Tributario e Fiscale

Wednesday 18 April 2007

Agenzia delle entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 21/E Roma, 17 aprile 2007, Oggetto: Reddito di lavoro dipendente, veicoli concessi in uso promiscuo – ritenute effettuate dal sostituto sulla base della disposizioni di cui all’

Agenzia delle entrate Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 21/E Roma, 17 aprile 2007,
Oggetto: Reddito di lavoro dipendente, veicoli concessi in uso promiscuo –
ritenute effettuate dal sostituto sulla base della
disposizioni di cui all’art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir

L’articolo 2,
comma 71, lettera a), del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito
dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera
a), del Tuir, in tema di valutazione della componente in natura del reddito
imponibile di lavoro dipendente (fringe benefit), derivante dalla messa a
disposizione, da parte del datore di lavoro, di un veicolo impiegato dal
dipendente non solo per l’attività di lavoro ma anche per fini personali (così
detto uso promiscuo).

In particolare, la citata
disposizione ha previsto che nella determinazione del reddito in natura del
dipendente, si deve assumere non più il 30 per cento, come
previsto dalla previgente formulazione dell’art. 51, comma 4, lett. a),
del Tuir, bensì il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte
periodicamente dall’ACI.

Il decreto-legge n. 262 del 2006 ha stabilito, inoltre,
che lo stesso valore costituisce il costo fiscalmente riconosciuto in sede di
determinazione del reddito d’impresa.

L’art. 2, comma
72, del citato decreto n. 262 del 2006 aveva inizialmente previsto che
le nuove disposizioni dovessero trovare applicazione già a partire dal periodo
di imposta 2006.

Successivamente, l’articolo 1,
comma 324, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha stabilito che, ai
soli fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l’aumento del
coefficiente forfetario dal 30 al 50 per cento, deve essere applicato a partire
dall’anno 2007.

Con la circolare n. 1 del 2007 è
stato chiarito che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro
dipendente, la componente in natura derivante dalla concessione in uso
promiscuo al dipendente di un veicolo, deve essere calcolata prendendo in
considerazione, per l’anno 2007, la nuova percentuale del 50 per cento, da
applicare all’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato
dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’ACI.

Si forniscono di seguito
ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione delle suddette norme, che
tengono conto delle precisazioni contenute nel comunicato stampa del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 21 marzo 2007.

Il citato articolo 2, comma 72,
del decreto-legge n. 262 ha
stabilito che ai soli fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e
dell’IRAP, relative al 2006 e ai periodi d’imposta successivi, il contribuente
può continuare ad applicare le previgenti disposizioni più favorevoli. Tale
previsione non ha subito modifiche ad opera delle
disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007.

La richiamata disposizione che
consente il versamento degli acconti d’imposta secondo le regole previgenti al
decreto-legge n. 262, si spiega con la volontà del legislatore, espressa nel
corpo del medesimo articolo 2, comma 72, del decreto-legge n. 262, di
modificare in senso favorevole ai contribuenti la disciplina fiscale dei
veicoli, qualora l’Italia riceva da parte del Consiglio dell’Unione europea
l’autorizzazione a fissare una misura ridotta della percentuale di detrazione
dell’IVA per gli acquisti dei beni di cui alla lettera c), del comma 1,
dell’art. 19-bis1, del DPR n. 633 del 1972, e delle relative spese.

In particolare, la norma
richiamata prevede che sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio
UE, con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell’art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvederà alla
modifica della misura recata dal comma 71 del medesimo art. 2 del decreto-legge
n. 262 del 2006.

In considerazione della ratio
perseguita dal legislatore, si ritiene che la previsione agevolativa che
consente di effettuare il versamento degli acconti considerando il coefficiente
inferiore del 30 per cento, debba trovare applicazione anche nei confronti dei
percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato.

Il termine "acconto",
ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato,
deve necessariamente intendersi riferito alle ritenute applicate dal sostituto
d’imposta in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche.

Pertanto, il sostituto d’imposta
deve calcolare le ritenute relative all’anno 2007
considerando il precedente coefficiente del 30 per cento da applicare
all’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato
dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’ACI.

Si evidenzia, inoltre, che tenuto
conto dell’unificazione della base imponibile previdenziale e di quella fiscale
apportata dal d.lgs n. 314 del 1997, le medesime considerazioni sopra esposte
debbano trovare applicazione anche nei confronti della determinazione
dell’imponibile previdenziale.

Conseguentemente, anche in sede
di trattenute previdenziali, il sostituto d’imposta dovrà calcolare la base
imponibile previdenziale del fringe benefit relativo all’utilizzo promiscuo del
veicolo, calcolando il coefficiente del 30 per cento.

Le maggiori ritenute
eventualmente effettuate nei primi mesi del 2007 (calcolate applicando il
coefficiente del 50 per cento) possono essere recuperate nel corso del 2007,
ovvero, qualora ciò comporti difficoltà operative per il sostituto d’imposta,
in sede di conguaglio di fine anno.

Per le medesime ragioni sopra
esposte, anche con riferimento ai soggetti cessati in corso dell’anno 2007 ma
prima che siano intervenute le suddette determinazioni, il sostituto d’imposta
effettuerà il conguaglio utilizzando il coefficiente del 30 per cento.

Nelle annotazioni al CUD,
dovranno essere riportati distintamente il valore del reddito in natura
riferito all’utilizzo promiscuo del veicolo e le modalità di valorizzazione.

Le Direzioni Regionali
vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.