Ambiente
Una legge per dare una tutela ancora maggiore al patrimonio culturale e paesaggistico italiano compresi nell’ Unesco
Una legge per dare una tutela
ancora maggiore al patrimonio culturale e paesaggistico italiano compresi nell’Unesco
LEGGE 20 febbraio 2006, n.77
Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale»,
posti sotto la tutela dell’UNESCO. (GU n. 58 del
10-3-2006) La Camera dei
deputati ed il
Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Valore simbolico dei siti
italiani UNESCO
1. I siti italiani inseriti nella
«lista del patrimonio mondiale»,
sulla base
delle tipologie individuate
dalla Convenzione per la
salvaguardia
del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a
Parigi il
16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’Organizzazione
delle Nazioni
Unite per l’educazione,
la scienza e la
cultura
(UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO»,
sono, per la
loro unicita’,
punte di eccellenza
del patrimonio culturale,
paesaggistico e
naturale italiano e
della sua rappresentazione a
livello
internazionale. Art. 2.
Priorita’ di intervento
1. I progetti di
tutela e restauro
dei beni culturali,
paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di
riconoscimento dei
siti italiani
UNESCO acquisiscono priorita’ di intervento qualora
siano
oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.
Art. 3.
Piani di gestione
1. Per assicurare la
conservazione dei siti italiani UNESCO e
creare le
condizioni per la
loro valorizzazione sono approvati
appositi
piani di gestione.
2. I piani di gestione
definiscono le priorita’ di intervento e le
relative modalita’
attuative, nonche’ le
azioni esperibili per
reperire le
risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a
quelle previste
dall’articolo 4, oltre che le
opportune forme di
collegamento con programmi
o strumenti normativi
che perseguano
finalita’ complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi
turistici
locali e i piani relativi alle aree protette.
3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti
alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione
dei
relativi interventi
sono raggiunti con le forme
e le modalita’
previste dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
codice dei
beni culturali e del
paesaggio, di seguito denominato
«Codice». Art. 4.
Misure di sostegno
1. Ai fini di una gestione compatibile dei
siti italiani UNESCO e
di un
corretto rapporto tra
flussi turistici e servizi culturali
offerti,
sono previsti interventi volti:
a) allo studio delle
specifiche problematiche culturali,
artistiche,
storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai
siti italiani
UNESCO, ivi compresa
l’elaborazione dei piani di
gestione;
b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di
ospitalita’ per
il pubblico, nonche’ servizi di pulizia, raccolta
rifiuti,
controllo e sicurezza;
c) alla realizzazione, in zone contigue ai
siti, di aree di sosta
e
sistemi di mobilita’, purche’ funzionali ai siti medesimi;
d) alla diffusione e
alla valorizzazione della
conoscenza dei
siti
italiani UNESCO nell’ambito delle istituzioni scolastiche, anche
attraverso il
sostegno ai viaggi
di istruzione e alle attivita’
culturali
delle scuole.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nonche’ l’ammontare di risorse
rispettivamente destinato,
nel limite delle autorizzazioni di spesa
previste dal
presente articolo, sono
determinati con decreto del
Ministro per
i beni e
le attivita’ culturali,
d’intesa con il
Ministro dell’ambiente e
della tutela del
territorio e con la
Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome
di Trento e di Bolzano. Per gli interventi di cui
al comma
1, lettera c), il decreto e’
adottato previo parere della
Commissione di cui all’articolo 5. Tutti gli
interventi sono attuati
in
conformita’ alle disposizioni dettate in materia dal Codice.
3. All’onere derivante dall’applicazione del comma
1, lettere a),
c) e
d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello
stanziamento iscritto,
ai fini del
bilancio triennale 2006-2008,
nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze
per l’anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando
l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. All’onere derivante dall’applicazione del comma
1, lettera b),
pari a
500.000 euro per l’anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno
degli
anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del
bilancio triennale
2006-2008, nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero
dell’economia e
delle finanze per
l’anno 2006, allo
scopo
parzialmente
utilizzando:
a) quanto a
500.000 euro per
l’anno 2006, l’accantonamento
relativo
al Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
b) quanto a
300.000 euro per
l’anno 2007, l’accantonamento
relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della
ricerca;
c) quanto a
300.000 euro per
l’anno 2008, l’accantonamento
relativo
al Ministero degli affari esteri.
5. A decorrere dall’anno
2009, agli oneri
derivanti
dall’applicazione del comma 1 si provvede ai sensi
dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive
modificazioni.
6. Il Ministro dell’economia
e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Commissione consultiva per i piani di gestione dei
siti UNESCO e per
i
sistemi turistici locali
1. La Commissione consultiva
per i piani di gestione dei siti
UNESCO e
per i sistemi
turistici locali, costituita
presso il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali,
oltre a esercitare le
funzioni previste
dal decreto 27 novembre
2003, rende pareri, a
richiesta
del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO
e si
esprime ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, secondo periodo,
della
presente legge.
2. I componenti della Commissione di cui al
comma 1 esercitano le
loro funzioni nell’ambito delle rispettive
competenze istituzionali.
Ad essi
non sono attribuiti gettoni o indennita’ di funzione.
3. Il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio designa
tre
rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma
1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’
inserita
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli