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Tuesday 10 May 2005

Al TAR Lazio vittoria del Codacons nei confronti della RAI in tema di accesso ai documenti amministrativi Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, sentenza n.3089/2005

Al TAR Lazio vittoria del Codacons nei
confronti della RAI in tema di accesso ai documenti
amministrativi

Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, Sezione seconda, sentenza n.3089/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO

-SEZIONE II –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.11911
del 2004 proposto dal CODACONS (Coordinamento delle Associazioni a Tutela
dell’Ambiente ed a Difesa dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), in persona
del legale rappresentante pro -tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv.
Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Legale Nazionale del
Codacons in Roma, Viale Mazzini n.73;

CONTRO

1) il Ministero delle
Telecomunicazioni, in persona del Ministro pro – tempore;

2) la Commissione Parlamentare
Vigilanza Rai, in persona del Presidente pro – tempore;

3) l’Autorità
Garante delle Telecomunicazioni, in persona del Presidente pro – tempore;

4) l’Autorità
Garante Concorrenza e Mercato, in persona del legale rappresentante pro – tempore;

5) la Commissione
per l’Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in persona del Presidente pro -tempore;

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello
Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12,
sono domiciliatari;

per l’annullamento:

del silenzio – rifiuto serbato
sull’istanza di accesso inoltrata dal Codacons in
data 23 settembre 2004 con la quali si chiedeva l’ostensione dei documenti
relativi all’avvenuto oscuramento delle emittenti radiofoniche Radio due e
Radio tre.

Visto il ricorso con la relativa
documentazione;

Visti gli atti di costituzione in
giudizio delle intimate Amministrazioni e della Commissione Parlamentare Vigilanza
R.A.I;

Viste le memorie prodotte dalle parti
a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica
udienza del 23 febbraio 2005 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avv. Peduto, delegato dall’avv. Rienzi, per l’associazione ricorrente;

Ritenuto in fatto ed in diritto
quanto segue:

FATTO

Con il proposto gravame
l’associazione ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto serbato
sull’istanza, notificata al Ministero delle Comunicazioni, alla Commissione
Parlamentare Rai, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con cui ha chiesto alla
citata Commissione Parlamentare ed al Ministero delle Telecomunicazioni di
"fornire idonea e documentata informativa circa le motivazioni sottese
all’oscuramento delle emittenti radiofoniche Radiodue
e Radiotre, attraverso l’esibizione degli atti del
procedimento amministrativo e l’estrazione delle relative copie".

Si sono costituite le intimate
amministrazioni prospettando l’inammissibilità sotto vari profili del proposto
gravame e contestando la fondatezza della pretesa ricorsuale.

Alla camera di consiglio del 23
febbraio 2005 il gravame è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame
l’associazione ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto serbato
sull’istanza, notificata al Ministero delle Comunicazioni, alla Commissione
Parlamentare Rai, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con cui ha chiesto alla
citata Commissione Parlamentare ed al Ministero delle telecomunicazioni di
"fornire idonea e documentata informativa circa le motivazioni sottese
all’oscuramento delle emittenti radiofoniche Radiodue
e Radiotre, attraverso l’esibizione degli atti del
procedimento amministrativo e l’estrazione delle relative copie".

In primis occorre distinguere la
posizione processuale delle singole amministrazioni intimate.

A tal fine il ricorso in trattazione
deve essere dichiarato inammissibile per quanto concerne la Commissione
Parlamentare, attesa la natura non amministrativa del suddetto organo, nonché l’Autorità Garante delle Telecomunicazioni,
l’Autorità Garante Concorrenza e Mercato e la Commissione per l’Accesso ai
Documenti Amministrativi, stante che a tali amministrazioni non è stata
richiesta l’esibizione di alcuna documentazione.

Relativamente alla posizione del Ministero delle
Telecomunicazioni il Collegio preliminarmente osserva che non è contestabile
riguardo alla vicenda in esame, avente ad oggetto il servizio pubblico
radiofonico, che il Codacons sia legittimato ad
esercitare il diritto di accesso.

In ordine alla prospettata eccezione con cui il
resistente Ministero ha prospettato l’inammissibilità del proposto gravame per
mancata formale indicazione dei documenti cui si riferiva l’istanza di accesso
[1], il Tribunale, pur avendo ben presente che il diritto di accesso non può
risolversi in una mera richiesta di informazioni in ordine all’esistenza ed
allo stato delle pratiche, nondimeno osserva che l’istanza avanzata dal Codacons, pur se non conteneva l’indicazione formale dei
provvedimenti adottati dal Ministero, tuttavia non poteva essere considerata
generica ed indeterminata, dato che i documenti di cui era stata chiesta
l’esibizione e di cui, peraltro, non è stata negata la sussistenza, ben
potevano essere facilmente individuati dalla suddetta amministrazione, essendo
a tal fine sufficiente l’indicazione della vicenda fattuale e del procedimento
che ne hanno giustificato l’adozione.

Ciò premesso, il proposto gravame in
parte deve essere accolto con conseguente condanna dell’intimato Ministero
all’esibizione degli atti richiesti con l’istanza di
accesso avanzata dall’associazione ricorrente.

Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.11911 del 2004, come in epigrafe proposto, in parte lo
dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie e, per
l’effetto, condanna l’intimato Ministero delle Telecomunicazioni all’esibizione
della documentazione richiesta dall’associazione ricorrente.

Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2004, dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici: Dr.
Domenico LA MEDICA – Presidente

Dr. Roberto CAPUZZI – Consigliere

Dr. Giuseppe SAPONE – Consigliere,
estensore

IL PRESIDENTE IL
GIUDICE ESTENSORE

Depositata in Segreteria il 22 aprile
2005