Enti pubblici

Monday 15 December 2003

Andare al mare in Grecia costava tanto perchè c’ era un cartello tra le compagnie marittime. Lo sostiene il Tribunale Europeo. Tribunale di primo grado – Sezione quinta – sentenza 11 dicembre 2003

Andare al mare in Grecia costava tanto perché cera un cartello tra le compagnie marittime. Lo sostiene il Tribunale Europeo

Tribunale di primo grado Sezione quinta – sentenza 11 dicembre 2003

Presidente Cooke

Ricorrente Marlines SA

Causa T-56/«Concorrenza – Articolo 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto articolo 81, n. 1, CE) – Fissazione dei prezzi – Prova della partecipazione ad un accordo – Durata – Errore di valutazione dei fatti»

Fatti allorigine del ricorso

1. La ricorrente, Marlines SA, è una compagnia di navigazione traghetti che effettua servizi di trasporto passeggeri e veicoli fra il porto greco di Patras (Patrasso) e il porto italiano di Ancona.

2. A seguito del reclamo presentato da un utente secondo il quale i prezzi dei traghetti fra la Grecia e lItalia erano molto simili su tutte le linee, la Commissione, in conformità allarticolo 18, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4056, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi (GU L 378, pagina 4), ha eseguito accertamenti presso gli uffici di sei operatori di traghetti, cinque in Grecia e uno in Italia.

3. Con decisione 21 febbraio 1997 la Commissione ha avviato formale procedimento, inviando una comunicazione di addebiti a nove compagnie in servizio sulle linee Grecia-Italia, fra cui la ricorrente.

4. Il 9 dicembre 1998 la Commissione ha adottato la decisione 1999/271/CE, relativa ad una procedura ai sensi dellarticolo 85 del Trattato CE (IV/34.466 – Traghetti greci) (GU 1999, L 109, pagina 24; in prosieguo: la «Decisione»).

5. La Decisione comprende le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

1. Minoan Lines, Anek Lines, Karageorgis Lines, Marlines e Strintzis Lines hanno violato larticolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, concordando i prezzi da applicare ai servizi di traghetto roll-on/roll-off tra Patrasso ed Ancona. Le infrazioni hanno avuto la seguente durata:

a) nel caso di Minoan Lines e Strintzis Lines, dal 18 luglio 1987 al luglio 1994;

b) nel caso di Karageorgis Lines, dal 18 luglio 1987 al 27 dicembre 1992;

c) nel caso di Marlines SA, dal 18 luglio 1987 all8 dicembre 1989;

d) nel caso di Anek Lines, dal 6 luglio 1989 al luglio 1994.

2. Minoan Lines, Anek Lines, Karageorgis Lines, Adriatica di Navigazione SpA, Ventouris Group Enterprises SA e Strintzis Lines hanno violato larticolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, concordando le tariffe per autocarri da applicare sulle linee Patrasso-Bari e Patrasso-Brindisi. Le infrazioni hanno avuto la seguente durata:

a) nel caso di Minoan Lines, Ventouris Group e Strintzis Lines, dall8 dicembre 1989 al luglio 1994;

b) nel caso di Karageorgis Lines, dall8 dicembre 1989 al 27 dicembre 1992;

c) nel caso di Anek Lines, dall8 dicembre 1989 al luglio 1994;

d) nel caso di Adriatica di Navigazione SpA, dal 30 ottobre 1990 al luglio 1994.

Articolo 2

Per linfrazione di cui allarticolo 1, sono inflitte rispettivamente le seguenti ammende alle imprese sotto indicate:

– a Minoan Lines, unammenda di 3,26 Mio di EUR,

– a Strintzis Lines, unammenda di 1,5 Mio di EUR,

– ad Anek Lines, unammenda di 1,11 Mio di EUR,

– a Marlines, unammenda di 0,26 Mio di EUR,

– a Karageorgis Lines, unammenda di 1 Mio di EUR,

– a Ventouris Group Enterprises, unammenda di 1,01 Mio di EUR,

– ad Adriatica di Navigazione SpA, unammenda di 0,98 Mio di EUR.

(…)».

6. La Decisione è stata indirizzata a sette imprese: Minoan Lines, con sede in Heraklion, Creta (Grecia) (in prosieguo: la «Minoan»), Strintzis Lines, con sede in Il Pireo (Grecia) (in prosieguo: la «Strintzis»), Anek Lines, con sede in Hania, Creta (in prosieguo: l«Anek»), Marlines SA, con sede in Il Pireo (in prosieguo: la «ricorrente»), Karageorgis Lines, con sede in Il Pireo (in prosieguo: la «Karageorgis»), Ventouris Group Enterprises SA, con sede in Il Pireo (in prosieguo: la «Ventouris Ferries»), e Adriatica di Navigazione SpA, con sede in Venezia (in prosieguo: l«Adriatica»).

Procedimento e conclusioni delle parti

7. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 1999 la ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere lannullamento della Decisione.

8. Con atto separato, iscritto nel ruolo del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto una domanda di sospensione dellesecuzione della Decisione. Con ordinanza 21 giugno 1999 il Presidente del Tribunale ha respinto la detta domanda e riservato le spese.

9. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e, nellambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto alla Commissione di rispondere per iscritto a un quesito e di produrre taluni documenti. La Commissione ha ottemperato alle richieste nel termine impartito.

10. Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale alludienza svoltasi il 2 luglio 2002.

11. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– dichiarare il ricorso ricevibile;

– annullare la Decisione;

– condannare la Commissione alle spese.

12. La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere interamente il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13. La ricorrente deduce un unico motivo a sostegno delle sue conclusioni dirette allannullamento, vertente su un errore di valutazione dei fatti indotto da unerrata valutazione dei documenti considerati dalla Commissione come prove della sua partecipazione allaccordo oggetto della Decisione.

Argomenti delle parti

14. La ricorrente sostiene di non aver mai voluto prendere parte e di non aver mai preso parte a consultazioni sulle tariffe con le altre compagnie in servizio sulla linea marittima Patrasso-Ancona. Aggiunge che, tenuto conto delle sue dimensioni e del suo peso commerciale comparativamente molto ridotti, essa non era in condizione di stringere accordi sui prezzi con le sue concorrenti. Ricorda, inoltre, che non aveva una propria nave e afferma di non essere mai stata autorizzata a concludere accordi del genere dagli armatori di cui gestiva le navi.

15. Più precisamente, la ricorrente fa osservare di aver adottato, nel corso del periodo in questione (1987-1989), una politica commerciale autonoma e diversa da quella degli altri operatori di traghetti. Infatti, nel 1987, essa avrebbe applicato una riduzione del 50%, mentre nel 1988 e nel 1989 riduzioni rispettivamente del 10 e del 5%. Sottolinea che tali riduzioni erano pubblicizzate chiaramente negli opuscoli distribuiti ogni mese di ottobre alle agenzie di viaggio europee.

16. La ricorrente fa poi valere di non aver mai inviato alle altre compagnie documenti di accettazione delle loro posizioni in merito alle tariffe e censura la Commissione per essersi basata unicamente su uno sparuto numero di documenti che le altre compagnie hanno inviato per fax ad essa ricorrente, senza disporre di nessuna prova del suo assenso a un accordo. In proposito ricorda che la Commissione, pur avendo eseguito un controllo accurato, non ha trovato nessun documento proveniente da essa. Il solo fatto di aver ricevuto un certo numero di telex dalle altre compagnie non potrebbe dimostrare che la ricorrente ha partecipato ad eventuali accordi sui prezzi, tanto più che per prassi costante tutte le società di trasporto e commerciali si scambierebbero informazioni sui prezzi ovvero sulle condizioni di vendita e di trasporto. In ultimo luogo, la ricorrente avrebbe completamente ignorato le lettere e i fax ricevuti.

17. La ricorrente sottolinea, insomma, che nessun elemento del fascicolo prova che essa intendesse collaborare con gli altri operatori del mercato.

18. La Commissione contesta la fondatezza di tale motivo unico e fa notare che la Decisione specifica le prove che le hanno consentito di concludere nel senso della partecipazione della ricorrente allaccordo. Si tratterebbe di otto documenti scambiatisi tra il 15 marzo e il 22 settembre 1989 dalle compagnie aderenti allaccordo. I documenti che incriminano la ricorrente sarebbero, per lo più, telex e lettere inviatile.

19. La Commissione respinge, inoltre, largomento secondo cui la ricorrente non avrebbe mai presenziato a riunioni o trasmesso documenti comprovanti la sua accettazione e la sua partecipazione a un accordo sui prezzi dei servizi di traghetto roll-on/roll-off tra Patrasso e Ancona perché, siccome un accordo può essere contrario allarticolo 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto articolo 81, n. 1, CE) anche senza rivestire una forma particolare, la sua comunicazione alle parti e la sua accettazione tacita provano già che esso confligge con larticolo 85 del Trattato (sentenza della Corte 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici/Commissione, Raccolta pagina I-45). La Commissione aggiunge che perfino laccettazione tacita, in mancanza di una dissociazione, può essere considerata accettazione e partecipazione a un accordo vietato (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Raccolta pagina II-791, punto 85) e uno scambio di corrispondenza fra terzi valere come prova del comportamento di unimpresa (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Raccolta pagina 1663, punto 164).

Giudizio del Tribunale

20. Per giurisprudenza costante, perché esista un accordo ai sensi dellarticolo 85, n. 1, del Trattato è sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, Chemiefarma/Commissione, Raccolta pagina 661, punto 112; 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Raccolta pagina 3125, punto 86, e 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Raccolta pagina I-4125, punto 130; sentenze del Tribunale, Tréfileurope/Commissione, cit., punto 95, e 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Raccolta pagina II-491, punto 958).

21. Non è necessario che un accordo del genere rivesta una forma particolare, scritta o orale, o sia disciplinato da regole determinate. La sua comunicazione alle parti e la sua accettazione tacita bastano già a provare che esso confligge con larticolo 85 del Trattato (v., in tal senso, sentenza Sandoz prodotti farmaceutici/Commissione, cit., punto 11). Infatti, perfino laccettazione tacita di un accordo, in mancanza di una dissociazione, può essere considerata accettazione e partecipazione a un accordo vietato (v., in tal senso, sentenza Tréfileurope/Commissione, cit., punto 85).

