Penale

Friday 02 December 2005

Ai fini dell’ applicazione delle misure di prevenzione possono essere prese in esame anche le intercettazioni inutilizzabili per l’ emissione delle misure cautelari

Ai fini dellapplicazione delle misure di prevenzione possono essere prese in esame anche le intercettazioni inutilizzabili per lemissione delle misure cautelari

Cassazione Sezione sesta penale sentenza 30 settembre-3 novembre 2005, n. 39953

Presidente Agrò Relatore Fidelbo

Ricorrente Nicastro

Svolgimento del processo

Con decreto del 4 giugno 2003 il Tribunale di Palermo applicava nei confronti di Giovanni Nicastro la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di due anni e gli imponeva il versamento di una cauzione di mille euro.

Sulla impugnazione del proposto la Corte dappello di Palermo, con il decreto in epigrafe, confermava la misura di prevenzione, anche con riferimento alla durata, ma con una diversa motivazione, che escludeva il giudizio di pericolosità sociale qualificata, ritenendo che a carico del Nicastro sussistessero sufficienti indizi di appartenenza alla criminalità comune, ma non anche ad un sodalizio di tipo mafioso.

Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione il Nicastro, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dellarticolo 606 lettera c) Cpp. In particolare, si sostiene che la decisione dei giudici di merito sia basata su acquisizioni inutilizzabili, in quanto provenienti da intercettazioni ambientali disposte in un procedimento penale a carico dello stesso imputato e in quel procedimento ritenute illegittime.

Motivi della decisione

Il ricorso appare infondato.

Lunico motivo proposto impone di verificare leventuale esistenza di un limite di utilizzabilità nel processo di prevenzione dei risultati delle intercettazioni disposte nel processo penale.

La stessa questione era stata dedotta dalla difesa dinanzi al giudice dappello, che aveva respinto leccezione, ritenendo che la inutilizzabilità affermata nel processo di merito non può spiegare effetto vincolante nellautonomo giudizio di prevenzione, nel quale vige lopposta regola della piena utilizzabilità di qualsiasi elemento indiziario, purché certo e idoneo a giustificare il convincimento, ampiamente discrezionale, in ordine alla pericolosità sociale del proposto. Si tratta di un principio affermato da alcune sentenze della Corte di cassazione, anche in terna di intercettazioni, ma che è stato enunciato in relazione a fattispecie diverse. In particolare, le decisioni cui sembra far riferimento la sentenza impugnata riguardano casi in cui intercettazioni, legittimamente disposte nel processo penale, sono state utilizzate come elemento di prova nel procedimento di prevenzione ed in questi casi è stata ritenuta inapplicabile nel giudizio di prevenzione la disposizione di cui allarticolo 270 comma 1 Cpp diretta a limitare la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi (Cassazione, Sezione prima, 4967/94, Boccolato; Cassazione, Sezione sesta, 718/99, Contino). Infatti, larticolo 270 Cpp pone una regola che ha una valenza operativa interna al processo penale, tanto è vero che là dove deroga al principio generale prevede la possibilità di una utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento solo se risultino indispensabili per laccertamento di delitti per i quali è obbligatorio larresto in flagranza, chiarendo che si tratta di una disciplina rivolta esclusivamente al processo penale, non certo a quello di prevenzione.

Nel caso in esame la questione è diversa, in quanto occorre stabilire se i risultati di una intercettazione ambientale dichiarata illegittima nel corso di un giudizio penale possano essere acquisiti nel giudizio sulla pericolosità del soggetto, cioè se una prova viziata possa avere comunque accesso nel giudizio di prevenzione.

Non sembra che il principio dellautonomia del procedimento di prevenzione possa comportare sempre e comunque una indiscriminata utilizzazione degli elementi provenienti dal processo penale. Si tratta di un principio funzionale a dare una maggiore efficacia e tempestività alle decisioni del giudice in questa materia e si giustifica in quanto mentre nel processo penale si giudicano singoli fatti da rapportare a condotte tipiche costituenti reato, per cui sono richieste prove certe per pervenire allaffermazione della responsabilità dellimputato, nel procedimento di prevenzione si giudicano condotte complessive, indicative della pericolosità sociale, che viene formulata con una valutazione essenzialmente sintomatica. La stessa giurisprudenza che riconosce il principio di autonomia, quando ammette lutilizzazione di elementi desumibili da procedimenti penali, richiede che il giudice della prevenzione dia di essi una autonoma valutazione, nellottica cioè dello speciale giudizio, dando atto delle ragioni in base alle quali gli elementi utilizzati siano da ritenere sintomatici di una attuale pericolosità (Cassazione, Sezione sesta, 19 marzo 1997, Commisso; Cassazione, Sezione prima, 20 novembre 1997, Perreca; 31 gennaio 1992, Trimboli; 12 giugno 1990, Di Gennaro).

Ferma restando lautonomia dei due giudizi, che conoscono regole probatorie differenti, giustificabili in relazione alla diversità del loro oggetto, si ritiene che il materiale probatorio acquisito nel processo penale possa essere utilizzato, ma non in maniera indiscriminata, potendo essere individuati limiti allutilizzazione in presenza di vizi che, ad esempio, determinano una patologica inutilizzabilità. Così, per rimanere nel campo delle intercettazioni, sarebbe difficile sostenere lutilizzabilità dei risultati dellintercettazione in presenza della violazione delle regole e dei presupposti previsti direttamente dallarticolo 15 Costituzione, sicuramente applicabili anche nel processo di prevenzione.

Nella specie, linutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali è stata dichiarata per un difetto del provvedimento con cui si autorizzava luso degli impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica, in quanto il tribunale ha considerato apparente la motivazione che aveva constatato lindisponibilità degli impianti interni, limitandosi a ripetere la formula normativa. Si tratta di una inutilizzabilità che, ai fini dellacquisizione nel giudizio di prevenzione, non rileva in quanto riguarda una regola interna al processo penale, che non è in grado di proiettare i suoi effetti nellambito delle regole probatorie del regime della prevenzione. Con termine atecnico potrebbe parlarsi di una inutilizzabilità specifica del processo penale, nel senso che si tratta di un vizio relativo che non intacca in maniera sostanziale la validità della prova che è stata disposta e che per questa ragione può essere acquisita nel giudizio di prevenzione per essere valutata sulla base del diverso regime probatorio. Daltra parte, seppure in un diverso caso, sono stati ritenuti utilizzabili dal giudice della prevenzione elementi desunti da unordinanza di applicazione di misure cautelari annullata dalla cassazione per vizi di motivazione (Cassazione, Sezione prima, 6521, Perreca). In entrambi i casi, infatti, il vizio accertato nel processo penale non ha impedito al giudice della prevenzione di rivalutare autonomamente gli elementi contenuti negli atti dichiarati inutilizzabili.

Nel caso in esame, per le ragioni che precedono, i giudici di merito hanno legittimamente acquisito e valutato i risultati delle intercettazioni disposte in diverso procedimento e in base anche a tali risultati hanno formulato un giudizio di pericolosità del Nicastro, sorretto da una motivazione corretta e correlata alle risultanze in atti, fondate anche su altri elementi contenuti nellordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 15 ottobre 2001, nella sentenza del Tribunale di Palermo che lo aveva assolto dal reato di cui allarticolo 416bis Cp, nella sentenza della Corte di assise di appello di Palermo e nelle dichiarazioni di Michele Seidita, collaboratore di giustizia, da cui i giudici .

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.