le
scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1º
gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino
a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta
da più di sette eventi; dal 1º gennaio 2007, nel caso
in cui la raccolta dell’intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa
su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di
euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e nella misura dell’8 per cento per ciascuna scommessa composta da più
di sette eventi; dal 1º gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell’intero
anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento
per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per
cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse
dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa".

13. Il
direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato indirà apposita
lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali
"Torino 2006".

Articolo
11-sexiesdecies.

(Applicazione degli articoli 11-sexies, 11-septies,
11-nonies e 11-decies).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 11-sexies, 11-septies,
11-nonies e 11-decies del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal
1º gennaio 2006".

Articolo 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri
derivanti dall’attuazione degli articoli da 3 a 11 del presente decreto, pari a
76,5 milioni di euro per l’anno 2005, 412 milioni di
euro per l’anno 2006, 655 milioni di euro per l’anno 2007 e 987 milioni di euro
a decorrere dal 2008, si provvede:

a) per l’anno
2005, quanto a 76,5 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2,
comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per la compensazione degli
effetti sul fabbisogno di cassa si provvede mediante riduzione di 73,5 milioni di euro, per l’anno 2005, della dotazione di cassa relativa
all’unità previsionale di base 3.2.3.20 "Banche, Fondi ed Organismi
internazionali" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze

b) per gli
anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a
decorrere dal 2006, mediante utilizzo di parte delle risorse riveniente dalla
soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 59, comma 4-bis,
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall’articolo 3, comma
36, lettera d), numero 1);

c) quanto a 65
milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a
decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in
relazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 21;

d) quanto a
326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro
per il 2007 e 741 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

1-bis. Agli
oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 11-sexies, comma 1, lettere c) e
d), 11-septies, 11-octies e 11-decies, pari a 13 milioni di euro
per l’anno 2005 e a 124 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede
per l’anno 2005 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall’articolo 11-quater. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi
1-ter e 1-quater.

1-ter. Una
quota delle risorse rivenienti dal presente decreto, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il predetto importo è versato su apposita
contabilità speciale, ai fini del riversamento
all’entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124
milioni di euro all’anno. Della predetta somma una quota pari a 30 milioni di euro resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato
a copertura delle minori entrate derivanti dall’articolo 11-septies e la
restante quota di 94 milioni di euro è riassegnata per provvedere alle spese
recate dagli articoli 11-sexies, comma 1, lettere c) e d), 11-octies e
11-decies. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente
periodo, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 14, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.

1-quater. A
decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente decreto.

1-quinquies.
Agli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione del
presente decreto si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente decreto 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.