Enti pubblici

Wednesday 26 November 2003

Volontariato. Approvato il DDL di legge delega sull’ impresa sociale

Volontariato. Approvato il DDL di legge delega sullimpresa sociale

Ddl Delega al Governo concernente la disciplina dellimpresa sociale

Articolo 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dellinterno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dellorientamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale unattività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Tale disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici , il carattere sociale dellimpresa sulla base :

1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;

2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione allattività dellimpresa;

3) dellobbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dellattività istituzionale o ad incremento del partimonio;

4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;

b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dellimpresa e compatibilmente con la struttura dellente, omogenee disposizioni in ordine a:

1) elettività della cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;

2) responsabilità degli amminitratori nei confronti dei soci e dei terzi;

3) ammissione ed esclusione dei soci;

4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dellosservanza delle finalità sociali da parte dellimpresa;

5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dellimpresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;

7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;

8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dellimpresa per le obbligazioni da questa assunte;

9) previsione di organi di controllo;

10) forme di partecipazione nellimpresa anche per i diversi prestatori dopera e per i destinatari delle attività;

11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione dazienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;

12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dellimpresa sociale, derivanti dallinosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dellimpresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dellimpresa sociale;

c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;

d) prevedere che allimpresa sociale possano essere attribuite agevolazioni fiscali;

e) prevedere per enti che già godono di regimi agevolativi la possibilità di qualificarsi come imprese sociali, lasciando agli stessi la possibilità di optare per il regime fiscale di maggior favore;

f) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dellimpresa dominante.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze del terzo settore, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

3. Dallattuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 devono essere attuati nellambito delle risorse preventivamente stanziate dalla legge finanziaria.

5. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dellammontare delle entrate connesse con le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, lettere d) ed e).

6. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, che devono essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.

7. Entro i trenta giorni successivi allespressione dei pareri ai sensi del comma 6, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

8. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.