Tributario e Fiscale

Tuesday 11 January 2005

Varato con DPR 318/2004 – in G.U. 10.1.2005 – il regolamento inerente le modalità di riconoscimento del credito d’ imposta

Varato con DPR 318/2004 – in G.U. 10.1.2005 – il regolamento inerente le modalità di riconoscimento del credito d’imposta

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 21 dicembre 2004, n.318

Regolamento concernente le modalita’ di riconoscimento del credito di
imposta, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). (GU
n. 6 del 10-1-2005)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Vista la legge
23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina

dell’attivita’
di Governo e
ordinamento della Presidenza
del

Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni;

Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, recante

ordinamento
delle strutture della
Presidenza del Consiglio
dei

Ministri, e successive modificazioni;

Vista la
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «disposizioni per

la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale (legge finanziaria

2004)», ed in particolare l’articolo 4, commi
da 181 a 186 e 189 che

riconosce
alle imprese editrici
di quotidiani e periodici ed alle

imprese
editrici di libri un credito di imposta per l’acquisto della

carta
utilizzata per la
stampa delle testate
edite e dei libri

sostenuta nell’anno 2004;

Visto in particolare
il citato articolo 4,
comma 181, della

medesima
legge n. 350
del 2003 che stabilisce che con decreto del

Presidente del
Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro

dell’economia e
delle finanze, sono
stabilite le modalita’ di

riconoscimento
del credito di
imposta predetto anche al fine di

garantire
il rispetto del limite di spesa fissato per l’anno 2005 in

95 milioni di euro;

Visto in
particolare l’articolo 17, comma 3, della citata legge n.

400 del 1988;

Visto il decreto
del Presidente del
Consiglio dei Ministri

14 febbraio 2002
che ha delegato al Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del
Consiglio On.le Paolo
Bonaiuti le funzioni spettanti

al
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione,

comunicazione e editoria;

Udito il parere
del Consiglio di
Stato espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
dell’8 novembre 2004;

Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

A d o t t a

il
presente regolamento:

Art. 1.

Presentazione delle
domande

1. Ai fini del riconoscimento del
credito d’imposta per l’acquisto

della carta di cui all’articolo 4, comma
181, della legge 24 dicembre

2003, n. 350, le imprese editrici di
quotidiani e periodici iscritte

al registro degli operatori di
comunicazione e le imprese editrici di

libri presentano, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore

del
presente regolamento, apposita
domanda, sottoscritta dal legale

rappresentante, contenente:

a) gli elementi identificativi dell’impresa,
ivi compreso il

codice fiscale;

b) gli estremi di
iscrizione al registro
degli operatori di

comunicazione;

c) l’importo del credito
d’imposta spettante ai
sensi della

lettera d);

d) l’impegno a presentare
il bilancio certificato entro trenta

giorni
dall’approvazione, dal quale
deve risultare in
modo

evidenziato, la spesa sostenuta per l’acquisto
della carta detraibile

ai
sensi dell’articolo 4, commi da 181 a 183 della citata legge n.

350 del 2003.

2. Alla domanda deve essere
allegata una dichiarazione sostitutiva

di
atto di notorieta’ resa ai sensi dell’articolo
47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) l’inerenza delle spese
sostenute per l’acquisto della carta

nell’anno
2004, alle tipologie
di prodotti editoriali
non

espressamente
escluse dal beneficio,
ai sensi del comma 183 del

predetto articolo 4 della legge n. 350 del
2003;

b) l’importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle

fatture indicate in apposito elenco allegato
alla domanda;

c) limitatamente
alle imprese editrici di libri, di non essere

soggetti
tenuti all’iscrizione al
registro degli operatori
di

comunicazione;

d) che la spesa
per la carta si riferisce a pubblicazioni in

lingua
italiana di minoranze
linguistiche a questa equiparate dalla

normativa vigente;

e) che la
spesa sostenuta per l’acquisto della carta e’ riferita

a
quella utilizzata nell’anno 2004 per la stampa delle testate e dei

libri editi;

f) che l’impresa non
ha ricevuto alcun aiuto
attraverso altri

regimi
locali, regionali, nazionali
o comunitari per coprire gli

stessi costi ammissibili.

3. Le domande sono
inoltrate esclusivamente mediante
lettera

raccomandata
con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza

del
Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per
l’informazione e

l’editoria, Ufficio
studi e per lo sviluppo
e l’innovazione

dell’editoria e
dei prodotti editoriali,
via Boncompagni n. 15 –

00187 Roma.

——————————————————————————–

Avvertenza:

Il testo
delle note qui pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente
per materia ai
sensi

dell’art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei

decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle

pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,

approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali
e’ operato il
rinvio. Restano invariati il

valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Il testo della
legge 23 agosto 1988,
n. 400

(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e’ stato pubblicato

nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.

– Il testo
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio
dei

Ministri, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,

n.
59), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205

del 1°
settembre 1999.

– Il testo dell’art. 4, commi da
181 a 186 e comma 189,

della legge
24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la

formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge
finanziaria 2004)», e’ il seguente:

«Art. 4
(Finanziamento agli investimenti). – (Omissis).

181. Alle imprese editrici di
quotidiani e di periodici

e alle
imprese editrici di libri iscritte al registro degli

operatori di
comunicazione e’ riconosciuto
un credito

d’imposta pari
al 10 per cento della spesa per l’acquisto

della carta utilizzata per la stampa delle testate
edite e

dei libri
sostenuta nell’anno 2004.
Con decreto del

Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le

modalita’
di riconoscimento del credito di imposta anche al

fine di garantire il rispetto del limite di spesa
fissato,

per l’anno
2005, in 95 milioni di euro.

182. La spesa per l’acquisto
della carta deve risultare

dal bilancio
certificato delle imprese editrici. Nel caso

in cui
la carta sia
acquistata da soggetti
diversi

dall’editore,
essa deve comunque essere ceduta agli editori

con fatturazione distinta da quella relativa ad
ogni altra

vendita
o prestazione di servizio.

183. Sono escluse dal beneficio
le spese per l’acquisto

di carta
utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti

editoriali:

a) i quotidiani ed
i periodici che
contengono

inserzioni pubblicitarie
per un’area superiore al 50 per

cento
dell’intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in
vendita,

cioe’ non
distribuiti con un prezzo effettivo per copia o

per abbonamento,
ad eccezione di quelli informativi delle

fondazioni e
delle associazioni senza fini di lucro;

c) i quotidiani o periodici che
siano ceduti a titolo

gratuito per
una percentuale superiore
al 50 per cento

della loro
diffusione;

d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita’, cioe’

quelli diretti
a pubblicizzare prodotti
o servizi

contraddistinti
con il nome o con altro elemento distintivo

e diretti
prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;

e) i quotidiani ed
i periodici di
vendita per

corrispondenza;

f) i quotidiani ed i
periodici di promozione delle

vendite di beni o di servizi;

g) i cataloghi, cioe’ pubblicazioni contenenti

elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati
da

indicazioni
sulle caratteristiche dei medesimi;

h) le pubblicazioni aventi
carattere postulatorio,

cioe’ finalizzate
all’acquisizione di contributi,
di

offerte, ovvero
di elargizioni di
somme di denaro, ad

eccezione di
quelle utilizzate dalle organizzazioni senza

fini di
lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente

per le
proprie finalita’ di autofinanziamento;

i) i quotidiani ed
i periodici delle
pubbliche

amministrazioni e
degli enti pubblici, nonche’
di altri

organismi, ivi
comprese le societa’ riconducibili allo

Stato ovvero ad altri enti territoriali o
che svolgano una

pubblica
funzione;

l) i quotidiani ed i
periodici contenenti supporti

integrativi
o altri beni
diversi da quelli
definiti

nell’art. 74,
primo comma, lettera
c), del decreto del

Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e

successive
modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime

speciale previsto
dallo stesso art. 74 del citato decreto

del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

m) i prodotti editoriali
pornografici.

184. Il credito d’imposta non concorre alla formazione

del reddito imponibile e puo’
essere fatto valere anche in

compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241. Il credito d’imposta non e’ rimborsabile, ma

non limita
il diritto al
rimborso ad altro
titolo

spettante; l’eventuale eccedenza e’ riportabile al
periodo

di imposta
successivo.

185. L’ammontare della spesa
complessiva per l’acquisto

della carta
e l’importo del credito d’imposta di cui al

comma 181
sono indicati nella dichiarazione dei redditi

relativa al periodo d’imposta durante il quale la
spesa e’

stata
effettuata.

186. In caso di
utilizzo del credito d’imposta in tutto

o in parte
non spettante si rendono applicabili le norme in

materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonche’

le sanzioni
previste ai fini delle imposte sui redditi.

(Omissis).

189.
L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da

181 a
188 e’ subordinata
all’autorizzazione delle

competenti autorita’ europee».

– Il testo dell’art.
17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n.
400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e

ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri),

e’ il
seguente:

«Art.
17 (Regolamenti). – (Omissis).

3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati

regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di

autorita’ sottordinate al
Ministro, quando la
legge

espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di
competenza di piu’ Ministri, possono essere

adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la

necessita’
di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono

dettare norme
contrarie a quelle dei
regolamenti emanati

dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente

del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all’art. 1:

– Per l’art.
4, commi da
181 a 183,
della legge

24 dicembre 2003,
n. 350 «Disposizioni per la
formazione

del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge

finanziaria
2004)», vedi le note alle premesse.

– Il
testo dell’art. 47 del
decreto del Presidente

della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico

delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia

di
documentazione amministrativa), e’ il seguente:

«Art. 47 (R). (Dichiarazioni
sostitutive dell’atto di

notorieta). 1.
L’atto di notorieta’ concernente stati,

qualita’ personali
o fatti che siano a diretta conoscenza

dell’interessato e’
sostituito da dichiarazione
resa e

sottoscritta
dal medesimo con la osservanza delle modalita’

di cui
all’art. 38. (R).

2. La dichiarazione resa
nell’interesse proprio del

dichiarante puo’ riguardare anche stati, qualita’
personali

e fatti
relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia

diretta
conoscenza. (R).

3. Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per

legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i

concessionari di
pubblici servizi, tutti
gli stati, le

qualita’ personali
e i fatti non espressamente indicati

nell’art. 46
sono comprovati dall’interessato mediante la

dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’. (R).

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente

che la
denuncia all’Autorita’ di polizia giudiziaria e’

presupposto necessario
per attivare il
procedimento

amministrativo di
rilascio del duplicato di
documenti di

riconoscimento o
comunque attestanti stati
e qualita’

personali dell’interessato, lo
smarrimento dei documenti

medesimi e’
comprovato da chi ne
richiede il duplicato

mediante
dichiarazione sostitutiva. (R)».

Art. 2.

Riconoscimento e misura del credito
d’imposta

1. Il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria
provvede

all’istruttoria delle domande presentate nei termini di cui
al comma

1, dell’articolo 1 e, qualora sussistano i requisiti previsti
dalla

legge,
le ammette al
beneficio dandone comunicazione entro trenta

giorni
dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande di

cui
all’articolo 1, comma 1, alle imprese richiedenti, anche in caso

di
non accoglimento della domanda,
mediante raccomandata con avviso

di ricevimento.

2. Alle imprese ammesse
al beneficio e’ riconosciuto un credito

d’imposta, pari
al 10 per
cento della spesa per l’acquisto della

carta
utilizzata per la
stampa delle testate edite e dei libri,

sostenuta
dal 1° gennaio al 31
dicembre 2004. Qualora
le risorse

finanziarie
non siano sufficienti
a soddisfare interamente
le

richieste presentate entro il termine di cui
al comma 1 dell’articolo

1, al
fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per

l’anno
2005 in 95 milioni di euro, il credito d’imposta riconosciuto

a
ciascun impresa e’
proporzionalmente ridotto tra tutte le imprese

aventi diritto.

