Penale

Wednesday 13 July 2005

Violenza sessuale. Quando è applicabile l’ attenuante della minore gravità ex art. 609 bis ultimo comma c.p. Tribunale Penale di Nola – Prima Sezione Penale – Sentenza 27 aprile 2005

Violenza sessuale. Quando è applicabile l’attenuante della minore gravità
ex art. 609 bis ultimo comma c.p.

Tribunale Penale di Nola – Prima
Sezione Penale – Sentenza 27 aprile 2005 – Presidente Estensore Dr. Bruno D’Urso
– Giudice a latere: Dr.ssa
Federica Gaudino e Dr. Stefano Billet

Omissis…

La valutazione delle prove

Una considerazione, certamente
preliminare, è quella che attiene al “tipo” di prova acquisito nel corso
dell’istruttoria dibattimentale, prova che è stata caratterizzata, per scelta di entrambe le parti, e sulla quale questo Tribunale non ha
ritenuto di dover interferire, di rinunziare all’esame del teste diretto del
fatto ascritto sub a) all’imputato.

La prova, infatti, sulla grave
condotta contestata al TIZIO in quel capo di imputazione,
è stata affidata, in massima parte, alle testimonianze dei soggetti che avevano
avuto, con modalità varie, cognizione del fatto solo attraverso il racconto che
ne aveva loro fatto la diretta interessata CAIA..

Sul punto, allora, è il caso di
precisare che le testimonianze del tipo delle quali qui si discorre,
appartengono alla categoria di quelle che assumono valenza, sul piano
probatorio e storico, di rappresentazione diretta del fatto e non di semplice
indizio: con la conseguenza, da un lato, che non deve tenersi conto della
regola probatoria di cui all’art.192 II comma c.p.p., ma di quella “generale” di
cui al I comma; dall’altro che al giudice resta l’incombenza di accertare la
attendibilità della testimonianza “de relato”, della
verosimiglianza ed attendibilità delle modalità di percezione del “dichiarato”
proveniente dal teste “diretto”, della stessa credibilità di quest’ultimo, quantunque estraneo al contesto probatorio-processuale (v.in tal senso Cassaz.pen.sez.II
4976/97; sez.I 4153/92).

Orbene, in tale prospettiva, non pare
possa sussistere alcun dubbio circa la veridicità del racconto che, nella
presente sede istruttoria, hanno operato la mamma
della p.o., Mevia e le tre
compagne di classe, B. A., B. C. e T. I. che, al bilancio istruttorio, risultano essere le tre
persone che ricevettero la confidenza “diretta”, da parte della Caia., circa la grave condotta tenuta in classe dal Tizio.

Ovviamente certa è la percezione
della “notizia”, da parte della sig.ra Mevia, con una
valutazione di attendibilità che, nella presente sede,
non pare superfluo colorare con il riferimento alle condotte successive
(immediata denuncia-querela ai CC e ritiro istantaneo della figlia da quella
scuola) che contribuiscono a connotare l’assoluta credibilità del teste, indipendentemente
dal legame materno che la lega alla p.o..

Analoga valutazione di attendibilità va fatta per le tre compagne di classe che
ricevettero la “confidenza” dalla Caia: per loro vale
la considerazione, che in questa sede si opera, della “presa di distanza” che
operano nei cfr. del fatto : “fu Caia
a dire quella cosa “, ma nessuna si propone come testimone diretto del fatto;
anzi la B. tiene a
precisare di essere sì stata testimone diretto, ma solo della circostanza
secondo la quale “…il professore aveva una mano sulla spalla..”(v.pag. 16 verb.ud.10.11.2004).

Proprio queste
considerazioni
rendono assolutamente certa la attendibilità delle loro deposizioni.

Ed allora, giocoforza, ma
obbligatoriamente ai fini della proposizione delle argomentazioni cui questo
Tribunale si è indotto, l’attenzione valutativa deve spostarsi sulla attendibilità e veridicità del fatto di cui la Caia
ha raccontato, alla mamma ed alle compagne, di essere rimasta vittima.

Anche in tal senso la risposta deve
essere tranquillizzantemente positiva.

