Tributario e Fiscale

Wednesday 07 May 2003

Agevolazioni per società sportive militanti nei campionati di C1 e C2. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEDECRETO 31 gennaio 2003, n.98

Agevolazioni per società sportive militanti nei campionati di C1 e C2

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2003, n.98

Regolamento per l’attuazione dell’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di agevolazioni in favore di societa’ sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2. (GU n. 103 del 6-5-2003)

  IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l’articolo 145,  comma  13  della legge 23 dicembre 2000, n.

388,   come   modificato   dall’articolo 52,  comma 86,  della  legge

28 dicembre  2001, n. 448, che, nei limiti della quota di 20 miliardi

(pari  a  Euro 10.329.137,98) di un contributo straordinario concesso

al  CONI  per  l’anno 2001, riconosce a talune societa’ sportive, per

ogni   giovane  assunto,  uno  sgravio  contributivo  ed  un  credito

d’imposta,  e  che  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono

stabilite le modalita’ di applicazione delle citate agevolazioni;

  Visti  gli  articoli 3,  4  e  6  della legge 23 marzo 1981, n. 91,

recante  «Norme  in  materia  di  rapporti  tra  societa’  e sportivi

professionisti»;

  Visto  l’articolo  48  del  testo  unico delle imposte sui redditi,

approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986,  n.  917,  concernente  la determinazione del reddito di lavoro

dipendente;

  Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme

di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

  Visto  il  decreto  ministeriale  22 maggio  1998,  n. 183, recante

«Norme  per  l’individuazione  della  struttura  di gestione prevista

dall’articolo  22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241,  nonche’  la  determinazione  delle modalita’ per l’attribuzione

agli  enti  destinatari  delle  somme  a ciascuno di essi spettanti»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1998, n. 138.

  Visto  l’articolo   23  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300,  che  istituisce  il  Ministero  dell’economia  e  delle finanze

attribuendogli  le  funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro, bilancio e

programmazione economica e delle finanze;

  Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione

consultiva degli atti normativi nell’adunanza del 17 dicembre 2002;

  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a

norma  dell’articolo 17  comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,

effettuata con nota n. 3-507/UCL del 16 gennaio 2003;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                                Art. 1.

             Riconoscimento dello sgravio contributivo,

               del credito d’imposta e della riduzione

                    dei contributi previdenziali

  1.  Le  societa’  sportive,  militanti  nei campionati nazionali di

calcio  di serie C1 e C2, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, hanno

stipulato o stipulano contratti di lavoro subordinato, ai sensi degli

articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonche’ contratti di

lavoro  con  preparatori  atletici,  possono  usufruire dello sgravio

contributivo,  del credito d’imposta e della riduzione dei contributi

previdenziali,  di  cui  all’articolo  145,  comma  13,  della  legge

23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 86,

della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalita’ previste

negli articoli seguenti.

  2.  Le stesse agevolazioni sono riconosciute alla societa’ sportiva

che  abbia  provveduto  o  provveda  a  stipulare  il primo contratto

professionistico  con  il  giovane  calciatore che non abbia superato

ventidue anni di eta’.