Civile

Monday 06 February 2006

Approvato dal Governo il DLGS sulla modifica del diritto d’ autore.

Approvato dal Governo il DLGS
sulla modifica del diritto d’autore.

Decreto legislativo recante
recepimento della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale»

Articolo 1

(Introduzione
nel Titolo II della legge 22 aprile 1941, n .633 del Capo VIIbis

e dell’articolo
99bis)

1. Nel Titolo II della legge 22
aprile 1941, n. 633, dopo il CapoVII è introdotto il Capo VIIbis, contenente il
seguente articolo:

“Capo VIIbis

(Titolarità
dei diritti connessi)

Articolo 99bis

1. E’ reputato titolare di un
diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d’uso, è individuato
come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella
recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.”.

Articolo2

(Sostituzione
dell’articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n .633)

1. L’articolo 156 della legge n.
633 del 1941, è sostituito dal seguente:

“Articolo 156

1. Chi ha ragione di temere la
violazione di un diritto di utilizzazione economica a
lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione
o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della
violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale
violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato
e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il
giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell’esecuzione del provvedimento.

2. l’azione
è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di
procedura civile.”

Articolo3

(Introduzione
dell’ all’articolo156 bis nella legge 22 aprile 1941, n.633)

Alla legge 22 n. 633 del 1941,
dopo l’articolo 156 è aggiunto il seguente:

“Articolo 156bis

1. Qualora
una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande, ed
abbia individuato documenti, elementi o informazioni
detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il
giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni
alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte
di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella
produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono
violazione dei diritti di cui alla presente legge.

2. In caso di violazione commessa
su scala commerciale il giudice può anche disporre, su
richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale che si trovi in possesso della controparte

3. Il giudice, nell’assumere i
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni
riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di
prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di
ottemperare agli ordini.”.

Articolo 4

(Introduzione
dell’articolo 156ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633)

Alla n. 633 del 1941, dopo
l’articolo 156bis è aggiunto il seguente:

“Articolo 156ter

1 . L’autorità giudiziaria sia
nei giudizi cautelari che di merito può ordinare su
richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni
sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi
che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell’autore della
violazione e da ogni altra persona che:

a. sia
stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su
scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di
violazione di un diritto, su scala commerciale;

b. sia
stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di
violazione di un diritto

c. sia
stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata
nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella
fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni
di cui al comma 1 possono tra l’altro comprendere il nome e indirizzo dei
produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri
precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché
dei grossisti e dei dettaglianti nonché informazioni
sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché
sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni
vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti
di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire
l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali
ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso
l’interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni
indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d’ufficio o su istanza di parte , tutte le domande che ritiene utili per
chiarire le circostanze sulle quali si svolge l’interrogatorio.

6. si applicano gli articoli 249,
250, 252, 255 e 257 comma 1, Cpc”.

Articolo 5

(Modifiche
all’articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n .633)

1. L’articolo 158 della legge n.
633 del 1941 è sostituito dal seguente:

“Articolo 158

Chi venga
leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante
può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a
spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto
da cui risulta la violazione .

2.Il
risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli
articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal
giudice ai sensi dell’articolo 2056 comma 2 c.c. anche tenuto conto degli utili
realizzati in
violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno
in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della
violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del
diritto.

3. Sono altresì
dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 c.c.”.

Articolo6

(Sostituzione
dell’articolo 159 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L’articolo 159 della legge n.
633 del 1941 è sostituito dal seguente:

“Articolo159

1. La rimozione o la distruzione
prevista nell’articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o
copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli
apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che sono prevalentemente
adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

1bis. Se gli esemplari, le copie e gli
apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell’autore della
violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dal
commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del rispetto del diritto.

2. Se
una parte dell’esemplare, della copia o dell’apparecchio di cui al comma 1 può
essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l’interessato può
chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

3. Se l’esemplare o la copia
dell’opera o l’apparecchio, di cui si chiede la rimozione, o la distruzione
hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

4. Il danneggiato può sempre
chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione
gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento
dovutogli.

5. I provvedimenti della
distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli
esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

5bis. L’applicazione
delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità
della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.”.

Articolo 7

(Sostituzione
dell’articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L’articolo 161 della legge n.
633 del 1941 è sostituito dal seguente:

“Articolo 161

1. Agli effetti dell’esercizio
delle azioni previste negli articoli precedenti nonché
della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione , possono essere
ordinati dall’autorità giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia
od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di
utilizzazione, può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d’istruzione
preventiva.

