Enti pubblici
Alitalia. Nel DPCM 3.2.2005 (G.U. 29.3.2005) le modalità per la dismissione della partecipazione statale
Alitalia. Nel DPCM 3.2.2005 (G.U. 29.3.2005) le modalità per la dismissione della partecipazione statale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2005
Modalita’ di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze in Alitalia – Linee aeree italiane S.p.a. (GU n. 72 del 29-3-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come
successivamente modificato dall’art. 4, comma 218, lettera a), della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l’art. 1, comma 2,
il quale prevede che l’alienazione delle partecipazioni detenute
dallo Stato in societa’ per azioni e’ effettuata con modalita’
trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione
dell’azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli
investitori istituzionali e che tali modalita’ di alienazione sono
preventivamente individuate, per ciascuna societa’, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
attivita’ produttive;
Visti in particolare gli articoli 1-bis e 2 del citato
decreto-legge n. 332 del 1994 che prevedono, rispettivamente, che le
dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in societa’
operanti in determinati settori, tra cui quello dei trasporti, sono
subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la
regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualita’ dei
servizi di rilevante interesse pubblico e che tra tali societa’ sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro dell’economia e finanze, di intesa
con il Ministro delle attivita’ produttive, nonche’ con i Ministri
competenti per settore, previa comunicazione alle competenti
Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti deve essere
introdotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria, una
clausola che attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze
uno o piu’ dei poteri speciali di cui allo stesso art. 2;
Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, del 9 ottobre
1996, n. 2228/96 che, considerato il legame sussistente tra gli
articoli 1-bis e 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994,
individua la necessita’ della previa istituzione di una autorita’ di
settore solo qualora si intenda inserire nello statuto della societa’
da dismettere una clausola attributiva allo Stato di poteri speciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato
in data 10 giugno 2004 ai sensi dell’art. 4, comma 230, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, che individua i criteri di esercizio dei
poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di
pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come
richiamato dall’art. 1, comma 2-ter del citato decreto-legge n. 332
del 1994, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di
pubblica utilita’, il Governo definisce i criteri per la
privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita’ di
dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell’espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
Visto l’art. 2, comma 192, della legge 3 dicembre 1996, n. 662, il
quale, tra l’altro, prevede che, prima di cedere la maggioranza del
capitale sociale di societa’ esercenti servizi di trasporto aereo, il
Governo provvede a trasmettere al Parlamento il relativo piano
industriale per l’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed, in particolare, l’art.
80, comma 7, che reca disposizioni in materia di modalita’ di
determinazione del prezzo di cessione per le operazioni di
alienazione di titoli gia’ negoziati in mercati finanziari
regolamentati;
Visto l’art. 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, che
prevede il versamento dei proventi derivanti dalle operazioni di
alienazione, di cui all’art. 1 del medesimo decreto, al fondo di
ammortamento di cui all’art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 21 dicembre 2000, in forza del quale
il Ministero dell’economia e delle finanze ha acquisito l’intera
partecipazione detenuta dall’IRI S.p.A. in liquidazione in Alitalia –
Linee Aeree Italiane S.p.A., pari a n. 820.880.682 azioni ordinarie e
corrispondenti a circa il 53,01 per cento del capitale, ai fini della
sua dismissione;
Visto che, nell’ambito degli aumenti di capitale della Societa’
realizzati nel corso del 2002, il Ministero dell’economia e delle
finanze ha sottoscritto complessivamente ulteriori n. 1.593.414.126
azioni ordinarie Alitalia e n. 1.207.147.404 obbligazioni
convertibili in un pari numero di azioni ordinarie Alitalia;
Considerato che, pertanto, il Ministero dell’economia e delle
finanze attualmente detiene complessivamente n. 2.414.294.808 azioni
ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,37, pari a circa il
62,3 per cento del capitale sociale di Alitalia e che, a seguito
dell’eventuale conversione delle obbligazioni di cui alla premessa
precedente, lo stesso Ministero potra’ incrementare la propria
partecipazione al capitale della Societa’ fino ad un massimo di n.
