Ambiente

Monday 01 March 2004

Ambiente. Procede spedito il Ddl sulla qualità architettonica. CDM 27.2.2004

Ambiente. Procede spedito il Ddl sulla “qualità architettonica”

DISEGNO DI LEGGE RECANTE “LEGGE-QUADRO SULLA QUALITÀ ARCHITETTONICA” CDM 27.2.2004

Articolo 1

(Finalità)

1. In attuazione dell’articolo 9 e nel rispetto del Titolo V della Costituzione, la Repubblica, con la presente legge, promuove e tutela la qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica.

2. Le Regioni esercitano la propria potestà legislativa concorrente nell’ambito dei principi desumibili dalla presente legge.

Articolo 2

(Definizione)

1. Per qualità architettonica si intende l’esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione dell’opera e che garantisca il suo armonico inserimento nel paesaggio e nell’ambiente circostante.

Articolo 3

(Principi fondamentali)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, le Amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi:

a) l’incentivazione della qualità del progetto e dell’opera architettonica, con riferimento anche agli interventi di riqualificazione;

b) il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero;

c) la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei bandi di una riserva a loro favore di parte dei rimborsi spese destinati ai concorrenti ritenuti meritevoli che non risultino vincitori;

d) l’ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;

e) l’individuazione delle opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico;

f) la promozione dell’alta formazione e della ricerca;

g) la conservazione, la gestione e la valorizzazione degli archivi di architettura contemporanei.

Articolo 4

(Incentivazione della qualità del progetto)

1. Avvalendosi delle risorse di cui al comma 4 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo per il finanziamento delle spese per l’espletamento dei concorsi di idee o di progettazione e per l’attività di progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico e che siano destinate ad attività culturali o ubicate in aree di interesse storico-artistico o paesaggistico-ambientale

2. Possono fruire del finanziamento di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati che, non essendovi tenuti, ricorrono a concorso di idee o di progettazione per la realizzazione delle opere.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un comitato tecnico paritetico, con il compito di definire criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti a valere sul Fondo di cui al comma 1.

Articolo 5

(Ideazione e progettazione di opere architettoniche)

1Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante interesse architettonico, ricorrono al concorso di idee o di progettazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i programmi triennali di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, alle Soprintendenze competenti, ai fini dell’individuazione delle opere di rilevante interesse architettonico.

2. Le altre Amministrazioni pubbliche, in sede di approvazione del programma triennale previsto dall’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, individuano le opere per le quali ricorrere al concorso di idee o di progettazione.

3. I Ministeri di cui al comma 1 possono provvedere altresì all’ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure restano a carico delle Amministrazioni richiedenti, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1.

Articolo 6

(Opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’ufficio o su proposta della Regione, della Provincia o del Comune, provvede, sulla base dei criteri e degli standards di qualità definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,a dichiarare il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, anche agli effetti previsti dall’articolo 20, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

2. La dichiarazione di particolare valore artistico è comunicata all’autore, al proprietario, possessore o detentore dell’opera ed è comunicata al Comune nel cui territorio l’opera è ubicata.

3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 20, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le modificazioni dell’opera dichiarata ai sensi del comma 1, sono comunicate affinché verifichino se, nonostante le modificazioni progettate o realizzate, permanga il particolare valore artistico. Qualora la verifica si concluda con esito negativo e le modificazioni vengano comunque realizzate, la dichiarazione è revocata.

Articolo 7

(Riconoscimenti ai progetti ed alle opere di qualità architettonica o urbanistica)

1. Possono essere conferiti riconoscimenti ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato, ideato o realizzato progetti ed opero di rilevante interesse architettonico, opere dichiarate di particolare valore artistico, ai sensi dell’articolo 6, o comunque ad iniziative di rilevante qualità architettonica.

Articolo 8

(Contributi economici alle opere di architettura contemporanea)

1. Il contributo in conto interessi di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è concesso anche per i lavori di restauro delle opere architettoniche che siano state dichiarate a norma dell’articolo 6 e realizzate da almeno dieci anni.

2. La revoca della dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 3, comporta la restituzione del contributo di cui al comma 1.

Articolo 9

(Pubblicità delle opere di architettura contemporanea)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni curano, anche in via telematica, la predisposizione, l’aggiornamento e l’accessibilità al pubblico degli elenchi delle opere dichiarate ai sensi dell’articolo 6 e dei progetti e delle opere che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui all’articolo 7.

2. Le Regioni istituiscono apposite strutture per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le quali operano in collaborazione tra loro e con il Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237. In particolare, al fine di garantire la più ampia diffusione delle notizie relative alle opere di architettura contemporanea, le Regioni realizzano, nell’ambito del proprio sito informatico, una specifica sezione dedicata alle predette attività, collegata con le strutture regionali e con il Centro nazionale predetti.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate disposizioni specifiche per garantire l’uniformità delle informazioni e dei dati ed il coordinamento delle attività di cui al comma 1.

4. Gli edifici di nuova realizzazione, ovvero che a seguito di interventi di ristrutturazione, siano stati dichiarati ai sensi dell’articolo 6, riportano stabilmente sul prospetto principale, o comunque in modo pubblicamente visibile, l’indicazione del nome del progettista, del committente e dell’esecutore delle opere, nonché della dichiarazione di particolare valore artistico.

