Penale

Thursday 23 November 2006

Anche l’ amministratore di fatto risponde degli infortuni sul lavoro.

Anche l’amministratore di fatto
risponde degli infortuni sul lavoro.

Cassazione – Sezione quarta
penale (up) – sentenza 20 giugno-22 novembre 2006, n. 38428

Presidente Lionello – Relatore
Foti

Pg Ferri – Ricorrente Puglisi

Osserva

Puglisi Giuseppe propone ricorso
avverso la sentenza della Ca di Messina del 13 luglio 2004 che, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, sezione staccata di
Taormina, lo ha condannato alla pena di un anno e sette mesi di reclusione per
il reato di omicidio colposo. Secondo l’accusa, il Puglisi, nella qualità di
amministratore unico della cartiera di Francavilla Sicilia, avendo omesso di
adottare, secondo il disposto dell’articolo 11 del Dpr
574/55, le opportune precauzioni a riguardo delle modalità di prelevamento e
accatastamento della carta, aveva causato la morte per schiacciamento di Raiti
Salvatore, dipendente della cartiera, travolto dalla caduta di una balla di
carta, del peso di circa 600 chilogrammi, mentre era intento a prelevare
detta carta servendosi di un “muletto”.

La corte territoriale, nel
confermare, in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado, ha,
anzitutto, disatteso la tesi difensiva secondo la quale l’imputato aveva,
all’interno dell’azienda, solo compiti amministrativi che non lo rendevano
destinatario delle norme antinfortunistiche. Essa ha sostenuto, invero, che la
posizione dell’imputato, di amministratore unico dell’azienda e di soggetto che
concretamente impartiva disposizioni ai lavoratori ed organizzava l’attività
aziendale, consentiva di indicarlo quale titolare della posizione di garanzia
all’interno dell’azienda e dunque di responsabile dell’incolumità dei
lavoratori. per il resto, i giudici dell’impugnazione
hanno rilevato come l’incidente fosse stato causato da colpa esclusiva
dell’imputato, responsabile di un sistema di lavoro del tutto errato che
prevedeva, da un lato, il confuso accatastamento di pesanti balle senza che si
provvedesse alloro ancoraggio per garantirne la stabilità, dall’altro il
prelievo delle stesse attraverso un sistema del tutto inadeguato ed in
condizioni ambientali particolarmente precarie posto che gli addetti erano
costretti a transitare, con grave rischio per la loro incolumità, lungo gli
stretti passaggi lasciati liberi dalle cataste di carta, ammucchiate
all’interno di un locale privo di luce sufficiente, nelle ore notturne, e dal
pavimento sdrucciolevole per la presenza di fango.

Confermata la penale
responsabilità dell’imputato, la corte territoriale, pur ribadendo il diniego
delle circostanze attenuanti generiche, ha tuttavia ritenutO
di ridurre ad un anno e sette mesi di reclusione la pena inflitta dal primo
giudice.

Avverso tale
sentenza ricorre, dunque, il Puglisi che deduce:

a) inosservanza o erronea applicazione
della legge penale, in relazione agli articoli 40, 43, 113 Cp e 11 Dpr 547/55,
mancanza o contraddittorietà della motivazione, travisamento delle risultanze
processuali.

Sotto un primo profilo rileva il
ricorrente che erroneamente la corte territoriale lo ha ritenuto responsabile
della morte del Raiti, in quanto soggetto che, di fatto, provvedeva
all’organizzazione del lavoro aziendale e ad impartire le direttive ai
dipendenti. I giudici dell’impugnazione sarebbero, anzitutto, incorsi in errore
nel qualificare la posizione dell’imputato che non era
di amministratore unico dell’azienda, come erroneamente si sostiene nella
sentenza impugnata (peraltro in contrasto con lo stesso capo d’imputazione che
tale qualifica attribuisce ad altri e che indica l’odierno ricorrente quale
semplice “dirigente”). L’errore, sostiene ancora il ricorrente, avrebbe indotto
i giudici del merito a non approfondire con attenzione il tema dei compiti
ricoperti dall’imputato ed a travisare le emergenze processuali, poiché nessuno
dei testi indicati nella sentenza avrebbe mai affermato, come si legge nel
documento impugnato, che era il Puglisi a provvedere all’organizzazione
aziendale ed a comportarsi come il vero titolare dell’azienda.

