Tributario e Fiscale

Monday 21 July 2003

Aliquote IVA ridotta per alcuni prodotti e servizi nella proposta di direttiva 77/388 CEE. Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa alle aliquote ridotte dell’ imposta sul valore aggiunto (presentata dalla Commissi

Aliquote IVA ridotta per alcuni prodotti e servizi nella proposta di direttiva 77/388 CEE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa alle aliquote ridotte dell imposta sul valore aggiunto (presentata dalla Commissione) Bruxelles, 16 luglio 2003, COM (2003) 397 finale

IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA [1] ,

visto il trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare larticolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni della direttiva 77/388/CEE [2] del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme, autorizzano gli Stati membri ad applicare una o due delle aliquote ridotte, che non possono essere inferiori al 5% e che si applicano unicamente ad una lista limitativa di beni e di servizi.

(2) Inoltre, esse prevedono che, sulla base di una rapporto della Commissione, il Consiglio riesamini ogni due anni, a partire dal 1994, il campo di applicazione delle aliquote ridotte.

(3) Nella sua comunicazione del 2000, la Commissione ha definito una strategia rivolta a migliorare il funzionamento del sistema dellIVA nellambito del mercato interno. Ha proposto una strategia basata su quattro obiettivi principali, cioè la semplificazione e la modernizzazione delle regole esistenti, unapplicazione più uniforme delle disposizioni attuali ed una nuova realizzazione della cooperazione amministrativa.

(4) A tal fine, la Commissione ha proposto un programma di azioni a tappe allo scopo di pervenire nel breve periodo a dei miglioramenti concreti e indispensabili dellattuale sistema. In tale contesto, conviene procedere ad una revisione e ad una razionalizzazione delle regole e deroghe applicabili alle aliquote IVA ridotte.

(5) Ogni modifica apportata deve risultare compatibile con lobiettivo di lungo periodo della Comunità del passaggio ad un regime definitivo di IVA, fondato sul principio della tassazione nel paese dorigine; ciò implica che si debba proseguire sulla via del ravvicinamento delle aliquote IVA;

(6) Lultimo rapporto della Commissione del 22 ottobre 2001ha concluso che converrebbe procedere ad una revisione del campo di applicazione delle aliquote ridotte, in seguito alla valutazione dellesperienza delle aliquote ridotte per i servizi a forte intensità di mano dopera.

(7) Il rapporto di valutazione della Commissione del 2 giugno 2003, fondato in particolare sui rapporti forniti dagli Stati membri aventi partecipato allesperienza delle aliquote ridotte per i servizi a forte intensità di mano dopera, conclude che, in seguito a tale esperienza, non è possibile identificare in modo evidente un effetto favorevole alloccupazione, né una riduzione del sommerso.

(8) Tenuto conto, da una parte, dei risultati poco probanti dellesperienza delle aliquote ridotte per i servizi a forte intensità di mano dopera e, dallaltra parte, della necessità di migliorare il funzionamento del mercato interno, è il caso di procedere ad una revisione della struttura attuale delle aliquote IVA ridotte.

(9) Questa revisione non si può limitare ad una revisione del loro campo di applicazione, compresa linclusione di nuove categorie o la precisazione di categorie già individuate, ma deve ugualmente essere estesa alle diverse deroghe specifiche applicabili in materia di aliquote, allo scopo di semplificarle e razionalizzarle. Deve ugualmente includere delle misure adeguate che permettano di decidere definitivamente dellaliquota IVA applicabile ai servizi a forte intensità di mano dopera.

(10) Per delle ragioni di certezza del diritto, conviene innanzitutto precisare che gli Stati membri hanno facoltà di applicare unaliquota ridotta soltanto ad una parte si una categoria di beni o servizi previsti dallallegato H, a condizione che lapplicazione di una simile aliquota non produca distorsioni della concorrenza e che la Commissione disponga degli elementi dinformazione necessaria per verificare lassenza di simili distorsioni.

(11) Conviene ugualmente sostituire il termine dei due anni con uno di cinque anni per il riesame del campo di applicazione delle aliquote ridotte. Infatti, lesperienza mostra che il termine di due anni è troppo breve per poter vedere degli elementi veramente nuovi.

(12) Inoltre, conviene dare agli Stati membri le stesse possibilità di applicare delle aliquote ridotte in alcuni settori e razionalizzare le molteplici deroghe attualmente in vigore in materia di aliquote, allo scopo di evitare potenziali distorsioni della concorrenza.

(13) La lista dei beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte deve dunque essere riveduta al fine di integrarvi le categorie di beni e servizi per i quali un certo numero di Stati membri applicano unaliquota ridotta sulla base di deroghe specifiche senza la constatazione che questo mette in pericolo il buon funzionamento del mercato interno.

(14) Le deroghe applicabili in materia di aliquote devono ugualmente essere riviste, allo scopo di ottenere una lista di riferimento unica per lapplicazione di aliquote diverse dalle aliquote normali. Ciò costituisce una semplificazione ed una razionalizzazione importanti della struttura delle aliquote IVA allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno.

(15) Le deroghe accordate tenendo conto della situazione geografica di alcune regioni devono essere uniformate e limitate strettamente ai beni e servizi che diano luogo ad un consumo in quei territori.

(16) Conviene quindi modificare la direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) Larticolo 12 è modificato come segue:

a) il punto b) del paragrafo 3 è soppresso

b) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

“Ciascuna aliquota ridotta è fissata in modo tale che lIVA risultante dallapplicazione di questa aliquota permetta normalmente di dedurre la totalità dellIVA la cui deduzione è autorizzata conformemente allarticolo 17.

Gli Stati membri possono, allinterno di una data categoria fissata nellallegato H, applicare unaliquota ridotta solo a certi beni o a certi servizio a certi aspetti specifici di beni e servizi, a condizioni che tale applicazione di aliquote differenti non provochi distorsioni alla concorrenza.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri devono comunicare gli elementi necessari per verificare che tale condizione sia rispettata.

Sulla base di un rapporto della Commissione, il Consiglio riesamina ogni cinque anni, a partire dal 2004, il campo di applicazione delle aliquote ridotte. Il Consiglio, deliberando allunanimità su proposta della Commissione, può modificare la lista di cui allallegato H”.

c) il paragrafo 6 è soppresso.

2) Larticolo 28 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

“2. Nonostante larticolo 12 paragrafo 3, le disposizioni dei punti da a) ad e) si applicano durante il periodo transitorio previsto dallarticolo 28.

a) Gli esoneri con rimborso della tassa pagata ad uno stadio anteriore e le aliquote ridotte inferiori ai tassi minimi fissati allarticolo 12, paragrafo 3, in materia di aliquote ridotte, che erano applicabili dal primo gennaio 2003, che sono in conformità con la legislazione comunitaria e che rispondono ai criteri fissati allarticolo 17 della seconda direttiva dell11 aprile 1967, possono essere mantenuti.

La deroga prevista al primo comma non può riguardare che la consegna di beni o la prestazione di servizi di una delle categorie figuranti allallegato H.

Gli Stati membri adottano le disposizioni che permettono di garantire la determinazione delle risorse proprie afferenti a tali operazioni.

b) Gli Stati membri che, ai sensi dellarticolo 12, paragrafo 3, sono stati obbligati ad aumentare di più del 2% la loro aliquota normale in vigore al primo gennaio 1991, possono applicare unaliquota ridotta inferiore al minimo fissato allarticolo 12, paragrafo 3, per ciò che riguarda laliquota ridotta applicabile alla consegna di beni ed alla prestazione di servizi delle categorie previste dallallegato H.

Gli Stati membri non possono introdurre degli esoneri con rimborso della tassa pagata allo stadio anteriore sulla base del primo comma.

c) Gli Stati membri possono applicare alle consegne di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate in certe regioni insulari lontane e che diano luogo ad un consumo in questi territori, oltre che alle importazioni effettuate direttamente in tali regioni delle aliquote IVA fino al 30% inferiori alle corrispondenti aliquote sul continente:

i) la Francia: in Corsica

ii) la Grecia: nei dipartimenti di Lesbo, Chios, di Samos, del Dodecanneso, delle Cicladi e nelle seguenti isole del mar Egeo: Thassos, le Sporadi del Nord, Samutracia e Skyros;

iii) il Portogallo: nelle regioni autonome di Açores e di Madera;

d) LAustria può applicare, per le consegne di beni e le prestazioni di servizi effettuati nelle zone di Junkholz e di Mittelberg, una seconda aliquota normale inferiore a quella corrispondente nel resto dellAustria, senza essere inferiore al 15%.

e) Gli Stati membri che, al primo gennaio 1993, facevano uso della facoltà prevista allarticolo 5, paragrafo 5, punto a), come in vigore a questa data possono applicare alle operazioni di consegna di un lavoro laliquota applicabile al bene ottenuto dopo lesecuzione del lavoro.

b) Il paragrafo 6 è soppresso

3) Lallegato H è sostituito dal testo figurante allannesso della presente direttiva.

4) Lallegato K è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 2003. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni oltre ad una tavola di corrispondenza fra queste disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adotteranno tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno accompagnate da un simile riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tali riferimenti sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO H

LISTA DI BENI E SERVIZI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI ALIQUOTE IVA RIDOTTE

Trasponendo nelle legislazioni nazionali le seguenti categorie, gli Stati membri possono ricorrere ai codici di classificazione COICOP o, se si riferiscono a dei beni, alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la corrispondente categoria interessata.

1. Le derrate alimentari (comprese le bevande, ad esclusione, tuttavia, delle bevande alcoliche) destinate alla consumazione umana ed animale; gli animali viventi, i semi, le piante e gli ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione delle derrate alimentari; i prodotti normalmente utilizzati per completare o sostituire le derrate alimentari.

2. La distribuzione dellacqua.

3. I prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per la cura della salute, la prevenzione delle malattie ed il trattamento a fini medici e veterinari, compresi i prodotti utilizzati per la contraccezione e per la protezione igienica femminile.

4. La strumentazione medica, il materiale ausiliario e le altre apparecchiature normalmente destinate alla cura o al trattamento degli handicap, alluso personale ed esclusivo dei disabili, oltre al materiale elettrico, elettronico o altro, e ai mezzi di trasporto, concepiti o adattati alle persone disabili.

5. Il trasporto delle persone e dei bagagli che le accompagnano.

6. La fornitura di libri, compresi quelli per il prestito nelle biblioteche (comprese le brochures, depliant e simili, gli album, i libri di disegni o da colorare per i bambini, i partiti stampati o manoscritti, le carte e i rilievi idrogeografici o altro), i giornali e i periodici, ad esclusione del materiale consacrato interamente o in maniera preponderante alla pubblicità.

7. Il diritto di ammissione agli spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di attrazioni, concerti, musei, zoo, cinema, esposizioni e manifestazioni culturali simili.

8. I servizi forniti da scrittori, compositori e interpreti ed i diritti dautore che sono loro dovuti.

9. Il diritto di ammissione alle manifestazioni sportive e il diritto di utilizzazione delle istallazioni sportive.

10. La consegna, costruzione, trasformazione, ristrutturazione, riparazione, mantenimento e pulizia degli alloggi. Laffitto di alloggi nella misura in cui tale prestazione di servizi non è esonerata in virtù dellarticolo 13.

11. La consegna di beni e la prestazione di servizi di un tipo normalmente destinato ad essere utilizzato nella produzione agricola, ad esclusione, tuttavia, dei beni come macchine ed edifici.

12. La consegna di piante ed altri prodotti della floricoltura (compresi bulbi, radici e prodotti simili, i fiori tagliati ed ornamentali), oltre alla consegna li legna da ardere.

13. I servizi forniti da alberghi e stabilimenti simili.

14. I servizi di ristorazione.

15. La prestazione di servizi e la consegna di beni da parte di organismi riconosciuti come aventi un carattere sociale da parte degli Stati membri e impegnati nellopera di sostegno sociale, nella misura in cui tali operazioni non sono esonerate in virtù dellarticolo 13.

16. I servizi forniti dalle imprese di pompe funebri e di cremazione.

17. La fornitura di cure mediche e odontoiatriche oltre alle cure termali, nella misura in cui simili prestazioni non sono esonerate in virtù dellarticolo 13.

18. I servizi di assistenza a domicilio (ad esempio, aiuto a domicilio e cure destinate ai bambini, alle persone anziane, malate o disabili).

19. I servizi fognari ed i servizi prestati in connessione con la pulizia delle strade pubbliche nonché il trattamento o il riciclaggio dei residui, oltre ai servizi forniti dagli organismi di cui allarticolo 4 paragrafo 5.

20. La fornitura di energia elettrica e di gas attraverso i sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia distribuita in rete.