Enti pubblici

Wednesday 06 October 2004

Via libera all’ albo unico per dottori commercialisti ed esperti contabili. Ddl Senato – 2516

Via libera allalbo unico per dottori commercialisti ed esperti contabili

Ddl Senato – 2516 – Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Articolo 1.

1. LOrdine dei dottori commercialisti e lOrdine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nellOrdine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito lAlbo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 2.

1. Allunificazione di cui allarticolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Articolo 3.

1. Con il decreto legislativo di cui allarticolo 2 sono definiti:

a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e lelettorato passivo per la nomina del presidente;

b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonchè i titoli regolati dallordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dellarticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione allesame di Stato, ai sensi dellarticolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 173;

c) listituzione di due sezioni dellAlbo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);

d) lambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nellaltra sezione. È consentita lattribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dellAlbo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione;

e) le prove degli esami di Stato per liscrizione alle sezioni dellAlbo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dellesame di Stato allesito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali;

f) le norme transitorie che disciplinano linserimento nella sezione dellAlbo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di “ragioniere commercialista”, con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dellanzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dellOrdine o Collegio di provenienza;

g) la protezione dei titoli professionali di “dottore commercialista”, di “ragioniere commercialista” e di “esperto contabile”, nonchè del termine abbreviato di “commercialista”, utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;

h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui allarticolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;

i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì lambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

Articolo 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere liniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata allunificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui allarticolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;

b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui allarticolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;

c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;

d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Articolo 5.

1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui allarticolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite allOrdine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Nellesercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) salvaguardare lautonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dallOrdine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;

c) mantenere lattuale disciplina normativa dellesame per laccesso al registro dei revisori contabili prevista dallarticolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;

d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili.

Articolo 6.

1. Nellesercizio della delega di cui allarticolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).