Sotto il profilo del vizio di
motivazione il ricorrente deduce l’illogicità dell’iter argomentativi seguito
dai giudici del merito in ordine alla condotta omissiva indicata quale
antecedente causale dell’evento. In realtà, si sostiene nel ricorso, non
sarebbe stata la mancata osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche
dettate dall’articolo 11 del citato Dpr a determinare l’evento, essendo stato
accertato che le cataste erano stabili e che solo l’azione deliberata di chi
manovrava il muletto sollevatore avrebbe potuto provocare la caduta delle balle
di carta. Nel caso di specie, era stato accertato, attraverso l’esame
dell’unico teste presente ai fatti, che la caduta non era stata accidentale, né
determinata dal mancato ancoraggio al muro delle balle, bensì provocata da una
manovra abnorme dell’operatore del muletto, cioè della vittima, che aveva
volontariamente abbattuto la catasta per imbracare più facilmente le singole
balle, ed alla cui anomala condotta, quindi, dovevano attribuirsi l’incidente e
le sue gravi conseguenze.

b) Mancanza o manifesta
illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in
relazione alla misura della pena inflitta ed al disconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche. Sotto tale profilo il ricorrente rileva la
mancata indicazione dei criteri seguiti per l’individuazione della pena e delle
ragioni che hanno determinato il diniego delle invocate circostanze attenuanti.

Conclude, quindi, chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata.

Con note d’udienza il ricorrente
ha ribadito le proprie argomentazioni e richieste. Il ricorso è infondato.

Certamente insussistente è il
vizio di motivazione, che viene dedotto con riguardo,
da un lato, all’errata indicazione del ricorrente, da parte dei giudici del
merito, quale amministratore unico dell’azienda alle cui dipendenze lavorava il
Raiti, dall’altro, all’errata interpretazione delle dichiarazioni rese dai
testi Ferrara e Pafumi.

In realtà, quanto il primo dei
due profili censurati, occorre rilevare che se è vero che la corte d’appello ha
erroneamente indicato il Puglisi quale amministratore unico dell’azienda, di
cui è titolare ed amministratore la moglie del ricorrente, è altresì vero che
la responsabilità di costui è stata dalla stessa corte rilevata in vista delle
mansioni dirigenziali dallo stesso in concreto ricoperte
ed esercitate all’interno della stessa azienda, secondo quanto emerso dalle
acquisizioni probatorie in atti. In particolare, nella sentenza impugnata si
richiamano espressamente le dichiarazioni dei testi Pafumi e Ferrara che hanno
indicato l’imputato come il soggetto che dava le direttive ai dipendenti e che di fatto si comportava quale effettivo titolare
dell’azienda. Del tutto adeguata e coerente rispetto a
tali acquisizioni si presenta, quindi, la motivazione della sentenza impugnata,
malgrado l’errata formale qualifica attribuita all’imputato.

Con riguardo al secondo profilo
di censura, rilevato che solo nei motivi di ricorso l’imputato ha contestato
l’interpretazione fornita dai giudici del merito delle dichiarazioni dei testi
Ferrara e Pafumi, del quale ultimo si contesta persino l’identificazione, e
sorvolando circa l’ ammissibilità della censura, anche
perché relativa ad una diversa interpretazione di elementi probatori
adeguatamente e coerentemente valutati dal giudice del merito, occorre rilevare
la totale inconsistenza dei rilievi mossi dal ricorrente. Invero, costui, in
definitiva, nel contestare l’interpretazione delle dichiarazioni dei predetti
testi, si limita ad adombrare l’ipotesi, senza
tuttavia dame contezza, che il Puglisi al quale il Ferrara si riferiva era
persona diversa dall’ odierno ricorrente e che il Pafumi lavorava, prima di
essere licenziato, presso altra cartiera di proprietà della moglie
dell’imputato, quasi che tali circostanze, ove anche veritiere, potessero autorizzare
il dubbio circa la veridicità di quanto dai testi sostenuto.

Ugualmente inesistenti sono i
vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti con riguardo
all’individuazione della condotta colposa attribuita al ricorrente. In realtà,
la corte territoriale ha chiaramente e coerentemente sostenuto, sulla scorta
delle emergenze processuali, che profili di responsabilità a carico
dell’imputato dovevano riscontrarsi nel non essersi egli accertato che le
operazioni di accatastamento e di prelievo delle balle di carta, ciascuna del
peso di alcune centinaia di chilogrammi, fossero eseguite nel rispetto della
normativa vigente e, comunque, in condizioni di totale sicurezza per i
lavoratori. In particolare, la stessa corte ha sostenuto che se era pur vero
che non erano emerse carenze nelle protezioni antinfortunistiche in dotazione
ai lavoratori, era tuttavia altrettanto vero che l’ambiente ed il sistema di
lavoro della cartiera non era rispettoso delle norme antinfortunistiche, in
particolare dell’articolo 11 del Dpr 547/55; in
ragione di ciò, l’uno e l’altro si presentavano fortemente a rischio sia per
l’instabilità delle pesanti ed ingombranti balle di carta accumulate l’una
sull’altra in numero di tre o quattro, e persino cinque, senza essere fissate al
muro, in locali talvolta male illuminati ed inadeguati, sia per il sistema di
accatastamento e prelevamento delle stesse, che non garantiva l’incolumità dei
lavoratori. D’altra parte, corretta si presenta la decisione impugnata anche
laddove esclude qualsiasi ipotesi di concorso della vittima nella produzione
dell’evento, posto che la manovra dallo stesso eseguita per il prelievo della
carta rientrava, secondo quanto accertato dai giudici del merito, nel normale
sistema operativo previsto per le operazioni di trasporto, cioè nell’ordinaria
esecuzione delle mansioni normalmente svolte dal cartellista in tali occasioni.
I giudici del merito, d’altra parte, hanno anche preso in esame la tesi, avanzata dal ricorrente, secondo cui la stessa vittima
aveva posto in essere una manovra azzardata a causa della quale si sarebbe
verificato il mortale infortunio, e ne hanno segnalato l’inconsistenza, avendo
accertato che il Raiti non si era in alcun modo discostato dagli ordinari
metodi lavorativi generalmente seguiti nell’azienda, di guisa che la caduta
della pesante balla di carta che aveva travolto il lavoratore era dovuta
all’inosservanza, da parte dell’azienda, delle norme antinfortunistiche ed al
sistema lavorativo che non aveva adeguatamente affrontato i delicati temi della
sicurezza dei lavoratori.

Palesemente infondata, infine, è
la censura relativa al regime sanzionatorio, anche con riguardo al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Su tali punti, invero,
la corte territoriale ha adeguatamente, seppur sinteticamente, motivato,
facendo riferimento alla gravità dei fatti e della condotta dell’imputato a
causa dell’ esposizione a rischio di numerose persone,
ed ancora ai precedenti penali, riguardanti proprio la violazione di norme in
materia di lavoro e di tutela dell’ambiente, che testimoniano, a giudizio del
giudice dell’impugnazione, un’ attenzione assolutamente insufficiente, da parte
del Puglisi, ai temi della sicurezza e dell’organizzazione aziendale.

Infondato è, dunque, il ricorso
proposto da Puglisi Giuseppe nei cui confronti, tuttavia, deve dichiararsi la
prescrizione del reato di cui gli articoli 389 e 11 del Dpr 547/55, con
conseguente eliminazione della pena di mesi uno di reclusione inflitta a titolo
di continuazione. Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione, in
favore delle parti civili costituite, delle spese del presente grado di
giudizio che liquida in complessivi curo 1.600 per onorari, oltre Iva e Cpa.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata, limitatamente al reato di cui agli artt. 11 e 389 del Dpr 547/55,
perché estinto per prescrizione, ed elimina l’aumento di pena di un mese di
reclusione per la continuazione. Rigetta il ricorso nel resto e condanna il
ricorrente a rifondere alle parti civili Gioè Calogera, Raiti Vincenza, Raiti
Lorena Miranda, Raiti Cristina e Raiti Maria Rosa le spese da queste sostenute
nel presente

grado di
giudizio; spese che liquida in complessivi euro 1.600,00 per onorario, più IvaA
eCpa.