Art. 3.

Modalita’
di fruizione del credito d’imposta

1. Il credito d’imposta e’ utilizzabile in
compensazione in sede di

versamenti
effettuati ai sensi
dell’articolo 17 del
decreto

legislativo
9 luglio 1997, n.
241, a decorrere
dalla data del

riconoscimento
dell’agevolazione di cui
all’articolo 2, comma 1. Il

credito
di imposta non
utilizzato in compensazione nel periodo di

imposta
in corso alla
data di riconoscimento del beneficio puo’

essere
utilizzato esclusivamente entro
il periodo di
imposta

successivo.

2. L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e

l’importo del
credito d’imposta spettante
sono indicati nella

dichiarazione
dei redditi presentata nel
periodo d’imposta in corso

alla
data di riconoscimento dell’agevolazione, ovvero
nella

dichiarazione
relativa al periodo
di imposta successivo nel caso

previsto dal comma 1, secondo periodo.

3. Nei casi di opzione per la tassazione di
gruppo e’ consentita la

cessione del credito d’imposta al
consolidante ai sensi dell’articolo

7, comma
1, lettera b),
del decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze 9 giugno 2004.

——————————————————————————–

Note all’art. 3:

– Il
testo dell’art. 17
del decreto legislativo

9 luglio 1997,
n. 241 (Norme
di semplificazione degli

adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei

redditi e
dell’imposta sul valore
aggiunto, nonche’ di

modernizzazione del
sistema di gestione
delle

dichiarazioni),
e’ il seguente:

«Art. 17 (Oggetto). –
1. I contribuenti eseguono

versamenti unitari
delle imposte, dei contributi dovuti

all’I.N.P.S. e
delle altre somme
a favore dello Stato,

delle regioni
e degli enti previdenziali, con eventuale

compensazione dei
crediti, dello stesso
periodo, nei

confronti dei
medesimi soggetti, risultanti
dalle

dichiarazioni e
dalle denunce periodiche
presentate

successivamente
alla data di entrata in vigore del presente

decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la

data di
presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la
compensazione riguardano

i crediti e
i debiti relativi:

a) alle imposte sui
redditi, alle relative

addizionali e
alle ritenute alla fonte riscosse
mediante

versamento diretto
ai sensi dell’art. 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602; per

le ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta

ferma la facolta’ di eseguire
il versamento presso la

competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in

tal caso non
e’ ammessa la compensazione;

b) all’imposta sul valore
aggiunto dovuta ai sensi

degli articoli 27
e 33 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e quella dovuta dai

soggetti di
cui all’art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle
imposte sui redditi

e
dell’imposta sul valore aggiunto;

d) all’imposta prevista dall’art.
3, comma 143,

lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis)
(Omissis);

e) ai contributi previdenziali dovuti da
titolari di

posizione assicurativa
in una delle gestioni amministrate

da enti
previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed
assistenziali

dovuti dai
datori di lavoro
e dai committenti
di

prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
di

cui all’art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle

imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente

della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l’assicurazione contro gli
infortuni

sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del

testo unico
approvato con decreto
del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti
in caso di
pagamento

rateale ai
sensi dell’art. 20;

h-bis) al
saldo per il
1997 dell’imposta sul

patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge

30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni,

dalla legge
26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al

Servizio sanitario nazionale di cui all’art.
31 della legge

28 febbraio 1986, n.
41, come da
ultimo modificato

dall’art. 4
del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41,

convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,

n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del

Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del

tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica, e

con i
Ministri competenti per settore;

h-quater)
al credito d’imposta
spettante agli

esercenti
sale cinematografiche».

