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Thursday 17 November 2005

Approvata la devolution. Ecco il testo delle modifiche alla Cosituzione

Approvata la devolution. Ecco il testo delle modifiche alla Cosituzione

Senato della Repubblica Legislatura 14º – Disegno di legge N. 2544-D: “Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione”

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Approvato, in seconda deliberazione,

dalla Camera dei deputati

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I

DELLA PARTE II DELLA

COSTITUZIONE

Art. 1.

(Senato federale della Repubblica)

    1. Allarticolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

(Camera dei deputati)

    1. Larticolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

    La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui allarticolo 59.

    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dallultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Struttura del Senato federale

della Repubblica)

    1.  Larticolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 57. Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

    Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente allelezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

    Lelezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle dAosta/Vallèe dAoste uno.

    La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dallultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

     Partecipano allattività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. Allinizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».

Art. 4.

(Requisiti per leleggibilità a senatore)

    1. Larticolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

     «Art. 58. Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, allinterno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 5.

(Deputati di diritto e a vita)

    1. Allarticolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

    2. Allarticolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

Art. 6.

(Durata in carica dei senatori

e della Camera dei deputati)

    1. Larticolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

    I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

    La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».

Art. 7.

(Elezione della Camera dei deputati)

    1. Larticolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 61. Lelezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

    Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.

(Presidenza della Camera dei deputati

e del Senato federale della Repubblica)

    1. Allarticolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e lUfficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti lAssemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dellUfficio di Presidenza».

Art. 9.

(Modalità

di funzionamento delle Camere)

    1. Larticolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 64. La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

    Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

    Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui allarticolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

    Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

     Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per lespressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui allarticolo 70, secondo comma.

    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».

Art. 10.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

    1. Allarticolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «La legge, approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con lufficio di deputato o di senatore».

Art. 11.

(Giudizio sui titoli di ammissione

dei deputati e dei senatori)

    1. Larticolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. Linsussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».

Art. 12.

(Divieto di mandato imperativo)

    1. Larticolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 67. Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 13.

(Indennità parlamentare)

    1. Larticolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 69. I membri delle Camere ricevono unidentica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma.

    La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche».

Art. 14.

(Formazione delle leggi)

    1. Larticolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui allarticolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo lapprovazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

    Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui allarticolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo lapprovazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

    La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per lesame dei disegni di legge concernenti le materie di cui allarticolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, lesercizio delle funzioni di cui allarticolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, dintesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per lelaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

    Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto allesame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per lattuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui allarticolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

    Lautorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

    I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, dintesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine allesercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, dintesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

Art. 15.

(Iniziativa legislativa)

    1. Allarticolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Liniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nellambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 16.

(Procedure legislative ed organizzazione

per commissioni)

    1. Larticolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dellarticolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dallAssemblea, che lapprova articolo per articolo e con votazione finale.

    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata lurgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato lesame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

    Può altresì stabilire in quali casi e forme lesame e lapprovazione dei disegni di legge, di cui allarticolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso allAssemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dallAssemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

    La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dellAssemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

    Su richiesta del Governo sono iscritti allordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione allordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

    Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini delladozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dellarticolo 126, primo comma.

    Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste allordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro».

Art. 17.

(Procedure legislative in casi particolari)

    1. Allarticolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dellarticolo 70,».

    2. Allarticolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dellarticolo 70,».

    3. Allarticolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dellarticolo 70,».

    4. Allarticolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dellarticolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata».

    5. Allarticolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dellarticolo 70,».

Art. 18.

(Decreti legislativi)

    1. Allarticolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».

Art. 19.

(Ratifica dei trattati internazionali)

    1. Larticolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 80. È autorizzata con legge, approvata ai sensi dellarticolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 20.

(Bilanci e rendiconto)

    1. Allarticolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dellarticolo 70, primo comma».

Art. 21.

(Commissioni parlamentari dinchiesta)

    1. Allarticolo 82, secondo comma, della Costituzione, lultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione dinchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dellarticolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dellautorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione dinchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA

PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 22.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

    1. Larticolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dallAssemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dallAssemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle dAosta/Vallèe dAoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. Lelezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

    Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti lAssemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».

Art. 23.

(Età minima del Presidente

della Repubblica)

    1. Allarticolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

Art. 24.

(Convocazione dellAssemblea

della Repubblica)

    1. Allarticolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

    «Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca lAssemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

    Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 25.

(Supplenza del Presidente

della Repubblica)

    1. Allarticolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».

    2. Allarticolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 26.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

    1. Larticolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dellunità federale della Repubblica.

    Può inviare messaggi alle Camere.

    Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, lautorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nellambito dei componenti eletti dalle Camere.

    Può concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui allarticolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».

Art. 27.

(Scioglimento della Camera dei deputati)

    1. Larticolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 88. Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi:

        a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

        b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

        c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

        d) nel caso di cui allarticolo 94, terzo comma.

    Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nellattuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».

Art. 28.

(Modifica allarticolo 89 della Costituzione)

    1. Allarticolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 29.

(Giuramento del Presidente

della Repubblica)

    1. Larticolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi allAssemblea della Repubblica».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA

PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 30.

(Governo e Primo ministro)

    1. Larticolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

    La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati allelezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina lelezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

    Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».

Art. 31.

(Giuramento del Primo ministro

e dei ministri)

    1. Larticolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 93. Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 32.

(Governo in Parlamento)

    1. Larticolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 94. Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

    Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

    In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con lapprovazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.

    Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica larticolo 88, secondo comma.

    Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

Art. 33.

(Poteri del Primo ministro e dei ministri)

    1. Larticolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 95. I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

    Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce lunità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando lattività dei ministri.

    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

    La legge provvede allordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e lorganizzazione dei ministeri».

