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Wednesday 19 March 2003

Altre due pronunce sull’abolitio criminis in materia di abusi edilizi. TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZ. STACCATA DI PORTOGRUARO – Sentenza 27 febbraio 2003 n. 21

Altre due pronunce sull’abolitio criminis in materia di abusi edilizi.

TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZ. STACCATA DI PORTOGRUARO – Sentenza 27 febbraio 2003 n. 21 G.U. Biagetti Poletti.

Imputato

a) del reato p.e.p. dallart. 20 lettera B) Legge 28/2/1985 n. 47 perché senza essere in possesso della prescritta concessione edilizia o comunque in totale difformità della c.e. 10762/0/00 eseguiva lavori di demolizione del piano primo della ex stalla; sostituzione della pavimentazione del piano terra con getto di calcestruzzo; realizzazione parete divisoria interna in laterizio; ampliamento di fori preesistenti; realizzazione di canna fumaria;

In San Michele al Tag.to, Foglio 30 Mapp. 2, 3, e 94/b. Opere non sanabili per contrasto con articoli 14 e 30 NTA.

b) del reato p.e.p. dallart. 20 lettera b) Legge 28/02/1985 n. 47 perché emessa ordinanza di sospensione lavori per le opere abusive di cui al capo che precede proseguiva nellesecuzione degli stessi.

Accertato in San Michele al Tag.to il 15.11.1999.

Conclusioni delle parti:

Difesa: assoluzione sensi ex art. 129 c.p.p.

P.M.: si oppone.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Limputato è stato tratto al giudizio di questo Giudice per rispondere del reato specificato in rubrica.

Alludienza del 23/1/03, la difesa chiedeva preliminarmente pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p., per i motivi di cui a verbale; si opponeva alla richiesta il P.A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo quanto contestato nellimputazione di cui al capo a), Poletti Luigino veniva chiamato a rispondere del reato di cui allart. 20 lett. b) L. 47/85, perché “&senza essere in possesso della prescritta concessione edilizia o comunque in totale difformità& eseguiva lavori di demolizione del piano prima della ex stalla; sostituzione della pavimentazione del piano terra con getto di calcestruzzo; realizzazione parete divisoria interna in laterizio; ampliamento di fori preesistenti; realizzazione di canna fumaria.”

Come è noto, la normativa in tema di attività edilizia ha subito (o sta subendo, tenuto conto della entrata in vigore differita), negli ultimi tempi, una radicale trasformazione per effetto della emanazione del DPR 6/6/2001 n. 380 (Testo Unico per la disciplina dellattività edilizia), poi, ancora più di recente, modificato ed integrato con D.L.vo n. 301/2002.

Tale intervento legislativo ha avito fin dalla sua prima stesura ed emanazione lo specifico scopo di riformare completamente e semplificare tutta la normativa in materia edilizia, determinando nuove regole e principi sia dal punto di vista “tecnico”, con riferimento alle definizioni degli interventi edilizi e delle procedure “burocratiche” da eseguire, sia nei suoi riflessi più strettamente sanzionatori e penali.

Prima di entrare nello specifico della sostanza e ratio della riforma, operazione necessaria al fine di esaminare la questione sottoposta nel merito in questa sede al Giudice, è opportuno analizzare il problema più strettamente procedurale sollevato dalla difesa in via preliminare e già sottoposto allattenzione della giurisprudenza.

Con sentenza n. 447/2002, il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, con motivazione ineccepibile e pienamente condivisibile, aveva esaminato la questione relativa allemanazione del suddetto Testo Unico nei suoi riflessi ed effetti procedurali sulla vecchia normativa, ritenendo questultima (per le motivazioni cui ci si riporta) non più applicabile per “mancanza di continuità del tipo di illecito sanzionatorio” e quindi assolvendo limputato (chiamato a rispondere dello stesso reato di cui allart. 20 lett. b) L. 47/85) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in ossequio e in applicazione del principio di legalità di cui allart. 2 2° comma c.p.

Successivamente, con sentenza n. 8556/02, anche la Corte di Cassazione interveniva sul problema della successione di leggi, ritenendo però nella sostanza che gli effetti prodotti dalla introduzione della nuova normativa, avendo avuto efficacia prorogata, erano effimeri (limitati ai soli nove giorni di vigenza, come spiegato già dal Tribunale di Ivrea) e comunque non influivano in maniera determinante sulla precedente regolamentazione, riconoscendosi nella sostanza continuità normativa fra le previste fattispecie penali.

Proprio su questultimo punto questo Giudice deve invece dissentire.

A differenza di quanto aveva fatto la precedente normativa in materia edilizia, anche per quanto riguarda laspetto strettamente penale, che, anche a causa di modifiche succedutesi nel tempo, sicuramente non aveva il pregio della chiarezza nella individuazione delle fattispecie previste e punite e soprattutto nella specificazione delle condotte che assumevano rilevanza penale ( ne è stata nel tempo palese dimostrazione la vastissima produzione giurisprudenziale in materia, molto spesso e ripetutamente contrastante fra una pronuncia e laltra, anche con riferimento ad una medesima condotta), la nuova normativa aveva fin dalla sua prima stesura lo specifico compito di semplificare ed individuare con chiarezza la disciplina relativa alla generalità delle opere e degli interventi edilizi.

Nella stessa introduzione della relazione al D.L.vo n. 301/2002 (cui si faceva riferimento prima e che ha ulteriormente modificato e specificato la materia) si legge: “Come è noto, la legge 21/12/2001, n. 443, c.d. Legge obiettivo, introduce numerose e sostanziali modifiche anche alla disciplina concernente i titoli abitativi occorrenti per realizzare le opere edilizie”.

Tali sostanziali modifiche riguardano proprio il tipo o i tipi di procedure burocratiche imposte o richieste (e quindi le condotte materiali in cui si sostanzia il precetto normativo) per effettuare un qualunque tipo di intervento edilizio, a sua volta specificato con chiarezza allinterno della stessa legge ( art. 3 Dpr 380/01, con relative modifiche).

Senza addentrarsi nello specifico e nella disamina di tutte le varianti possibili, la nuova normativa, con riferimento appunto alle condotte richieste, si può sintetizzare nel modo seguente:

1) Interventi edilizi subordinati a permesso di costruire (Art. 10)

2) Interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio di attività (Art. 22)

3) Attività edilizia libera (Art. 6)

Gli interventi edilizi di cui ai punti 1) e 2) sono elencati e specificati chiaramente nei rispettivi articoli, mentre la categoria di cui al punto 2) (interventi realizzabili attraverso denuncia di inizio attività) assume il carattere di categoria “residuale”: in sostanza, tutti gli interventi che non sono ricompresi nelle categorie 1 e 2 sono subordinati a D.I.A.; ciò introduce già una sostanziale novità in materia, costituita dal fatto che, secondo lo spirito della legge, la procedura burocratica di base cui sono sottoposte le attività edilizie è appunto la D.I.A.; quando gli interventi siano invece di maggior consistenza (e assumono appunto i caratteri di cui ai punti a), b) e c) dellart. 10), è necessario richiedere invece preventivamente il permesso di costruire; nella normativa abrogata assumeva invece carattere precipuo la concessione edilizia (che corrisponde allattuale permesso di costruire); la differenza basilare sta appunto nel tipo di condotta richiesta allagente e che assume poi rilevanza sotto il profilo penale.

Nella vigenza della precedente normativa, lavvio di un qualsiasi intervento edilizio, che non fosse di manutenzione ordinaria (attività libera anche nella nuova normativa), e che assumesse il carattere di intervento di una certa rilevanza (che ora la normativa individua allart. 3), effettuato in assenza della concessione o autorizzazione edilizia, comportava tout court responsabilità penale e avvio del procedimento penale, indipendentemente poi da uneventuale successiva sanatoria. Allo stato invece, la responsabilità penale (con riferimento alle attività sottoposte a D.I.A.) consegue allavvenuto inizio dei lavori, senza che nei 30 giorni precedenti sia stata presentata con le modalità richieste la stessa denuncia di attività: la differenza, che a prima vista sembrerebbe minima ed irrilevante, non è invece di poco conto, laddove si consideri che non sono più sottoposti a concessione edilizia bensì a D.I.A. la maggior parte delle attività e degli interventi edilizi che in precedenza ricadevano nella disciplina dellart. 20 L. 47/85 e comportavano lavvio del procedimento penale in mancanza della concessione; ciò si evidenzia con chiarezza sia dalla lettura globale della normativa nuova, con riferimento agli interventi specificati allart. 3, sia soprattutto in quella che è la nuova stesura introdotta dal richiamato D.L.vo n. 301/2002, in particolare per quello che concerne lart. 22 3° comma, che prevede la possibilità di sottoporre a D.I.A. anziché a permesso di costruire anche “&Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliare, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione duso&)”.

Come appare evidente, non vi è alcuna reale né sostanziale continuità normativa fra la disciplina della Legge n. 47/85 (peraltro specificamente abrogata) e quella nuova di cui al Dpr 380/2001: con la modifica e la specificazione degli interventi edilizi sottoposti alla disciplina della nuova legge e lindividuazione di nuove procedure burocratiche cui sottoporre nello specifico ogni singolo intervento, cambia la sostanza di ciò che costituisce la base del precetto normativo penale, vale a dire il tipo di condotta richiesto allagente, e quindi lo stesso elemento oggettivo del reato.

Per fare un esempio che chiarisca la differenza e abbia riflesso diretto anche con il caso specifico sottoposto allattenzione di questo Giudice, se, sotto la disciplina della veccia legge, per eseguire lavori di demolizione del primo piano della ex stalla, sostituire la pavimentazione del piano terra con getto in calcestruzzo, realizzare una parete divisoria interna in laterizio, ampliare fori preesistenti e realizzare una canna fumaria si richiedeva la concessione edilizia, ora, per fare gli stessi identici lavori, sarebbe sufficiente presentare denuncia di inizio di attività 30 giorni prima dellinizio dei lavori; ciò significa che il tipo di condotta richiesto allagente dalla norma, onde evitare che il suo comportamento costituisca reato, è completamente diverso nellun caso e nellaltro; e ciò è tanto più evidente in quanto si verte, in materia edilizia, nel campo dei reati c.d. formali, o di pura condotta, ove si prescinde dallevento e si individua la fattispecie penale con il semplice compimento di una data azione od omissione (categoria, che proprio per tale motivo, è ai limiti della legittimità costituzionale e che pertanto è sempre opportuno e necessario esaminare, nel merito, sotto il profilo del principio di offensività).

Tutto ciò non può che significare, come già giustamente ritenuto dal Tribunale di Ivrea, in ossequio al principio di legalità e di successione di leggi nel tempo, e laddove appunto non si evidenzi alcuna continuità normativa fra norma abrogata e norma abrogante, che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato:in termini ancora più semplici, se nel 1999, in vigenza della vecchia normativa, Tizio ha posto in essere attività edilizie che allora richiedevano concessione, senza averla chiesta od ottenuta, e perciò è stato sottoposto a procedimento penale, mentre oggi invece Caio può fare gli stessi interventi semplicemente previa presentazione di denuncia di inizio attività, nona avrebbe senso ritenere, oggi reato la condotta di Tizio e pienamente conforme alla legge invece quella di Caio. Ciò, naturalmente, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che la nuova normativa formalmente non è ancora entrata in vigore ed ha avito vigenza solo per nove giorni, dato che su sentenza di condanna siffatta penderebbe come una spada di Damocle il suddetto principio di cui allart. 2 c.p. per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.

In conclusione, ribadendo che la disciplina penale di prossima entrata in vigore relativa agli interventi in materia edilizia, naturalmente lungi dallaver, come da più parti ventilato, depenalizzato lintera materia, ha invece riformato completamente la materia e pertanto allo stato non può vedersi, a parere di questo Giudice, alcuna continuità normativa con la precedente normativa in termini di condotte penalmente rilevanti, e non può che ritenersi che i fatti contestati nel caso di specie non siano più previsti dalla legge come reato.

Allo stato dunque limputato andrà assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Il Giudice,

Visto lart. 129 c.p.p., assolve Poletti Luigino dai reati contestati ai capi a) e b) perché il fatto con è più previsto dalla legge come reato.

Motivazione differita al 30° giorno.

Portogruaro, lì 23 gennaio 2003.

Il Giudice

Dott. Marco Biagetti

Depositata il 27 febbraio 2003.

**************

TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZ. STACCATA DI PORTOGRUARO Sentenza 4 marzo 2003 n. 23 G.U. Biagetti Montisano.

IMPUTATO

Del reato previsto e punito dallart. 20 lett. B) Legge 28/2/1985 n. 47 perché, senza essere in possesso della prescritta concessione edilizia eseguiva lavori di costruzione di una struttura in legno e vetro con copertura in materiale plastico di mt. 6x3x3h. max ad uso terra.

Acc. In Carole (via del Mille nr. 1) il 12.06.2000. Opere non sanabili per contrasto con strumento urbanistico, art. 27 reg. edil, e art. 13 NTA.

Conclusioni delle parti:

Difesa: assoluzione sensi ex art. 129 c.p.p.

P.M.: si oppone.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Limputato è stato tratto al giudizio di questo Giudice per rispondere del reato specificato in rubrica.

Alludienza del 23/1/03, la difesa chiedeva preliminarmente pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p., per i motivi di cui in premessa; si opponeva alla richiesta il P.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il caso sottoposto in questa sede al Giudice è analogo ad altro già esaminato di recente con altra sentenza (n. 23/03) cui ci si riporta per le motivazioni generali nel merito.

Come è noto, la normativa in tema di attività edilizia ha subito (o sta subendo, tenuto conto della entrata in vigore differita), negli ultimi tempi, una radicale trasformazione per effetto della emanazione del DPR 6/6/2001 n. 380 (Testo Unico per la disciplina dellattività edilizia), poi, ancora di recente, modificato ed integrato con D.L.vo n. 301/2002.

Tale intervento legislativo ha avuto fin dalla sua prima stesura ed emanazione lo specifico scopo di riformare completamente e semplificare tutta la normativa in materia edilizia, determinando nuove regole e principi sia dal punto di vista “tecnico” con riferimento alle definizioni degli interventi edilizi e delle procedure “burocratiche” da seguire, sia nei suoi riflessi più strettamente sanzionatori e penali.

Prima di entrare nello specifico della sostanza e ratio della riforma, operazione necessaria al fine di esaminare la questione sottoposta nel merito in questa sede al Giudice, è opportuno analizzare il problema più strettamente procedurale sollevato dalla difesa in via preliminare e già sottoposto allattenzione della giurisprudenza.

Con sentenza n. 447/2002, il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, con motivazione ineccepibile e pienamente condivisibile, aveva esaminato la questione relativa allemanazione del suddetto Testo Unico nei suoi riflessi ed effetti procedurali sulla vecchia normativa, ritenendo quest0ultima (per le motivazioni cui ci si riporta) non più applicabile per “mancanza di continuità del tipo di illecito sanzionato” e quindi assolvendo limputato (chiamato a rispondere dello stesso reato di cui allart. 20 lett. b) L. 47/85) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in ossequio e in applicazione del principio di legalità di cui allart. 2 2° comma c.p.

Successivamente, con sentenza n. 8556/02, anche la Corte di Cassazione interveniva sul problema della successione di leggi, ritenendo però nella sostanza che gli effetti prodotti dalla introduzione della nuova normativa, avendo avuto efficacia prorogata, erano effimeri (limitati ai soli nove giorni di vigenza, come spiegato già dal Tribunale di Ivrea) e comunque non influivano in maniera determinante sulla precedente regolamentazione, riconoscendosi nella sostanza continuità normativa fra le previste fattispecie penali.

Proprio su questultimo punto questo Giudice deve invece dissentire.

A differenza di quanto aveva fatto la precedente normativa in materia edilizia, anche per quanto riguarda laspetto strettamente penale, che, anche a causa di modifiche succedutesi nel tempo, sicuramente non aveva pregio della chiarezza nella individuazione delle fattispecie previste e punite e soprattutto nella specificazione delle condotte che assumevano rilevanza penale (ne è stata nel tempo palese dimostrazione la vastissima produzione giurisprudenziale in materia, molto spesso e ripetutamente contrastante fra una pronuncia e laltra, anche con riferimento ad una medesima condotta), la nuova normativa aveva fin dalla sua prima stesura lo specifico compito di semplificare ed individuare con chiarezza la disciplina relativa alla generalità delle opere e degli interventi edilizi.