In tale direzione assumono infatti rilievo di primaria importanza, innanzitutto i
comportamenti tenuti o indotti successivamente alla riferita molestia:

· la fuga in bagno
ed i pianti, immediatamente dopo l’uscita del Tizio. dalla classe,
sono circostanze incontroverse sulle quali, sostanzialmente, i testi che ne
hanno riferito si sono ritrovati ; “..si a fine lezione si alzò, scappò nel
bagno e scoppiò a piangere..”(B. pag.16 verb.ud.10.11.2004), “…finita l’ora lei andammo in bagno e
mi disse questo….che era accaduto questo fatto ed era
un po’ così agitata..”( T. pag.4
vrb.ud.12.5.04);

· la circostanza, invero dirompente
per la vita scolastica di una studentessa, costituita dalla avvertita
necessità di abbandonare, immediatamente, la scuola frequentata: un dato
questo, particolarmente significativo (v.dep.M. pagg.6 e segg. verb.ud.17.12.03 “ io
non ci vado più in quella scuola, non ci vado più mamma no…”) ma soprattutto
allarmante, se si ricorda che fu indotto anche dalla situazione, in un certo
qual modo equivoca, che la mamma della ragazza trovò a scuola, allorchè denunciò anche lì l’episodio ( v.pag.10
verb.cit.: “….il
vicepreside….disse che c’erano stati degli episodi
però nessuno poi alla fine….si erano chiariti con il
professore e quindi….disse…che si erano messi d’accordo(!), si erano spiegati…”

· la considerazione che in questa
sede si opera circa l’assoluta improponibilità

1. sia di interpretazioni
“equivoche”, da parte della giovane studentessa, di un gesto (in qualche modo
ammesso dall’interessato) di mero appoggio di una mano sulla spalla: al
riguardo l’istruttoria non ha fornito alcun dubbio interpretativo, per es.
connesso a disturbi di personalità della ragazza, connessi a manie di
protagonismo, in astratto ipotizzabili perché non rari per la fascia di età
della vittima-protagonista;

2. sia di una prospettazione
calunniosa al fine di far allontanare il TIZIO da quella scuola, come pure
qualche teste ha nebulosamente prospettato.

Su quest’ultimo
punto nemmeno il diretto interessato ha ritenuto di adombrare alcunchè, dal momento che ha spostato, coerentemente,
l’attenzione valutativa di questo Tribunale proprio sulla interpretazione
“errata” che dalla studentessa poteva essere stata fornita al suo gesto,
abituale, di poggiare la mano sulla spalla: semmai per correggere la postura
dell’alunna (sic! vedi pag.8
verb.ud.2.3.05).

In conclusione deve, quindi,
ritenersi processualmente raggiunta, la certezza sul
gesto del Tizio di infilare la mano al di sotto dell’indumento
indossato dalla Caia e del palpeggiamento del seno,
riferito dalla ragazza alla madre ad alle compagne.

L’inquadramento giuridico della fattispecie

Quanto poi all’inquadramento di tale
accertata condotta nell’ambito di una delle ipotesi punitive previste dalla
norma di cui all’art.609 bis c.p. contestata
all’imputato, valgano le seguenti argomentazioni:

– innanzitutto l’appartenenza del
citato “palpeggiamento del seno” alla categoria degli “atti sessuali” cui opera
riferimento la norma contestata.

Al riguardo appare appena il caso di
ricordare come la giurisprudenza di legittimità sia stata…costretta
a precisare, all’esito dell’entrata in vigore della nuova normativa sul tema,
introdotta dalla l.66/96, come nella nozione di atti
sessuali si devono includere tutti quelli che riguardano zone del corpo note,
secondo la scienza medica, psicologica, antropologica e sociale , come erogene; con la conseguenza che gli atti che coinvolgono
tali zone di soggetto non consenziente o infraquattordicenne,
ledono il bene protetto della libertà sessuale del soggetto passivo (v.in tal senso, tra le altre, Cassaz. III sez.pen.
n.4005/2000; Cassaz.pen.sez.III
n.66551/98): non è, ovviamente, in dubbio, che il
seno rientri tra le zone erogene.

– l’evidenza dell’assenza del consenso
da parte della destinataria dell’atto e della possibilità di compimento dello
stesso, unicamente in relazione alla condizione di
soggezione in cui si trovava la vittima nei cfr. della
posizione autoritativa dell’autore.