22. Nella fattispecie, la Commissione ha ritenuto dimostrato – recita larticolo 1 della Decisione – che la ricorrente abbia violato larticolo 85, n. 1, del Trattato concordando con altre compagnie, dal 18 luglio 1987 all8 dicembre 1989, i prezzi da applicare ai servizi di traghetto roll-on/roll-off fra Patrasso ed Ancona.

23. Secondo la Commissione, la partecipazione della ricorrente alla collusione dal 1987 al 1989 e il suo consenso orale o tacito agli accordi di cui trattasi sono attestati dal telex 15 marzo 1989, dal fax 12 giugno 1989 e dai telex 20 giugno 1989 (due telex), 22 giugno (due telex), 30 giugno, 6 luglio, 14 luglio, 17 luglio e 22 settembre 1989. Come precisa la Commissione (considerando 118 [della Decisione]), la ricorrente è citata nelle prove documentali per lultima volta in un telex inviatole dallAnek il 22 settembre 1989. Non esistono prove che la ricorrente abbia partecipato ad altre consultazioni con altre compagnie, né esiste una prova inoppugnabile della sua successiva adesione al cartello cui si riferisce la Decisione.

24. La ricorrente sostiene che i detti documenti, addotti dalla Commissione, non sono sufficienti a provare la sua partecipazione allaccordo.

1) Esame delle prove della Commissione

a) Quanto al telex 15 marzo 1989 (considerando 9-12 della Decisione)

25. Trattasi di un telex della Minoan allAnek del 15 marzo 1989 in cui si legge:

«Ci dispiace che il vostro rifiuto di accettare nella loro totalità le proposte da noi avanzate nel nostro precedente telex (n. 281 del 27 febbraio 1989) renda impossibile, almeno per il momento, la conclusione di un più ampio accordo che sarebbe estremamente vantaggioso per le nostre società (…).

Ci riferiamo naturalmente al vostro rifiuto della nostra proposta di definire una politica tariffaria comune nella rotta Patrasso-Ancona; vi preghiamo di prendere conoscenza della nostra posizione illustrata oltre, in risposta alla vostra dichiarazione di non poter accettare la tariffa del 1989 per gli autocarri e che le tariffe per il 1990 non possono essere definite immediatamente (paragrafi 3 e 4 del vostro ultimo telex).

1. Non riteniamo che i vostri eventuali accordi con imprese di trasporto e con autotrasportatori possano impedirvi di accettare la tariffa già in vigore per il 1989 per gli autocarri. La lunga esperienza delle nostre rispettive imprese ci rende infatti persuasi che tale tipo di accordi, ove mai conclusi, né sono durevoli, né vengono rispettati, specialmente dagli autotrasportatori (…).

In più, voi siete senzaltro al corrente che negli ultimi tre mesi sono stati concordati tra tutti gli armatori due adeguamenti tariffari per gli autocarri sulla linea Patrasso-Ancona, pari in totale al 40%, e ciò non ha causato alcuna agitazione o difficoltà con i conducenti.

2. E ben possibile determinare fin dora una politica dei prezzi per il 1990 senza che la vostra impresa consideri tale passo inopportuno, e ciò perché:

a) Fintantoché arriviamo a un eventuale accordo con gli altri armatori operanti sulla linea, le vostre imbarcazioni – conformemente al vostro programma – avranno già iniziato le loro attività.

b) La politica dei prezzi per il 1998, come stabilita di comune accordo con gli altri interessati, è stata decisa il 18 luglio 1987. Si tratta infatti della prassi normale.

c) La nostra politica dei prezzi è comunicata ai nostri collaboratori allestero sempre lestate precedente; solo gli opuscoli in francese e in italiano, a causa della particolarità dei mercati corrispondenti, sono messi in circolazione verso linverno.

Per concludere, osiamo sperare che riesaminerete e rivedrete le opinioni che ci avete da ultimo partecipato e saremmo lieti di aver contribuito in tal senso con le indicazioni di cui sopra».

26.

Secondo il Tribunale, tale documento mostra in maniera evidente che la Minoan ha tentato di convincere lAnek ad associarsi a una politica tariffaria comune dei servizi di trasporto, un accordo che sarebbe stato attuato almeno a partire dal 18 luglio 1987 da alcune compagnie in servizio sulla linea Patrasso-Ancona.

27. La ricorrente sottolinea che, siccome il detto telex non contiene nessun riferimento diretto ad essa, ma parla semplicemente e in generale degli «altri interessati», la Commissione non può concludere, per il solo fatto che la ricorrente era in servizio su quella stessa linea, che tale allusione generale «include manifestamente» anche la medesima.