– Il testo
dell’art. 7, comma
1, lettera b), del

decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 9 giugno

2004 (Disposizioni
applicative del regime di tassazione del

consolidato nazionale,
di cui agli articoli da 117 a 128

del testo
unico delle imposte sui redditi), e’ il seguente:

«Art. 7 (Dichiarazione dei redditi propri di ciascun

soggetto partecipante alla tassazione di gruppo). – 1.
Per

effetto
dell’opzione:

a) (Omissis);

b) ciascun soggetto puo’ cedere,
ai fini della

compensazione con
l’imposta sul reddito
delle societa’

dovuta dalla
consolidante, i crediti
utilizzabili in

compensazione
ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto
dall’art. 25 di

tale decreto
per l’importo non
utilizzato dal medesimo

soggetto, nonche’ le eccedenze di imposta ricevute ai sensi

dell’art. 43-ter
del decreto del
Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) (Omissis)».

Art. 4.

Controlli e revoche
dell’agevolazione

1. Il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria
trasmette

all’Agenzia delle
entrate, mediante procedure telematiche, l’elenco

delle
imprese ammesse a
fruire del credito d’imposta, i
relativi

importi
a ciascuna spettanti, nonche’ i dati relativi
agli eventuali

provvedimenti adottati di revoca del beneficio.

2. Qualora, all’esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per

l’informazione e l’editoria ai sensi e per gli effetti
dell’articolo

71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, risulti
un credito d’imposta non spettante o spettante in misura

inferiore,
il Dipartimento lo comunica all’Agenzia delle entrate che

provvede al recupero del credito di imposta.

3. L’Agenzia delle entrate
comunica al Dipartimento
per

l’informazione e l’editoria l’eventuale indebita fruizione,
totale o

parziale,
del credito di imposta accertata nell’ambito dei controlli

istituzionali degli Uffici dell’Amministrazione
finanziaria.

4. In caso di utilizzo del credito di
imposta in tutto o in parte

non
spettante, si rendono
applicabili le norme
in materia di

liquidazione,
accertamento, riscossione, e
contenzioso nonche’ le

sanzioni previste ai fini delle imposte sui
redditi.

——————————————————————————–

Nota all’art. 4:

– Il
testo dell’art. 71 del
decreto del Presidente

della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico

delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia

di
documentazione amministrativa), e’ il seguente:

«Art. 71 (R).
(Modalita’ dei
controlli). – 1. Le

amministrazioni
procedenti sono tenute ad effettuare idonei

controlli, anche
a campione, e
in tutti i casi in cui

sorgono fondati
dubbi, sulla veridicita’ delle

dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47.

(R).

2. I controlli riguardanti
dichiarazioni sostitutive di

certificazione sono
effettuati dall’amministrazione

procedente con le modalita’ di
cui all’art. 43 consultando

direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante

ovvero richiedendo
alla medesima, anche
attraverso

strumenti informatici o telematici,
conferma scritta della

corrispondenza di
quanto dichiarato con le risultanze dei

registri da
questa custoditi. (R).

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e

47 presentino delle
irregolarita’
o delle omissioni

rilevabili d’ufficio,
non costituenti falsita’, il

funzionario competente
a ricevere la documentazione da’

notizia all’interessato di
tale irregolarita’. Questi e’

tenuto alla
regolarizzazione o al
completamento della

dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

(R).

4. Qualora il
controllo riguardi dichiarazioni

sostitutive presentate ai privati che vi consentono di
cui

all’art. 2, l’amministrazione competente per il rilascio

della relativa
certificazione, previa definizione
di

appositi accordi,
e’ tenuta a fornire, su richiesta del

soggetto privato
corredata dal consenso del
dichiarante,

conferma scritta,
anche attraverso l’uso
di strumenti

informatici o telematici, della
corrispondenza di quanto

dichiarato con
le risultanze dei dati da essa
custoditi.

(R)».

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il credito di
imposta e’ concesso
subordinatamente

all’autorizzazione delle
competenti autorita’ europee.
Della

decisione
adottata dalle Autorita’ europee
e’ data comunicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Il presente regolamento,
munito del sigillo
dello Stato sara’

inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 2004

p. Il Presidente

del Consiglio dei Ministri

Bonaiuti

Il Ministro dell’economia

e delle finanze

Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 7
gennaio 2005

Ministeri istituzionali, registro n.
1, foglio n. 41