3.621.442.212 azioni ordinarie Alitalia (di seguito anche la
«partecipazione»);
Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure
urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio
dell’Alitalia, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2004, n. 203, che prevede la concessione di garanzie dello Stato
conformemente alle norme comunitarie a valere su finanziamenti di
breve termine contratti da Alitalia per il tempo necessario a
consentire la definizione e la successiva realizzazione da parte
della stessa societa’ di un piano industriale di ristrutturazione e
rilancio;
Considerato che la Commissione europea, con decisione del 20 luglio
2004 con la quale e’ stato autorizzato il rilascio della garanzia di
Stato a favore di Alitalia di cui al citato decreto-legge n. 159 del
2004, ha preso atto dell’impegno assunto dalle autorita’ italiane,
con lettera del Ministro per le politiche comunitarie al Commissario
per i trasporti e l’energia della Commissione europea in data
13 luglio 2004, a ridurre la partecipazione dello Stato al capitale
di Alitalia ad una quota di minoranza entro un arco temporale massimo
di dodici mesi dalla concessione della garanzia sul richiamato
prestito ponte di 400 milioni di euro e che il futuro piano di
ristrutturazione della societa’ non comportera’ alcun aiuto di Stato;
Considerato che nell’ambito dell’accordo stipulato in data
23 settembre 2004 tra Alitalia e le Organizzazioni sindacali, e’
stato evidenziato l’intendimento del Governo a mantenere comunque una
partecipazione al capitale di Alitalia di misura non inferiore al 30
per cento;
Visti i decreti dirigenziali in data 5 agosto 2004 e 8 ottobre
2004, adottati ai sensi del richiamato decreto-legge n. 159 del 2004,
con i quali e’ stata concessa la garanzia dello Stato sul
finanziamento derivante dal contratto di apertura di credito per
l’importo di euro 400 milioni stipulato da parte di Alitalia con la
Dresdner Bank AG;
Considerato che con nota del 6 ottobre 2004 Alitalia ha comunicato
al Ministero dell’economia e delle finanze di aver predisposto un
Piano industriale di ristrutturazione e rilancio per il periodo
2005-2008 coerente con i termini dell’accordo del 6 maggio 2004 tra
Governo, Alitalia e Parti sociali e con la normativa comunitaria in
tema di aiuti di Stato;
Considerato che tra gli elementi fondamentali contenuti nel
suddetto Piano di ristrutturazione e rilancio e’ indicato un aumento
di capitale della societa’ la cui sottoscrizione, prevista entro il
primo semestre del 2005, dovra’ avvenire con il concorso, almeno
proporzionale, del mercato e/o di altri operatori industriali del
settore, in linea anche con i richiamati impegni assunti dalle
autorita’ italiane in sede comunitaria;
Considerato che in data 15 ottobre 2004 e 15 dicembre 2004 sono
state effettuate le notifiche alla Commissione europea in
riferimento, rispettivamente, al previsto investimento di Fintecna in
Alitalia servizi e all’operazione di aumento di capitale;
Considerato che le azioni dell’Alitalia sono quotate sul Mercato
telematico azionario di Milano della Borsa italiana S.p.A.;
Considerato che Alitalia opera nel settore del trasporto aereo, e
in settori ad esso connessi, avendo, quale attivita’ principale,
l’erogazione di servizi di trasporto aereo di passeggeri e di merci
su linee nazionali, internazionali ed intercontinentali;
Ritenuto opportuno, anche in considerazione della attuale
situazione di mercato, di posizionamento strategico di Alitalia e del
quadro del processo di consolidamento del trasporto aereo in atto
nell’Unione europea, consentire e agevolare, ove necessario, la
realizzazione di alleanze che possono tra l’altro prevedere la
concentrazione fra Alitalia e altri primari vettori europei;
Considerata la difficolta’, nella attuale fase, di definire
puntualmente le piu’ opportune modalita’ di disimpegno da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze dal capitale di Alitalia,
avuto in particolare riguardo alle condizioni ed ai vincoli derivanti
dal processo di ristrutturazione e rilancio in atto, al prospettato
aumento di capitale da realizzarsi coerentemente agli orientamenti
che verranno eventualmente espressi dalla Commissione europea, alla
esistenza del prestito obbligazionario citato, nonche’ alla possibile
evoluzione di processi finalizzati alla conclusione di alleanze
strategiche con altri primari vettori europei;
Ritenuto pertanto opportuno – in considerazione della realizzazione
di una combinazione, anche dal punto di vista societario, delle
attivita’ di impresa tra Alitalia ed i soggetti partecipanti
all’alleanza di cui al punto precedente – assicurare al Ministero la
piu’ ampia flessibilita’ operativa nel procedere alla privatizzazione
e, quindi, nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione richiamati dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
prevedere la possibilita’ che la alienazione della partecipazione
avvenga in una o piu’ fasi, mediante il ricorso singolo o congiunto a
offerta pubblica di vendita, trattativa diretta, adesione ad offerte
pubbliche di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli,
ovvero di cessione di diritti di opzione;
Ritenuto che, nella scelta delle modalita’ con le quali realizzare
la privatizzazione di Alitalia debbano essere assicurati, tra
l’altro, gli obiettivi dell’azionariato diffuso e della stabilita’
dell’assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle
caratteristiche di servizio di pubblica utilita’ della attivita’
svolta da tale soggetto;
Vista la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei
Ministri dell’11 novembre 2004 dei criteri per la privatizzazione di
Alitalia e delle modalita’ di dismissione di cui al presente decreto,
tra i quali e’ stato previsto che nello Statuto della societa’, prima
della stessa dismissione, potra’ essere introdotta una clausola che
attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze poteri speciali
ai sensi dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 in
linea con gli orientamenti comunitari al riguardo; cio’, a condizione
che analoghe forme di tutela dell’interesse pubblico vengano assunte
dagli altri Stati europei interessati dalla richiamata operazione di
integrazione;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica ai sensi della legge
14 novembre 1995, n. 481, nonche’ ai sensi della legge 3 dicembre
1996, n. 662, con riferimento, rispettivamente, ai criteri e
modalita’ di privatizzazione della Societa’ ed al piano industriale
della stessa;
Vista la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei
Ministri del 3 febbraio 2005 dei predetti criteri e modalita’;
Considerata la necessita’ di rispettare il richiamato impegno
assunto dal Governo italiano in data 13 luglio 2004 con la
Commissione europea a rendere minoritaria la partecipazione dello
Stato nel capitale della societa’ al massimo nel periodo di dodici
mesi dalla concessione della garanzia sul prestito ponte di 400
milioni di euro;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita’ produttive;
Decreta:
L’alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero
dell’economia e delle finanze in Alitalia – Linee aeree italiane
S.p.A., che potra’ altresi’ includere la cessione diretta o indiretta
delle obbligazioni convertibili detenute, potra’ essere effettuata,
anche in piu’ fasi, mediante il ricorso singolo o congiunto a offerta
pubblica di vendita, trattativa diretta, adesione ad offerte
pubbliche di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli,
ovvero cessione di diritti di opzione, fermo restando che, almeno in
una prima fase, la partecipazione del Ministero dell’economia e delle
finanze al capitale di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., non
potra’ risultare inferiore al 30 per cento.
Roma, 3 febbraio 2005
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro delle attivita’ produttive
Marzano