Tributario e Fiscale

Thursday 27 March 2003

Ulteriori chiarimenti in ordine ai condoni fiscali. Agenzia delle entrate. Direzione centrale Normativa e Contenzioso. Circolare18/E 25.3.2003

Ulteriori chiarimenti in ordine ai condoni fiscali.

Agenzia delle entrate. Direzione centrale Normativa e Contenzioso. Circolare18/E 25.3.2003. OGGETTO: Risposte ai quesiti formulati dagli ordini professionali. Disposizioni sulle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

INDICE

1 Artt. 7, 8 e 9 Avvisi di accertamento parziali definitivi prima del 1/1/03. *

2 Art. 7 – Concordato e cause ostative. *

3 Art. 8 – Stabili organizzazioni all’estero, definizione automatica o integrativa semplice. *

4 Art. 8 – Dichiarazione integrativa e società di persone. *

5 Art. 8 – Contenuto della dichiarazione integrativa semplice. *

6 Art. 9 Accertamento con adesione perfezionato al 1° gennaio 2003. *

7 Art. 9 – Piccole società di capitali a ristretta base azionaria. *

8 Art. 9 – Condono tombale con pagamento del minimo. *

9 Art. 9 – Condono tombale : periodi di imposta definibili. *

10 Art. 9 – Condono tombale: applicazione degli studi di settore e dei parametri. *

11 Art. 9 – Condono tombale: la rinuncia al rimborso irap. *

12 Art. 9 – Congruità con dati difformi. *

13 Art. 9 bis – Sanatoria omessi versamenti: le possibili compensazioni. *

14 Art .15 – Natura dei rilievi contenuti nei verbali. *

15 Art. 15 – Definizione delle liti potenziali da parte delle società di persone. *

16 Art. 15 – Definizione parziale di processo verbale di constatazione. *

17 Art. 15 – Violazioni formali ripetute. *

18 Art. 15 – Rilievi recepiti nella dichiarazione. *

19 Art. 15 Processo verbale con rilievi ai fini irpeg ed ilor. *

20 Art. 16 – Liti pendenti: effetti di una sentenza intervenuta tra la data di effettuazione del versamento e quella di comunicazione. *

21 Art. 16 – Controversia su rimborso iva. *

Artt. 7, 8 e 9 Avvisi di accertamento parziali definitivi prima del 1/1/03.

D. Nellambito delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 289/2002, si precisa che, nellipotesi di avvisi di accertamento parziali definitivi prima del 1 gennaio 2003, il contribuente debba procedere al pagamento delle imposte dovute in base al predetto accertamento prima di poter comprendere il medesimo periodo di imposta nellambito delle diverse definizioni. Si chiede conferma del fatto che, nellipotesi in cui il contribuente, con riferimento al medesimo anno, decida di definire laccertamento parziale con il pagamento delle sole imposte e poi non comprenda lo stesso periodo nellambito del condono, in relazione allo stesso accertamento dovranno essere successivamente corrisposte sanzioni ed interessi.

Si chiede inoltre se la definitività di un avviso di accertamento prima del 1 gennaio 2003 debba considerarsi tale, come si ritiene, anche nel caso in cui in relazione allo stesso il contribuente stia procedendo al pagamento delle somme dovute in base ad un accertamento con adesione.

R. Il contribuente che intenda avvalersi della possibilità di definire laccertamento parziale con il pagamento delle sole imposte, deve, successivamente, procedere alla definizione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge 289/2002.

Invero, lagevolazione di definire senza il pagamento di sanzioni ed interessi gli accertamenti parziali deve ritenersi strettamente connessa alla rimozione della causa ostativa posta dallart.4 comma 7, dallart.8 comma 10 lettera a) e dallart.9 comma 14 lettera a).

Per quanto, poi, concerne la definitività dellavviso di accertamento alla data dell1/1/2003, si ritiene che questo debba ritenersi definitivo anche nellipotesi in cui il contribuente stia procedendo al pagamento delle somme dovute sulla base delladesione prestata.

Art. 7 – Concordato e cause ostative.