Nella stessa introduzione della relazione al D.L.vo n. 301/2002 (cui si faceva riferimento prima e che ha ulteriormente modificato e specificato la materia) si legge: “Come è noto, la legge 21/12/2001, n. 443, c.d. Legge obiettivo, introduce numerose e sostanziali modifiche anche alla disciplina concernente i titoli abitativi occorrenti per realizzare le opere edilizie”.

Tali sostanziali modifiche riguardano proprio il tipo o i tipi di procedure burocratiche imposte o richieste (e quindi le condotte materiali in cui si sostanzia il precetto normativo) per effettuare un qualunque tipo di intervento edilizio, a sua volta specificato con chiarezza allinterno della stessa legge (art. 3 Dpr 380/01, con relative modifiche).

Senza addentrarsi nello specifico e nella disamina di tutte le varianti possibili, la nuova normativa, con riferimento appunto alle condotte richieste, si può sintetizzare nel modo seguente:

1) Interventi edilizi subordinati a permesso di costruire (Art. 10)

2) Interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività (Art. 22)

3) Attività edilizia libera (Art. 6)

Gli interventi edilizia di cui ai punti 1) e 2) sono elencati e specificati chiaramente nei rispettivi articoli, mentre la categoria di cui al punto 2) (Interventi realizzabili attraverso denunzia di inizio di attività) assume il carattere di categoria “residuale”: in sostanza, tutti gli interventi che non sono ricompresi nelle categorie 1 e 2 sono subordinati a D.I.A.; ciò introduce già una sostanziale novità in materia, costituita dal fatto che, secondo lo spirito della legge, la procedura burocratica di base cui sono sottoposte le attività edilizie è appunto la D.I.A.; quando gli interventi siano invece di maggior consistenza (e assumano appunto i caratteri di cui ai punti a), b) e c) dellart. 10), è necessario richiedere invece preventivamente il permesso di costruire; nella normativa abrogata assumeva invece carattere precipuo la concessione edilizia (che corrisponde allattuale permesso di costruire): la differenza basilare sta appunto nel tipo di condotta richiesta allagente e che assume poi rilevanza sotto il profilo penale.

Nella vigenza della precedente normativa, lavvio di un qualsiasi intervento edilizio, che non fosse di manutenzione ordinaria (attività libera anche nella nuova normativa), e che assumesse il carattere di intervento di una certa rilevanza (che ora la normativa individua allart. 3), effettuato in assenza della concessione o autorizzazione edilizia, comportava tout court responsabilità penale e avvio del procedimento penale, indipendentemente poi da uneventuale successiva sanatoria. Allo stato invece, la responsabilità penale (con riferimento alle attività sottoposte a D.I.A.) consegue allavvenuto inizio dei lavori, senza che nei 30 giorni precedenti sia stata presentata con le modalità richieste la stessa denuncia di attività: la differenza, che a prima vista sembrerebbe minima ed irrilevante, non è invece di poco conto, laddove si consideri che non sono più sottoposti a concessione edilizia bensì a D.I.A. la maggior parte delle attività e degli interventi edilizia che in precedenza ricadevano nella disciplina dellart. 20 L. 47/85 e comportavano lavvio del procedimento penale in mancanza della concessione; ciò si evidenzia con chiarezza sia dalla lettura globale della normativa nuova, con riferimento agli interventi specificati allart. 3, sia soprattutto in quella che è la nuova stesura introdotta dal richiamato D.L.vo n. 301/2002, in particolare per quello che concerne lart. 22 3° comma, che prevede la possibilità di sottoporre a S.I.A. anziché di costruire anche “&Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliare, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione duso&)”: ovvero ancora: “Gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plenovolumetriche”.

Come appare evidente, che non vi è alcuna reale né sostanziale continuità normativa fra la disciplina della legge n. 47/8 (peraltro specificamente abrogata) e quella nuova di cui al Dpr 380/2001: con la modifica e la specificazione degli interventi edilizi sottoposti alla disciplina della nuova legge e lindividuazione di nuove procedure burocratiche cui sottoporre nello specifico ogni singolo intervento, cambia la sostanza di ciò che costituisce la base del precetto normativo penale, vale a dire il tipo di condotta richiesto allagente, e quindi lo stesso elemento oggettivo del reato.

Per fare un esempio che chiarisca la differenza e abbia riflesso diretto anche con il caso specifico sottoposto allattenzione di questo Giudice, se, sotto la disciplina della vecchia legge, per eseguire lavori di costruzione di una struttura in legno e vetro con copertura in materiale plastico di mt. 6x3x3 ad uso serra si richiedeva la concessione edilizia, ora, per fare gli stessi identici lavori, sarebbe sufficiente presentare denuncia di inizio attività 30 giorni prima dellinizio dei lavori, come si può evincere dalla lettura ed interpretazione dellart. 22 comma 3 lett. c), e art. 3 comma 1° lett. e6) laddove, nel caso di specie, deve inquadrarsi la costruzione contestata allimputato come “intervento pertinenziale& che non comporta la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume delledificio principale”:

Ciò significa che il tipo di condotta richiesto allagente della norma, onde evitare che il suo comportamento costituisca reato, è completamente diverso nellun caso e nellaltro; ciò è tanto evidente in quanto si verte, in materia edilizia, nel campo dei reati c.d. formali, o di pura condotta, ove si prescinde dallevento e si individua la fattispecie penale con il semplice compimento di una data azione od omissione (categoria, che proprio per tale motivo, è ai limiti della legittimità costituzionale e che pertanto è sempre opportuno e necessario esaminare, nel merito, sotto il profilo del principio di offensività).

Tutto ciò non può che significare, come già giustamente ritenuto dal Tribunale di Ivrea, in ossequio al principio di legalità e di successione di leggi nel tempo, e laddove appunto non si evidenzi alcuna continuità normativa fra norma abrogata e norma abrogante, che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato: in termini ancor più semplici, se nel 1999, in vigenza della vecchia normativa, Tizio ha posto in essere attività edilizie che allora richiedevano concessione, senza averla chiesta od ottenuta, e perciò è stato sottoposto a procedimento penale, mentre oggi invece Caio può fare gli stessi interventi semplicemente previa presentazione di denuncia di inizio attività, non avrebbe senso ritenere, oggi reato la condotta di Tizio e pienamente conforme alla legge invece quella di Caio. Ciò, naturalmente, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che la nuova normativa formalmente non è ancora entrata in vigore ed ha avuto vigenza solo per nove giorni, dato che su una sentenza di condanna siffatta penderebbe come una spada di Damocle il suddetto principio di cui allart. 2 c.p. per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.

Ad ulteriore chiarimento, deve ritenersi che la nuova normativa sia in continuità con la precedente solo laddove si riconosca, nel merito del caso specifico, che lintervento edilizio contestato allimputato avrebbe richiesto, oggi, permesso di costruire, così come al tempus commissi delicti richiedeva concessione edilizia, mentre se lo stesso intervento, oggi potrebbe essere effettuato, anche in alternativa come previsto dal suddetto art. 22, mediante semplice denuncia di inizio attività, tale continuità viene sicuramente a cadere dato che la condotta richiesta dalla legge nei due casi è completamente diversa: nessuna rilevanza ha il fatto che la mancata presentazione di denunzia di inizio attività, nella nuova normativa, costituisca comunque reato, dato che quella che va valutata (in ossequio al suddetto principio di cui allart. 2 c.p.) è leffettiva condotta tenuta dallimputato al momento del fatto, alla luce della modifica legislativa introdotta.

In conclusione, ribadendo che la disciplina penale di prossima entrata in vigore relativa agli interventi in materia edilizia, naturalmente lungi dallaver, come da più parti ventilato, depenalizzato lintera materia, ha invece riformato completamente la materia e pertanto allo stato non può vedersi, a parere di questo Giudice, alcuna continuità normativa con la precedente normativa in termini di condotte penalmente rilevanti, nei limiti testè suddetti, non può che ritenersi che i fatti contestati nel caso di specie non siano più previsti dalla legge come reato.

Allo stato dunque limputato andrà assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Il Giudice,

Visto lart. 129 c.p.p., assolve Montisano Gianni dal reato contestato, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Motivazione differita al 45° giorno.

Portogruaro, lì 23 gennaio 2003.

Il Giudice

Dott. Marco Biagetti).

Depositata il 4 marzo 2003.