Famiglia

Friday 21 December 2007

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 68 del 14.12.2007. Oggetto: Misure fiscali di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito

Agenzia delle Entrate, Circolare
n. 68 del 14.12.2007. Oggetto: Misure fiscali di sostegno a favore dei
contribuenti a basso reddito

INDICE – Premessa – 1.
Caratteristiche del beneficio – 1.2. Condizioni per la fruibilità del beneficio
– 1.3. Familiari a carico – 2. Beneficiari delle somme
– 3. Modalità di erogazione delle somme – 3.1. Modalità automatica – 3.2.
Richiesta al sostituto d’imposta – 3.3. Adempimenti del sostituti d’imposta –
3.4. Comunicazione di non spettanza delle somme – 3.5. Richiesta
all’amministrazione finanziaria – 3.6. Restituzione delle somme

PREMESSA

L’articolo 44 del decreto-legge 1
ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, ha
previsto misure di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito, in attesa dell’introduzione delle misure fiscali volte ad
assicurare il riconoscimento di una imposta negativa in favore dei medesimi
contribuenti.

Il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 8 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, ha individuato le categorie di
contribuenti destinatari del beneficio tributario e ha definito le modalità di
erogazione del predetto beneficio, diversificate sulla base della tipologia di
reddito posseduta dai destinatari medesimi.

La presente circolare illustra le
modalità applicative delle menzionate disposizioni.

1. Caratteristiche del beneficio

L’articolo 44 del decreto-legge 1
ottobre 2007, n. 159, ha
previsto la distribuzione, intesa come misura fiscale di sostegno al reddito –
in tal senso deve intendersi la formulazione "detrazione fiscale"
utilizzata dalla norma – di una parte delle maggiori entrate tributarie
affluite all’erario ai contribuenti che nel periodo d’imposta 2006 hanno avuto
un reddito complessivo non superiore a euro 50.000 e una imposta
netta pari a zero.

Il beneficio consiste
nell’attribuzione ai contribuenti che si trovano nella condizione sopradetta di
una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro
per ciascun familiare a carico.

L’ammontare del beneficio è
stabilito dalla norma quale "rimborso forfetario". Per tale ragione,
ove ricorrano i presupposti per fruire della provvidenza, la somma spettante
non deve essere ridotta in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, delle situazioni che hanno determinato il diritto
all’agevolazione.

Le somme percepite a titolo di
beneficio, ancorché definite come "detrazioni" dall’articolo 44 del
decreto-legge, non realizzano un risparmio dell’imposta da pagare
ma più propriamente concretizzano una elargizione di somme.

Le predette somme non concorrono
alla formazione del reddito complessivo e non sono imponibili ai fini delle
imposte sui redditi, delle addizionali e dell’imposta regionale sulle attività
produttive.

1.2. Condizioni per la fruibilità
del beneficio

Per aver diritto al beneficio è
necessaria l’esistenza di un reddito complessivo. Ciò si desume dalla
formulazione della norma che, facendo espresso riferimento all’
"imposta netta pari a zero", presuppone che nell’anno 2006 sia
stato prodotto un reddito complessivo anche se, per effetto dell’applicazione
delle disposizioni concernenti il calcolo dell’imposta dovuta, l’imposta netta
è pari a zero. Il beneficio compete anche ai soggetti che nel 2006 hanno
percepito un reddito inferiore alla deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione (così detta "no-tax area") e ai pensionati con
reddito di pensione non superiore a euro 7.500, redditi di terreni per un
importo non superiore a euro 185,92 e reddito derivante dall’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale.

Al riguardo si fa presente che il
beneficio in discorso spetta anche nelle ipotesi di esonero dalla presentazione
della dichiarazione dei redditi qualora l’imposta che risulta applicabile al
reddito complessivo, ridotto della deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione e delle deduzioni per oneri di famiglia, sia pari a zero.

La disposizione si applica ai
soggetti residenti nel territorio dello Stato. Al riguardo, valgono le
disposizioni contenute nell’articolo 2 del TUIR, per cui,
ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone fisiche
che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi
della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
la residenza ai sensi del codice civile.

Si ritiene che il requisito della
residenza debba sussistere tanto con riferimento al periodo d’imposta 2006 che
con riferimento al periodo d’imposta 2007.

Il beneficio non spetta, per
espressa previsione del comma 4-bis dell’articolo 44,
del decreto-legge n. 159 del 2007, qualora il reddito complessivo nell’anno
2006 sia stato superiore a euro 50.000.

1.3. Familiari a carico

Ai contribuenti cui spetta il
beneficio è concessa, per ciascun familiare a carico, l’ulteriore somma di euro
150. Per familiari si intendono, ai sensi dell’articolo 12 del Tuir, il coniuge
non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati nonché ogni altra
persona indicata nell’art. 433 del c.c. che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Per essere considerato a carico, il
familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro,
al lordo degli oneri deducibili. Nel reddito complessivo vanno computate anche
le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli
enti centrali della Chiesa cattolica.

Qualora nel 2006 il familiare sia
stato a carico di più soggetti, il beneficio fiscale deve essere ripartito
secondo il comma 2 dell’articolo 44 "in
proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi
familiari".

La formulazione della norma – che
qualifica il beneficio come una "detrazione fiscale" e che, per la
divisione tra i beneficiari, fa riferimento alla "detrazione per carichi
familiari" – potrebbe indurre a riferire la sussistenza dei requisiti al
2007, anno in cui è stato appunto ripristinato il sistema delle detrazioni di
lavoro e per carichi di famiglia. Tuttavia deve ritenersi che ai fini della
spettanza del beneficio stesso occorra fare riferimento all’anno
2006, come espressamente previsto dall’articolo 44, comma 1, del decreto-legge,
il quale stabilisce che il beneficio spetta ai "soggetti passivi
dell’imposta su reddito delle persone fisiche la cui imposta netta dovuta per
l’anno 2006 risulti pari a zero". Per quanto detto, occorre fare
riferimento alla percentuale di deduzione per carichi di famiglia fruita nel
2006.

Ai sensi dell’articolo 44, comma
1, ultimo periodo del decreto-legge n. 159 del 2007, sono esclusi dal beneficio
i soggetti per i quali nell’anno 2006
l’imposta netta risulta pari a zero, che risultino fiscalmente a carico di altri contribuenti ai
sensi dell’articolo 12 del Tuir. La norma in commento ha inteso attribuire il
beneficio al soggetto – in possesso dei requisiti previsti – che ha a proprio
carico un familiare e non anche a quest’ultimo, evitando che la misura di
sostegno possa essere attribuita ai soggetti con imposta netta pari a zero a
carico di altri soggetti che però non si trovano nelle
condizioni previste dalla legge per averne diritto.

2. Beneficiari delle somme

L’articolo 1 del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 novembre 2007 ha individuato le
categorie di contribuenti destinatari del beneficio tributario. In particolare,
l’articolo 1 stabilisce che le somme di cui all’articolo 44 del decreto-legge
n. 159 del 2007 competono ai soggetti residenti in Italia, non fiscalmente a
carico di altri, che nel 2006 hanno avuto un’imposta netta pari a zero, qualora
alla formazione del loro reddito complessivo abbiano concorso uno o più dei
seguenti redditi:

– redditi lavoro dipendente di
cui all’articolo 49, comma 1, del Tuir;

– redditi di pensione di cui all’articolo 49 del Tuir;

– taluni redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Tuir, e precisamente:

° compensi percepiti da soci di
cooperative di produzione e lavoro;

° redditi derivanti da rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa;

° remunerazioni dei sacerdoti;

° compensi per lavori socialmente
utili;

° assegni periodici corrisposti
al coniuge di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
c), del Tuir;

– redditi di lavoro autonomo di
cui all’articolo 53 del Tuir;

– redditi d’impresa di cui all’articolo 55 e d’impresa minore di cui al
successivo articolo 66 del Tuir, anche se conseguiti in forma di
partecipazione;

– taluni redditi diversi di cui
all’articolo 67, comma 1, del Tuir e precisamente:

– redditi derivanti da attività
commerciali non esercitate abitualmente;

– redditi derivanti da attività
di lavoro autonomo non esercitata abitualmente;

Per i soggetti titolari di
reddito di lavoro autonomo e di impresa esercitati abitualmente, l’imposta
netta considerata deve essere quella corrispondente al reddito assunto al lordo
delle perdite dichiarate.

Sono esclusi dal beneficio i
soggetti che nel 2006 hanno percepito un reddito complessivo alla cui
formazione hanno concorso soltanto redditi diversi da quelli sopra indicati,
come ad esempio i redditi fondiari, i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente non richiamati espressamente dalla norma (borse di studio, indennità
per cariche elettive, rendite vitalizie e previdenziali, assegni periodici
diversi da quelli percepiti dal coniuge). Ciò significa che nel caso in cui
questi ultimi redditi concorrano al reddito
complessivo con uno o più di quelli che danno titolo alla misura di sostegno,
il beneficio non viene meno.

3. Modalità di erogazione delle
somme

L’articolo 2 del decreto
ministeriale individua differenti modalità di erogazione delle somme a seconda della tipologia di reddito prodotta e
dell’eventuale presenza di un sostituto d’imposta

3.1. Modalità automatica

Ai soggetti titolari di redditi
di lavoro dipendente e assimilati e di pensione, che nel mese
di dicembre 2007 ricevono le retribuzioni dallo stesso sostituto
d’imposta che ha rilasciato loro il CUD relativo ai redditi del 2006, le somme
sono erogate automaticamente dal sostituto d’imposta medesimo nel mese di
dicembre 2007. Le somme sono attribuite sulla base dei dati conosciuti dal
sostituto d’imposta (e risultanti dal CUD rilasciato per il 2006) e la relativa
erogazione è attestata nel CUD/2008 (articolo 2, comma 1, del decreto). Ai pensionati
le predette somme sono attribuite sulla base dei dati conosciuti dall’ente
pensionistico (articolo 2, comma 2, del decreto).

La facoltà di rinunciare
espressamente all’attribuzione automatica del beneficio fiscale è riconosciuta
esclusivamente ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati ma
non anche ai pensionati.

La procedura di erogazione sopra
descritta è attivata in via automatica da parte del sostituto d’imposta;
tuttavia si fa presente che l’interessato è tenuto a fornire, anche successivamente
all’erogazione stessa, il codice fiscale dei familiari a carico per i quali ha
percepito la misura di sostegno, che deve essere indicato dal
parte del sostituto d’imposta nel modello 770/2008.

3.2. Richiesta al sostituto
d’imposta

L’erogazione del beneficio,
anziché in via automatica secondo le modalità illustrate nel precedente
paragrafo 3.1, deve essere espressamente richiesta al sostituto d’imposta
mediante apposita istanza (nella quale si attestano le specifiche informazioni
relative ai redditi prodotti nell’anno 2006, necessarie ai fini
dell’attribuzione delle somme spettanti) dai seguenti soggetti:

– soggetti che nel
mese di dicembre 2007 hanno un sostituto d’imposta diverso da quello che
ha rilasciato loro il CUD relativo ai redditi del 2006 (articolo 2, comma 3,
del decreto);

– soggetti che nel
mese di dicembre 2007 percepiscono redditi di lavoro dipendente,
assimilati o di pensione da un sostituto d’imposta e che nel 2006 hanno
percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati da un soggetto che non è
sostituto d’imposta (articolo 2, comma 4, del decreto). Rientrano tra questi,
ad esempio, i soggetti che nel 2006 erano lavoratori domestici e nel dicembre
2007 sono dipendenti di un sostituto d’imposta.

La richiesta in esame non può
essere inoltrata dai soggetti che, pur avendo diritto al beneficio, non
rientrano in una delle due categorie soggettive prima richiamate.

Ai fini della richiesta del
beneficio l’interessato deve attestare per iscritto, con riferimento al periodo
d’imposta 2006:

a) che l’imposta netta era pari a
zero;

b) che ha presentato la
dichiarazione dei redditi ovvero che era esonerato da tale adempimento;

c) i dati anagrafici e il codice
fiscale di ciascuno dei familiari a carico nel 2006 e per i quali si richiede
il beneficio;

d) la percentuale di spettanza
delle deduzioni per familiari a carico di cui ha eventualmente fruito nel 2006.

3.3. Adempimenti del sostituti
d’imposta

L’articolo 2 del decreto
ministeriale stabilisce che l’erogazione deve essere effettuata nel mese di dicembre 2007. Tale previsione va riferita
all’erogazione automatica da parte dei sostituti d’imposta e degli enti
pensionistici di cui al paragrafo 3.1.

Si fa presente che il beneficio
deve comunque essere erogato nel mese di dicembre anche se nel predetto mese
non è previsto il pagamento di emolumenti.

Il sostituto d’imposta è tenuto
ad erogare le somme all’interessato in via automatica, utilizzando – come si
afferma all’articolo 2, comma 6, del decreto – il monte ritenute disponibile
nel mese di dicembre. Nel caso in cui tali ritenute non siano
sufficienti a garantire il beneficio tributario a tutti i dipendenti,
assimilati e pensionati, il sostituto d’imposta è esonerato dall’erogazione con
riferimento a tutti i soggetti. La medesima disposizione rileva
anche se l’incapienza del monte ritenute si verifica nei mesi in cui
deve essere effettuata l’erogazione a seguito di apposita richiesta.

