Enti pubblici

Friday 28 January 2005

Appalti pubblici: le varie fasi della gara devono restare rigorosamente separate. T.A.R. VALLE D’AOSTA – AOSTA – Sentenza 19 gennaio 2005 n. 8

Appalti pubblici: le varie fasi della gara devono restare rigorosamente
separate.

T.A.R. VALLE D’AOSTA
– AOSTA – Sentenza 19 gennaio 2005 n. 8

Pres. Antonio GUIDA, Ref.
rel. Rosa PERNA

AIMERI s.p.a. (avv.ti R. Montanaro, A. Peyrano Pedussia e I. Fognier) contro COMUNITA’ MONTANA MONTEMILIUS (avv. prof.
C. E. Gallo e R. Jorioz) e nei confronti di DE VIZIA TRANSFER S.p.A. (avv.ti
L. Zizzola, M. Goria e P. Carnelli).

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Valle d’Aosta

composto dai Signori: Antonio GUIDA
Presidente; Maddalena FILIPPI Consigliere; Rosa PERNA Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 28/2004 proposto

dalla società AIMERI s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti
Riccardo Montanaro e Angiola Peyrano Pedussia del Foro di Torino e Italo Fognier
del Foro di Aosta, con domicilio eletto in Aosta, Via Vevey
n. 15, presso l’avv. Italo Fognier

contro

la COMUNITA’ MONTANA MONTEMILIUS, con
sede in Quart (AO), in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Carlo
Emanuele Gallo e dall’avv. Roberto Jorioz, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Aosta, via Vevey n. 15,

e nei confronti di

DE VIZIA TRANSFER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Zizzola e Maurizio nonché dall’avv.
Piercarlo Carnelli ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in
Aosta, via Losanna n. 17,

per l’annullamento previa sospensione
dell’esecuzione

– della nota inviata a mezzo fax in
data 30.1.2004 prot. n. 602,
con cui la Comunità Montana Mont Emilius
comunicava alla ricorrente di avere approvato con propria determinazione n. 3
in data 30.1.2004 il verbale di gara e di avere aggiudicato alla De Vizia
Transfer S.p.a. con sede in Torino, il servizio di
“gestione rifiuti urbani nei comuni del comprensorio della Comunità Montana Mont Emilius, compreso lo spazzamento meccanizzato delle strade ed aree pubbliche o
private soggette ad uso pubblico”;

– della determinazione della Comunità
Mont Emilius n. 3 in data
30.1.2004, non conosciuta;

– del verbale di gara n. 1 in data 20.1.2004 relativo al servizio di cui sopra;

– dell’art. 35.4.1 lettera e) e
dell’art. 35.4.2 lettera e) del Capitolato Speciale del servizio di cui sopra; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e
conseguente, anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti;

– per la declaratoria di nullità, annullamento ovvero caducazione del contratto d’appalto, ove stipulato con
l’aggiudicataria;

per l’accertamento

– del diritto della ricorrente al
risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati, in ragione della lesione
del proprio diritto/interesse all’aggiudicazione, ovvero
per la perdita delle relative chances;

e per la condanna


dell’Amministrazione resistente al pagamento delle relative somme, da
quantificarsi in corso di causa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di
costituzione in giudizio della Comunità montana “Mont
Emilius”;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio della De Vizia Transfer s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti
a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 17
Novembre 2004 , relatore il ref.
Rosa. Perna, l’avv. Raffaele Ingicco
su delega e per conto dell’avv. Riccardo Montanaro per la società ricorrente,
l’avv. Carlo Emanuele Gallo per la Comunità Montana Mont
Emilius resistente e l’avv. Simona Viscio su delega e per conto dell’avv. Maurizio Goria per la controinteressata
s.p.a. De Vizia Transfer;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

La Comunità
Montana Mont Emilius
(AO) decideva di procedere all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani per i Comuni inseriti nel proprio comprensorio a mezzo
di asta pubblica, ai sensi dell’art. 6 comma I lettera a) del D.Lgs. 157/1995, in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

Nei termini previsti pervenivano le
offerte di tre società, tra cui la ricorrente e la Commissione dava quindi inizio alle operazioni di gara.

La procedura si concludeva
in favore di De Vizia S.p.a., risultata prima in
graduatoria, con l’attribuzione del punteggio complessivo più alto (86/100) con
un margine (+2,98) di poco superiore alla ricorrente Aimeri
S.p.a. (83,02/100) risultata seconda.

Ritenendo illegittima l’intera
procedura, la Aimeri ha
proposto il ricorso in epigrafe chiedendone l’annullamento, oltre che il
risarcimento dei danni, sulla base dei seguenti motivi:

A) Con riferimento al Capitolato
Speciale (art. 35.4.1 lett. e; art. 35.4.2 lett. e)

1) Violazione di
norme di legge e di regolamento: art. 14 D.Lgs. 157/1995, punto
III.2.1.3) del Bando di gara. Contraddittorietà
della disciplina di gara – Violazione del principio di separazione delle fasi
di gara, di segretezza delle offerte, di par condicio
tra i concorrenti;

B) Con riferimento al verbale di gara
e all’aggiudicazione

2) Violazione di norme di legge e di
regolamento: art. 35.5 del Capitolato. – Violazione del
principio di segretezza delle offerte e di par condicio
in materia di gare;

3) Violazione ed
erronea applicazione di norme di legge e di regolamento: art. 35.4 del
Capitolato – Eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della
motivazione. Vizio del procedimento. Illogicità e ingiustizia manifesta.

4) Eccesso di
potere per difetto assoluto di motivazione. Vizio del procedimento. Illogicità e ingiustizia
manifesta.

5) Violazione di
norme di legge e di regolamento: art. 35.4.2 del Capitolato Speciale. Eccesso di potere per difetto dei
presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Vizio del procedimento. Violazione della lex specialis
e del principio della par condicio. Illogicità
e ingiustizia manifesta.

Si sono costituite sia
l’Amministrazione intimata sia la De Vizia Transfer
s.p.a. per resistere al ricorso e chiederne il rigetto siccome infondato.

Con ordinanza n. 29/2004 del
22.04.2004 questo Tribunale ha respinto l’istanza di
sospensione dei provvedimenti impugnati;

All’udienza del 18 novembre 2004 la
causa è passata in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo
la ricorrente deduce l’illegittimità degli artt.
35.4. lett. e) e 35.4.2 lett. e) del capitolato
speciale d’appalto, perché in supposto contrasto con i principi generali in
materia di gare nonché violative
del bando di gara. Tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica
indicati nel capitolato figura l’esperienza della Ditta relativamente
all’espletamento di servizi analoghi già svolti, tenuto conto del numero
di abitanti dei Comuni interessati e della durata del servizio, requisito che,
secondo la ricorrente, atterrebbe alla capacità tecnica dei partecipanti alla
gara e alla fase della qualificazione e non già alla qualità tecnica del
servizio offerto e quindi alla fase successiva della valutazione del contenuto
dell’offerta.

Soggiunge la ricorrente che
correttamente il punto III.2.1.3 del bando di gara avrebbe inserito lo svolgimento di servizi analoghi, ai
sensi dell’art. 14 del d.lgs. 157/95, tra i requisiti
di partecipazione (plico A) e non tra i criteri di aggiudicazione (plico B),
come invece indicato nel capitolato speciale. Le disposizioni impugnate del
capitolato si porrebbero quindi in contrasto con il bando di gara, con la grave
conseguenza della violazione del consolidato principio giurisprudenziale della
separazione delle varie fasi di gara, nonché del
principio di segretezza delle offerte e della parità concorrenziale per
l’avvenuta conoscenza, da parte della Commissione, già in fase preliminare di
gara, di tutta una serie di informazioni
(servizi analoghi svolti dalle concorrenti con la specificazione tra l’altro
dei Comuni serviti, del numero di abitanti, della durata del servizio) che
erano al contempo oggetto di valutazione dell’offerta tecnica, con potenziale
influenza sul giudizio della stessa Commissione.

La censura non merita adesione.

Per principio consolidato le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi si articolano in varie fasi (in particolare, la fase di accertamento
dell’idoneità dei concorrenti e quella relativa all’esame del contenuto
oggettivo dell’offerta), che devono mantenersi tra loro separate e distinte
sicché costituirebbe un vizio della procedura un’indebita commistione di
requisiti che conducesse, in sede di giudizio di ammissibilità dell’offerta, ad
assegnare un punteggio che concorresse alla determinazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

Nella procedura concorsuale in esame,
peraltro, ritiene il Collegio che nessuna commistione di requisiti né, tanto
meno, di valutazioni abbia avuto luogo, svolgendosi la
gara nel rispetto della separatezza delle fasi procedimentali.