D. Nellambito delle cause ostative previste dallarticolo 7 della legge 289/2002, il paragrafo n. 4.3 della circolare n. 12 afferma che non possono accedere al concordato coloro che hanno omesso la presentazione della dichiarazione ovvero nella stessa non abbiano indicato nella medesima il reddito di lavoro autonomo o quello di impresa. Si chiede di conoscere se tale causa ostativa debba essere intesa come esclusivamente riferita alla dichiarazione dei redditi ovvero riguardi anche la mancata presentazione della dichiarazione IRAP o IVA, in considerazione del fatto che le disposizioni di cui allarticolo 7 producono effetto su tutti i comparti impositivi.

R. Si ritiene che la causa ostativa prevista dal comma 3 lettera a) dellart. 7 sia esclusivamente riferita alla dichiarazione Unico per ciascun periodo dimposta per il quale sussisteva lobbligo di presentazione in riferimento a tutti i tributi. In particolare, non si considera omessa la dichiarazione IVA (e, conseguentemente, non è causa ostativa ai fini della definizione) solo per i contribuenti esonerati dallobbligo di presentazione della stessa dichiarazione Iva, avendo registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 28, 1° comma, 2° periodo del DPR n. 633 del 1972 e art. 8, comma 1, quarto periodo del DPR n. 322 del 1998).

Art. 8 – Stabili organizzazioni all’estero, definizione automatica o integrativa semplice.

D. I redditi prodotti da stabili organizzazioni allestero si considerano prodotti in Italia e quindi ammessi alla definizione automatica di cui allarticolo 9 oppure sono a tutti gli effetti redditi di origine estera e come tali regolarizzabili solo attraverso lintegrativa semplice di cui allarticolo 8?

R. Si considerano “conseguiti allestero” e pertanto regolarizzabili esclusivamente con la presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dellarticolo 8, comma 5, della legge n. 289 del 2002, i redditi che hanno avuto la prima manifestazione finanziaria allestero, a nulla rilevando lindicazione della relativa fonte di produzione.

Il criterio adottato per la qualificazione di tali redditi non legittima soluzioni apodittiche, essendo necessario valutare caso per caso la dinamica finanziaria del reddito oggetto di regolarizzazione.

In tal senso, il reddito imputabile ad una stabile organizzazione allestero non necessariamente e in ogni caso è da considerare “conseguito allestero”.

Art. 8 – Dichiarazione integrativa e società di persone.

D. Si chiede di conoscere quale siano i corretti adempimenti da porre in essere nellipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una società di persone. In particolare, si chiede la correttezza della seguente interpretazione fondata sulla struttura della norma, in base alla quale sembrerebbe che, una volta presentata la dichiarazione di cui allarticolo 8, i soci non possano fruire della franchigia nel caso in cui, loro stessi, abbiano redditi personali da integrare. In sostanza, si chiede conferma del fatto che, in caso di dichiarazione integrativa, la franchigia che può essere utilizzata dai soci è di due tipi diversi, una riconducibile alla propria posizione personale ed una fondata sulla comunicazione inviata ai soci stessi dalla società.

R. Larticolo 7, comma 10, prevede che la definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo dello stesso comma 7 ( società di persone ed assimilate) “costituisce titolo per l’accertamento ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata.”

Disposizione analoga è contenuta nellarticolo 8, comma 11, ultimo periodo, nel quale è espressamente stabilito che la definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo dello stesso comma 11 (società di persone ed assimilate) “costituisce titolo per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.”

Tali disposizioni di carattere speciale prevalgono sulla disposizione contenuta nel comma 6 bis, dellarticolo 8, secondo cui “In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate alleccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all’eccedenza rispetto all’imposta sul valore aggiunto ed all’eccedenza rispetto alle ritenute, aumentate ai sensi del comma 6.”

Ne consegue che laccertamento parziale ai sensi del citato articolo 41-bis è comunque attivabile nei casi in cui il socio (associato o collaboratore dellimpresa familiare) persona fisica abbia evidenziato nella propria dichiarazione integrativa un reddito di partecipazione inferiore alla quota-parte del reddito societario corrispondente alla sua quota di partecipazione agli utili, così come risulta dalla comunicazione che la società di persone è tenuta a rendere entro il 16 marzo 2003.

Di converso, la franchigia spetta sugli altri redditi integrati diversi da quelli di partecipazione.

Art. 8 – Contenuto della dichiarazione integrativa semplice.

