Penale

Thursday 24 February 2005

Via libera alle Procure. Se l’ indagato sta per essere scarcerato per vizi formali è sempre possibile disporre il fermo, anche senza che sia previamente ripristinato lo status libertatis Cassazione – Sezione seconda penale – sentenza 19 gennaio-23 febbrai

Via libera alle Procure. Se lindagato sta per essere scarcerato per vizi formali è sempre possibile disporre il fermo, anche senza che sia previamente ripristinato lo status libertatis

Cassazione Sezione seconda penale sentenza 19 gennaio-23 febbraio 2005, n. 7082

Presidente estensore Sirena

Pg Ianoviello ricorrente Ben Imram

Motivi della decisione

Con ordinanza del 16 febbraio 2004, il Gip presso il tribunale di Milano convalidò larresto in flagranza e dispose contestualmente la custodia cautelare in carcere di Ben Imram Mostafa, indagato per il reato di riciclaggio.

Avverso tale provvedimento lindagato proposte istanza di riesame, e il Tribunale di Milano, con ordinanza del 3 marzo 2004, dichiarò la nullità della convalida e del provvedimento di custodia cautelare per vizi formali.

Dopo tale annullamento il Pm emise un provvedimento di fermo del menzionato Ben Imram, che fu convalidato dal Gip, con ordinanza del 10 marzo 2004.

Avverso tale provvedimento di convalida ha proposto ricorso per cassazione personalmente lindagato deducendo la violazione degli articoli 13 comma 3, della Costituzione, 97, comma 3, e 98, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Cpp, 384 in relazione allarticolo 606, comma 1, lettera c), dello stesso codice.

Il ricorrente sostiene che non poteva essere emesso un provvedimento di fermo nei suoi confronti, sia perché tale provvedimento avrebbe avuto lunica funzione di eludere gli effetti della liberazione, disposta dai giudici del riesame; sia perché il fermo presupporrebbe la libertà della persona da sottoporre ad esso, mentre egli era detenuto, sia pure per un titolo caducato.

Il ricorso è infondato.

Come ha rilevato il Pg presso questa Corte, il fermo è istituto autonomo rispetto allarresto in flagranza e non segue le vicende di questultimo; quindi la legittimità del fermo deve essere valutata considerando esclusivamente i presupposti normativi e di fatto dello stesso, senza riferimento a funzioni e vicende estranee alla sua genesi.

Quanto sopra premesso si osserva che, in questa prospettiva, nessuna disposizione di legge vieta che -sussistendone i presupposti – sia emesso dal Pm un provvedimento di fermo, dopo che si sia esaurita, ovviamente per motivi esclusivamente formali, la vicenda relativa a un precedente titolo di custodia cautelare.

Corte, secondo cui il potere del pubblico ministero di disporre il fermo di persona indiziata dei delitti indicati nellarticolo 384 Cpp ha come presupposto il pericolo di fuga dellindiziato, non suscettibile, trattandosi dì una situazione dì carattere obiettivo, di essere interpretata e valorizzata in un senso condizionato da motivi estranei al dato specifico e, in particolare, dalle vicende relative alla emissione di precedenti provvedimenti di fermo. Il Pm, cioè, finché ritenga sussistere, perdurare o essere successivamente intervenuto il pericolo di fuga della persona indiziata di delitto, può, senza risentire di preclusioni, reiterare il provvedimento di fermo, salva, ovviamente, la verifica delle relative condizioni di legittimità da accertarsi ai sensi dellarticolo 391 Cpp (fattispecie in cui il Pm aveva emesso un nuovo decreto di fermo, dopo che lindagato, in precedenza oggetto di altro analogo provvedimento, era stato liberato in ossequio al disposto dellarticolo 302 Cpp) (Cassazione penale, Sezione prima, 4 ottobre 1991, Biondino, Rv 188472).

Né il Collegio ritiene – in ciò dissentendo da quanto affermato in due precedenti decisioni di questa Corte (cfr.: Cassazione penale, Sezione prima, 12 ottobre 1998, Iannone, Rv 211804; Cassazione penale, Sezione sesta, 25 novembre 1999, Modaffari, Rv 215437) – che in una ipotesi quale quella su descritta sia necessario, ai fini della legittimità del fermo, che lindagato sia stato preventivamente posto in libertà.

E infatti, il fermo ‑ la cui funzione è quella di rendere possibile la custodia cautelare di una persona, assicurando cosi lindagato alle necessità istruttorie o probatorie ‑ è sempre possibile a condizione che ricorrano i tre presupposti previsti dallarticolo 384, comma 1, Cpp, e cioè, a) che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico della persona sottoposta alle. indagini; b) che sussistano, altresì, elementi specifici, anche meramente indiziari, e anche in relazione allimpossibilità di identificare lindiziato, in virtù dei quali si ritenga fondato il pericolo di fuga di tale persona; c) che si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dellergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero per un delitto precedente custodia si sia estinta per omesso interrogatorio della persona ad essa soggetta (arg. ex articolo 302 Cpp il quale espressamente stabilisce che la misura può essere reiterala solo dopo la liberazionedellindagato).

Né, daltro canto, la norma di cui allarticolo 302 citata è estendibile per analogia al fermo di indiziato di delitto previsto dallarticolo 384 Cpp, dal momento, che tale provvedimento costituisce – come si è cennato -una misura internale e urgente, profondamente diversa dalle misure cautelari personali: cosi che difetta tra le rispettive norme il requisito delleadem ratio.

Dunque, in presenza dei tre presupposti su indicati, ad avviso di questo Collegio, il fermo di persona indiziata di delitto può essere. reiterato dal Pm anche nei confronti di persona che trovasi ristretta in carcere.

Tuttavia il ricorrente ha obiettato che una personal sottoposta a misura cautelare non può fuggire, così negando che in una ipotesi siffatta ricorra il requisito del pericolo di fuga, in assenza del quale non è possibile lemissione del fermo.

Ma tale tesi è priva di fondamento, perché e ben possibile che una persona in precedenza arrestata e che sta per essere liberata per vizi formali dei provvedimenti coercitivi si dia alla fuga, sottraendosi in tal modo a quelle necessità probatorie e istruttorie indispensabili per uria corretta celebrazione del processo a suo carico; e sostenere cosa contraria è mero esercizio teorico, disgiunto dalla realtà.

Conseguentemente – come ha correttamente affermato il Pg presso questa Corte – per la reiterazione del fermo non è richiesta la condizione formale della attuale e fattuale libertà dellindagato, mentre è richiesto che ci siano specifici elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga.

Cosi che se questi elementi sussistono anche nei confronti di una persona che sta per riacquistare lo stato di libertà, il fermo è sicuramente legittimo.

Mentre in difetto di tali elementi la misura è illegittima: ma non in quanto lindagato non è stato previamente scarcerato, bensì perché difetta uno dei tre requisiti essenziali per lemissione di quel provvedimento.

In tale senso, del resto, si e pronunciata questa Corte, stabilendo in una fattispecie analoga  che il fermo può essere adottato,ove ne ricorrano i presupposti, anche nei confronti di persona sottoposta  allarresto per fini estradizionali, ai sensi dellarticolo 716 Cpp; tale arresto, infatti, non esclude il pericolo di fuga, data la provvisorietà del titolo custodiale, con la possibilità che il soggetto venga scarcerato ad horas.

(Fattispecie relativa a cittadino straniero, senza fissa  dimora e privo di documenti di identità) (Cassazione

penale, Sezione prima, 5 febbraio 1996, Monomi, rv 205127, conforme rv 187682).

Dunque, nel caso concreto, non sussiste alcuna violazione di legge in relazione alla circostanza che il fermo dellindagato è stato emesso quando questi ancora non aveva riacquistato la libertà, né Ben Imram Mostafa ha dedotto alcun altro vizio ivi compreso quello della motivazione in ordine alla sussistenza del menzionato pericolo di fuga: perciò il provvedimento impugnato resiste alle censure difensive.

Ai sensi dellarticolo 616 Cpp, con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.