Penale

Thursday 10 July 2003

Altri dubbi sulla legittimità costituzionale del procedimento penale avanti il Giudice di Pace. 410 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2003. (GU n. 27 del 9-7-2003)

Altri dubbi sulla legittimità costituzionale del procedimento penale avanti il Giudice di Pace

.   410   ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2003.

Ordinanza emessa il 27 marzo 2003 dal giudice di pace di Bari nel procedimento penale a carico di Mineccia Angela Processo penale – Procedimento davanti al giudice di pace – Chiusura delle indagini preliminari – Obbligo di notifica dell’avviso all’indagato – Mancata previsione – Disparita’ di trattamento rispetto al giudizio ordinario (in cui e’ previsto, ex art. 415-bis cod. proc. pen. l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari) – Lesione del diritto di difesa. – Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15. – Costituzione artt. 3, 24 e 111. (GU n. 27 del 9-7-2003)

                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 108/03

r.g.  g.d.p. e n. 273/02 r.g. proc. pen. a carico di Mineccia Angela,

nata  a Bari il 12 febbraio 1976 radicato innanzi a questo giudice di

pace  i  difensori  dell’imputata:  avv. Andrea  Casto  e  Giuseppina

Ligorio  all’udienza  dibattimentale del 27 febbraio 2003 eccepivano:

la  nullita’  del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica

dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari

in violazione dell’art. 415-bis c.p.p.;

    Sollevava   inoltre   la   difesa   dell’imputata,  questioni  di

legittimita’  costituzionale della norma di cui all’art. 15 d.lgs. 28

agosto  2006  per  violazione  degli  articoli 3; 24; 111 della carta

costituzionale  sostenendo  in  primis  che  l’avviso di cui all’art.

415-bis  c.p.p.  sia  da  considerarsi  fra  gli  istituti  di «parte

generale»  richiamati  dall’art. 2  del  d.lgs.  n. 274/2000  quindi,

applicabile  anche  nel  rito  pendente  innanzi al g.d.p., avendo il

legislatore   al   secondo   comma   del   citato  articolo  elencato

tassativamente  una serie di istituti non applicabili al procedimento

de  quo,  tra  i  quali  non  e’  compreso  l’avviso  all’indagato ex

art. 415-bis   c.p.p.,  dovendo  rientrare  tale  applicazione  nella

previsione normativa del dettato di cui al primo comma del menzionato

art. 2  del  d.lgs. n. 274 che testualmente recita: «nel procedimento

davanti  al  giudice  di pace, per tutto cio’ che non e’ previsto dal

presente  decreto  si  osservano,  in  quanto  applicabili  le  norme

contenute nel codice di procedura penale.» …

    In  secundis,  argomentavano parimenti i difensori della Mineccia

sulla  disparita’  di  trattamento  riservata  dal d.lgs. n. 274/2000

rispetto  al  giudizio ordinario, (e dunque la violazione dell’art. 3

della  Costituzione)  fra  «l’indagato»  innanzi  al  g.d.p.  che,  a

conclusione delle indagini preliminari rivestira’ ex abrupto ed a sua

insaputa   la  qualifica  di  imputato  non  potendo  in  alcun  modo

interloquire preventivamente sulla ipotesi di reato contestatagli per

scongiurare   l’esercizio   dell’azione  penale,  ed  l’indagato  nel

processo   ordinario   che   viceversa,  beneficera’  dell’avviso  di

conclusione  delle  indagini  ex  art.  415-bis  c.p.p.  si  da poter

costruire un teorema difensivo supportato da idonei elementi di prova

finalizzato  a  compulsare la richiesta di archiviazione da parte del

p.m.

    Parimenti   violato,   a  giudizio  degli  avv. Casto  e  Ligorio

risulterebbe  l’art. 24,  comma 2 della Carta costituzionale giacche’

verrebbe  di  fatto, negata alla propria assistita la possibilita’ di

difendersi   in  ogni  stato  e  grado  del  procedimento  posto  che

l’imputata  e  venuta a conoscenza del processo a suo carico soltanto

attraverso  il  decreto  di  citazione  a  giudizio  con  sostanziale

negazione del diritto di difesa nella fase preprocessuale.

    Per  analoghe  ragioni  a  parere  dei  citati difensori non puo’

neppure  tacersi  la violazione dell’art. 111 della Costituzione che,

in  particolare  al comma terzo, prevede che «… nel processo penale

la  legge  assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu’

breve  tempo  possibile,  informata riservatamente della natura e dei

motivi  dell’accusa  elevata a suo carico; disponga del tempo e delle

condizioni  necessarie  per preparare la sua difesa …», il tutto in

condizioni paritetiche con l’accusa.

    A  parere  di questo giudice le carenze dogliate dai difensori di

fiducia della imputata Angela Mineccia offrono il fianco a rilievi di

legittimita’  costituzionale sia quanto alla effettivita’ del diritto

della  conoscenza  da  parte  dell’indagato  della  conclusione delle

indagini  preliminari  sia,  quanto  alla  carenza della norma di cui

all’art. 15,  d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 che, appunto, non prevede

l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari.

    Al di la’ delle suggestive argomentazioni, i rilievi eccepiti dai

difensori  della  Mineccia  nel  processo a quo appaiono sostenuti da

autorevole  dottrina  (Marzaduri  in  Consogrevi  –  comp.PP.A44) che

prefigura,  nel  giudizi innanzi al g.d.p. l’applicabilita’ dell’art.

415-bis  c.p.p.  e  nel  caso di inosservanza la conseguente nullita’

della  vocatio  in  ius  in virtu’ del rinvio generale alle norme del

codice di rito contenute nell’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000.

    L’orientamento dottrinario citato puo’ ritenersi condivisibile in

ossequio   alla   regola   ermeneutica   ispirata  alle  esigenze  di

riconoscere  la  coerenza  del  sistema, (informato ancor prima che a

logiche   di  celerita’  e  speditezza  processuale,  particolarmente

sviluppate  nel  microsistema  processuale  disciplinato  dal  d.lgs.

n. 274/2000),  alle  esigenze  di garantire il diritto di difesa che,

viceversa,   verrebbe  frustrato  e  seriamente  compromesso  da  una

normativa  che  non  consenta all’indagato di sollecitare al p.m. una

richiesta  abortiva  nel  procedimento  penale  anteriore  alla  fase

processuale.

    Il   profilo  da  ultimo  trattato,  introduce  la  questione  di

legittimita’  Costituzionale  della  norma di cui all’art. 15, d.lgs.

n. 274/2000 per presunta violazione degli art. 3, 24, 111 della Carta

Costituzionale.

    La  disparita’ di trattamento riservato dal giudizio disciplinato

dal  d.lgs.  n. 274/2000  rispetto  al giudizio ordinario, appare non

manifestamente  infondata, giacche’ la filosofia attesa aIl’avviso di

cui all’art. 415-bis c.p.p. consiste nella garanzia offerta, nel rito

ordinario,  all’indagato, di contrastare l’ipotesi accusatoria, anche

attraverso   investigazioni   difensive,  cosi’  da  sollecitare  una

anticipata  definizione  del  procedimento,  che  scongiuri  la  fase

processuale,  tanto  senza che cio’ comporti riduzione delle esigenze

di  celerita’  e  di  contrazione  processuale  che caratterizzano il

procedimento innanzi al g.d.p.

    Viceversa  l’applicazione  della norma prevista dall’art. 415-bis

al  procedimento  davanti  al  g.d.p.  oltre  che  ad  assicurare una

maggiore  coerenza al sistema ne migliorerebbe l’economia complessiva

del  procedimento,  in  virtu’  del  gran  numero di processi che non

verrebbero  celebrati innanzi al detto giudice, avendo l’indagato, in

presenza  di  contestazione palesemente infondata, la possibilita’ di

presentare  memorie,  documenti  e  scritti  difensivi  che,  con  il

supporto   dell’attivita’   investigativa  difensiva,  scongiurerebbe

l’azione  penale  preventivamente con la richiesta di proscioglimento

da  parte  dello stesso p.m., che altro non potrebbe fare, trovandosi

di fronte ad un impianto accusatorio provatamente infondato.

    Senza  dire  del  danno  grave  che viene prodotto dal decreto di

citazione  a  giudizio  previsto,  con il quale il cittadino anche il

piu’  «immacolato assume», ex abrupto, la condizione di imputato, con

tutti   quei  pregiudizi  che  tale  condizione  comporta  sino  alla

conclusione  del  processo  che,  ancorche’  celere,  ha i suoi tempi

tecnici.