28. Certo, tale documento, in quanto non menziona espressamente la ricorrente, non può provare di per sé che questultima abbia partecipato allaccordo dal 1987. Tuttavia, occorre ricordare che gli elementi probatori devono essere valutati non isolatamente, ma nel loro complesso (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Raccolta pagina 619, punto 68; del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Raccolta pagina II-347, punto 175, e CBR e a./Commissione, cit., punto 2062). Al riguardo si deve notare che, nella fattispecie, le pratiche delle compagnie in servizio sulla linea Patrasso-Ancona descritte nel telex 15 marzo 1989 non sono episodiche, bensì si inseriscono in un contesto di comportamenti cui fanno riferimento altri documenti posteriori che la ricorrente non nega di aver ricevuto e che saranno esaminati in prosieguo.

b) Quanto al telex 12 giugno 1989 (considerando 14 della Decisione)

29. Trattasi di un telex inviato dalla Strintzis allAnek, alla Karageorgis, alla Minoan e alla ricorrente il 12 giugno 1989, in cui si legge: «Eccovi allegate le tariffe della linea Patrasso-Igumenitsa-Ancona per il 1990. I prezzi sono stati calcolati in base ai telex recentemente scambiati e previo accordo di tutte le nostre società per mantenere una politica di prezzi comune». Come sottolinea la Decisione al considerando 14, tale fax riporta i prezzi e gli sconti per i passeggeri e per gli autoveicoli nonché le tasse portuali in dracme e in dieci valute straniere.

30. Poiché tale fax era indirizzato alla ricorrente la quale non negava di averlo ricevuto, la Commissione, in mancanza di qualunque indizio che questultima si fosse da parte sua dissociata dalloggetto dellaccordo, ben poteva ritenere che il detto documento ne dimostrasse la partecipazione allaccordo alla sua data ossia al 12 giugno 1989. Nelle circostanze di specie e visto il numero di prove documentali dirette e concordanti della partecipazione della ricorrente allaccordo esaminate sopra, la ricorrente non può invocare di non aver accusato ricevuta del detto documento, laddove il suo mittente ne faceva espressa richiesta. Infatti, perfino laccettazione tacita di un accordo, in mancanza di una dissociazione, può essere considerata accettazione e partecipazione a un accordo vietato (v., in tal senso, sentenza Tréfileurope/Commissione, cit., punto 85).

c) Quanto ai due telex 20 giugno 1989 e ai due telex 22 giugno 1989

31. Trattasi, in primis, del telex n. D1193/PS/AE, che la Minoan ha inviato il 20 giugno 1989 alla Karageorgis, alla Strintzis e alla ricorrente per comunicare loro le tariffe per passeggeri, automobili e autocarri applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990. Lautore si esprimeva nei seguenti termini: «Ribadiamo i punti di vista già partecipativi oralmente circa una tariffa comune per passeggeri, automobili e autocarri per la linea Patrasso-Igumenitsa-Corfù-Ancona». Tale telex era allegato a un telex della Minoan allAnek del 22 giugno 1989 nel quale si leggeva: «Vi trasmettiamo il telex scambiato con le altre imprese che è conforme a quanto vi abbiamo comunicato oggi. Il telex contiene la risposta che ci avete comunicato a voce».

32. In secundis, il telex n. D1194/PS/AB, inviato dalla Minoan alla Karageorgis, alla Strintzis e alla ricorrente anchesso il 20 giugno 1989, in cui la Minoan proponeva di applicare una tariffa identica a quella già annunciata dallAnek, con decorrenza lunedì 26 giugno 1989, e precisava le nuove tariffe applicabili alle singole categorie di veicoli tenendo conto di tutta una serie di particolarità inerenti ai parametri inclusi nelle, o esclusi dalle, tariffe comunicate, ad esempio il vitto e lalloggio dei conducenti, le responsabilità verso i terzi, come gli agenti e la manodopera a Patrasso. Tale telex era allegato a un telex della Minoan allAnek del 22 giugno 1989, in cui si leggeva: «Per vostra informazione e al fine di evitare errori, eccovi le tariffe per gli autocarri che entreranno in vigore dal 26 giugno 1989».

d) Quanto al telex 30 giugno 1989

33. Trattasi di un telex, inviato dalla Minoan alla Karageorgis, alla Strintzis e alla ricorrente il 30 giugno 1989 nel quale, riferendosi al telex precedente del 20 giugno 1989 n. D1193/PS/AE, lautore scriveva: «In conformità al telex [del 20 giugno 1989] lAnek avrebbe dovuto rispondere a noi quattro imprese entro mercoledì 28 giugno 1989». Poiché lAnek non aveva ancora risposto, la Minoan proponeva alle destinatarie del telex, e quindi alla ricorrente, quanto segue: «Dati i nostri obblighi, vi proponiamo di comunicare la tariffa, tenuto conto dei principi convenuti. Ci auguriamo che lAnek, quando lo vorrà, seguirà una politica altrettanto saggia. Qualora lAnek annunci per lavvenire una tariffa differente da quella che si propone, noi altre imprese saremmo tutte libere di pubblicare ognuna il proprio listino dei prezzi, quando darà alle stampe il proprio catalogo. Se non siete daccordo, vi proponiamo che le nostre imprese non siano più direttamente vincolate agli accordi di cui sopra e che, per il futuro, ognuna decida la propria politica. (…) Vi preghiamo di risponderci entro lunedì 3 luglio perché la Minoan deve annunciare le proprie tariffe per il 1990 mercoledì 5 luglio 1989».