Invero, in primo luogo, l’elemento dei
“servizi analoghi” è stato previsto, in conformità all’art. 14 del D.lgs. n. 157/1995, come requisito determinante
la capacità tecnica dell’impresa sia nel capitolato speciale (art. 35.3.2.2. n. 5) sia, in modo identico, nel bando di gara (sub III.2.1.3) e quindi, sotto questo profilo, non si ravvisa
alcuna illegittimità ma anzi piena consonanza tra il capitolato e il bando.

In secondo luogo, l’elemento dei
“servizi analoghi” già svolti viene previsto nel
capitolato speciale – nelle disposizioni censurate dalla ricorrente – come uno
degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica (Ex15/100). In particolare,
per esso, come per gli elementi sub b) c) e d), si
prevede che la Commissione giudicatrice, prima dell’apertura dei plichi, potrà
suddividere gli elementi in sub-elementi, determinandone in questo caso i
relativi sub-pesi e fissandone il limite massimo di apprezzamento, in stretta
aderenza all’oggetto del servizio.

Ciò posto, il Collegio ritiene che
tali disposizioni non contrastino con l’art. 14 d.lgs.
citato né interferiscano con la sua applicazione, riferendosi l’art. 14
all’elenco dei servizi prestati quale elemento (dimostrativo) della capacità
tecnica dell’impresa, mentre lo stesso non preclude il successivo uso di tale elemento anche quale uno dei parametri, molteplici e
compositi, che consentono di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa,
dei quali l’art. 23 del decreto stesso offre peraltro una indicazione meramente
esemplificativa.

Né può lamentarsi il contrasto tra le
censurate disposizioni del capitolato e il bando, in quanto – a parte la
circostanza che, d’ordinario, è il bando che deve prestare ossequio al
capitolato e non viceversa – nella specie le norme del capitolato recano una
disciplina di dettaglio, in merito alla valutazione dell’offerta, cui il bando
espressamente rinvia. Sicché non di contrasto può
parlarsi ma di piena coerenza tra le due fonti.

D’altra parte, giova considerare che,
seppure l’elemento dei servizi analoghi svolti viene in considerazione in
entrambe le fasi del procedimento, ciò avviene in modo e per finalità diverse e
senza interferenze, tale elemento rilevando, nella
prima fase, quale requisito di capacità tecnica dell’impresa che deve essere
oggetto di dimostrazione da parte del concorrente, nella seconda fase, quale
requisito dell’offerta che deve essere oggetto di valutazione da parte della
Commissione.

Nella prima fase rileva dunque
l’esistenza provata dell’elemento in questione, nella seconda rileva la
“consistenza” dello stesso da stabilirsi in base ai criteri del capitolato e,
quindi, legittimamente l’Amministrazione, in fase di valutazione delle offerte
tecniche, ha introdotto quell’elemento senza
confondere la prequalificazione con la valutazione
dell’offerta.

D’altra parte, la giurisprudenza
esclude la violazione delle regole della gara allorquando tra i criteri di
valutazione dell’offerta vengano introdotti elementi
di valutazione riferiti alle dimensioni dell’impresa offerente (come i servizi
analoghi svolti), in quanto sono elementi che afferiscono
all’affidabilità dell’offerta la quale può concretamente incidere sulla qualità
del servizio offerto.

Non appare invero irragionevole che
l’Amministrazione appaltante, nell’ambito della discrezionalità riconosciuta
dall’art. 23, co. 1, lett. b) del d.lgs.
n. 157/1995, proceda all’apprezzamento dell’affidabilità dell’offerta anche in
relazione ad una specifica attitudine delle imprese partecipanti alla gestione
del servizio per effetto della specifica esperienza maturata.