2. Il sequestro non può essere
concesso nelle opere che risultano dal contributo di
più persone. salvo i casi di particolare gravità o
quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

3. L’Autorità giudiziaria può
anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti
all’autore dell’opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni di questa
sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene
per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione
funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore.

Articolo 8

(Sostituzione
dell’articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

L’articolo 162 della legge n. 633
del 1941 è sostituito dal seguente:

“Articolo 162

1. Salvo
quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui
all’articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con
l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi
tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici
spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore
previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere
autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di
propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si
applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 693
del codice di procedura civile. Ai fini dell’articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell’eccezionale urgenza
deve valutarsi anche alla stregua dell’esigenza di non pregiudicare
l’attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto
degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all’articolo
675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di
descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà
di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o di
sequestro nel corso del procedimento di merito.

[6.] descrizione
e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non
identificati nel ricorso, purché si tratti oggetti prodotti, offerti. importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano
stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti
ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il
verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.”.

Articolo 9

(Introduzione
dell’articolo162bis nella legge 22 aprile 1941, n.633)

1. Alla legge n. 633 del 1941,
dopo l’articolo 162 è aggiunto il seguente:

“Articolo 162bis

1. Se il
giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine
entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo deve
essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno
giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

2. il termine decorre dalla
pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza, o, altrimenti dalla sua
comunicazione.

3.Se il
giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1,
ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare
perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si
applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi
dell’articolo 700 Cpp ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte
può iniziare il giudizio di merito.”.

Articolo 10

(Introduzione
dell’articolo162ter nella legge 22 aprile 1941, n.633)

1. Alla legge n. 633 del 1941,
dopo l’articolo 162bis è aggiunto il seguente:

“Articolo 162ter

Nei casi di violazioni commesse
su scala commercia1e, quando la parte lesa faccia valere l’esistenza dì
circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno,
l’autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell’articolo 671 Cpc il sequestro
conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione
fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco
dei suoi conti bancari e di altri beni. A tal fine l’ autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle
documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l’appropriato accesso
alle pertinenti informazioni.”.

Articolo 11

(Modifiche
all’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n .633)

1. All’articolo
163 della legge n. 633 del 1941, il primo comma è sostituito dal
seguente: «1. Il titolare di un diritto di utilizzazione
economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività, ivi
comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca
violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.».

Articolo 12

(Modifiche
all’articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. All’articolo
164 della legge n. 633 del 1941, il primo periodo del primo comma è
sostituito dal seguente: «1. Se le azioni previste in questa sezione e nella
seguente sono promosse dall’ ente di diritto pubblico
indicati nell’ articolo 180 si osservano le regole seguenti:».

Articolo 13

(Sostituzione
dell’articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

L’articolo 167 della legge n. 633
del 1941 è sostituito dal seguente:

“Articolo 167

I diritti di utilizzazione
economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere
giudizialmente:

a. da
chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;

b. da
chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.”

Articolo 14

(Inserimento
dell’articolo 171octiesbis nella legge 22 aprile 1941, n. 633)

Alla legge n. 633 del 1941, dopo
l’articolo 171octies, è aggiunto il seguente:

“Articolo 171octiesbis

1. Chiunque richiesto ai sensi
dell’articolo 156ter, si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle
domande del giudice ovvero fornisce allo stesso false informazioni, è
punito con le pene previste dall’articolo 372 del codice penale, ridotte della
metà.”.

Articolo 15

(Modifiche
all’articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30)

1. All’articolo 121, comma 2, del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà
industriale, al secondo periodo, dopo le parole “il giudice ordini”, sono aggiunte le seguenti: “alla controparte”.

2. All’articolo
121, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della
proprietà industriale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2bis. In caso di violazione
commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all’articolo
114, il giudice può anche disporre, su richiesta di
parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale
che si trovi in possesso della controparte.”