D. La circolare n. 12 del 21 febbraio scorso, ribadisce il fatto che nellambito della dichiarazione integrativa semplice il contribuente può evidenziare acconti,a crediti e ritenute non dichiarati. A tale proposito si chiede di conoscere se:

– nel caso di contribuente che ha versato regolarmente tutte le imposte a fronte di una dichiarazione omessa che oggi viene sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa semplice, il contribuente stesso possa far emergere la medesima base imponibile originaria sulla quale aveva calcolato le imposte oggetto di versamento e dunque scomputare i pagamenti già effettuati, magari anche nei termini ordinari;

– nel caso in cui il contribuente incrementi il proprio imponibile comprendendo nel calcolo della maggiore imposta anche i crediti di imposta di cui allarticolo 14 del dpr 917/86, sia necessaria una verifica preventiva in merito, ad esempio, alla capienza dei basket in capo alla società di capitali che aveva distribuito lutile non dichiarato dal contribuente

R. Larticolo 8 consente di presentare dichiarazioni a suo tempo omesse. Nellipotesi in cui il contribuente pur non avendo presentato la dichiarazione abbia versato le relative imposte, può accedere alla sanatoria di cui allarticolo 8 al fine di indicare nella dichiarazione integrativa gli imponibili non dichiarati e di scomputare dalle relative imposte quelle a suo tempo versate.

Resta dovuto limporto minimo di 300 euro.

Inoltre, qualora lintegrazione riguardi dividendi non dichiarati il corrispondente credito dimposta di cui allarticolo 14, portato in aumento dei dividendi medesimi, potrà essere scomputato in detrazione proporzionalmente ai dividendi integrati e comunque in misura non superiore al credito dimposta che è stato attribuito dalla società al momento della delibera di distribuzione degli utili.

Non rilevano in ogni caso gli eventuali crediti eccedenti.

Art. 9 Accertamento con adesione perfezionato al 1° gennaio 2003.

D. E consentito definire automaticamente ai sensi dellarticolo 9 un periodo di imposta in presenza di un avviso di accertamento con adesione già perfezionato al 1° gennaio 2003 e riferito allo stesso periodo?

R. Sì, è possibile. In tal caso il contribuente valuterà se estendere o meno la definizione al periodo dimposta interessato dallaccertamento con adesione.

Art. 9 – Piccole società di capitali a ristretta base azionaria.

D. Quali sono i riflessi concreti sui soci di piccole società di capitali a ristretta base azionaria nel caso in cui la partecipata definisca la propria posizione con il condono tombale?

R. A differenza di quanto previsto agli articoli 7, comma 10, e 8, comma 11, concernenti i rapporti tra la definizione automatica del reddito di lavoro autonomo e dimpresa da parte delle società di persone e associazioni professionali e la posizione dei soci o associati, larticolo 9 non riconnette alla definizione automatica delle società alcun effetto nei confronti dei soci.

Art. 9 – Condono tombale con pagamento del minimo.

D. Una società che per un biennio (97-98) è stata soggetta ai parametri ed è risultata congrua, per l’anno 1999 nel quale non era congrua, ha definito nel corso del 2002 un accertamento con adesione con l’Ufficio; nell’anno 2000 e 2001 non è stata soggetta ai parametri per superati limiti dimensionali. Può tale soggetto avvalersi della possibilità di effettuare il condono tombale con il pagamento del minimo per il biennio 97-98, escludendo il 1999 già definito e liquidare l’imposta secondo le aliquote previste per il biennio 2000 e 2001?

R. Ai sensi dellarticolo 9, comma 3-bis della legge n. 289 del 2002, la definizione da parte dei soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili in base ai parametri, di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, si perfeziona ai fini di tutte le imposte con il pagamento di 500 euro per ciascuna annualità.

Le annualità 2000 e 2001, per le quali non risultano applicabili i parametri ovvero non sono soddisfatti i requisiti di cui al citato comma 3-bis, possono essere definite nei termini ordinari stabiliti dal richiamato articolo 9.

Non ricorre lobbligo di inserire nella dichiarazione per la definizione automatica lanno 1999, definito mediante accertamento con adesione. A tal proposito, si rammenta che non vi è obbligo di inserire nella richiesta di definizione i periodi dimposta per i quali sono divenuti definitivi gli avvisi di accertamento.

