Ambiente

Tuesday 17 February 2004

Tutela dell’ ambiente. Le modalità specifiche per ottemperare alle direttive europee nella sentenza 12.2.04 della Corte di Giustizia UE

Tutela dell’ambiente. Le modalità specifiche per ottemperare alle direttive europee nella sentenza 12.2.04 della Corte di Giustizia UE

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 12 febbraio 2004 (1)

«Inadempimento di uno Stato – Omessa comunicazione di relazioni di cui alle direttive 76/464/CEE, 78/659/CEE e 80/68 CEE – Standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente»

Nella causa C-406/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovitz, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo

convenuto,

avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che il Regno del Belgio, non comunicando nel termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, le relazioni di cui alle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L222 pag.1), e del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L20, pag. 43), come modificate dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (GUL377, pag.48), ha mancato agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. C.Gulmann, facente funzione di Presidente della Terza Sezione, dal sig. J.-P.Puissochet (relatore) e dalla sig.ra F.Macken, giudici,

avvocato generale: sig.ra C.Stix-Hackl

cancelliere: sig. R.Grass

vista la relazione del giudice relatore,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non comunicandole nel termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, le relazioni di cui alle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità (GUL129, pag.23), del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GUL222, pag.1), e del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU1980, L20, pag.43), come modificate dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (GUL377, pag.48) e contenente le informazioni che devono essere comunicate (previamente in relazioni distinte) alla Commissione ai sensi delle direttive 76/464/CEE, 78/659/CEE e 80/68/CEE, è venuto meno alle obbligazioni ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

Contesto normativo

2

La direttiva 91/692 è volta alla standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente. Essa ha l’obiettivo di armonizzare e integrare le disposizioni concernenti le relazioni di cui alle suddette direttive per rendere più complete e più coerenti tali disposizioni su una base settoriale. Essa prevede una relazione unica.

3

L’art.2, n.1, della direttiva 91/692 prevede che il testo delle disposizioni menzionate nell’allegato I è sostituito dal testo seguente:

«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (…). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull’applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri».

4

Le direttive interessate da tali nuove disposizioni sono in particolare:

la direttiva 76/464;

la direttiva 78/659;

la direttiva 80/68.

5

I questionari, in base ai quali dev’essere redatta la relazione, sono stati elaborati dalla Commissione assistita da un comitato e sono stati comunicati agli Stati membri con decisione della Commissione 27 luglio 1992, 92/446/CEE, concernente questionari relativi alle direttive del settore «acque» (GUL247, pag.10), sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla detta relazione.

Procedimento precontenzioso

6

La Commissione, non avendo ricevuto al 30 settembre 1996, termine ultimo risultante dagli obblighi fissati, la relazione di cui all’art.2, n.1, della direttiva 91/692, relativamente agli anni 1993-1995 per la Regione di Bruxelles-Capitale e per la Regione Vallona, ha considerato che il Regno del Belgio era venuto meno ai suoi obblighi.

7

Il 30 giugno 1998 la Commissione ha perciò inviato a quest’ultimo una lettera di diffida.

8

Con lettere 30 luglio e 11 settembre 1998 la rappresentanza permanente del Belgio ha comunicato alla Commissione le osservazioni della Regione Vallona e della Regione di Bruxelles-Capitale.

9

Alle luce di tali osservazioni, la Commissione ha confermato le sue censure solamente nei confronti di quest’ultima regione.

10

Il 22 dicembre 1998 la Commissione ha notificato al Regno del Belgio un parere motivato invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive 76/464, 78/659 e 80/68, come modificate dalla direttiva 91/692 (in prosieguo: la «direttiva 76/464», la «direttiva 78/659» e la «direttiva 80/68»), entro due mesi dalla notifica, e a comunicarle, al riguardo, per la regione di Bruxelles-Capitale, le informazioni richieste dalle dette direttive.

11

Con telefax 17 maggio 2000, confermato con lettera 13 giugno 2000, il Regno del Belgio ha inviato alla Commissione una risposta al parere motivato, precisando che le misure volte ad assicurare la raccolta dei dati necessari alla compilazione della relazione da trasmettere avrebbero dovuto essere operative a partire dal 2001.

12

Con lettera 10 luglio 2000 la Commissione, ritenendo tale termine troppo lungo, ha chiesto alle autorità belghe di prendere tutte le misure adeguate per garantire la tempestiva realizzazione dell’infrastruttura necessaria alla raccolta dei dati richiesti.

13

Con telefax 19 giugno 2001, confermato con lettera 20 giugno 2001, le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione osservazioni integrative in risposta al parere motivato.

14

La Commissione, tuttavia, considerando insoddisfacenti tali informazioni, ha deciso di adire la Corte.

Sull’inadempimento

15

La Commissione ha rinunciato alla sua domanda per quanto riguarda le informazioni che dovevano essere comunicate ai sensi della direttiva 80/68. Essa ha ammesso che, nonostante la trasmissione tardiva, il Regno del Belgio aveva fornito informazioni sufficienti.

16

Essa conferma tuttavia che il Regno del Belgio non ha comunicato, nel termine assegnato, le informazioni richieste dalle direttive 76/464 e 78/659.

17

In sua difesa il Regno del Belgio sostiene, da un lato, di aver proceduto all’attuazione, nel proprio ordinamento, di varie direttive che prescrivono le relazioni richieste dalla Commissione e, dall’altro, di aver consegnato alla Commissione, il 17 gennaio 2003, le relazioni di cui alle direttive 76/464 e 78/659 per i periodi 1993-1995, 1996-1998 e 1999-2001.

18

Il Regno del Belgio fa valere che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la relazione elaborata per il periodo 1993-1995, ossia quella la cui consegna tardiva è all’origine dell’inadempimento contestato, contiene informazioni precise per ogni anno considerato, conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/692.

19

Tale governo sostiene, inoltre, che la detta relazione presenta tutti i dati disponibili e che le domande cui non è stato risposto riguardo al 1993 non potevano ottenere risposta tenuto conto della novità del questionario. Esso sottolinea, a questo proposito, che la decisione della Commissione 25 luglio 1995, 95/337/CE, che modifica la decisione 92/446/CEE (GUL200, pag.1), prevede le eventuali impossibilità di risposta al questionario in materia di investimenti concernenti le infrastrutture di purificazione delle acque.

20

Tuttavia, la circostanza, ammesso che sia accertata, che la relazione comunicata debba essere ritenuta sufficiente, è irrilevante ai fini dell’inadempimento, che riguarda unicamente il ritardo del governo belga nel comunicarla alla Commissione.

21

Quest’ultimo non contesta di non aver effettuato tale comunicazione prima del 30 settembre 1996, termine ultimo rispetto alle prescrizioni contenute nella direttiva 91/692, e neanche di non averla effettuata entro il termine assegnato nel parere motivato.

22

Orbene, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 5 giugno 2003, causa C-83/02, Commissione/Grecia, Racc.pag.I-5639, punto 10).

23

Pertanto, non comunicando alla Commissione, entro il termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, la relazione di cui all’art.2, n.1, della direttiva 91/692, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

Sulle spese

24

Ai sensi dell’art.69, n.2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)

Il Regno del Belgio, non comunicando alla Commissione entro il termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, la relazione di cui all’art.2, n.1, della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Gulmann

Puissochet

Macken

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 febbraio 2004.