34. Poiché tali documenti erano indirizzati alla ricorrente la quale non negava di averli ricevuti, in mancanza di qualunque indizio che essa si fosse da parte sua distanziata dalloggetto dellaccordo, la Commissione ben poteva ritenere che i detti documenti ne dimostrassero la partecipazione allo stesso nel mese di giugno 1989.

35. Va osservato che il telex 30 giugno 1989 allude a «quattro imprese». Come sottolinea la Commissione, tali parole rivelano che nel giugno 1989 la ricorrente partecipava ancora allaccordo. La menzione espressa del fatto che in caso di disaccordo ciascuna società si svincolasse e fosse libera di pubblicare le proprie tariffe dimostra che fino a quella data (30 giugno 1989) la ricorrente e le altre compagnie si erano impegnate a praticare una politica di prezzi comune con un margine di scarto fissato preventivamente. Pertanto, in mancanza di qualsiasi dissociazione e considerato che essa ha continuato a ricevere telex identici, come esposto nel prosieguo, la ricorrente non può asserire che il fatto che la Commissione non disponga di una copia della sua risposta alla Minoan, nonostante questultima avesse chiesto alle destinatarie dei telex di segnalarle il loro eventuale disaccordo, infirmi la conclusione precedente.

e) Quanto al telex 6 luglio 1989 (considerando 13 della Decisione)

36. Trattasi di un telex, inviato il 6 luglio 1989, dallAnek alla Minoan e, per conoscenza, alla Karageorgis, alla Strintzis e alla ricorrente, in cui lAnek dichiarava: «In risposta al vostro telex vinformiamo che siamo daccordo di fissare una tariffa passeggeri uniforme a tutte le cinque compagnie sulla linea Patrasso-Ancona. (…)».

37. Dal detto documento risulta che lAnek annoverava la ricorrente fra le «cinque compagnie» partecipanti allaccordo. Il contesto in cui sinserisce il telex non lascia adito a dubbi sulladesione al cartello della ricorrente, giacché le quattro compagnie destinatarie del telex sono le stesse cui era stato indirizzato il telex 30 giugno, le quali avevano deciso di applicare laccordo senza lAnek.

f) Quanto al telex 14 luglio 1989

38. Trattasi di un telex del 14 luglio 1989, inviato dallAnek alla Strintzis e, per conoscenza, alla Karageorgis, alla Minoan e alla ricorrente, con cui lAnek confermava alle altre quattro compagnie di essere daccordo «sulle tariffe proposte per la linea Patrasso-Igomenizza-Corfù-Ancona, in base alla [loro] decisione di una politica tariffaria comune».

g) Quanto ai telex 17 luglio 1989 e 22 settembre 1989

39. Trattasi, da un lato, di un telex inviato il 17 luglio 1989 dalla Strintzis allAnek, alla Karageorgis, alla ricorrente e alla Minoan e, dallaltro, di un telex dellAnek alla Strintzis, alla Karageorgis, alla ricorrente e alla Minoan del 22 settembre 1989, i quali trattano principalmente dellinteresse a modificare in qualche modo laccordo sui listini dei prezzi per il 1990 nel senso di non includere i «fuori strada» nella categoria 4 (caravan, ecc.), bensì fra i veicoli di lunghezza superiore a 4,25 metri.

40. Tali documenti mostrano che, secondo lAnek, alla data del loro invio la ricorrente partecipava allaccordo.

41. E dunque evidente che gli autori dei detti documenti credevano allepoca che tra le «cinque società» sussistesse un accordo sui prezzi a far data dal luglio 1987 e che la ricorrente vi partecipasse volontariamente. Visto che essa ammette di aver ricevuto i vari documenti indirizzatile, sì da sapere dellesistenza del cartello, e che non ha fatto nulla per disingannare i loro autori, è giocoforza constatare che la ricorrente ben voleva dare a intendere a questi che la loro supposizione rispondesse al vero. Alla luce di quanto precede occorre concludere, per un verso, che la Commissione ha provato adeguatamente lesistenza di un accordo sui prezzi dei servizi di traghetto roll-on/roll-off Patrasso-Ancona tra luglio 1987 e dicembre 1989 e, per laltro, che i documenti sopra esaminati sono sufficienti a dimostrare la partecipazione della ricorrente a tale accordo almeno da giugno a dicembre 1989.

2) Quanto alla prova della partecipazione della ricorrente allaccordo prima del 1989

42. La ricorrente asserisce che la Commissione si è ingiustamente basata sul telex 15 marzo 1989 per dimostrare la sua partecipazione allaccordo dal mese di luglio 1987, in quanto lautore del detto telex non ha indicato né lidentità né il numero degli «altri interessati» cui faceva riferimento allorché menzionava «tutti gli armatori sulla linea Patrasso-Ancona» e scriveva: «[l]a politica dei prezzi per il 1988, come stabilita di comune accordo con gli altri interessati, è stata decisa il 18 luglio 1987. Si tratta infatti della prassi normale».

43. Tuttavia, siccome è stato statuito che la Commissione ha provato adeguatamente lesistenza dellaccordo menzionato in tale telex e la partecipazione allo stesso della ricorrente nel 1989, si deve concludere che la Commissione, interpretando il detto documento nel suo contesto e alla luce degli altri elementi probatori disponibili, poteva sensatamente credere che la ricorrente fosse una delle imprese alle quali lautore del telex 15 marzo 1989 si riferiva in via generale.

44. La Commissione ben poteva ritenere che il riferimento generale agli «altri interessati», cioè a tutti coloro che avevano un interesse economico a fissare prezzi uniformi sul mercato dei servizi di traghetto roll-on/roll-off fra la Grecia e lItalia, valesse anche per la ricorrente. Sebbene non sia citata espressamente nel telex 15 marzo 1989, è innegabile che questultima, al momento dei fatti, fosse uno degli operatori di traghetti roll-on/roll-off sulla linea Patrasso-Ancona. Si noti, a tale riguardo, che le imprese menzionate nei documenti esaminati sopra, fra cui la ricorrente, assicuravano allepoca quasi tutto il traffico tra Patrasso e Ancona, come emerge dal considerando 6 della Decisione.

45. La ricorrente non ha addotto nella fattispecie né altre spiegazioni plausibili delle citazioni contenute nel telex 15 marzo 1989, né prove o indizi nel senso che lautore di tale telex non si riferisse ad essa allorché menzionava gli armatori in servizio sulla linea Patrasso-Ancona e gli altri interessati.

46. Di conseguenza, il fatto che il telex 15 marzo 1989 non sia destinato alla ricorrente non ne pregiudica il valore probatorio, perché la Commissione può considerare come prova del comportamento di unimpresa, quale la ricorrente, uno scambio di corrispondenza fra terzi (v., in tal senso, sentenza Suiker Unie e a./Commissione, cit., punto 164). In definitiva, il fatto che unimpresa non sia menzionata in un documento non prova che essa non abbia aderito a un accordo ove tale partecipazione sia attestata o corroborata da altri documenti e la mancata menzione non porti a una diversa interpretazione delle prove documentali utilizzate dalla Commissione per dimostrare la sua partecipazione allaccordo (v., in tal senso, sentenza CBR e a./Commissione, cit., punti 1390 e 1391).

47. Alla luce di tutto quanto precede si deve concludere che la Commissione poteva opportunamente ritenere che le affermazioni dellautore del telex riguardassero, fra le altre compagnie, la ricorrente e che, quindi, rivelassero, da un lato, la data dinizio della partecipazione di questultima allaccordo vietato, almeno a partire dal 18 luglio 1987, e, dallaltro, la sua partecipazione nel 1988.

48. Gli argomenti della ricorrente per confutare gli elementi a carico addotti dalla Commissione non possono essere accolti.

3) Esame degli argomenti della ricorrente

49. In primo luogo, la ricorrente fa valere che tutti i documenti citati dalla Commissione relativi al 1989 si riferiscono in realtà alla stagione di trasporti 1990, poiché di solito le compagnie di navigazione marittima informano delle nuove tariffe i loro collaboratori allestero nel corso dellestate precedente lanno in cui saranno applicate.

50. Certo, la Commissione non ha addebitato alla ricorrente daver partecipato, dopo l8 dicembre 1989, a trattative identiche a quelle intavolate dagli altri membri dellaccordo, i quali, nel corso di una riunione dell8 dicembre 1989 cui la ricorrente non aveva preso parte, hanno negoziato un nuovo accordo sui prezzi (considerando 118 della Decisione). Si deve tuttavia constatare che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la Commissione ha senzaltro ritenuto che la ricorrente avesse partecipato alla compilazione dei listini dei prezzi per lesercizio commerciale 1990, benché effettuata nel 1989. La Commissione non ha dunque considerato che la ricorrente si fosse astenuta dalle negoziazioni di accordi vietati sui listini dei prezzi per il 1990.

51. La ricorrente non può far leva sulla circostanza che la corrispondenza inviata nel 1989 riguardava innanzi tutto la predisposizione di listini dei prezzi per il 1990 per sostenere che la Commissione non ha dimostrato lesistenza dellaccordo nel 1989. Al contrario, letti nel loro contesto, tali documenti provano anche lesistenza dellaccordo già nel 1989, anno in cui sono stati tenuti colloqui sui prezzi da praticare nel 1990. E sufficiente ricordare gli sforzi profusi dalla Minoan, ed evocati ai punti 2 e 3 del suo telex 15 marzo 1989 allAnek allo scopo di farle accettare i termini dellaccordo per il 1989, per concludere che nel 1989 laccordo esisteva. Infatti, i diversi brani del telex allAnek danno atto di proposte avanzate nel precedente telex del 27 febbraio 1989: «Ci riferiamo naturalmente al vostro rifiuto della nostra proposta di definire una politica tariffaria comune nella rotta Patrasso-Ancona; vi preghiamo di prendere conoscenza della nostra posizione […] in risposta alla vostra dichiarazione di non poter accettare la tariffa del 1989 per gli autocarri». Tali brani riferiscono altresì di una «tariffa già in vigore per gli autocarri». Essi provano una politica tariffaria comune per il 1989. Idem dicasi per il telex della Minoan allAnek del 22 giugno 1989, inviato in copia alla ricorrente, cui lautore allega la tariffa applicabile agli autocarri a partire dal 26 giugno 1989. Largomento della ricorrente, secondo il quale tutti i documenti indicati dalla Commissione concernenti il 1989 riguardano in realtà la stagione di trasporti 1990, devessere disatteso.