Articolo 16

(Introduzione
dell’articolo 121bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30)

Al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, dopo l’articolo 121 è
inserito il seguente:

“Articolo 121bis

(Diritto
d’informazione)

1 . L’autorità giudiziaria sia
nei giudizi cautelari che di merito può ordinare su
richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni
sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi
che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell’autore della
violazione e da ogni altra persona che:

d. sia
stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su
scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di
violazione di un diritto, su scala commerciale;

e. sia
stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di
violazione di un diritto

f. sia
stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata
nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella
fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni
di cui al comma 1 possono tra l’altro comprendere il nome e indirizzo dei
produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri
precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché
dei grossisti e dei dettaglianti nonché informazioni
sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché
sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni
vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti
di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire
l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali
ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso
l’interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni
indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d’ufficio o su istanza di parte , tutte le domande che ritiene utili per
chiarire le circostanze sulle quali si svolge l’interrogatorio.

6. si applicano gli articoli 249,
250, 252, 255 e 257 comma 1, Cpc”

Articolo 17

(Modifiche
all’articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30)

1. La rubrica
dell’articolo 124 del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della
proprietà industriale, è sostituita dalla seguente: “Misure correttive e
sanzioni civili”

2. All’articolo
124, del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà
industriale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1.Con la sentenza che accerta la
violazione di un diritto di proprietà industriale
possono essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e
dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro
definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia
proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L’inibitoria e l’ordine di
ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni
intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano
utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale”.

3. All’articolo 124,
del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà industriale, il
comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Con la sentenza che accerta
la violazione di un diritto di proprietà industriale
può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione,
a spese dell’autore della violazione se non vi si oppongono motivi particolari.
Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente
diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della
cosa è di pregiudizio all’economia nazionale. Se i prodotti costituenti
violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa
adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può
essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di
reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del
diritto.”

4. All’articolo 124, del decreto
legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà industriale, alla fine del
comma 6 è aggiunto il seguente periodo: “Nell’applicazione delle sanzioni
l’autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità
delle violazioni e le sanzioni, nonché dell’interesse
dei terzi”.

Articolo 18

(Sostituzione
dell’articolo 125 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30)

1. L’articolo 125 del decreto
legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà industriale, è sostituito
dal seguente:

“Articolo 125

(Risarcimento
del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione)

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è
liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice
civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze
economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto
leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale
arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul
risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una
somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne
derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque
determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della
violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal
titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del
diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del
lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

Articolo 19

(Modifiche
all’articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30)

1. All’articolo
127, del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà
industriale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“1bis. Chiunque richiesto ai
sensi dell’articolo 121bis, si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere
alle domande del giudice ovvero fornisce allo stesso false informazioni, è
punito con le pene previste dall’articolo 372 del codice penale, ridotte della
metà.”.

Articolo 20

(Modifiche
all’articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30)

1:All’articolo
131, del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà

industriale, il comma
1, è sostituito dal seguente:

“1. Il titolare di un diritto di
proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi
violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione
delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti
l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose
costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro dal commercio delle
medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario
o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari. L’inibitoria e l’ordine di ritiro
dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni
soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un
diritto di proprietà industriale”.

2. All’articolo
131, del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà
industriale, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“1bis. Se
il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine
entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo deve
essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno
giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il
termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza, o,
altrimenti dalla sua comunicazione.”

1-ter. Se il giudizio di merito
non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento
cautelare perde la sua efficacia.

1-quater. Le disposizioni di cui
al comma 1ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza
emessi ai sensi dell’articolo 700 Cpp ed agli altri provvedimenti cautelari
idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi
ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.”.

Articolo 21

(Introduzione
del nuovo articolo 144bis al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30)

1.Dopo
l’articolo 144 del decreto legislativo n. 30 del 2005, Codice della proprietà
industriale, è aggiunto il seguente:

“Articolo 144bis

Sequestro conservativo)

1. Quando la parte lesa faccia
valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del
risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre, ai sensi
dell’articolo 671 codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei
beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco
dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla
concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tal fine l’autorità
giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria,
finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni”.

Articolo 22

(introduzione
dell’articolo 85bis nel Regio decreto 18 giugno 1931, n. 733)

1. Nel Regio decreto 18 giugno
1931, n. 733, dopo l’articolo 85 è aggiunto l’articolo
seguente:

«Articolo 85bis

E’ vietato introdurre, installare
o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di
pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione,
la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio,
video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell’ingegno che vengono
ivi realizzate o diffuse.

Il concessionario od il direttore
del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo
comma mediante affissione, all’interno del luogo ove avviene la
rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino
ben visibili a tutto il pubblico.

Restano comunque
ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi
speciali che regolamentano la materia. ».