Tributario e Fiscale

Tuesday 26 September 2006

Agenzia delle entrate Risoluzione 19/09/2006, n. 106. Ritenuta d’acconto per le spese di giudizio della parte che si è difesa personalmente

Agenzia delle entrate Risoluzione
19/09/2006, n. 106. Ritenuta d’acconto per le spese di giudizio della parte che
si è difesa personalmente

Con l’interpello specificato in
oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 25 del DPR n. 600 del 1973, è
stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa S.p.a., in un giudizio civile, è stata riconosciuta responsabile
dei danni cagionati al Sig. Beta nell’ambito di un rapporto contrattuale di
fornitura di un servizio telefonico. Il Giudice, nell’emettere la sentenza, ha
condannato l’istante a pagare le spese di giudizio e gli onorari legali.

Il Sig. Beta, avendo la qualità
di avvocato, ha partecipato al processo avvalendosi della facoltà di difendersi
personalmente. La Società
istante ha provveduto, quindi, a versare al Sig. Beta, non solo il quantum
previsto a titolo di risarcimento dei danni, ma anche l’importo delle spese
processuali, operando su queste ultime la ritenuta d’acconto prevista dall’art.
25 del D.P.R. 600 del 1973. Il Sig. Beta ha contestato tale comportamento
sostenendo che la ritenuta sia stata illegittimamente applicata, in quanto egli non avrebbe preso parte al giudizio come "avvocato
Beta difensore di sé medesimo" ex art. 86 c.p.c., bensì come membro
dell’associazione professionale "Studio Legale Beta".

Secondo il Sig. Beta, quindi, la Alfa
avrebbe dovuto corrispondergli l’intero importo liquidato in sentenza senza
operare alcuna ritenuta, come se fosse stato assistito da un altro avvocato
(che non avesse chiesto, peraltro, la distrazione delle spese a suo favore); il
Sig. Beta avrebbe successivamente corrisposto i compensi professionali allo
"Studio legale Beta" e quest’ultimo avrebbe emesso, nei suoi
confronti, regolare fattura per la prestazione resagli.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Premesso che non vi è l’obbligo
di assoggettare alla ritenuta d’acconto l’onorario corrisposto direttamente
alla controparte vittoriosa in giudizio, l’istante ritiene che, nel caso di
specie, non avrebbe dovuto operare la ritenuta.
Infatti, l’avvocato che ha patrocinato la causa, pur identificandosi con la
persona fisica danneggiata, non avrebbe agito in qualità di "difensore di
sé medesimo" ma in veste di "avvocato membro dello studio legale
associato". In sostanza, le somme liquidate in sentenza per le spese
processuali non avrebbero dovuto costituire per l’avvocato Beta reddito di
lavoro autonomo ai sensi dell’art.53 del Tuir, in quanto tali somme non
sarebbero entrate "immediatamente" a far parte del suo patrimonio
incrementandolo, se non per il tramite del "filtro" costituito
dall’associazione professionale.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Si fa preliminarmente presente
che l’istanza di interpello in esame non ha carattere preventivo rispetto
all’attuazione del comportamento rilevante ai fini tributari. Risulta, infatti,
dalla parte narrativa dell’interpello che sia già avvenuto
il pagamento delle spese giudiziali liquidate in sentenza e che la Alfa s.p.a. ha già effettuato
la relativa ritenuta.

Pertanto, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, del decreto del 26 aprile 2001,n. 209 [1], e
secondo quanto precisato al paragrafo 2.2 della circolare n. 50/E del 31 maggio
2001, l’istanza in esame non può essere trattata come "interpello del
contribuente" sul piano degli effetti.

Ciò nondimeno, si reputa
opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di
seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212.

A parere della scrivente, la tesi
argomentata dalla Alfa S.p.a. non può essere condivisa dato che, dalla sentenza
allegata all’istanza di interpello, non risulta in alcun modo che il Sig. Beta
si sia avvalso del patrocinio di un difensore terzo.

Anzi, in più punti della stessa
sentenza emerge chiaramente che il Sig. Beta si sia
presentato in causa nella sua veste e qualità di legale abilitato, esercitando,
quindi, la facoltà prevista espressamente dall’art. 86 [2] del c.p.c. E’
tecnicamente impossibile che la stessa persona possa assumere la veste di parte
del giudizio e di avvocato fuori dall’ipotesi contemplata dall’art.86 del
c.p.c. L’avvocato/parte processuale qualora non volesse difendersi
personalmente, dovrebbe chiedere l’ assistenza legale di un altro avvocato.

Diverso dal caso sopra descritto
è l’ipotesi contemplata nell’art.82[3], comma 1 del
c.p.c. che si riferisce alla possibilità per un cittadino (a prescindere dalla
sua qualità) di stare personalmente in giudizio nelle cause il cui valore non
ecceda gli euro 516,46.

Le due fattispecie previste
rispettivamente dagli articoli 86 e 82, comma 1 del
c.p.c. si differenziano notevolmente quanto a presupposti e ad effetti. Sotto
quest’ultimo punto di vista la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 12680 del 9 luglio 2004 ha statuito che
"la parte che sta in giudizio di persona può chiedere solo il rimborso
delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti la sua intenzione di
operare come difensore di sé medesimo ha diritto alla liquidazione delle spese
secondo tariffa professionale".

Dal punto di vista fiscale le
conseguenze delle due fattispecie sono notevolmente diverse; infatti, le spese
rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino (ai sensi
dell’art. 82, comma 1 del c.p.c.) non rivestono alcuna rilevanza reddituale
data la loro natura risarcitoria; invece, le somme liquidate a titolo di
rifusione delle spese di giudizio (comprensive degli onorari professionali)
all’avvocato che ha agito in base all’art. 86 del c.p.c.,
mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscale propri
delle somme corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente
all’avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione
delle spese processuali a suo diretto favore.

A tal proposito si richiama la Circolare di questa
Agenzia delle Entrate n. 203 del 1994. La parte soccombente che paga i suddetti
compensi professionali, nella sua qualità di sostituto d’imposta, deve
applicare la ritenuta a titolo d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25 del
D.P.R. 600 del 1973. Infine si precisa che, nel caso in cui l’avvocato esercita
la professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in
sentenza per l’attività professionale resa e le relative ritenute, dovranno
essere imputate all’associazione professionale.