Ambiente

Thursday 16 March 2006

Una legge per dare una tutela ancora maggiore al patrimonio culturale e paesaggistico italiano compresi nell’ Unesco

Una legge per dare una tutela
ancora maggiore al patrimonio culturale e paesaggistico italiano compresi nell’Unesco

LEGGE 20 febbraio 2006, n.77

Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale»,
posti sotto la tutela dell’UNESCO. (GU n. 58 del
10-3-2006) La Camera dei
deputati ed il
Senato della Repubblica
hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Valore simbolico dei siti
italiani UNESCO

1. I siti italiani inseriti nella
«lista del patrimonio mondiale»,

sulla base
delle tipologie individuate
dalla Convenzione per la

salvaguardia
del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a

Parigi il
16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’Organizzazione

delle Nazioni
Unite per l’educazione,
la scienza e la
cultura

(UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO»,
sono, per la

loro unicita’,
punte di eccellenza
del patrimonio culturale,

paesaggistico e
naturale italiano e
della sua rappresentazione a

livello
internazionale. Art. 2.

Priorita’ di intervento

1. I progetti di
tutela e restauro
dei beni culturali,

paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di
riconoscimento dei

siti italiani
UNESCO acquisiscono priorita’ di intervento qualora

siano
oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.

Art. 3.

Piani di gestione

1. Per assicurare la
conservazione dei siti italiani UNESCO e

creare le
condizioni per la
loro valorizzazione sono approvati

appositi
piani di gestione.

2. I piani di gestione
definiscono le priorita’ di intervento e le

relative modalita’
attuative, nonche’ le
azioni esperibili per

reperire le
risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a

quelle previste
dall’articolo 4, oltre che le
opportune forme di

collegamento con programmi
o strumenti normativi
che perseguano

finalita’ complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi

turistici
locali e i piani relativi alle aree protette.

3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti

alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione
dei

relativi interventi
sono raggiunti con le forme
e le modalita’

previste dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il

codice dei
beni culturali e del
paesaggio, di seguito denominato

«Codice». Art. 4.

Misure di sostegno

1. Ai fini di una gestione compatibile dei
siti italiani UNESCO e

di un
corretto rapporto tra
flussi turistici e servizi culturali

offerti,
sono previsti interventi volti:

a) allo studio delle
specifiche problematiche culturali,

artistiche,
storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai

siti italiani
UNESCO, ivi compresa
l’elaborazione dei piani di

gestione;

b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di

ospitalita’ per
il pubblico, nonche’ servizi di pulizia, raccolta

rifiuti,
controllo e sicurezza;

c) alla realizzazione, in zone contigue ai
siti, di aree di sosta

e
sistemi di mobilita’, purche’ funzionali ai siti medesimi;

d) alla diffusione e
alla valorizzazione della
conoscenza dei

siti
italiani UNESCO nell’ambito delle istituzioni scolastiche, anche

attraverso il
sostegno ai viaggi
di istruzione e alle attivita’

culturali
delle scuole.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nonche’ l’ammontare di risorse

rispettivamente destinato,
nel limite delle autorizzazioni di spesa

previste dal
presente articolo, sono
determinati con decreto del

Ministro per
i beni e
le attivita’ culturali,
d’intesa con il

Ministro dell’ambiente e
della tutela del
territorio e con la

Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le

province autonome
di Trento e di Bolzano. Per gli interventi di cui

al comma
1, lettera c), il decreto e’
adottato previo parere della

Commissione di cui all’articolo 5. Tutti gli
interventi sono attuati

in
conformita’ alle disposizioni dettate in materia dal Codice.

3. All’onere derivante dall’applicazione del comma
1, lettere a),

c) e
d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e

2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello

stanziamento iscritto,
ai fini del
bilancio triennale 2006-2008,

nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di conto capitale «Fondo

speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze
per l’anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando

l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

4. All’onere derivante dall’applicazione del comma
1, lettera b),

pari a
500.000 euro per l’anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno

degli
anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto,
ai fini del
bilancio triennale

2006-2008, nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di parte

corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero

dell’economia e
delle finanze per
l’anno 2006, allo
scopo

parzialmente
utilizzando:

a) quanto a
500.000 euro per
l’anno 2006, l’accantonamento

relativo
al Ministero per i beni e le attivita’ culturali;

b) quanto a
300.000 euro per
l’anno 2007, l’accantonamento

relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della

ricerca;

c) quanto a
300.000 euro per
l’anno 2008, l’accantonamento

relativo
al Ministero degli affari esteri.

5. A decorrere dall’anno
2009, agli oneri
derivanti

dall’applicazione del comma 1 si provvede ai sensi
dell’articolo 11,

comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive

modificazioni.

6. Il Ministro dell’economia
e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Commissione consultiva per i piani di gestione dei
siti UNESCO e per

i
sistemi turistici locali

1. La Commissione consultiva
per i piani di gestione dei siti

UNESCO e
per i sistemi
turistici locali, costituita
presso il

Ministero per i beni e le attivita’ culturali,
oltre a esercitare le

funzioni previste
dal decreto 27 novembre
2003, rende pareri, a

richiesta
del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO

e si
esprime ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, secondo periodo,

della
presente legge.

2. I componenti della Commissione di cui al
comma 1 esercitano le

loro funzioni nell’ambito delle rispettive
competenze istituzionali.

Ad essi
non sono attribuiti gettoni o indennita’ di funzione.

3. Il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio designa

tre
rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma

1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’
inserita

nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare
come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 20 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio

dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli