Lavoro e Previdenza

Thursday 17 July 2008

“Agenzia delle Entrate, Circolare 11 luglio 2008, n. 49/E Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie – art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 – “Misure sperimentali per l’ incremento della produttività del la

Agenzia delle Entrate, Circolare
11 luglio 2008, n. 49/E Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di
acquisto delle famiglie – art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 –
“Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro” – Chiarimenti

Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali

Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso

Roma, 11 luglio 2008

INDICE

PREMESSA

1. SOMME EROGATE PER PRESTAZIONI
DI LAVORO STRAORDIARIO E PER I PREMI DI PRODUTTIVITA’ – IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL
10%

1.1. Soggetti beneficiari

1.2. Soggetti esclusi

1.3. Somme
oggetto dell’agevolazione

1.4. Imposta sostitutiva

1.5.
Applicazione dell’imposta sostitutiva e adempimenti del sostituto
d’imposta

1.6. Ulteriori disposizioni

1.7 Chiarimenti sui profili
giuslavoristici

2. ABROGAZIONE ARTICOLO 51, COMMA 2, LETTERA B), DEL TUIR

PREMESSA

Con il decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, concernente “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di
acquisto delle famiglie” (di seguito decreto), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 maggio 2008, n. 124, il Governo ha introdotto misure urgenti
di carattere finanziario mirate al sostegno della domanda ed all’incremento della
produttività del lavoro e del potere di acquisto delle famiglie.

In particolare, l’articolo 2 del
decreto, rubricato “Misure sperimentali per l’incremento della produttività del
lavoro”, prevede, in via sperimentale, che nel secondo semestre 2008 sia applicata una tassazione agevolata:

– allo straordinario dei
dipendenti nel settore privato;

– alle remunerazioni legate
all’incremento di produttività del lavoro nel medesimo settore.

La misura agevolativa consiste
nell’applicazione a dette somme, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, di
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionale e comunale, pari al dieci per cento.

Il comma 6 del
medesimo articolo 2 dispone, inoltre, l’abrogazione dell’articolo 51,
comma 2, lettera b) del TUIR che prevedeva l’esclusione di talune componenti
dalla base imponibile rilevante ai fini dell’imposizione del reddito di lavoro
dipendente.

Con la presente circolare si
forniscono chiarimenti in merito alle richiamate disposizioni, finalizzati a
risolvere dubbi interpretativi e ad agevolare gli adempimenti dei sostituti di
imposta.

1. SOMME EROGATE PER PRESTAZIONI
DI LAVORO STRAORDIARIO E PER I PREMI DI PRODUTTIVITA’ – IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL
10%

1.1. Soggetti beneficiari

Ai sensi dell’articolo 2, comma
5, del decreto, le nuove misure fiscali sono riservate ai lavoratori dipendenti
del settore privato, i quali abbiano percepito nel 2007 redditi di lavoro
dipendente, di cui all’art. 49 del Tuir, di ammontare non superiore a 30.000
euro lordi.

Poiché la disposizione fa
espresso riferimento ai “titolari di reddito di lavoro dipendente”
l’agevolazione è riservata esclusivamente a questi, con esclusione dei titolari
di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio,
i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto.

Ai fini della verifica della
soglia reddituale cui la norma subordina l’accesso al regime sostitutivo, si
deve considerare il reddito di lavoro dipendente, relativo al 2007, soggetto a
tassazione ordinaria. Nella determinazione del predetto limite devono essere
quindi esclusi eventuali redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007 ed
assoggettati a tassazione separata.

Il limite di 30.000 euro deve
intendersi come ammontare complessivo, riferito a tutti i redditi di lavoro
dipendente percepiti nel 2007, anche in relazione a più rapporti di lavoro.

La verifica del limite di reddito
di euro 30.000 riguarda i soli redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49
del Tuir, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo, come ad
esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate e
non rileva, quindi, l’eventuale superamento di tale limite per effetto di
redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.

Inoltre, la predetta verifica
deve essere effettuata con riferimento all’anno 2007, a nulla rilevando la
circostanza che nel 2008 il reddito di lavoro dipendente sia superiore al
predetto limite di 30.000 euro.

1.2. Soggetti esclusi

Sono esclusi dalla misura
sperimentale prevista per il secondo semestre 2008 i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Trattasi dei dipendenti che
prestano servizio in “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

Al riguardo, si segnala che il
comma 5 dell’art. 2 del decreto prevede, al termine della sperimentazione, una
verifica circa gli effetti della disposizione in commento ad
opera del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro, cui
partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, al
fine di valutare l’eventuale estensione del provvedimento anche ai dipendenti
pubblici.

1.3. Somme
oggetto dell’agevolazione

L’art. 2 del decreto ha
introdotto, con efficacia limitata al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31
dicembre 2008, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionale e comunale, pari
al 10 per cento, nel limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, sulle
somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro
straordinario effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008;

b) per prestazioni di lavoro
supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche
effettuate nel periodo suddetto (1° luglio – 31 dicembre 2008) e con esclusivo
riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29
maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto;

c) in relazione ad incrementi di
produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento
economico dell’impresa.

In base al tenore letterale
dell’art. 2, comma 1, del decreto, con riferimento alle prestazioni di lavoro
di cui alle lettere a) e b) (prestazioni di lavoro straordinario e prestazioni
di lavoro supplementare o rese in funzione di clausole elastiche), l’imposta
sostitutiva si applica sui compensi relativi a prestazioni effettuate dal
dipendente nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, a condizione che nel
medesimo periodo (fermo restando quanto si dirà in tema di cassa allargata)
detti compensi vengano effettivamente erogati dal
sostituto d’imposta.

Pertanto, e in via esemplificativa,
lo straordinario e il lavoro supplementare effettuati a
giugno 2008 e pagati a luglio 2008, così come quello effettuato a
dicembre 2008 ma pagato dopo il 12 gennaio 2009 (principio di cassa allargata)
devono essere esclusi dalla tassazione agevolata. Lo straordinario e il supplementare effettuati a dicembre 2008 e retribuiti
entro il 12 gennaio 2009 rientreranno invece nel regime agevolato.

Per quanto concerne i premi di
produttività di cui al punto c) della disposizione in commento, ai fini dell’applicazione
dell’imposta sostitutiva rileva esclusivamente il momento di erogazione delle
somme, che deve collocarsi tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2008 (ovvero 12
gennaio 2009), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in
periodi precedenti.

In relazione agli aspetti
giuslavoristici relativi agli istituti in questione si rinvia al successivo paragrafo 1.7.

1.4. Imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva è applicata
agli emolumenti in commento, entro il limite di importo complessivo non
superiore a 3.000 euro, erogati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31
dicembre 2008.

Il limite reddituale suddetto
deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento.

La disposizione in commento,
nell’individuare l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva in
questione, fa riferimento esclusivamente alle “somme erogate”. Dal tenore
letterale della norma emergono due considerazioni. La prima è relativa alle
modalità – in denaro ovvero in natura – con le quali possono effettuarsi le
erogazioni e conduce ad escludere dall’ambito di applicazione dell’agevolazione
i compensi in natura erogati a titolo di corrispettivo del lavoro straordinario
o supplementare effettuato dal lavoratore, ovvero erogati in relazione ad
incrementi di produttività.

La seconda riguarda l’arco
temporale cui riferire le erogazioni. Al riguardo, in applicazione del criterio
di cassa previsto dall’articolo 51 del Tuir per
l’imputazione al periodo d’imposta degli emolumenti di lavoro dipendente, deve
ritenersi che l’imposta sostitutiva si applica alle somme di cui all’art. 2 del
decreto, percepite nel periodo dal primo luglio fino al termine del periodo
d’imposta 2008. Tenendo conto altresì della disposizione generale di cui
all’art. 51, comma 1, del Tuir, secondo cui si considerano percepiti nel
periodo d’imposta le somme corrisposte fino al 12 gennaio dell’anno successivo,
si ritiene che per il riscontro del limite di 3.000 euro occorra considerare,
così come indicato nel paragrafo 1.3, le somme oggetto
dell’agevolazione erogate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 12 gennaio
2009.

La parte delle predette somme che
supera il limite di 3.000 euro lordi concorre a formare il reddito complessivo
del percipiente ed è assoggettata a tassazione con l’applicazione delle
aliquote ordinarie.

L’importo di 3.000 euro è da
intendersi come limite complessivo alla cui determinazione concorrono sia le
somme erogate a titolo di retribuzione delle prestazioni di lavoro
straordinario o supplementare effettuate, sia i premi di produttività. Tale
limite, inoltre, non può essere superato neanche in presenza
di più rapporti di lavoro.

1.5. Applicazione dell’imposta
sostitutiva e adempimenti del sostituto d’imposta

Ai sensi del comma 3 dell’art. 2
del decreto, l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto
d’imposta.

In particolare il sostituto
d’imposta applica la tassazione sostitutiva in via automatica qualora egli
stesso abbia rilasciato il CUD, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso
per l’intero 2007.

Se il sostituto tenuto ad
applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che abbia rilasciato il CUD per
il 2007 o l’abbia rilasciato per un periodo inferiore all’anno,
ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che il
lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro
dipendente conseguito

nel
2007, considerato che in tal caso il sostituto non è in grado di conoscere
direttamente se nel 2007 il lavoratore abbia percepito più o meno di 30.000
euro a titolo di reddito di lavoro dipendente.

Analoga comunicazione deve essere
fatta dal lavoratore che nel 2007 non abbia percepito
alcun reddito di lavoro dipendente.

Il dipendente è, in ogni caso,
tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad
avvalersi del regime sostitutivo, nelle ipotesi in cui:

• nel corso del 2007, oltre al
rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta che eroga i compensi
assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di
lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di 30.000 euro di reddito da
lavoro dipendente;

• nel corso del 2008, abbia
intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già
assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di 3.000 euro prestabilito dalla norma.

La norma prevede, tuttavia, che
il lavoratore anche nei casi in cui il sostituto sia
direttamente tenuto all’applicazione della imposta sostitutiva, possa
rinunciare al regime sostitutivo, facendone richiesta per iscritto al proprio
datore di lavoro. Ciò, ad esempio, quando l’imposta sostitutiva si presenti
meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di
oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di
imposizione sostitutiva.

A seguito di espressa rinuncia
del lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione concorre alla
formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a
far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo,
siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva pur in assenza dei
presupposti richiesti dalla legge. Analogamente, il contribuente utilizzerà la
dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione
ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.

In assenza di rinuncia espressa
da parte del dipendente, il sostituto d’imposta, ricorrendone i presupposti,
procede all’ applicazione dell’imposta sostitutiva.

Ciò non toglie, tuttavia, che il
sostituto d’imposta, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno
favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi,
applichi la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.

Qualora sussistono i presupposti
richiesti dalla norma, l’imposta sostitutiva deve essere applicata sin dalla prima erogazione effettuata successivamente al 1° luglio
2008, fermi restando gli opportuni aggiustamenti da effettuare in sede
di conguaglio di fine anno, ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro
intervenuta prima della fine dell’anno.

L’imposta sostitutiva, ove non
trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi, semprechè ovviamente ne
ricorrano i presupposti. L’imposta sostitutiva può essere oggetto di
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, concernente “norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni”.

Il sostituto d’imposta deve
indicare separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta
sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al
dipendente. Il sostituto deve altresì indicare nel CUD, al fine di consentire i
necessari controlli sulla corretta fruizione del beneficio, la parte di
reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale
l’agevolazione non sia stata applicata in ragione
della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.

Il sostituto d’imposta può
compensare l’imposta sostitutiva con altre ritenute ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, recante “norme sullo scomputo dei
versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati

a fronte
dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei
sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro
autonomo di ammontare significativo”.

1.6. Ulteriori disposizioni

Per quanto riguarda
l’accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso relativi
all’imposta sostitutiva introdotta, il comma 4 dell’art. 2 in commento prevede
l’applicazione, in quanto compatibili, delle ordinarie disposizioni in materia
di imposte dirette.

La disposizione in esame
chiarisce, al comma 2, che i redditi soggetti
all’imposta sostitutiva (che – come detto – non possono superare l’importo di
3.000 euro) non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF del
percipiente.

Inoltre, ai sensi del comma 2
dell’articolo 2 del decreto, gli stessi redditi soggetti all’imposta
sostitutiva, entro il limite di 3.000 euro, non devono essere considerati ai
fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del
percipiente o del suo nucleo familiare, di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109 (recante “Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”).

Per espressa
disposizione del comma 2, dell’articolo 2, del decreto, i redditi
soggetti all’imposizione sostitutiva in discorso devono essere computati ai
fini del riscontro delle condizioni previste per l’accesso alle prestazioni
previdenziali ed assistenziali.

La medesima norma, fa, tuttavia,
salve le prestazioni in godimento in relazione ai redditi fino a 30.000 euro.

1.7 Chiarimenti sui profili
giuslavoristici

Tra i profili di rilevanza
giuslavoristica si pone il problema, in primo luogo, di definizione del
concetto di lavoro straordinario. Il comma 1, lett. a), del decreto rinvia,
genericamente, a prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2003, ragione per cui la tassazione agevolata troverà applicazione non solo alle prestazioni straordinarie rese
oltre la 40ª ora (c.d. nozione legale) ma anche oltre il minor limite stabilito
dai contratti collettivi.

A questo riguardo si ricorda infatti che il decreto legislativo n. 66 del 2003,
all’articolo 1, comma 2, lett. c), definisce «“lavoro straordinario” il lavoro
prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito all’articolo 3».
In base all’articolo 3, a
sua volta, «l’orario normale è fissato in 40 ore settimanali; i contratti
collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore
e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in
un periodo non superiore all’anno».

La precisazione “ai fini
contrattuali” contenuta nell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 66 del 2003 è stata ribadita dal Ministero del Lavoro nella
circolare n. 8 del 2005, secondo cui «i contratti collettivi possono stabilire
che la durata dell’orario normale sia ridotta rispetto al limite legale delle
40 ore. Questa facoltà ha ad oggetto una riduzione d’orario valida ai soli fini
contrattuali».

Qualora il contratto collettivo
preveda una durata minore dell’orario normale, è evidente che le prestazioni
lavorative svolte al di là dell’orario indicato dai contratti come “normale”
rientrano, ai fini contrattuali e pertanto anche ai fini del calcolo della
retribuzione, nella definizione di “lavoro straordinario”. La stessa circolare,
al riguardo, precisava infatti «il lavoro
straordinario deve essere computato separatamente dal computo del lavoro
normale e deve essere retribuito con una maggiorazione, rispetto al lavoro
normale, il cui ammontare è stabilito dalla contrattazione collettiva.
Quest’ultima può disporre che, in aggiunta o in alternativa alla maggiorazione
retributiva, i lavoratori possano usufruire di riposi compensativi».

Sono i contratti collettivi,
infatti, a stabilire la retribuzione che deve essere versata a titolo di
straordinari e a definire quando – proprio a questi fini – il lavoro deve
essere considerato tale, così come avviene anche per il caso di lavoro
supplementare nel part-time.

Allo stesso modo, la circolare n.
8 del 2005, dopo aver dato atto che «nel nostro ordinamento non vige più,
pertanto, un limite positivo alla durata giornaliera del lavoro ma, semmai, un
limite che può ricavarsi, a contrario, dal combinato disposto dagli articoli 7
e 8 del decreto nella misura di 13 ore giornaliere, ferme restando le pause.” e che “Tale individuazione
risulta conforme al dettato costituzionale che impone alla legge di definire la
durata massima della giornata lavorativa», chiarisce che «la limitazione
positiva della durata della prestazione lavorativa giornaliera, benché non sia
disposta per legge, potrebbe essere disposta dalla autonomia privata, ma ai
soli fini contrattuali, imponendo un limite anche alla modulazione, pertanto
alla flessibilità, dell’organizzazione del lavoro nella sue caratteristiche
temporali».

Pertanto, ove la
autonomia privata preveda un limite alla durata giornaliera della
prestazione lavorativa, la prestazione eccedente va considerata, “ai fini
contrattuali”, e dunque dal solo punto di vista retributivo, come
“straordinario” e, come tale, non può pertanto non rientrare nel regime di
tassazione agevolata previsto dal decreto.

La precisazione che tale
limitazione vale ai fini contrattuali, e non a quelli legali, chiarisce proprio
l’aspetto del computo della retribuzione. Il fatto che l’eventuale limite
stabilito dai contratti collettivi in misura inferiore alle 40 ore settimanali
valga a soli fini contrattuali, serve invece a chiarire che di tale eventuale
inferiore limite non si debba tener conto, invece, a
fini sanzionatori, di adempimenti amministrativi o del rispetto di determinate
norme di legge.

Si deve ulteriormente precisare
che, come già ribadito dalla circolare n. 8 del 2005, la possibilità di ridurre
il limite normale della attività lavorativa settimanale non spetta ai soli
contratti collettivi nazionali, bensì anche ai contratti territoriali e
aziendali, purché stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative.

Ove pertanto i contratti
collettivi, anche di secondo livello o aziendali, prevedano che una
retribuzione abbia carattere straordinario, ovvero che
determinati emolumenti siano corrisposti «in relazione a incrementi di
produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa», come
avviene anche per gli straordinari forfetizzati, ad esempio a personale di cui
all’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2003 (tra cui i
“capi reparto” in quanto rivestano compiti propri del personale direttivo o
comunque con potere di decisione autonomo), troverà applicazione il regime di
tassazione agevolato benché si tratti di personale al quale non si applicano –
ai fini normativi, ma non certo contrattuali – i limiti di cui all’articolo 3
del decreto legislativo n. 66 del 2003. Anche lo straordinario forfetizzato,
reso oltre l’orario normale di lavoro previsto dal decreto legge n. 66 del 2003
o dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale
applicabile rientra dunque nel regime di tassazione agevolata.

Compensi, premi o gettoni
corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di
riposo (ordinario o di legge) e festivi, rientrano nello speciale regime di
tassazione, nella misura in cui si tratta di compensi erogati per prestazioni
di lavoro straordinario ai sensi del comma 1, lett. a), o siano comunque
riconducibili alla ipotesi di cui al comma 1, lett. c).

Con riferimento invece a
prestazioni di lavoro a tempo parziale, la misura di cui al comma, 1, lett. b)
del decreto deve intendersi riferita – per identità di ratio – sia al lavoro
supplementare sia con riferimento alle prestazioni rese in funzione di clausole
elastiche: in entrambi i casi è infatti richiesto al
lavoratore di svolgere una prestazione lavorativa eccedente rispetto all’orario
inizialmente concordato. Tuttavia, in entrambi i casi, e al fine di evitare
comportamenti fraudolenti, il beneficio spetta unicamente ai lavoratori il cui
contratto di lavoro sia stato stipulato (ovvero
trasformato) prima del 29 maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda invece gli
elementi retributivi premianti di cui al comma 1, lett. c), essi riguardano
tutti gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa,
nonché altri elementi di competitività e redditività legati
all’andamento economico della impresa. Rientrano pertanto nella misura, a
titolo esemplificativo, premi di rendimento, forme di flessibilità oraria,
maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o
sistemi di «banca delle ore», indennità di reperibilità o di turno, premi e
somme corrisposte una tantum ecc., là dove,
ovviamente, comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza
organizzativa ovvero siamo legati alla competitività e redditività della
impresa.

Le somme di cui al comma 1, lett.
c), non devono essere necessariamente previste in contratti collettivi, ma
possono anche essere previste in modo unilaterale dal datore di lavoro purché
siano documentabili (per esempio attraverso la comunicazione scritta al
lavoratore della motivazione della somma corrisposta).

Il presupposto per la concessione
del beneficio è che la somma corrisposta, anche se continuativa, sia
riconducibile ad elementi di determinazione periodica, ancorché si tratti di
situazioni già strutturate e consolidate prima della entrata in vigore del
decreto. Per rientrare nel regime di tassazione agevolata gli incrementi di
produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di
competitività e redittività legati all’andamento economico della impresa non
devono dunque essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né
devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista
meramente quantitativo, siano superiori a quelli
ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato
ritenuto positivo dalla impresa.

Nel regime di tassazione
agevolata rientrano infine anche quelle somme erogate dai datori di lavoro in
relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa
e altri elementi di competitività, ancorché determinati in ambito territoriale
sulla base di indicatori correlati all’andamento congiunturale e ai risultati
conseguiti dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale.

Dal novero delle somme agevolate
sono unicamente esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa
che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come ad esempio, il superminimo
individuale).

2. ABROGAZIONE ARTICOLO 51, COMMA 2, LETTERA B), DEL TUIR

L’articolo 2, comma 6, del
decreto stabilisce che “Nell’articolo 51, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa”.

La disposizione soppressa
escludeva dalla base imponibile rilevante ai fini dell’imposizione del reddito
di lavoro dipendente le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro e
taluni sussidi economici dallo stesso concessi.

Per effetto della suddetta
soppressione, pertanto, concorrono alla formazione del reddito di lavoro
dipendente, per l’intero importo:

– le erogazioni liberali non
superiori nel periodo d’imposta a 258,23 euro concesse in occasione di
festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;

– i sussidi occasionali concessi
in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;

– i sussidi corrisposti a
dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a
rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172.

Si fa presente che, in
applicazione del principio di cassa che caratterizza la tassazione dei redditi
di lavoro dipendente, la richiamata disposizione abrogativa si applica con
riguardo alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto (29 maggio 2008).

Le Direzioni regionali
vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la
presente circolare vengano puntualmente osservati
dagli uffici.