    Basti  sol  pensare  che  tale  condizione  di  imputato gravante

sull’inconsapevole  cittadino,  produce  sulla  sfera etico-sociale e

professionale dello stesso.

    E’ una lesione di tale entita’ che, addirittura lo porrebbe nella

condizione,  (stante  la mancata conoscenza della esistenza di un suo

carico pendente), di commettere in perfetta ed assoluta buona fede un

alto  reato,  quale  quello di sottoscrivere un autocertificazione di

assenza  di  carichi  pendenti, magari per partecipare ad un concorso

pubblico,  mentre  gia’ si trovava nella condizione di imputato prima

ancora  che  gli  venisse notificato il decreto di rinvio a giudizio,

stante  la  differenza  temporale  fra  la  data  di  deposito  della

relazione  prevista  dall’art. 11,  d.lgs.  n. 274/200  e  la data di

notifica del decreto di citazione a giudizio.

    Anche  da  questo  punto  di vista, fortemente lesivo dei diritti

soggettivi apparrebbe opportuno un rimedio legislativo.

    Parimenti  degna  di  valutazione  si  ritiene  sia  la  presunta

violazione  dell’art. 24  della  Costituzione,  il cui dato fattuale,

sulla  negata  possibilita’ di difendersi, … «in ogni stato e grado

del procedimento, …» atteso che l’imputato innanzi al g.d.p. verra’

a  conoscenza  del  processo  a  suo  carico,  soltanto attraverso il

decreto di citazione a giudizio realizza una negazione del diritto di

difesa   ante  causam  in  contrasto  con  la  norma  costituzionale.

L’imputato  infatti non avra’ la possibilita’ di verificare prima del

processo  gli  elementi  di  prova  raccolti dal p.m. durante la fase

delle indagini preliminari.

    Ma  vi  e’  di  piu’,  l’imputato  innanzi al g.d.p. non avra’ la

possibilita’  di  contrastare  l’impianto accusatorio del p.m., cosi’

vedendosi  negare  anche  la  possibilita’  di  avviare una strategia

difensiva nella fase pre-processuale.

    E’  appena  il caso di sottolineare che il legislatore non a caso

prevede nell’art. 24 della Cost. il diritto di difesa in ogni stato e

grado del procedimento!

    Il  procedimento nasce con l’avvio delle indagini preliminari, ed

e’  in quel momento che sorge il diritto di difesa costituzionalmente

previsto.

    La  mancata conoscenza della sussistenza di un procedimento sorto

a  sito  carico, impedisce in effetti al cittadino la possibilita’ di

avvalersi  di  tale  diritto  di  difesa  previsto  alla  radice  dal

legislatore   costituzionale.   Qualche   interrogativo  e’  altresi’

prospettabile con riferimento all’art. 111 della Costituzione che, in

particolare nel terzo comma, prevede che «… nel processo penale, la

legge  assicura  che  la  persona  accusata di un reato sia, nel piu’

breve  tempo  possibile,  informata riservatamente della natura e dei

motivi  dell’accusa  elevata a suo carico; disponga del tempo e delle

condizioni  necessarie  per  preparare  la  sua difesa …». Tanto da

realizzare   una  condizione  paritetica  fra  accusa  e  difesa.  Lo

svolgimento delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 11, d.lgs.

n. 274/2000  ha  una durata di quattro mesi ed in tale arco temporale

nessun   avviso  o  comunicazione  e’  previsto  venga  inoltrato  al

cittadino sottoposto ad indagine, deprivandolo cosi’ delle condizioni

necessarie  per  preparare  la  sua  difesa,  e sottoponendolo ad una

doppia  condizione  di  disparita’  di trattamento, sia nei confronti

dell’accusa che opera liberamente senza alcuna forma di contrasto sul

piano  difensivo,  sia  nei  confronti  del  cittadino  sottoposto  a

giudizio  ordinario  che  viceversa  ricevera’ ai sensi del combinato

disposto dell’art. 369 e 369-bis c.p.p., tempestiva comunicazione che

si procede ad indagini sulla sua persona.

    Appare  quindi  a questo giudice come il microsistema attuale, in

assenza  dell’avviso  di conclusioni delle indagini non assicuri, nel

piu’  breve  tempo  possibile l’indagato di venire a conoscenza della

natura  e  dei motivi dell’accusa e non gli consenta di disporre, nel

tempo e nelle condizioni necessarie la preparazione della sua difesa,

che risulta sproporzionata rispetto all’accusa.