Pertanto il sostituto d’imposta,
dopo aver individuato i soggetti beneficiari (che per il 2006 hanno avuto un
reddito non superiore a euro 50.000 e una imposta
netta pari a zero risultanti dal CUD) deve definire per ciascuno di essi
l’ammontare del beneficio spettante ed erogarlo.

La compensazione da parte del
sostituto d’imposta avviene ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 1998.

Come chiarito in precedenza, le
somme da erogare a titolo di beneficio non concorrono alla formazione del
reddito complessivo e non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi e
delle relative addizionali. Le stesse non rilevano ai fini delle operazioni di
conguaglio dei redditi erogati nel 2007 e non influiscono sulla determinazione
delle addizionali all’Irpef.

3.4. Comunicazione di non
spettanza delle somme

Il comma 5 dell’articolo 2 del
decreto pone in capo ai percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilati, nonché ai pensionati che abbiano ricevuto
le somme in questione, l’obbligo di comunicare al proprio sostituto d’imposta
l’eventuale assenza del diritto a percepirle anche in parte.

La comunicazione deve essere resa
tempestivamente e, comunque, entro il termine ultimo dell’effettuazione delle
operazioni di conguaglio di fine anno 2008 (e, cioè, entro la
fine di febbraio 2009) per permettere entro tale data al sostituto
d’imposta di recuperare le predette somme.

Il sostituto d’imposta è tenuto a
operare il predetto recupero mediante trattenuta dagli emolumenti erogati nei
periodi di paga o di pensione successivi a quello in cui riceve la
comunicazione e non oltre quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio
dei redditi relativi al 2008.

3.5. Richiesta
all’amministrazione finanziaria

Per i soggetti diversi dai
pensionati e dai lavoratori dipendenti e, comunque, nelle ipotesi in cui il
beneficio non sia stato già attribuito dal sostituto
d’imposta secondo le modalità individuate nei paragrafi precedenti ovvero sia
stato attribuito solo in parte, senza tener conto – ad esempio – di familiari a
carico, l’articolo 2, comma 8, del decreto stabilisce che il soggetto può
richiedere il beneficio mediante la dichiarazione dei redditi relativa all’anno
d’imposta 2007.

I soggetti destinatari della
disposizione in esame possono essere, ad esempio:

– i lavoratori dipendenti,
assimilati e pensionati che non hanno ricevuto le somme dal sostituto d’imposta
per insufficienza del monte ritenute disponibile;

– i lavoratori dipendenti,
assimilati e pensionati che non si sono avvalsi della facoltà di presentare
l’istanza all’attuale sostituto d’imposta e quelli che, pur essendosene
avvalsi, non hanno ricevuto le somme dal sostituto d’imposta per insufficienza
del monte ritenute disponibile;

– i lavoratori dipendenti,
assimilati e pensionati che per qualsiasi motivo non hanno ricevuto il bonus
dal sostituto d’imposta (ad esempio, perchè fallito);

– i titolari dei redditi di
lavoro autonomo o di impresa anche occasionale;

– i lavoratori dipendenti che
nell’anno 2007 percepiscono redditi da un datore di lavoro che non riveste la
qualifica di sostituto d’imposta;

– i titolari di assegni periodici
del coniuge separato o divorziato che percepiscono gli assegni direttamente dal
coniuge senza il tramite di un sostituto d’imposta.

I soggetti esonerati dall’obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi possono richiedere il
beneficio mediante la presentazione di una istanza
utilizzando un apposito modello che sarà reso disponibile a tal fine
dall’Agenzia delle entrate successivamente all’approvazione dei modelli di
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, relativi al periodo d’imposta
2007.

3.6. Restituzione delle somme

L’articolo 2, comma 9, del
decreto individua le modalità di restituzione delle somme percepite e non
spettanti in tutto o in parte, da osservare qualora il recupero non avvenga ad opera del sostituto d’imposta. La restituzione può
avvenire attraverso la dichiarazione dei redditi ovvero, per i soggetti
esonerati dalla dichiarazione, mediante il versamento effettuato utilizzando il
modello F24. A tal fine sarà istituito un apposito codice tributo.

La restituzione delle somme con
le modalità sopradette può essere effettuata da tutti i soggetti che per errore
hanno richiesto il bonus non spettante o spettante in misura inferiore nonché
dai soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta (che lo ha
erogato in via automatica o su richiesta) e che non
hanno comunicato al sostituto d’imposta, per qualsiasi motivo, di non avervi
diritto in tutto o in parte (ad esempio, perché è fallito il sostituto
d’imposta o per cessazione del rapporto di lavoro).

Le Direzioni Regionali
vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.