52. Inoltre, e per le stesse ragioni, la ricorrente non può neppure pretendere che il secondo telex inviatole il 20 giugno 1989 dalla Minoan non si riferisca affatto alla politica tariffaria per il 1989, bensì unicamente a quella per il 1990. Dal suo tenore risulta che tale telex, relativamente agli autocarri, concerne le tariffe valide dal 1° novembre 1989.

53. In secondo luogo, la ricorrente tiene a precisare che il telex inviatole dalla Minoan il 20 giugno 1989 attiene unicamente alla tariffa applicabile agli autocarri, una categoria particolare per la quale la Commissione non avrebbe incluso la ricorrente fra le imprese che avevano partecipato ad accordi per fissare una tariffa uniforme (v. considerando 144 della Decisione). Anche tale argomento devessere disatteso, perché la ricorrente ha mal interpretato il considerando 144 della Decisione che recita come segue: «In base alle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che Minoan, Anek, Karageorgis, Marlines e Strintzis abbiano partecipato ad un accordo contrario allarticolo 85 del trattato CE, avente per oggetto la fissazione dei prezzi per i servizi di traghetto roll-on/roll-off effettuati tra Patrasso e Ancona. La Commissione ritiene inoltre che le compagnie Minoan, Anek, Karageorgis, Strintzis, Ventouris Ferries e Adriatica di Navigazione abbiano concordato i livelli delle tariffe per gli autocarri da applicare sulle linee Patrasso-Bari e Patrasso-Brindisi. (…)».

54. Occorre precisare che, contrariamente a quanto sembra affermare la ricorrente, da tale paragrafo emerge con chiarezza che, secondo la Commissione, la ricorrente aveva partecipato a un accordo illecito sui prezzi applicabili a tutti i servizi di traghetto roll-on/roll-off sulla linea Patrasso-Ancona, cioè ai servizi di trasporto sia di passeggeri che di autoveicoli (autovetture e autocarri). Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia deciso di limitare la portata dei comportamenti considerati come dimostrati nella Decisione per quanto riguarda le linee Patrasso-Bari e Patrasso-Brindisi ai soli servizi di trasporto di autocarri non inficia minimamente la coerenza della sua attività di ricerca degli elementi comprovanti i fatti contestati relativi alla linea Patrasso-Ancona.

55. In terzo luogo, la ricorrente sostiene di non aver mai voluto prendere parte e di non aver mai preso parte a consultazioni sulle tariffe con le altre compagnie in servizio sulla linea Patrasso-Ancona. Tuttavia, i documenti esaminati sopra non si prestano a uninterpretazione siffatta. Non un unico documento, bensì un insieme di documenti che la ricorrente e le altre compagnie operanti sulla linea Patrasso-Ancona si sono scambiati attesta chiaramente misure finalizzate a concludere e ad attuare un accordo sui prezzi dei servizi forniti.

56. Parimenti, in quarto luogo, tenuto conto del valore probatorio dei documenti prodotti dalla Commissione esaminati sopra, non può essere accolto largomento della ricorrente secondo cui essa non ha mai partecipato a riunioni o trasmesso documenti comprovanti la sua accettazione e la sua partecipazione allaccordo. La ricorrente non può invocare che la Commissione non dispone di documenti che provino che essa ha contattato le altre compagnie in causa per informarle di condividere i loro punti di vista. Nella fattispecie, a suo carico depone una corrispondenza che menziona accordi e comportamenti inequivocabilmente vietati. Pertanto solo una dissociazione effettiva e palese dallaccordo da parte della ricorrente, una volta ricevuta la corrispondenza in questione, avrebbe potuto escludere linfrazione allarticolo 85 del Trattato. Orbene, è pacifico che una tale dissociazione nel caso di specie non cè stata. Ciò considerato, già il ricevimento di un certo numero di telex di altre compagnie riferenti di accordi sui prezzi può dimostrare che la ricorrente ha partecipato a tali accordi.

57. La ricorrente non può neppure far leva sulla circostanza che la Commissione non ha trovato, nel corso degli accertamenti nei locali delle imprese interessate, nessun documento proveniente da essa, in quanto la Commissione può considerare come prova del comportamento di unimpresa uno scambio di corrispondenza tra terzi (sentenza Suiker Unie e a./Commissione, cit., punto 164). Infine, il fatto che i documenti a carico non siano stati trovati nei locali della ricorrente non intacca il loro valore probatorio (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Raccolta pagina II-931, punto 667).

58. In quinto luogo, va disatteso largomento della ricorrente vertente sullesistenza di una prassi costante di tutte le società di trasporto e commerciali di scambiarsi informazioni sui prezzi ovvero sulle condizioni di vendita e di trasporto, tenuto conto della chiarezza con cui gli autori dei documenti in esame si esprimono in merito al comune interesse a fissare tariffe uniformi e alle modalità di attuazione di un accordo sui prezzi.