Art. 9 – Condono tombale : periodi di imposta definibili.

D. Il paragrafo 3.2 della circolare n. 12 precisa che il contribuente che intende presentare una dichiarazione di condono tombale, deve comprendere tutti i periodi di imposta, compresi quelli per i quali la dichiarazione non è stata legittimamente presentata. Si chiede dunque quale sia il comportamento da seguire da parte del contribuente ai fini del completamento del proprio condono tombale e si chiede conferma in merito alle somme dovute per gli specifici periodi di imposta :

– contribuente che, in uno dei periodi di imposta condonabili, non era in possesso di redditi certificati da un Cud ed in relazione ai quali poteva comunque non presentare la dichiarazione : si ritiene che il pagamento dovuto in questo caso sia comunque di 100 euro e non di 1500 euro in quanto non si tratta di dichiarazione omessa;

– contribuente assoggettato ad imposizione con ritenuta alla fonte (ad esempio venditori porta a porta) su un reddito che è comunque possibile ricomprendere tra quelli di impresa: si ritiene che, in questo caso, il contribuente possa perfezionare il proprio condono tombale con il pagamento del minimo previsto dal comma 3 e scaglionato in base ai ricavi ed ai compensi prodotti nello specifico periodo di imposta.

R. Come precisato con circolare 12/E del 2003, la dichiarazione si intende presentata nel caso in cui il contribuente sia possessore di reddito di lavoro dipendente o assimilato certificato dal CUD; ciò in quanto le informazioni relative al reddito percepito, alle ritenute subite e alle detrazioni calcolate sono desumibili dalla dichiarazione del sostituto dimposta presentata allAgenzia delle Entrate.

Qualora, invece, il contribuente, in relazione al possesso di redditi occasionali, sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione, questultima ai fini della definizione automatica si considera omessa. Di conseguenza limporto minimo dovuto per la definizione automatica di cui allarticolo 9 ammonta a 1.500 euro e non 100 come ipotizzato nel quesito.

Art. 9 – Condono tombale: applicazione degli studi di settore e dei parametri.

D. Nellillustrare le modalità con le quali si calcolano le imposte dovute in base al condono tombale, la circolare n. 12, al paragrafo 3.5, precisa che il contribuente può tenere conto, nelleffettuare i conteggi, delle dichiarazioni presentate in base alle disposizioni di cui allarticolo 13 del d.lgs. 472 del 1997 nonché delle disposizioni di cui allarticolo 2, commi 8 ed 8 bis del DPR 322/98. Si chiede di conoscere se, nellipotesi in cui, mediante una delle modalità dichiarative prima citate, il contribuente abbia posto rimedio alla mancata allegazione nella dichiarazione originaria del prospetto di calcolo dei parametri e degli studi di settore od abbia corretto dei dati risultando congruo, possa applicare le speciali disposizioni di cui al comma 3 bis dellarticolo 9 della legge 289/2002.

R. La congruità e la coerenza dei ricavi e dei compensi devono essere valutate in base ai dati indicati nelle dichiarazioni presentate. Ne deriva che qualora il contribuente abbia presentato dichiarazioni integrative ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ovvero dell’articolo 2, commi 8 e 8-bis del DPR n. 322 del 1998, i dati ivi indicati rileveranno ai fini dellapplicazione del comma 3 bis dellarticolo 9.

Tuttavia, si ricorda che ai sensi del comma 16 del citato articolo 9, qualora la dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del menzionato DPR 322 del 1998 sia stata presentata successivamente al 30 settembre 2002, la definizione deve perfezionarsi “sulla base delle dichiarazioni originariamente presentate”.

Art. 9 – Condono tombale: la rinuncia al rimborso IRAP.

D. Nella circolare n. 7/E del 2003 lagenzia delle entrate aveva precisato che la presentazione di una dichiarazione di condono tombale aveva tra i suoi effetti anche la rinuncia alla eventuale richiesta di rimborso Irap presentata dal contribuente. Poiché il medesimo passaggio non è stato riproposto nella circolare n. 12, si chiede di conoscere il definitivo orientamento in proposito

R. Al riguardo, occorre distinguere a seconda che listanza di rimborso derivi da un errore commesso in sede di dichiarazione ovvero da una pretesa esclusione dal campo di applicazione dellIRAP.

Nel primo caso, poiché ai sensi del comma 13 dellarticolo 7 e del comma 9 dellarticolo 9 “sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte & in base allarticolo 36-bis & del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, la definizione di cui ai menzionati articoli 7 e 9, non comporta la rinuncia al rimborso scaturente da un errore di calcolo commesso nella dichiarazione originaria. Il rimborso compete inoltre anche quando lerrore di calcolo, rilevato in sede di liquidazione delle imposte, venga segnalato dal contribuente; pertanto, la definizione in parola non comporta la rinuncia alleventuale ricorso avverso il silenzio tacito o espresso;

ove si discuta della esclusione dal campo di applicazione dellIRAP, si osserva che ai sensi delle disposizioni sopra citate “la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento & allapplicabilità di esclusioni”. Pertanto, il contribuente che definisce la propria posizione con le sanatorie previste dagli articoli 7 e 9 rende definitivi gli imponibili esposti nella dichiarazione originaria e, di riflesso, rinuncia ad eventuali cause di esclusione e, di conseguenza, ad ogni contenzioso derivante da esse.

Art. 9 – Congruità con dati difformi.

D. Un contribuente risulta congruo in base ai dati indicati nel modello per l’applicazione degli studi di settore. Per un disguido, però, uno di questi dati è difforme rispetto a quello (corretto) riportato nel quadro G della dichiarazione, sulla base del quale la congruità verrebbe meno. Si chiede conferma che, come precisato nella circolare 12, anche nella suddetta ipotesi occorra fare riferimento ai dati indicati nel modello per l’applicazione degli studi di settore.

R. In applicazione del principio contenuto nel comma 15 dellarticolo 9 la definizione automatica non si perfeziona se si fonda su dati non corrispondenti a quelli indicati nella dichiarazione originaria. Da tale principio consegue che la congruità va valutata in base ai dati necessari allapplicazione degli studi di settore esposti in dichiarazione, a prescindere che tali dati siano corretti o meno.

Atteso che il riquadro riguardante i dati rilevanti per lapplicazione degli studi di settore è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante della dichiarazione annuale, ai fini della sanatoria il soggetto è da ritenersi congruo.

Art. 9 bis – Sanatoria omessi versamenti: le possibili compensazioni.

D. Larticolo 9 bis della legge 289/2002, non prevede, a differenza delle altre disposizioni di legge, alcun divieto di compensazione delle somme dovute per effettuare la sanatoria. Si chiede dunque di conoscere se:

– i versamenti di cui allarticolo 9 bis della legge 289/2002 possano formare oggetto di compensazione con eventuali crediti esposti dal contribuente nella dichiarazione originaria;

– nel campo di applicazione della sanatoria di cui allarticolo 9 bis rientrino anche le indebite compensazioni effettuate dal contribuente in tutte quelle ipotesi sia stato utilizzato, nel modello F24, un credito superiore a quello spettante.

R. Sebbene larticolo 9-bis della legge 289 del 2002 non disponga espressamente il divieto di compensazione delle somme dovute per effettuare la sanatoria, si ritiene che il medesimo divieto sussista anche relativamente alla sanatoria degli omessi versamenti.

Ciò in quanto lesclusione espressa della compensazione disciplinata dallarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è disposta in tutti gli altri articoli relativi alle diverse ipotesi di definizione agevolata.

Tale divieto costituisce invero un principio generale delle norme in materia di sanatorie fiscali, che non può essere derogato dalla norma in commento.

Si osserva inoltre che nelle istruzioni relative al modello di definizione non viene menzionata la possibilità di compensare i versamenti riferiti alla predetta sanatoria.

Si precisa infine che le indebite compensazioni effettuate dal contribuente mediante presentazione del modello F24, relative allutilizzazione di un credito superiore a quello spettante, rientrano nel campo di applicazione della sanatoria di cui allart. 9-bis. Ciò in quanto lindebita compensazione è di fatto assimilabile allomesso versamento di imposte.

Art .15 – Natura dei rilievi contenuti nei verbali.

D. Si chiede di conoscere se, nellipotesi in cui nei processi verbali di constatazione siano contenuti ben identificati dei rilievi che fanno emergere un imponibile ai fini delle imposte sui redditi ma, in merito agli stessi, nulla si dica in relazione allIRAP, il contribuente debba comunque autonomamente definire anche il comparto dellimposta regionale in quanto direttamente interessato dal contenuto dei rilievi formulati ai fini dellimposizione diretta.

R. Coerentemente al principio secondo cui, nella definizione degli atti indicati nellarticolo 15, deve tenersi conto dei dati che risultano dagli atti medesimi, si ritiene che il contribuente non debba procedere autonomamente a determinare il contenuto del rilievo astrattamente riferibile allIRAP.

Art. 15 – Definizione delle liti potenziali da parte delle società di persone.

D. In relazione alla affermazione della circolare n. 12 del 21 febbraio nella parte (paragrafo 10.3) in cui viene illustrata la possibilità di definire da parte delle società di persone anche la posizione dei soci, si chiede di conoscere se la medesima possibilità sussista anche nelle ipotesi di avvisi di accertamento notificati alla sola società di persone e come tale chiusura, qualora fosse ammessa, si coordina con la progressività dellimposta dovuta dai soci.

R. Diversamente da quanto previsto per la definizione dei processi verbali di constatazione, non è consentito alla società di persone definire ai fini dellIRPEF gli avvisi di accertamento notificati alla medesima società. Manca, invero, nellavviso di rettifica del reddito societario ogni riferimento allIRPEF dovuta dai soci. Ciò che impedisce la definizione ai sensi del comma 2 dellarticolo 15.

Art. 15 – Definizione parziale di processo verbale di constatazione.

D. E’ consentita la definizione parziale di un pvc consegnato ante 1/1/03, limitatamente ai rilievi ritenuti fondati, qualora il contribuente non intenda accedere alle altre forme di sanatoria di cui agli artt. 7, 8 e 9?

R. La circolare n. 12/E del 21/2/2003 ha individuato un contenuto minimo della definizione, da riferire comunque a tutti i rilievi che, nellambito di un singolo periodo dimposta, interessano un determinato tributo.

Pertanto, è possibile procedere ad una definizione parziale del p.v.c. per singole annualità e/o singole imposte, o settori impositivi.

Art. 15 – Violazioni formali ripetute.

D. Un p.v.c. contiene un rilievo concernente irregolarità formali ripetute. Volendo definire la lite potenziale, occorre pagare il 10% del minimo in base al cumulo materiale delle sanzioni, oppure si può calcolare la sanzione unica secondo le regole del concorso previste dallart. 12, Dlgs n. 472/97?

R. Il contribuente sarà tenuto a definire il p.v.c. pagando il 10% del minimo, sulla base del cumulo materiale della sanzione; non può, invece, applicarsi la regola prevista dallart. 12 del Dlgs. n.472/97 (concorso di violazione e continuazione), che richiede una valutazione discrezionale da parte dellaccertatore

Art. 15 – Rilievi recepiti nella dichiarazione.

D. Si chiede di chiarire come debba effettuare la definizione del processo verbale di constatazione, anche agli effetti dell’accesso alle altre sanatorie, il contribuente che, recependo i rilievi formulati dai verificatori, abbia già incluso la maggiore imposta constatata nella dichiarazione annuale presentata.

R. Non costituisce causa ostativa allaccesso agli istituti definitori previsti dalla legge finanziaria, il processo verbale i cui rilievi siano stati recepiti nella dichiarazione annuale presentata dal contribuente.

Art. 15 Processo verbale con rilievi ai fini IRPEG ed ILOR.

D. Con verbale notificato al 31 dicembre 2002, sono stati contestati rilievi utili sia ai fini dellIRPEG che dellILOR. Si chiede di conoscere le modalità di definizione ai sensi dellarticolo 15.

R. La definizione si perfeziona con il versamento entro il 16 aprile 2003 di un importo pari al 18% della somma dei maggiori componenti positivi e dei minori componenti negativi. Tale definizione, ai sensi dellarticolo 15, comma 4, lettera a), rileverà ai fini delle “imposte sui redditi” e, quindi, si rifletterà sui rilievi IRPEG ed ILOR congiuntamente.