Né – proseguendo nell’esame delle
varie censure articolate con il primo motivo – nella specie si è verificata una
valutazione anticipata dell’elemento in discorso, con assegnazione di punteggio
già in fase di ammissione delle concorrenti. La
conoscenza dei “servizi analoghi” non ha poi dimostrato, in fatto, di
influenzare la Commissione nella successiva fase di valutazione delle offerte,
posto che, in relazione all’elemento valutativo sub
art. 35.4.1, lett. e) del capitolato, rappresentato appunto dall’esperienza
della ditta nell’espletamento di servizi analoghi già svolti, lo stesso organo
non ha esercitato la facoltà di specificarlo in sub-elementi, sicché anche la
eventuale conoscenza anticipata non ha alterato in alcun modo le valutazioni da
compiersi nella fase dell’aggiudicazione.

Il primo motivo di ricorso non merita
dunque accoglimento.

Con il secondo motivo la ricorrente
deduce, con riferimento al verbale di gara e all’aggiudicazione, la violazione
dell’art. 35.5 del Capitolato, nonché del principio di
segretezza delle offerte e di par condicio tra i
concorrenti.

Ai sensi del citato
art. 35.5, “prima di procedere all’apertura dei plichi la commissione all’uopo
costituita stabilisce le modalità operative, alle quali deve attenersi nella
valutazione delle offerte. Successivamente verranno aperte
dalla Commissione le buste contenenti le offerte ed i relativi allegati che
saranno sottoposti all’esame della stessa per la valutazione….”. Secondo le
allegazioni della ricorrente la violazione di tale disposizione emergerebbe
dalla lettura del verbale n. 1 di gara (pag. 4), in quanto dopo l’apertura dei
plichi contenenti le offerte tecniche e, quindi, in un momento successivo alla
conoscenza delle varie offerte, la Commissione avrebbe stabilito le modalità
operative di svolgimento della gara decidendo di procedere alla valutazione
mediante tabelle con indicazione delle singole voci da valutare.

Il vizio denunziato non sussiste.

Dal verbale di gara e dalla relazione
di chiarimenti del 20.10.2004 (depositata in giudizio dall’Amministrazione
resistente), risulta che la Commissione, prima
dell’apertura dei plichi B contenenti le offerte tecniche delle varie ditte, ha
definito i criteri di valutazione esercitando la facoltà integratrice, di cui
all’art. 35.4.2, in relazione al solo elemento valutativo di cui alla lettera
d) dell’art. 35.4.1 del capitolato medesimo e stabilendo non doversi invece
integrare le indicazioni del capitolato rispetto agli elementi di cui alle
lettere b), c), ed e) del detto articolo.

I criteri di valutazione delle
offerte predeterminati dal Capitolato sono stati dunque precisati prima di
procedere all’apertura delle offerte.

L’espressione “modalità di assegnazione dei punteggi” che si legge nel verbale di
gara è da mettere in relazione con quella immediatamente successiva : “I
punteggi sono stati assegnati sulla base delle valutazioni riportate nelle
tabelle allegate”; dove per tabella deve intendersi non un criterio valutativo
né un elemento di giudizio ma uno strumento di comparazione, vale a dire uno
schema recante l’esposizione comparata delle varie offerte tecniche distinte
per componenti valutative, sintetizzante la valutazione complessiva sulla base
dei criteri già predeterminati.

Allora è evidente che l’adozione
materiale delle tabelle, se da un lato non rappresentava un criterio di valutazione ma una mera modalità espositiva dell’oggetto
della valutazione, dall’altro neanche poteva precedere l’apertura delle offerte
per difetto di conoscenza degli elementi delle stesse da esporre nelle tabelle.

La censura in esame è quindi priva di
fondamento e va disattesa.

Con il terzo motivo
la ricorrente deduce la violazione dell’art. 35.4 del capitolato nonché
l’eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta in quanto l’esame
dell’offerta tecnica non sarebbe stato preceduto dalla doverosa individuazione
di tutti gli elementi di valutazione da parte della Commissione giudicatrice,
in quanto le singole componenti dell’offerta non sarebbero state esplicitate in
modo puntuale con l’indicazione delle modalità di valutazione e l’attribuzione
del punteggio da assegnare per le singole voci, e ciò, nonostante la facoltà
che l’art. 35.4.2 attribuiva alla Commissione di suddividere gli elementi in
sub-elementi e sub-pesi fissando il limite massimo di apprezzamento.

La doglianza è infondata.
L’art. 35.4.2 attribuiva la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla
suddivisione in sub-elementi, la scelta discrezionale in
ordine all’esercizio di detta facoltà spettando alla sola Commissione. E
come emerge dagli atti e lèggesi nella richiamata
relazione di chiarimenti della Commissione, tale facoltà la Commissione ha
ritenuto di esercitare esclusivamente in relazione al punto D; difatti,
“considerato che il capitolato prevedeva di assegnare il massimo punteggio alla
ditta avente maggior numero di addetti con la migliore qualifica ma ritenuto,
in considerazione della tipologia del servizio in questione, non essere
determinante un’elevata qualifica, bensì più importante il numero di addetti al
servizio stesso, la Commissione ha ritenuto opportuno dare maggior peso alla
quantità di addetti indipendentemente dalla loro qualifica”, fissando come
sottopesi massimo punti quattro per il numero di addetti e massimo punti uno
per la miglior qualifica, mentre la modalità di assegnazione dei punteggi per i
punti A, B, C ed E appariva, a giudizio della Commissione, già chiara e
dettagliata e non abbisognava di interventi integrativi.

La scelta della Commissione quanto
all’esercizio della facoltà in questione si appalesa
perciò al Collegio congrua e coerente con puntuali
previsioni del capitolato e, trattandosi di scelta discrezionale, da compiere
sulla base di una valutazione tecnica spettante alla sola Commissione, la
stessa può essere sindacata solo per manifesta illogicità, ciò che non si
riscontra nel caso di specie; la censura è dunque da disattendere.

Con il quarto motivo
la ricorrente censura l’eccesso di potere per difetto assoluto di
motivazione del verbale di gara nonché per illogicità e ingiustizia manifesta,
in quanto la mancata previsione di criteri di valutazione avrebbe richiesto una
motivazione particolarmente rigorosa e puntuale in ordine a tutti gli elementi
considerati mentre dalla lettura del verbale di gara emergerebbe che alcuni
elementi dell’offerta non siano stati valutati o adeguatamente motivati dalla
Commissione.

La denunciata carenza
emergerebbe con profili di particolare gravità per l’elemento b) dell’offerta,
in relazione alle cui componenti specifiche – migliorie, elementi tecnici e
tecnologici, grado di manutenzione degli impianti – non sarebbe stato espresso
alcun giudizio della Commissione.

La ricorrente lamenta altresì la
circostanza che tale rilevante elemento comparirebbe soltanto nel quadro finale
di sintesi unitamente agli altri elementi (c,d,e) e ai
fini del punteggio finale attribuito a ciascuna concorrente: 19 ad Aimeri, 17 a De Vizia, 16 a Quendoz.
In nessuna parte del verbale risulterebbe invece con
quali criteri la Commissione abbia valutato tale elemento e come sia pervenuta
all’attribuzione dei punteggi finali per ciascuna concorrente.

Del pari carente di
motivazione risulterebbe il verbale di gara per l’elemento c) e l’elemento d)
mentre in relazione all’elemento e) non sarebbe espressa alcuna valutazione
sicché non è dato sapere come la Commissione sia giunta all’attribuzione di un
punteggio finale pari a 12 per Aimeri, a 15 per De
Vizia e a 14 per Quendoz.

Anche le censure
proposte con il motivo in esame si appalesano prive
di pregio.

Quanto alle censure relative all’elemento b), in disparte restando la questione
della carenza d’interesse nella ricorrente a sollevare censure su questo
profilo per mancanza di lesione, posto che la stessa proprio sull’elemento b)
ha riportato il punteggio parziale più alto rispetto alle altre concorrenti, osserva
il Collegio che la censura è comunque priva di pregio. Invero, come emerge dalle tabelle allegate al verbale (e
ulteriormente esplicitato nella relazione di chiarimenti), la Commissione,
sulla base degli elementi di dettaglio indicati all’art. 35.4.2. lett. b) del Capitolato, ha applicato il punteggio a
ciascuna offerta esaminando i singoli punti richiamati per la lettera b) che ha
scisso in sottovoci analitiche identiche per ciascun concorrente, indicando per
ciascuna sottovoce gli elementi significativi. Ad ogni voce è stato attribuito
un punteggio e le varie sottovoci sono state raccolte
sotto forma di tabella singola per ogni impresa con riepilogo nella tabella di
sintesi a pag. 8 del verbale, mentre il punteggio finale è risultato pari alla
sommatoria delle attribuzioni compiute per le singole sottovoci.