Art. 34.

(Disposizioni sui reati ministeriali)

    1. Larticolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 96. Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nellesercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 35.

(Autorità amministrative

indipendenti nazionali)

    1. Dopo larticolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

    «Art. 98-bis. Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

    Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO IV

DELLA PARTE II DELLA

COSTITUZIONE

Art. 36.

(Elezione del Consiglio superiore

della magistratura)

    1. Allarticolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica».

    2. Allarticolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO V

DELLA PARTE II DELLA

COSTITUZIONE

Art. 37.

(Modifiche allarticolo 114

della Costituzione)

    1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

    2. Allarticolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

    3. Allarticolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».

Art. 38.

(Approvazione degli statuti

delle Regioni speciali)

    1. Allarticolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

Art. 39.

(Modifiche allarticolo 117

della Costituzione)

    1. Allarticolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario».

    2. Allarticolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».

    3. Allarticolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».

    4. Allarticolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».

    5. Allarticolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

        «m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».

    6. Allarticolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».

    7. Allarticolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;».

    8. Allarticolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

        «s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

        s-ter) ordinamento della comunicazione;

        s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

        s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dellenergia».

    9. Allarticolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;

        b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;

        c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;

        d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;

        e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa lemittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;

        f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dellenergia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dellenergia»;

        g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».

    10. Allarticolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

    «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

        a) assistenza e organizzazione sanitaria;

        b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva lautonomia delle istituzioni scolastiche;

        c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

        d) polizia amministrativa regionale e locale;

        e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

    11. Allarticolo 117 della Costituzione, lottavo comma è sostituito dal seguente:

    «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche listituzione di organi amministrativi comuni».

Art. 40.

(Modifica dellarticolo 118

della Costituzione)

    1. Larticolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne lesercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

    I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

    La legge, approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui allarticolo 114.

    Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita lautonomia nellesercizio delle funzioni amministrative, nellambito delle leggi statali o regionali.

    La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dellarticolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

    Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono lautonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì lautonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. Lordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dellarticolo 70, primo comma.

    La legge, approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma, favorisce lesercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».

Art. 41.

(Modifiche allarticolo 120

della Costituzione)

    1. Allarticolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nellesercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;

        b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;

        c) è soppresso il secondo periodo.

Art. 42.

(Modifiche allarticolo 122

della Costituzione)

    1. Allarticolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».

    2. Allarticolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».

Art. 43.

(Modifiche allarticolo 123

della Costituzione)

    1. Allarticolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.

    2. Allarticolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

    «In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».

Art. 44.

(Modifiche allarticolo 126

della Costituzione)

    1. Allarticolo 126, primo comma, della Costituzione, lultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».

    2. Allarticolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , limpedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Art. 45.

(Leggi regionali ed interesse nazionale

della Repubblica)

    1. Allarticolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

    «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi linteresse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».

Art. 46.

(Garanzie per le autonomie locali)

    1. Dopo larticolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:

    «Art. 127-bis. I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».

Art. 47.

(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)

    1. Dopo larticolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:

    «Art. 127-ter. Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui allarticolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

    Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dellarticolo 114.

    I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».

Art. 48.

(Modifica allarticolo 131

della Costituzione)

    1. Allarticolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle dAosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle dAosta/Vallèe dAoste» e: «Trentino-Alto Adige/Sudtirol».

Art. 49.

(Città metropolitane)

    1. Allarticolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:

    «Listituzione di Città metropolitane nellambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».

Art. 50.

(Abrogazione)

    1. Allarticolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VI

MODIFICHE AL TITOLO VI

DELLA PARTE II DELLA

COSTITUZIONE

Art. 51.

(Corte costituzionale)

    1. Larticolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 135. La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

    I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

    I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

    Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dallesercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

    La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dallufficio di giudice.

    Lufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con lesercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

    Nei giudizi daccusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per leleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

    2. Allarticolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

    3. Larticolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

    «Art. 3. 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».

Art. 52.

(Referendum sulle leggi costituzionali)

    1. Allarticolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53.

(Disposizioni transitorie)

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo allarticolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino allapplicazione dellarticolo 14 della presente legge costituzionale, allarticolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

    2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui allarticolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonchè del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

    3. Fino alladeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui allarticolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:

        a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;

        b) non si applica il quarto comma dellarticolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

        c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica larticolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

    4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

        a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui allarticolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dellapplicazione dellarticolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dallultimo censimento generale della popolazione;

        b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui allarticolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;

        c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;

        d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

    5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base allarticolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui allarticolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

    6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui allarticolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.

    7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino alladeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

    8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui allarticolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

    9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.

    10. In sede di prima applicazione dellarticolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente lelezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita lelezione del primo giudice in scadenza.

    11. Il quarto comma dellarticolo 135 della Costituzione, come sostituito dallarticolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

    12. In caso di cessazione anticipata dallincarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dellarticolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dallarticolo 36 della presente legge costituzionale.

    13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dellelenco di cui allarticolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dellarticolo 132 della Costituzione, fermo restando lobbligo di sentire le popolazioni interessate.

    14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

    15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

    16. Allarticolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

         a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;

        b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    «2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».

    17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

    18. Allarticolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».

Art. 54.

(Regioni a statuto speciale)

    1. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 38, sino alladeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino alladeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 55.

(Adeguamento degli statuti speciali)

    1. Ai fini delladeguamento degli statuti di cui allarticolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

Art. 56.

(Trasferimento di beni e di risorse)

    1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire leffettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano ladeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

Art. 57.

(Federalismo fiscale e finanza statale)

    1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano lattuazione dellarticolo 119 della Costituzione. In nessun caso lattribuzione dellautonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale.