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Thursday 31 March 2005

Alitalia. Nel DPCM 3.2.2005 (G.U. 29.3.2005) le modalità per la dismissione della partecipazione statale

Alitalia. Nel DPCM 3.2.2005 (G.U. 29.3.2005) le modalità per la dismissione della partecipazione statale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2005

Modalita’ di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze in Alitalia – Linee aeree italiane S.p.a. (GU n. 72 del 29-3-2005)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  1994,  n. 332, convertito, con

modificazioni,   dalla   legge   30 luglio   1994,   n.   474,   come

successivamente  modificato dall’art. 4, comma 218, lettera a), della

legge  24 dicembre  2003, n. 350, e in particolare l’art. 1, comma 2,

il  quale  prevede  che  l’alienazione  delle partecipazioni detenute

dallo  Stato  in  societa’  per  azioni  e’  effettuata con modalita’

trasparenti  e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione

dell’azionariato   tra   il   pubblico   dei  risparmiatori  e  degli

investitori  istituzionali  e  che tali modalita’ di alienazione sono

preventivamente  individuate,  per ciascuna societa’, con decreto del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro

dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle

attivita’ produttive;

  Visti   in   particolare   gli   articoli 1-bis   e  2  del  citato

decreto-legge  n. 332 del 1994 che prevedono, rispettivamente, che le

dismissioni  delle  partecipazioni  detenute  dallo Stato in societa’

operanti  in  determinati settori, tra cui quello dei trasporti, sono

subordinate   alla   creazione   di  organismi  indipendenti  per  la

regolarizzazione  delle  tariffe  ed  il controllo della qualita’ dei

servizi  di rilevante interesse pubblico e che tra tali societa’ sono

individuate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri,

adottato  su proposta del Ministro dell’economia e finanze, di intesa

con  il  Ministro  delle attivita’ produttive, nonche’ con i Ministri

competenti   per   settore,   previa  comunicazione  alle  competenti

Commissioni   parlamentari,    quelle  nei  cui  statuti  deve  essere

introdotta   con   deliberazione  dell’assemblea  straordinaria,  una

clausola  che  attribuisca  al Ministro dell’economia e delle finanze

uno o piu’ dei poteri speciali di cui allo stesso art. 2;

  Visto  il  parere  del Consiglio di Stato, Sezione I, del 9 ottobre

1996,  n.  2228/96  che,  considerato  il  legame sussistente tra gli

articoli 1-bis  e  2  del  citato  decreto-legge  n.  332  del  1994,

individua  la necessita’ della previa istituzione di una autorita’ di

settore solo qualora si intenda inserire nello statuto della societa’

da dismettere una clausola attributiva allo Stato di poteri speciali;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato

in  data  10 giugno 2004 ai sensi dell’art. 4, comma 230, della legge

24 dicembre  2003,  n.  350, che individua i criteri di esercizio dei

poteri   speciali,  limitando  il  loro  utilizzo  ai  soli  casi  di

pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;

  Visto l’art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come

richiamato  dall’art.  1, comma 2-ter del citato decreto-legge n. 332

del 1994, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di

pubblica   utilita’,   il   Governo   definisce   i  criteri  per  la

privatizzazione  di  ciascuna  impresa  e  le  relative  modalita’ di

dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell’espressione del

parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

  Visto  l’art. 2, comma 192, della legge 3 dicembre 1996, n. 662, il

quale,  tra  l’altro, prevede che, prima di cedere la maggioranza del

capitale sociale di societa’ esercenti servizi di trasporto aereo, il

Governo  provvede  a  trasmettere  al  Parlamento  il  relativo piano

industriale  per  l’espressione  del parere da parte delle competenti

Commissioni parlamentari;

  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed, in particolare, l’art.

80,  comma  7,  che  reca  disposizioni  in  materia  di modalita’ di

determinazione   del   prezzo   di  cessione  per  le  operazioni   di

alienazione   di   titoli   gia’   negoziati  in  mercati  finanziari

regolamentati;

  Visto  l’art.  13  del  citato  decreto-legge  n. 332 del 1994, che

prevede  il  versamento  dei  proventi  derivanti dalle operazioni di

alienazione,  di  cui  all’art.  1  del medesimo decreto, al fondo di

ammortamento di cui all’art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica in data 21 dicembre 2000, in forza del quale

il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze ha acquisito l’intera

partecipazione detenuta dall’IRI S.p.A. in liquidazione in Alitalia –

Linee Aeree Italiane S.p.A., pari a n. 820.880.682 azioni ordinarie e

corrispondenti a circa il 53,01 per cento del capitale, ai fini della

sua dismissione;

  Visto  che,  nell’ambito  degli  aumenti di capitale della Societa’

realizzati  nel  corso  del  2002, il Ministero dell’economia e delle

finanze  ha  sottoscritto complessivamente ulteriori n. 1.593.414.126

azioni   ordinarie   Alitalia   e   n.   1.207.147.404   obbligazioni

convertibili in un pari numero di azioni ordinarie Alitalia;

  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero  dell’economia  e delle

finanze  attualmente detiene complessivamente n. 2.414.294.808 azioni

ordinarie  del valore nominale unitario di euro 0,37, pari a circa il

62,3  per  cento  del  capitale  sociale di Alitalia e che, a seguito

dell’eventuale  conversione  delle  obbligazioni di cui alla premessa

precedente,  lo  stesso  Ministero  potra’  incrementare  la  propria

partecipazione  al  capitale  della Societa’ fino ad un massimo di n.

3.621.442.212   azioni   ordinarie  Alitalia  (di  seguito  anche  la

«partecipazione»);

  Visto  il  decreto-legge  24 giugno  2004,  n.  159, recante misure

urgenti   per   favorire   la   ristrutturazione   ed   il   rilancio

dell’Alitalia,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto

2004,  n.  203,  che  prevede  la concessione di garanzie dello Stato

conformemente  alle  norme  comunitarie  a valere su finanziamenti di

breve  termine  contratti  da  Alitalia  per  il  tempo  necessario a

consentire  la  definizione  e  la  successiva realizzazione da parte

della  stessa  societa’ di un piano industriale di ristrutturazione e

rilancio;

  Considerato che la Commissione europea, con decisione del 20 luglio

2004  con la quale e’ stato autorizzato il rilascio della garanzia di

Stato  a favore di Alitalia di cui al citato decreto-legge n. 159 del

2004,  ha  preso  atto dell’impegno assunto dalle autorita’ italiane,

con  lettera del Ministro per le politiche comunitarie al Commissario

per  i  trasporti  e  l’energia  della  Commissione  europea  in data

13 luglio  2004,  a ridurre la partecipazione dello Stato al capitale

di Alitalia ad una quota di minoranza entro un arco temporale massimo

di  dodici  mesi  dalla  concessione  della  garanzia  sul richiamato

prestito  ponte  di  400  milioni  di  euro  e che il futuro piano di

ristrutturazione della societa’ non comportera’ alcun aiuto di Stato;

  Considerato   che   nell’ambito   dell’accordo  stipulato  in  data

23 settembre  2004  tra  Alitalia  e  le Organizzazioni sindacali, e’

stato evidenziato l’intendimento del Governo a mantenere comunque una

partecipazione  al capitale di Alitalia di misura non inferiore al 30

per cento;

  Visti  i  decreti  dirigenziali  in  data 5 agosto 2004 e 8 ottobre

2004, adottati ai sensi del richiamato decreto-legge n. 159 del 2004,

con   i   quali  e’  stata  concessa  la  garanzia  dello  Stato  sul

finanziamento  derivante  dal  contratto  di  apertura di credito per

l’importo  di  euro 400 milioni stipulato da parte di Alitalia con la

Dresdner Bank AG;

  Considerato  che con nota del 6 ottobre 2004 Alitalia ha comunicato

al  Ministero  dell’economia  e  delle finanze di aver predisposto un

Piano  industriale  di  ristrutturazione  e  rilancio  per il periodo

2005-2008  coerente  con i termini dell’accordo del 6 maggio 2004 tra

Governo,  Alitalia  e Parti sociali e con la normativa comunitaria in

tema di aiuti di Stato;

  Considerato   che  tra  gli  elementi  fondamentali  contenuti  nel

suddetto  Piano di ristrutturazione e rilancio e’ indicato un aumento

di  capitale  della societa’ la cui sottoscrizione, prevista entro il

primo  semestre  del  2005,  dovra’  avvenire con il concorso, almeno

proporzionale,  del  mercato  e/o  di altri operatori industriali del

settore,  in  linea  anche  con  i  richiamati  impegni assunti dalle

autorita’ italiane in sede comunitaria;

  Considerato  che  in  data  15 ottobre 2004 e 15 dicembre 2004 sono

state   effettuate   le   notifiche   alla   Commissione  europea  in

riferimento, rispettivamente, al previsto investimento di Fintecna in

Alitalia servizi e all’operazione di aumento di capitale;

  Considerato  che  le  azioni dell’Alitalia sono quotate sul Mercato

telematico azionario di Milano della Borsa italiana S.p.A.;

  Considerato  che  Alitalia opera nel settore del trasporto aereo, e

in  settori  ad  esso  connessi,  avendo, quale attivita’ principale,

l’erogazione  di  servizi di trasporto aereo di passeggeri e di merci

su linee nazionali, internazionali ed intercontinentali;

  Ritenuto   opportuno,   anche   in   considerazione  della  attuale

situazione di mercato, di posizionamento strategico di Alitalia e del

quadro  del  processo  di  consolidamento del trasporto aereo in atto

nell’Unione  europea,  consentire  e  agevolare,  ove  necessario, la

realizzazione  di  alleanze  che  possono  tra  l’altro  prevedere la

concentrazione fra Alitalia e altri primari vettori europei;

  Considerata   la  difficolta’,  nella  attuale  fase,  di  definire

puntualmente  le  piu’ opportune modalita’ di disimpegno da parte del

Ministero  dell’economia  e  delle  finanze dal capitale di Alitalia,

avuto in particolare riguardo alle condizioni ed ai vincoli derivanti

dal  processo  di ristrutturazione e rilancio in atto, al prospettato

aumento  di  capitale  da realizzarsi coerentemente agli orientamenti

che  verranno  eventualmente espressi dalla Commissione europea, alla

esistenza del prestito obbligazionario citato, nonche’ alla possibile

evoluzione  di  processi  finalizzati  alla  conclusione  di alleanze

strategiche con altri primari vettori europei;

  Ritenuto pertanto opportuno – in considerazione della realizzazione

di  una  combinazione,  anche  dal  punto  di vista societario, delle

attivita’   di  impresa  tra  Alitalia  ed  i  soggetti  partecipanti

all’alleanza  di cui al punto precedente – assicurare al Ministero la

piu’ ampia flessibilita’ operativa nel procedere alla privatizzazione

e,   quindi,   nel   rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  non

discriminazione  richiamati dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,

convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,

prevedere  la  possibilita’  che  la alienazione della partecipazione

avvenga in una o piu’ fasi, mediante il ricorso singolo o congiunto a

offerta  pubblica di vendita, trattativa diretta, adesione ad offerte

pubbliche  di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli,

ovvero di cessione di diritti di opzione;

  Ritenuto  che, nella scelta delle modalita’ con le quali realizzare

la   privatizzazione  di  Alitalia  debbano  essere  assicurati,  tra

l’altro,  gli  obiettivi  dell’azionariato diffuso e della stabilita’

dell’assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle

caratteristiche  di  servizio  di  pubblica  utilita’ della attivita’

svolta da tale soggetto;

  Vista  la  preliminare  approvazione  da  parte  del  Consiglio dei

Ministri  dell’11 novembre 2004 dei criteri per la privatizzazione di

Alitalia e delle modalita’ di dismissione di cui al presente decreto,

tra i quali e’ stato previsto che nello Statuto della societa’, prima

della  stessa  dismissione, potra’ essere introdotta una clausola che

attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze poteri speciali

ai  sensi  dell’art.  2  del  citato decreto-legge n. 332 del 1994 in

linea con gli orientamenti comunitari al riguardo; cio’, a condizione

che  analoghe forme di tutela dell’interesse pubblico vengano assunte

dagli  altri Stati europei interessati dalla richiamata operazione di

integrazione;

  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati   e  del  Senato  della  Repubblica  ai  sensi  della  legge

14 novembre  1995,  n.  481,  nonche’ ai sensi della legge 3 dicembre

1996,   n.  662,  con  riferimento,  rispettivamente,  ai  criteri  e

modalita’  di  privatizzazione della Societa’ ed al piano industriale

della stessa;

  Vista  la  definitiva  approvazione  da  parte  del  Consiglio  dei

Ministri del 3 febbraio 2005 dei predetti criteri e modalita’;

  Considerata  la  necessita’  di  rispettare  il  richiamato impegno

assunto   dal   Governo  italiano  in  data  13 luglio  2004  con  la

Commissione  europea  a  rendere  minoritaria la partecipazione dello

Stato  nel  capitale  della societa’ al massimo nel periodo di dodici

mesi  dalla  concessione  della  garanzia  sul  prestito ponte di 400

milioni di euro;

  Sulla  proposta  del  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, di

concerto con il Ministro delle attivita’ produttive;

                              Decreta:

  L’alienazione   della   partecipazione   detenuta   dal   Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  in  Alitalia – Linee aeree italiane

S.p.A., che potra’ altresi’ includere la cessione diretta o indiretta

delle  obbligazioni  convertibili detenute, potra’ essere effettuata,

anche in piu’ fasi, mediante il ricorso singolo o congiunto a offerta

pubblica   di   vendita,  trattativa  diretta,  adesione  ad  offerte

pubbliche  di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli,

ovvero  cessione di diritti di opzione, fermo restando che, almeno in

una prima fase, la partecipazione del Ministero dell’economia e delle

finanze  al  capitale  di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., non

potra’ risultare inferiore al 30 per cento.

    Roma, 3 febbraio 2005

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri

                             Berlusconi

              Il Ministro dell’economia e delle finanze

                              Siniscalco

               Il Ministro delle attivita’ produttive

                               Marzano