Infondata è altresì la censura di
difetto di motivazione per gli elementi c) e d). Quanto al primo, relativo al
“valore tecnico ed ambientale” del progetto proposto, è agevole rilevare che i
criteri di valutazione indicati nel capitolato appaiono sufficientemente
dettagliati in quanto il detto elemento viene
articolato in quattro sub-elementi che, come risulta dal verbale di gara, la
Commissione ha applicato con precisione, usando una formula matematica.

Destinata a cadere è anche la censura
relativa all’elemento d), che peraltro è stato l’unico
oggetto di integrazione da parte della Commissione con enucleazione di due
sub-elementi di valutazione – numero degli addetti e migliore qualifica – e
relativi sub-pesi (massimo 4 e 1); una volta assegnato il punteggio massimo sia
per il numero di addetti che per le migliori qualifiche, i punteggi delle altre
ditte sono stati determinati proporzionalmente arrotondando il risultato per
difetto e quindi il lamentato vizio di indeterminatezza e carente motivazione
non sussiste.

Quanto all’elemento e), rileva il
Collegio che i criteri valutativi erano già nel capitolato e nella
applicazione si è fatto ricorso a un mero calcolo matematico, evidente
nelle tabelle allegate al verbale di gara, moltiplicando il numero degli
abitanti serviti per il numero degli anni del servizio.

Il quarto motivo di ricorso è quindi
da disattendere del tutto.

Con l’ultimo motivo
la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 35.4.2 del Capitolato
nonché l’eccesso di potere da parte della Commissione che non avrebbe
correttamente operato anche nell’assegnazione del punteggio relativo ai servizi
analoghi svolti in altre comunità montane e in zone turistiche. Il maggior
punteggio avrebbe dovuto essere “assegnato alla Ditta che dimostrerà di avere
svolto per il maggior numero di abitanti e per la
maggiore durata temporale servizi analoghi a quello richiesto. A tale fine
dovrà essere allegato l’elenco degli enti pubblici serviti, la tipologia del
servizio e la data di inizio e fine attività” (art.
35.4.2). Più specificamente lamenta la Aimeri che Comunità Montane e Comuni turistici nei quali la
stessa svolge servizi analoghi a quello in questione, non siano stati
considerati dalla Commissione giudicatrice, con incidenza sul giudizio della
Commissione che, in relazione all’elemento e) dell’offerta tecnica, ha
attribuito alla ricorrente un punteggio più basso di quello che avrebbe
certamente ottenuto se la prescrizione del capitolato fosse stata rispettata.

Osserva il Collegio che quanto
all’elemento e), il Capitolato individuava esattamente il punteggio
assegnabile, vale a dire quindici punti da attribuire secondo un criterio
matematico, di cui all’art. 35.4.2, sulla base di
taluni elementi: analogia dei servizi, natura di enti pubblici dei destinatari,
svolgimento negli ultimi tre anni, tipologia e durata del servizio, numero
degli abitanti . Sulla base di tali criteri la
Commissione ha trascurato i servizi indicati dalle imprese ma non rilevanti perché
non connotati da tutti i suddetti elementi.

Così per la società Aimeri alcuni servizi non sono stati valutati perché, pur
se eseguiti presso Comunità montane, non rientravano nel triennio di
riferimento oppure perché svolti in Comuni ubicati in zone marine; altri ancora
non sono stati giudicati rilevanti perché a contenuto parziale e accessorio
rispetto al servizio oggetto della procedura di aggiudicazione
in esame (il che trova conferma nella relazione depositata) .

Il lamentato vizio è quindi insussistente;
in ogni caso, osserva il Collegio che lo stesso sarebbe irrilevante, posto che
– come risulta evidente dall’esame delle relative
tabelle – pur con l’inclusione dei servizi esclusi, la Aimeri
non avrebbe potuto comunque raggiungere il punteggio riportato dalla De Vizia
per l’elemento e), a motivo del ben più rilevante numero di abitanti
destinatari dei servizi analoghi svolti da quest’ultima
impresa nel periodo di riferimento.

Per tutto quanto sopra esposto il
ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per
disporre la piena compensazione tra le parti delle spese e competenze del
presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il
ricorso in epigrafe.

Compensa interamente tra le parti le spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in
Aosta, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2004.

Depositata in Segreteria in data 19
gennaio 2005.