59. In sesto luogo, il fatto che la ricorrente sia la più piccola delle cinque imprese interessate e che assicuri un servizio di trasporto passeggeri trascurabile rispetto a quello offerto da grandi società concorrenti non pregiudica minimamente la conclusione precedente. La circostanza che i documenti esaminati sopra fossero sempre indirizzati alla ricorrente dimostra, al contrario, che questa era considerata dalle altre compagnie una concorrente sufficientemente importante e che si doveva contare sulla sua partecipazione allaccordo. Ora, in giurisprudenza risulta che lessere considerata dai propri partner unimpresa di cui era necessario conoscere lopinione per concordare una politica comune è un elemento idoneo a provare la partecipazione di unimpresa a un accordo contrario alle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenza Tréfileurope/Commissione, cit., punto 84).

60. In settimo luogo, il fatto che la ricorrente non sia mai stata autorizzata a concludere accordi del genere dagli armatori di cui gestiva le navi non osta a che la Commissione le applichi larticolo 85 del Trattato, dato che questultima dispone di prove sufficienti della sua collusione con le concorrenti. Emerge chiaramente dal fascicolo che è la ricorrente, e non gli armatori di cui gestiva le navi, ad essere considerata dalle altre compagnie una concorrente con cui occorreva pervenire ad un accordo sui prezzi. Infine, e comunque, la Commissione poteva sensatamente stimare che la ricorrente e gli armatori di cui gestiva le navi costituissero una sola ed unica entità economica ai fini dellapplicazione dellarticolo 85 del Trattato. Per giurisprudenza costante, quando agisce per il committente, un intermediario può in principio essere considerato un organo ausiliario facente parte integrante dellimpresa del committente e tenuto a seguire le istruzioni di questultimo, tale da formare con detta impresa, alla stessa stregua di un dipendente ad essa legato da un rapporto di lavoro subordinato, una sola entità economica (sentenza Suiker Unie e a./Commissione, cit., punto 539).

61. In ottavo luogo, la ricorrente fa valere di non aver applicato gli accordi di cui trattasi nel periodo in causa (1987-1989) e di aver adottato una politica commerciale autonoma e diversa da quella degli altri operatori di traghetti caratterizzata da apprezzabili riduzioni dei prezzi. Tuttavia, al fine di provare lesistenza di unintesa, la Commissione non è tenuta a considerare gli effetti concreti dellaccordo controverso, ove questultimo abbia come oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza. Il Tribunale ha statuito, infatti, che la circostanza che unimpresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale alle quali ha partecipato non vale ad escludere la sua piena responsabilità per ladesione allintesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dalloggetto delle riunioni (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-310/94, Gruber + Weber/Commissione, Raccolta pagina II-1043, punto 130; 14 maggio 1998, causa T-317/94, Moritz J. Weig/Commissione, Raccolta pagina II-1235, punto 87; nonché Tréfileurope/Commissione, cit., punto 85, e CBR e a./Commissione, cit., punto 1389). Inoltre, si ricava dal fascicolo che anche le riduzioni praticate dalla ricorrente sinscrivevano, almeno a partire dal 1988, nel contesto degli scarti tollerati dallintesa, come da essa convenuto con le altre compagnie. Lintesa permetteva, infatti, in talune ipotesi, modesti scarti dei prezzi da applicare. Così, dal fax 12 giugno 1989 e dal telex 20 giugno 1989 inviati dalla Minoan alla ricorrente si ricava che nellambito dellaccordo erano ammesse riduzioni fino al 10% di determinate tariffe.

62. Infine, la ricorrente non può invocare un nuovo motivo vertente sul fatto che, siccome le comunicazioni della Commissione alludono agli operatori di traghetti greci, mentre essa ha sede in Liberia, la Decisione sarebbe stata adottata a sua insaputa e senza sentire e valutare preventivamente i suoi argomenti. Tale motivo, essendo stato dedotto solamente nella memoria di replica (v. punto C1, pagina 3), è irricevibile ai sensi dellarticolo 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. In ogni caso, si evince dal considerando 119 della Decisione che la Commissione ne ha tenuto conto e che lha respinto precisando di non aver mai preteso che linfrazione fosse limitata a compagnie greche. La ricorrente non può, pertanto, appellarsi al fatto di non essere una società greca per assumere che la Decisione, che si riferisce agli operatori di traghetti greci, non la riguardi.

Conclusione

63. Da quanto precede discende che la Commissione ha provato a sufficienza in diritto la partecipazione della ricorrente a unintesa sui prezzi dei servizi di traghetto roll-on/roll-off sulla linea Patrasso-Ancona tra il 18 luglio 1987 e l8 dicembre 1989, quale segnalata allarticolo 1, n. 1, della Decisione.

64. Inoltre, in base a tutto quanto si è ora esaminato, la ricorrente non può lamentare che la Commissione non abbia adeguatamente motivato la Decisione nei suoi confronti.

65. Ne consegue che il ricorso devessere interamente respinto.

Sulle spese

66. Ai sensi dellarticolo 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dalla Commissione, comprese quelle sostenute da questultima nel procedimento durgenza.

PQM

Il Tribunale (quinta sezione) dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Marlines SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, comprese le spese di entrambe le parti nel procedimento durgenza.