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Monday 16 February 2004

Via libera del TAR Calabria alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Tribunale Amministrativo Regione per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ordinanza n. 39/2004

Via libera del TAR Calabria alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina

Tribunale Amministrativo Regione per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ordinanza n. 39/2004

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA

REGGIO CALABRIA

SEZIONE STACCATA

nelle persone dei Signori:

LUIGI PASSANISI Presidente

ALBERTO NOVARESE Cons. , relatore

GABRIELE NUNZIATA Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 28 Gennaio 2004

Visto il ricorso 3/2004 proposto da:

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

rappresentato e difeso da:

CERULLI IRELLI VINCENZO

COTRONEO ATTILIO

DE LUCIA LUCA

CAMINITI GIUSEPPINA

con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA

VIA D. MURATORI N. 45

presso

COTRONEO ATTILIO

contro

CIPE COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA

VIA DEL PLEBISCITO, 15

presso la sua sede

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA

VIA DEL PLEBISCITO, 15

presso la sua sede

e nei confronti di

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

e nei confronti di

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

e nei confronti di

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

e nei confronti di

MINISTERO DELL’AMBIENTE

e nei confronti di

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

e nei confronti di

REGIONE CALABRIA

rappresentato e difeso da:

MAURO AVV. IOLANDA

MARAFIOTI AVV. ANGELA

con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA

VIA D. TRIPEPI 92

presso

MAURO AVV. IOLANDA

e nei confronti di

STRETTO DI MESSINA S.P.A.

rappresentato e difeso da:

CARBONE AVV. BENEDETTO

BARONE AVV. GIUSEPPE

CLARIZIA AVV. ANGELO

D’AMELIO AVV. PIERO

con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA

VIA GIULIA 54

presso

STRANGIO AVV. GIUSEPPE

e nei confronti di

RETE FERROVIARIA ITALIANA – SOCIETÀ PER AZIONI

rappresentato e difeso da:

VINTI AVV. STEFANO

con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA

VIA GIULIA 54

presso STRANGIO AVV. GIUSEPPE

e nei confronti di

AZIENDA NAZIONALE DELLE STRADE S.P.A. – ANAS –

e nei confronti di

FINTECNA S.P.A.

rappresentato e difeso da:

VINTI AVV. STEFANO

STRANGIO AVV. GIUSEPPE

ROMANO AVV. ALBERTO

con domicilio eletto in REGGIO CALABRIA

VIA GIULIA 54

presso

STRANGIO AVV. GIUSEPPE

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento del CIPE n. 066 dell’1.8.2003 con il quale viene approvato il progetto preliminare del “Ponte sullo Stretto di Messina”; delle proposte e pareri resi dalla Regione Calabria, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Commissione speciale di VIA; della delibera del CIPE n. 121/1 del 21.12.2003 di approvazione del primo programma strategico di opere; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

CIPE COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

FINTECNA S.P.A.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGIONE CALABRIA

RETE FERROVIARIA ITALIANA – SOCIETÀ PER AZIONI

STRETTO DI MESSINA S.P.A.

Udito il relatore Cons. ALBERTO NOVARESE e udit_ altresì per il Comune ricorrente gli avv.ti prof. Cerulli Irelli, Cotroneo, De Lucia e Caminiti, per l’Amministrazione statale l’avv. dello Stato Gangemi e Quattrone, per la Regione Calabria gli avv.ti Mauro e Marafioti, per la società Stretto di Messina gli avv.ti Carbone, Barone, Clarizia e D’Amelio, per Rete Ferroviaria Italiana spa l’avv.to Vinti, per FINTECA spa gli avv.ti Vinti, Strangio e Romano;;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 [1]

, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono gli estremi per l’accoglimento della domanda di sospensione in ragione della non attualità dei danni paventati dal Comune ricorrente tenuto anche conto della disciplina accelleratoria della decisione di merito (art. 14 D. lvo n. 190/02);

P.Q.M.

respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

REGGIO CALABRIA , li 28 Gennaio 2004

f.to L. PASSANISI IL PRESIDENTE

f.to A. NOVARESE IL GIUDICE ESTENSORE

f.to E. Putortì IL SEGRETARIO

Depositata in Segreteria il 28 Gennaio 2004