Non è dubbio che il rapporto,
intercorrente tra un docente di un istituto pubblico ed il minore-alunno
(anche semmai infrasedicenne) sia di tipo
pubblicistico, per la qualificazione di incaricato di
pubblico servizio che va certamente attribuita al primo, ai sensi della
generale previsione di cui all’art.358 c.p. (V. Cassaz.SS.UU n.7958/92 e, in particolare Cass.pen.sez.III
n7152/98, in tema scolastico); e non è dubitabile, altresì, che in virtù dei
poteri di sovraordinazione che l’ordinamento
riconosce al docente nei cfr. dell’alunno (verifica
della frequenza, valutazione del profitto, induzione di provvedimenti
disciplinari) sussista una posizione “autoritativa”,
sebbene delimitata alla funzione della istituzione scolastica, della quale, la
condotta che qui si censura, costituisce evidentemente (sul punto ogni commento
appare superfluo) un abuso.

– l’inquadramento della condotta
nell’ipotesi di cui al primo comma, piuttosto che in quella dell’ultimo comma
dell’art.609 bis c.p.

Su tale punto, va premessa, per puro
dovere di completezza, l’annotazione sulla circostanza secondo la quale la l.66/96, abolendo la previgente
distinzione tra atti di libidine, atti di libidine violenti e quelli di cd. congiunzione carnale ha sgombrato le aule di tribunale
dalle indagini, mortificanti per la vittima, sui “particolari” dell’attentato
alla libertà della sfera sessuale; introducendo, nel contempo il più generico
concetto di “atti sessuali”, all’interno dei quali ha ritenuto di compiere
l’unica specificazione di quelli “di minore gravità”, che, nella configurazione
di circostanza attenuante speciale, raggiunge l’evidente scopo di consentire
all’interprete di sfruttare la notevole riduzione di pena per essi prevista, al
fine di adeguare la sanzione alle diverse (più o meno mortificanti per la vittima)
modalità che può assumere una condotta lesiva della libertà sessuale di un
soggetto.

Ovviamente l’ambito di operatività di tale ipotesi attenuata di reato, pur nel
suo non contestato rispetto del principio costituzionale di specificità della
norma penale, è stato affidato all’interpretazione giurisprudenziale che ne ha,
in un certo qual modo, definito i confini.

Il risultato complessivo che è
possibile enucleare, dalla non copiosissima giurisprudenza formatasi al
riguardo, è quello secondo il quale la valutazione di “minore gravità” del
fatto, attinente alla violazione della libertà sessuale della vittima, deve
essere effettuata alla stregua di criteri che tengano
solo parzialmente conto della “materialità” dell’atto e che considerino,
altresì, tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, il
danno (anche psichico) arrecato alla parte lesa, anche in considerazione
dell’età della stessa e tutti gli altri elementi che, elencati nella norma
generale, e per altri scopi dettata, di cui all’art.133
c.p., rilevano al fine di caratterizzare la “gravità”
del reato (v.in tal senso,
per tutte, Cassaz.pen.sez.III n.972/2000,
Cssaz.pen.sez.III n.5646/2000).

Orbene, proprio alla luce dei sopra
esposti principi giurisprudenziali, ritiene questo Tribunale che la condotta
della quale il Tizio viene qui ritenuto autore, e cioè
quella di un docente di scuola media superiore, che, nell’ora di lezione,
“palpeggia” il seno di una sua giovanissima alunna, non può e non deve
rientrare nella previsione degli atti sessuali di “minore gravità”.

Ed infatti è
convinzione di questo Tribunale che la obiettiva, limitata offensività
della sfera sessuale della vittima, integrata dal gesto compiuto, risulta
certamente soccombente, – nella direzione della integrazione di una ipotesi di
“minore gravità”-, nei cfr. dei dati costituiti
dall’età della vittima (poco più che quattordicenne), dalla sua condizione di
soggezione psichica (alunna-docente), dal luogo e dalle circostanze del fatto
(un’aula di pubblico istituto e durante una lezione): tutti elementi che,
valutati nel loro insieme di interdipendenza e coesione, intergrano una ipotesi
di offesa che non può essere inquadrata “riduttivamente”
(e semmai con un “buonismo” al quale certo non si è
ispirato il legislatore, nel momento in cui ha ritenuto di prevedere la forma
“attenuata” del reato) nella previsione di cui all’ultimo comma dell’art.609 bis, con la conseguente “sostanziosa” riduzione di
pena.

Andare di contrario avviso, anche se
con la correlata affermazione di responsabilità, sarebbe come “omologare” fra
le cose che possono accadere, quella secondo la quale, anche in un ambiente
“protetto” e con un altissimo indice astratto di “affidabilità” riguardante il
rapporto docente-alunno, una giovane, nel momento delicato dell’adolescenza, possa rimanere esposta alle intollerabili “attenzioni” di
personaggi “maturi”(almeno per quanto riguarda la sfera sessuale) solo quanto
all’età anagrafica!