Articolo 10

(Promozione dell’alta formazione e della ricerca)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sentiti gli ordini professionali competenti, promuovono l’alta formazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con le Regioni e con gli Enti locali, sentiti gli Ordini professionali competenti, favoriscono l’istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura architettonica

3. All’attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 11

(Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, con riferimento al settore dell’architetturanonché, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al settore dell’urbanistica, svolge, in particolare, i seguenti compiti, in collaborazione con la Fondazione di cui all’articolo 13 e con le strutture regionali di cui all’articolo 9, comma 2, nonché con gli istituti pubblici e privati che operano nel settore:

raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all’architettura e all’urbanistica moderna e contemporanea, nonché gli archivi di professionisti del settore e quelli degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;

promuovere, d’intesa con le Regioni e in collaborazione con le università, e gli enti locali, ai fini indicati nella lettera a), la costituzione di centri territoriali di documentazione per l’architettura e per l’urbanistica moderna e contemporanea;

costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi dell’architettura e dell’urbanistica, in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che operano nel settore;

promuovere la conoscenza della cultura e del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali.

. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 8.000.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12

(Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281, definisce e aggiorna il Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche.

2. Il Piano di cui al comma 1 è redatto con previsione triennale, individua le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge, ed in particolare indica per ciascun anno i settori ed i progetti prioritari.

3. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 4 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono ripartite annualmente le risorse destinate all’attuazione del Piano di cui al comma 1.

Articolo 13

(Fondazione per la qualità architettonica e dell’ambiente costruito)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, lettere a), b), c), d) ed f), il Ministero delle infrastrutture e dai trasporti, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca scientifica e le Regioni, costituiscono una Fondazione per la qualità architettonica e dell’ambiente costruito.

In particolare la Fondazione:

a) ricerca e promuove criteri, metodi e tecniche per l’ideazione e la realizzazione di progetti da opere pubbliche e di infrastrutture di elevati standards qualitativi;

b) formula proposte ai Ministri competenti per l’elaborazione del piano per la qualità delle costruzioni pubbliche;

c) formula proposte per l’elaborazione dei bandi di concorsi di idee e progettazione;

d) collabora con il centro nazionale di documentazione per l’architettura e con tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati per i fini della presente legge.

e) svolge attività di consulenza e di supporto ai soggetti partecipanti.

2. Alla Fondazione possono partecipare altre Amministrazioni statali, glienti locali, soggetti pubblici e privati.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca scientifica, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.

4. Lo statuto della Fondazione di cui al comma 1 indica, fra l’altro, le modalità di costituzione e di conferimento di beni e attività, gli organi di gestione, di consulenza e di controllo, nonché i criteri per la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2.

Articolo 14

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Al fine di assicurare la tutela dell’opera dell’architettura, la legge 22 aprile 1941, n. 633, è così modificata;

a) all’articolo 2, primo comma, punto 5) dopo la parola “disegni” sono inserite le seguenti: ” i progetti e”;

b) all’articolo 12-ter, primo comma dopo la parola “industriale” sano inserite le seguenti: “ovvero un progetto dell’architettura”,

c) all’articolo 99: sostituire la rubrica con la seguente “Diritti relativi ai progetti di lavori dell’architettura e dell’ingegneria” e al primo comma, dopo la parola “tecnici” sono inserite le parole “nonché all’autore di opere dell’architettura e dell’ingegneria”, dopo la parola “tecnico” sono inserite le parole: “ovvero all’autore di disegni, progetti e opere dell’architettura” e dopo le parole “progetto tecnica” sono aggiunte le parole: “ovvero il disegno, progetto e opera dell’architettura”: al secondo comma, dopo la parola “disegno” sono inserite le parole: “ovvero sopra il progetto e l’opera dell’architettura”;

d) dopo l’articolo 99 è aggiunto il seguente: “99-bis – Gli autori del progetto e dell’opera dell’architettura, anche nel caso in cui siano create da lavoratore dipendente, pubblico o privato, hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualifica professionale e del loro contributo all’opera, siano menzionati sull’opera nonché sulle pubblicazioni e riproduzioni della stessa”.

Articolo 15

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

La legge 11 febbraio 1994, n. 109, è così modificata:

a) all’articolo 16:

1) al comma 1, dopo le parole “preventivamente accertati.” aggiungere le seguenti “laddove possibile fin dal documento preliminare”;

2) al comma 4, dopo le parole “caratteristiche delle opere” sono aggiunte le seguenti “e delle soluzioni architettoniche, “;

3) al comma 5, dopo la parola “costruttivi” è aggiunta la parola “decorativi”;

4) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo “In ogni caso, la verifica dei progetti definitivi ed esecutivi avviene in contraddittorio tra il responsabile del procedimento ed i progettisti dei precedenti livelli di progettazione”;

b) all’articolo 17:

1) al comma 8, dopo la parola ” aggiudicazione” sono aggiunte le seguenti “nonché ai concorsi di progettazione”;

2) al comma 13, dopo le parole “concorso di idee” sono aggiunte le seguenti “dovendo in difetto motivare le ragioni in base alle quali ritengono di procedere all’affidamento mediante appalto”;

c) all’articolo 21, comma 6, dopo le parole “alle seguenti” sono sostituite dalle seguenti “a ciascuna delle seguenti “;

d) all’articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il direttore dei lavori, ai sensi del primo comma, può avvalersi di un assistente con funzioni di direttore operativo, nella persona del progettista, il quale da le direttive in merito all’accettazione dei materiali, descritti nei particolari costruttivi e decorativi di interesse architettonico del progetto esecutivo e delle relative lavorazioni, nel rispetto del progetto e del contratto. In caso di appalto di più livelli di progettazione, il predetto incarico è assegnato al soggetto affidatario della progettazione definitiva”.

Articolo 16

(Potestà statutaria delle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle competenze ad esse riconosciute dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.