Imprese ed Aziende

Monday 12 September 2005

Vodafone promette 600 € di telefonate gratis, ma il Garante per la concorrenza sospende la campagna pubblicitaria Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Provvedimento n. 14675

Vodafone promette 600 € di
telefonate gratis, ma il Garante per la concorrenza sospende la campagna pubblicitaria

Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato – Provvedimento n. 14675

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre
2005;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto
Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 come modificato dal Decreto Legislativo 25
febbraio 2000, n. 67 e dalla Legge 6 aprile 2005, n. 49;

VISTO il
Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la richiesta di
intervento pervenuta in data 7 luglio 2005, integrata da ultimo in data
10 agosto 2005, con la quale un’associazione di consumatori ha segnalato la
presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 74/92, di un messaggio apparso su vari quotidiani a tiratura
nazionale tra il 23 giugno ed il 1° luglio 2005 e di un messaggio diffuso
mediante tabellonistica comparsa in varie città
d’Italia, tra cui Benevento, in Corso Dante S.n.c. e Via T.
Ferrelli n. 3, in data 15 e 23 luglio 2005, aventi ad
oggetto la promozione "Passa a Vodafone. Avrai
600 € di telefonate in regalo" di Vodafone Omnitel N.V.;

VISTA l’istanza
di sospensione provvisoria dei suddetti messaggi presentata, ai sensi
dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284 [1],
contestualmente alla suddetta richiesta pervenuta in data 7 luglio 2005;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V. del 18 agosto 2005, con la quale tra l’altro le parti
sono state invitate a presentare memorie scritte e documenti da far pervenire
entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;

VISTA la memoria presentata in data
24 agosto 2005, con la quale l’associazione di consumatori ha ribadito quanto segnalato nella richiesta di intervento ed
ha affermato che alla data di presentazione della memoria la tabellonistica stradale risultava ancora in diffusione;

VISTA la memoria presentata dalla
società Vodafone Omnitel N.V. in data 24 agosto 2005,
integrata in data 2 settembre 2005
a seguito della richiesta di precisazioni del 26 agosto
2005, con la quale si evidenzia che l’intera campagna stampa è definitivamente
cessata e che, per quanto attiene alla diffusione mediante tabellonistica,
si tratta di una campagna locale, realizzata autonomamente dal rivenditore
autorizzato in essa indicato, a seguito dell’autorizzazione di Vodafone all’uso del marchio, delle immagini e delle
formule comunicazionali, mentre le modalità di
presentazione e sistemazione grafica del messaggio sono attribuibili al
rivenditore autorizzato; relativamente alla diffusione della promozione sul
proprio sito internet, Vodafone afferma, inoltre, che
si tratta non già di messaggi solamente pubblicitari, ma di materiale avente
natura prevalentemente informativa;

VISTA l’integrazione della
comunicazione di avvio del procedimento per quanto
attiene alla tabellonistica stradale nei confronti della
società Elettrolandia S.r.l. del 26 agosto 2005, con
la quale tra l’altro le parti sono state invitate a presentare memorie scritte
e documenti da far pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della
comunicazione medesima;

VISTA la memoria presentata dalla
società Elettrolandia S.r.l. in data 31 agosto 2005,
integrata in data 2 settembre 2005 a seguito della richiesta di precisazioni del 31 agosto 2005, con la quale si evidenzia che si tratta
di una campagna locale promossa autonomamente con l’uso di materiale e di
marchi registrati Vodafone e che la diffusione del
messaggio è cessata in data 25 luglio 2005;

CONSIDERATO che i messaggi segnalati
prospettano la possibilità di ottenere 600 euro di telefonate in regalo
passando a Vodafone, non evidenziando con chiarezza
che di tale traffico telefonico si potrebbe beneficiare solo attraverso
complesse prestazioni a titolo oneroso ed ulteriori rispetto alla mera
portabilità del proprio numero;

CONSIDERATO che tale prospettazione
di traffico telefonico in regalo a fronte del semplice passaggio a Vodafone attiene ad aspetti essenziali per le valutazioni
economiche dei consumatori e che, già ad una prima delibazione della
fattispecie, i messaggi pubblicitari appaiono inidonei ad indicare in modo chiaro
ed immediatamente percepibile le condizioni effettive di fruibilità della
promozione pubblicizzata;

CONSIDERATO che i messaggi segnalati
fanno parte di una campagna pubblicitaria relativa ad una promozione
pubblicizzata attraverso diversi mezzi di comunicazione tra i quali stampa, affissionali e rete
Internet e attualmente commercializzata;

CONSIDERATO che dagli elementi
acquisiti non risulta univocamente accertata la data
di effettiva cessazione della diffusione della tabellonistica
segnalata;

RITENUTO, pertanto,
che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi di gravità tali da
avvalorare la necessità di provvedere con urgenza ai sensi dell’articolo 11 del
D.P.R. n. 284/03;

DELIBERA

la sospensione provvisoria dei messaggi
inclusi nella suindicata campagna pubblicitaria e
caratterizzati dai contenuti in motivazione evidenziati, diffusi dalla società Vodafone Omnitel N.V. e dalla società Elettrolandia
S.r.l., ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 74/92 e dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 9,
del Decreto Legislativo n. 74/92, in caso di inottemperanza
alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può
disporre la sospensione dell’attività di impresa per
un periodo non superiore a 30 giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel
Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente
provvedimento può
essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 11,
del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi
dell’articolo 11, comma 6, del DPR 284/03, la presente decisione di sospensione
deve essere immediatamente eseguita a cura dell’operatore pubblicitario e che
il ricorso avverso il presente provvedimento di
sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso.

Dell’avvenuta esecuzione del
provvedimento di sospensione l’operatore pubblicitario
deve dare immediata comunicazione all’Autorità. Si invitano
pertanto la società Vodafone Omnitel
N.V. e la società Elettrolandia
S.r.l. a dare comunicazione all’Autorità dell’avvenuta esecuzione del presente
provvedimento di sospensione e delle relative modalità entro 3 giorni dall’esecuzione
stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà