Civile

Monday 31 March 2003

Varata la nuova disciplina dell’ affiliazione commerciale (pià nota come franchising). Senato della Repubblica, Disegno di Legge 19, 25, 103, 842 (Testo Unificato)

Varata la nuova disciplina dellaffiliazione commerciale (più nota come franchising)

Senato della Repubblica, Disegno di Legge 19, 25, 103, 842 (Testo Unificato)

Norme per la disciplina dellaffiliazione commerciale

(Approvato in sede deliberante dalla Commissione X Industria, commercio, turismo del Senato il 25 marzo 2003)

Art.  1.

(Definizioni)

1. Laffiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità allaltra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo laffiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.

3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:

a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dallaffiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili allaffiliato per luso, per la vendita o la rivendita dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che laffiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;

c) per royalties, una percentuale che laffiliante richiede allaffiliato commisurata al giro daffari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;

d) per beni dellaffiliante, i beni prodotti dallaffiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dellaffiliante.

Art. 2.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito allarticolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale unimpresa concede allaltra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare unaffiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale laffiliato, in unarea di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dellattività commerciale di cui al comma 1 dellarticolo 1.

Art. 3.

(Forma e contenuto del contratto)

1. Il contratto di affiliazione commerciale deve rispettare, a prescindere dalla quota di mercato detenuta dalle parti, la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza prevista dagli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

2. Per la costituzione di una nuova rete di affiliazione commerciale laffiliante deve aver sperimentato sul mercato in un qualsiasi Stato della Unione europea la propria formula commerciale per un periodo minimo di due anni e con almeno due unità di vendita, possibilmente in città diverse, metà delle quali gestite da affiliati pilota. Nel periodo di sperimentazione, si applicano i princìpi stabiliti nella presente legge.

3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, laffiliante dovrà comunque garantire allaffiliato una durata minima sufficiente allammortamento dellinvestimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva lipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.

4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:

a) lammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che laffiliato deve sostenere prima dellinizio dellattività;

b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e leventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dellaffiliato;

c) lambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dallaffiliante;

d) la specifica del know-how fornito dallaffiliante allaffiliato;

e) le eventuali modalità di riconoscimento dellapporto di know-how da parte dellaffiliato;

f) le caratteristiche dei servizi offerti dallaffiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;

g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Art. 4.

(Obblighi dellaffiliante)

1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale laffiliante deve consegnare allaspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

a) principali dati relativi allaffiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dellaspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

b) lindicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa allaffiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante luso concreto del marchio;

c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti lattività oggetto dellaffiliazione commerciale;

d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dellaffiliante;

e) lindicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dellattività dellaffiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dellaffiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy;

g) unipotesi di bilancio previsionale fondata, se possibile, su esperienze di affiliati in posizione analoga; tale ipotesi non costituisce, in alcun modo, garanzia o promessa di risultato, ferme restando le tutele civili e penali per laffiliato quando lipotesi stessa risulti elaborata con dolo o colpa grave.

Art. 5.

(Obblighi dellaffiliato)

1. Laffiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dellaffiliante, se non per causa di forza maggiore.

2. Laffiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dellattività oggetto dellaffiliazione commerciale.

Art. 6.

(Obblighi precontrattuali di comportamento)

1. Laffiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dellaspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, allaspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.

2. Laffiliante deve motivare allaspirante affiliato leventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.

3. Laspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dellaffiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, allaffiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dallaffiliante.

Art. 7.

(Conciliazione)

1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire lautorità giudiziaria o ricorrere allarbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede laffiliato.

Art. 8.

(Annullamento del contratto)

1. Se una parte ha fornito false informazioni, laltra parte può chiedere lannullamento del contratto ai sensi dellarticolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

Art. 9.

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dellarticolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.