La soluzione prospettata trae argomento, oltre che dal tenore letterale della richiamata disposizione normativa, anche dalla improponibilità di una ipotesi definitoria che prevedesse ai fini ILOR il versamento di un importo superiore allimposta ordinaria commisurata al maggiore imponibile risultante dal verbale.

Art. 16 – Liti pendenti: effetti di una sentenza intervenuta tra la data di effettuazione del versamento e quella di comunicazione.

D. In tema di definizione delle liti pendenti, come incide una sentenza intervenuta tra la data del versamento, da eseguire entro il 16 aprile 2003, e quella di presentazione della domanda di chiusura della lite, da effettuare entro il 21 aprile 2003?

R. Il comma 1, lett. b), dellarticolo 16 della finanziaria 2003, come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge n. 282 del 2002, prevede che ai fini della determinazione della somma dovuta per la definizione della lite pendente occorra fare riferimento allultima o unica pronuncia resa “alla data di presentazione della domanda di definizione della lite”.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che il versamento delle somme dovute o della prima rata, in caso di pagamento rateale, sia effettuato entro il 16 aprile 2003. In base al comma 4 la domanda di definizione deve invece essere presentata entro il 21 aprile 2003.

Nellipotesi in cui la domanda venga presentata in data successiva rispetto a quella del versamento delle somme dovute, potrebbe intervenire una pronuncia giurisdizionale non cautelare, resa sul merito ovvero sullammissibilità dellatto introduttivo del giudizio, per effetto della quale le somme dovute risultano modificate.

In tale caso, come illustrato nella circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 al punto 11.6.14, se le somme già versate risultano di ammontare superiore a quelle dovute per effetto dellintervenuta pronuncia, il soggetto interessato avrà diritto, a seguito della verifica della regolarità della chiusura della lite da parte dellufficio, alla restituzione delle somme versate in eccesso rispetto a quelle dovute in base alla nuova pronuncia.

Se, al contrario, le somme già versate risultano di ammontare inferiore a quelle dovute per effetto dellintervenuta pronuncia, il soggetto interessato dovrà versare la differenza entro la data di presentazione della domanda.

Art. 16 – Controversia su rimborso IVA.

D. Un contribuente ha instaurato una controversia per riduzione di rimborso Iva. In particolare, a fronte di un rimborso richiesto di 100, l’ufficio ha notificato avviso di rettifica riconoscendo 70. Si chiede se, intendendo avvalersi della definizione ex articolo 16, il contribuente debba pagare la somma dovuta (10% o 50%, a seconda della soccombenza) per poi ottenere dall’ufficio il rimborso di 30, oppure debba limitarsi a presentare la domanda, in considerazione del fatto che, trattandosi di riduzione del rimborso richiesto, limposta sulla quale si controverte è stata interamente versata. Questultima soluzione comporterebbe che lufficio dovrebbe rimborsare limposta in contestazione (pari a 30) al netto delle somme dovute per la chiusura della lite.

R. Nel caso prospettato sostanzialmente non è ravvisabile un interesse del contribuente ad avvalersi della definizione di cui allarticolo 16 della finanziaria 2003, in quanto il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che le uniche somme rimborsabili a seguito della definizione della lite sono quelle versate per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, sempre che sia intervenuta una pronuncia sfavorevole allAmministrazione finanziaria.

Si ritiene che il disposto normativo appena richiamato non si possa applicare alle somme che formano oggetto di richiesta di rimborso in dichiarazione, considerato che le somme eventualmente rimborsabili a cui si riferisce il comma 5 sono quelle versate dopo la notifica del provvedimento di imposizione o di irrogazione delle sanzioni e dovute anche se lo stesso provvedimento non è divenuto definitivo. Invece, le somme richieste a rimborso con la dichiarazione IVA non sono state pagate in esecuzione del provvedimento di imposizione impugnato.

Invero, la disposizione di cui al comma 5 dellarticolo 16 che prevede il diritto al rimborso in caso di sentenza favorevole al contribuente nelle liti il cui valore supera i 2.000 euro non appare suscettibile di applicazione al di fuori dellipotesi tassativamente contemplata dalla norma, considerato che essa costituisce una deroga al principio fissato dallo stesso comma 5, secondo cui non si dà comunque luogo a rimborso.