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Monday 27 April 2020

“Adelante Pedro, ma con juicio…” Il DPCM 26 aprile 2020 lockdown attenuato? Sì, ma con cautela

Continua l’emergenza COVID-19 e la normativa dettata in tema si arricchisce di un nuovo DPCM che, ovviamente, sostituisce i precedenti.
Da segnalare un’attenuazione delle misure inerenti la libertà di circolazione dei cittadini, ancora sottoposta a vincoli piuttosto rigidi, e la riapertura di alcuni settori produttivi e merceologici.
Disposta l’introduzione delle mascherine, anche di comunità (?), quale presidio di protezione ed obbligo di misurazione della temperatura corporea per poter accedere al lavoro, ai servizi od agli esercizi commerciali ed a quelli resi dalla professioni intellettuali.
Per rendere maggiormente intellegibili le misure le pubblicheremo suddivise raggruppandole per tipologia.

Libertà di circolazione e spostamenti

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti.
La definizione di congiunti è ricavabile dal tenore dell’articolo 199 del codice di procedura penale che li identifica in ascendenti, discendenti, anche in virtù di rapporto di adozione, coniuge, convivente in virtù di unione civile, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii, nipoti e affini, solo se il coniuge non è morto e vi è prole (ex art. 307, comma 4).
Con interpretazione estensiva che fa leva sul disposto dell’articolo 199 c.p.p. coniuge separato, persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso
La possibilità è concessa purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano.
Detta facoltà è concessa solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Possono rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza i cittadini che al momento e fino al 4 maggio, sono domiciliati presso altre abitazioni poste fuori dal proprio comune di residenza o domicilio abituale ed impossibilitati al rientro.

Non possono uscire dal proprio domicilio, residenza o abitazione:
i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C che debbono limitare i contatti sociali.
Essi debbono contattare il proprio medico curante.
È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.
La definizione di assembramento non è fornita dal Legislatore e pertanto pare potersi individuare, alla luce della normativa COVID-19 in un numero di persone superiore a 2, nei luoghi all’aperto, salva ogni considerazione relativa alla necessità di rispettare, anche in ambienti chiusi, la distanza di un metro tra una persona e l’altra.
È data facoltà al Sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto delle condizioni sopra indicate.
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto in tema di assembramento (quindi non potranno entrare gruppi composti da più di due persone e sarà necessario che ogni singolo gruppo sia posto ad una distanza di almeno un metro da gruppo od altra persona).
Restano chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Attività ludiche o ricreative

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
È possibile svolgere attività sportiva o motoria (è quindi possibile camminare, correre, fare jogging, ginnastica, allenamenti) solo individualmente.
I minori e le persone non completamente autosufficienti potranno essere accompagnati da un solo accompagnatore e svolgere le attività sopra indicate.
Per lo svolgimento di dette attività, per le quali non è previsto l’uso di mascherine, è necessario mantenere due metri di distanza tra una persona e l’altra in caso di attività sportiva e di un metro in caso di attività motoria.
Pare dunque possibile che si possa passeggiare ad un metro di distanza l’uno dall’altro senza l’uso di mascherine, non essendo previsto obbligo o restrizione in relazione ai rapporti di carattere personali intercorrenti tra i soggetti che esercitano l’attività sportiva o motoria
Il che è un controsenso rispetto alla dichiarata necessità di tenere cotto controllo l’espandersi del contagio.

Avv. Claudio Bossi

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