Detto questo, il Tribunale, ritiene,
però, che all’imputato possano essere concesse le circostanze attenuanti
generiche: ciò esclusivamente in relazione all’assenza
di precedenti penali ed alla presumibile non elevata intensità del dolo,
desunta dalle modalità complessivamente di diffusa “confidenzialità”
che caratterizzavano il rapporto Tizio-alunne.

Pertanto, tenuto conto di tutti gli
indici di cui all’art.133 c.p., pena equa va ritenuta quella minima di anni
cinque di reclusione che, ridotta del terzo per la concessione delle generiche,
consente di quantificare la pena conclusiva in ANNI TRE e MESI QUATTRO di
reclusione, oltre le spese processuali e quelle di custodia cautelare.

L’interdizione dai pubblici uffici
per il periodo di anni cinque e quella in perpetuo da
qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela, seguono ai sensi degli artt.28 e segg. e 609 nonies c.p.

A diversa conclusione deve
pervenirsi, invece, per quanto riguarda l’imputazione mossa al Tizio sub capo
B).

Al riguardo, la prova articolata
dall’Accusa è stata incerta, sia per quanto riguarda la “consistenza” delle attività “terapeutiche”, svolte in ipotesi dal Tizio, sia
per quanto riguarda i soggetti nei cfr. dei quali tali
attività sarebbero state svolte.

Ed, infatti, pur glissando sulla
“speciale abilitazione dello Stato”, sulla quale nessuna indicazione
il PM ha fornito e che, comunque, potrebbe essere oggetto di specifica
individuazione da parte di questo organo giudicante, la verità è che nessuno
dei testi escussi ha riferito che il Tizio svolgesse attività di
“somministrazione iniettiva di medicamenti, rivolti a
ridimensionare manifestazioni distrofiche dermiche o ipodermiche” (v.la voce “mesoterapia”
in dizionario della lingua italiana- De Mauro ed. Paravia pag.1510).

Non può essere certamente valutata in
tal senso, infatti, la isolata deposizione, resa dal
teste A. E. (v.pagg.8 e segg. verb.
ud. 10.11.04) che, su contestazione del PM ha
dapprima negato che il Tizio parlasse in classe di mesoterapia
e pranoterapia”, per poi ammettere di essersi sottoposta a trattamenti di
“pranoterapia” con “poche sedute” nel corso delle quali il Tizio “… a distanza
di qualche centimentro dalla zona che mi faceva male
poneva la mano e doveva scendere un flusso di energia
che curava..” : non mesoterapia
quindi!

Né le altre deposizioni ,( v. in particolare F. G., pagg.27 e segg. verb.ud.17.12.03)
hanno fornito un supporto serio nella direzione dell’accusa sul capo b): è
stato infatti riferito di alcuni “centri” dei quali il Tizio avrebbe avuto la
gestione ( Xxxx…, Yyyyy…) e
nei quali lui o altri avrebbero svolto attività di “…pranoterapia, shatzu, naturopatia, fisioterapia
di base..”, ma nulla in concreto è emerso nè
sull’effettività di “corsi” che sarebbero stati svolti, né sull’attività
materialmente svolta. Unica certezza, il dato fornito sempre dal teste F., ma
anche dalla figliola M. V., secondo il quale queste …organizzazioni gestite dal
Tizio, sfornavano “diplomi” che , a detta sempre del F.
non sono stati poi fatti valere come “crediti formativi”nelle competenti sedi
scolastiche.

Il risultato, nella presente sede,
non può essere diverso dall’assoluzione dell’imputato, per mancanza di prova
sul fatto.

P.Q.M.

Letti gli artt.533
e 535 c.p.p.

Dichiara Tizio colpevole del reato di
cui al capo A), in esso assorbita l’aggravante di cui
all’art.61 n.11 c.p.esclusa l’aggravante di cui all’art.61
n.5 c.p. e, concesse le circostanze attenuanti
generiche, lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ,
oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Visti gli artt.28
e ss, 609 nonies c.p.

Dichiara l’imputato interdetto dai
pubblici uffici per la durata di anni cinque ed in
perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela.

Visto l’art.530
c.p.p.

Assolve Tizio dal reato di cui al
capo B) perché il fatto non sussiste.

Determina in gg.60
il termine per il deposito della motivazione.

Nola, 27.4.05

Il Presidente estensore