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Via libera del TAR Calabria alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Tribunale Amministrativo Regione per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ordinanza n. 39/2004
Via libera del TAR Calabria alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina
Tribunale Amministrativo Regione per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ordinanza n. 39/2004
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA
REGGIO CALABRIA
SEZIONE STACCATA
nelle persone dei Signori:
LUIGI PASSANISI Presidente
ALBERTO NOVARESE Cons. , relatore
GABRIELE NUNZIATA Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 28 Gennaio 2004
Visto il ricorso 3/2004 proposto da:
COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
rappresentato e difeso da:
CERULLI IRELLI VINCENZO
COTRONEO ATTILIO
DE LUCIA LUCA
CAMINITI GIUSEPPINA
con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA
VIA D. MURATORI N. 45
presso
COTRONEO ATTILIO
contro
CIPE COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA
VIA DEL PLEBISCITO, 15
presso la sua sede
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA
VIA DEL PLEBISCITO, 15
presso la sua sede
e nei confronti di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
e nei confronti di
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
e nei confronti di
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
e nei confronti di
MINISTERO DELL’AMBIENTE
e nei confronti di
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
e nei confronti di
REGIONE CALABRIA
rappresentato e difeso da:
MAURO AVV. IOLANDA
MARAFIOTI AVV. ANGELA
con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA
VIA D. TRIPEPI 92
presso
MAURO AVV. IOLANDA
e nei confronti di
STRETTO DI MESSINA S.P.A.
rappresentato e difeso da:
CARBONE AVV. BENEDETTO
BARONE AVV. GIUSEPPE
CLARIZIA AVV. ANGELO
D’AMELIO AVV. PIERO
con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA
VIA GIULIA 54
presso
STRANGIO AVV. GIUSEPPE
e nei confronti di
RETE FERROVIARIA ITALIANA – SOCIETÀ PER AZIONI
rappresentato e difeso da:
VINTI AVV. STEFANO
con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA
VIA GIULIA 54
presso STRANGIO AVV. GIUSEPPE
e nei confronti di
AZIENDA NAZIONALE DELLE STRADE S.P.A. – ANAS –
e nei confronti di
FINTECNA S.P.A.
rappresentato e difeso da:
VINTI AVV. STEFANO
STRANGIO AVV. GIUSEPPE
ROMANO AVV. ALBERTO
con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA
VIA GIULIA 54
presso
STRANGIO AVV. GIUSEPPE
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento del CIPE n. 066 dell’1.8.2003 con il quale viene approvato il progetto preliminare del “Ponte sullo Stretto di Messina”; delle proposte e pareri resi dalla Regione Calabria, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Commissione speciale di VIA; della delibera del CIPE n. 121/1 del 21.12.2003 di approvazione del primo programma strategico di opere; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
CIPE COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
FINTECNA S.P.A.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
REGIONE CALABRIA
RETE FERROVIARIA ITALIANA – SOCIETÀ PER AZIONI
STRETTO DI MESSINA S.P.A.
Udito il relatore Cons. ALBERTO NOVARESE e udit_ altresì per il Comune ricorrente gli avv.ti prof. Cerulli Irelli, Cotroneo, De Lucia e Caminiti, per l’Amministrazione statale l’avv. dello Stato Gangemi e Quattrone, per la Regione Calabria gli avv.ti Mauro e Marafioti, per la società Stretto di Messina gli avv.ti Carbone, Barone, Clarizia e D’Amelio, per Rete Ferroviaria Italiana spa l’avv.to Vinti, per FINTECA spa gli avv.ti Vinti, Strangio e Romano;;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 [1]
, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che non sussistono gli estremi per l’accoglimento della domanda di sospensione in ragione della non attualità dei danni paventati dal Comune ricorrente tenuto anche conto della disciplina accelleratoria della decisione di merito (art. 14 D. lvo n. 190/02);
P.Q.M.
respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
REGGIO CALABRIA , li 28 Gennaio 2004
f.to L. PASSANISI IL PRESIDENTE
f.to A. NOVARESE IL GIUDICE ESTENSORE
f.to E. Putortì IL SEGRETARIO
Depositata in Segreteria il 28 Gennaio 2004