Tributario e Fiscale

Monday 13 September 2004

Tributi. L’ indicazione del termine per proporre ricorso è elemento essenziale per la validità della cartella di pagamento. Commissione Tributaria Provinciale di Bari – Sezione ottava – sentenza 5 marzo-2 luglio 2004, n. 48

Tributi. Lindicazione del termine per proporre ricorso è elemento essenziale per la validità della cartella di pagamento

Commissione Tributaria Provinciale di Bari Sezione ottava sentenza 5 marzo-2 luglio 2004, n. 48

Estensore Prete

Fatto

Con atto spedito a mezzo posta il 9 maggio 2000 alla Sesit Puglia ed al Comune di Capurso, il dott. M. M. ricorreva avverso la cartella di pagamento notificata il 12 marzo 2002 per Ici relativamente agli anni di imposta 1993,1994 e 1995 richiedendo:

– declaratoria di illegittimità delliscrizione a ruolo per inesistenza dellobbligazione tributaria;

– declaratoria di illegittimità della cartella di pagamento per violazione dellarticolo 7, comma 2, lettera c), legge 212/00 in quanto privo dei requisiti ivi previsti.

Con lo stesso ricorso veniva richiesta la trattazione in pubblica udienza.

In data 16 aprile 2003 si costituiva il Comune di Capurso con proprie controdeduzioni, rilevando che:

– gli avvisi di accertamento per rettifica di valore in n° 3 erano stati ritualmente notificati e non impugnati da chi ne aveva interesse;

– i difetti dellatto di riscossione eccepiti dal ricorrente non rappresentavano motivo di nullità tanto che questultimo aveva esercitato tempestivamente e compiutamente il proprio diritto di difesa con latto introduttivo;

Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

Alludienza di trattazione è comparso soltanto il difensore del ricorrente il quale si è riportato alle difese e richieste in atti.

La Sesit Puglia non risulta essersi costituita.

Motivi della decisione

La Commissione ritiene il ricorso fondato per le ragioni di seguito esposte e, quindi, meritevole di accoglimento.

1) Invero, il D.Lgs 546/92, al comma 2 dellarticolo 19 stabilisce che gli atti tutti di cui al comma 1, stesso articolo, «devono contenere lindicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dellarticolo 20».

La successiva legge 212/00 (statuto del contribuente) allarticolo 7 ribadisce siffatto obbligo dellUfficio laddove stabilisce che gli atti dellAmministrazione finanziaria e dei concessionari delegati per la riscossione devono indicare anche «le modalità, il termine, lorgano giurisdizionale o lAutorità Amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnati».

Ciò posto ed acclarato sotto il profilo della legislazione vigente, passando allesame dellatto impugnato con i ricorsi in esame, la Commissione rileva che la cartella di pagamento n° 0142002000583965200, notificata il 12 marzo 2002 ed allegata agli atti del ricorrente, è priva delle indicazioni di cui innanzi che la legge impone in forma tassativa al concessionario con la conseguenza che la loro omissione costituisce vizio insanabile dellatto impositivo fin dal momento della sua emanazione e ne comporta la nullità, e ciò in quanto lomissione stessa si risolve in una lesione del diritto di difesa del contribuente che non può essere esercitato compiutamente se non previa la conoscenza completa ab initio dei termini di opposizione e del Giudice innanzi al quale lopposizione stessa deve essere proposta.

Non ha pregio il rilievo del Comune di Capurso che il destinatario dellatto si è comunque trovato nella condizione di esplicare regolarmente il proprio diritto di difesa così come emergerebbe dal ricorso in oggetto in quanto, come innanzi rilevato, le disposizioni di cui alle richiamate leggi sono tassative con la conseguenza che la violazione delle stesse costituisce vizio insanabile.

Peraltro, lo stesso Comune ammette quanto dal ricorrente eccepito laddove riconosce che il concessionario «non ha ottemperato a quanto richiesto dalla normativa omettendo di indicare le modalità ed i termini del ricorso, per cui allo stesso ha già nei modi dovuti chiesto conto del proprio operato».

Sulla questione in esame numerosi Giudici Tributari si sono espressi per la nullità dellatto e questa Commissione condivide siffatto orientamento.

2) Relativamente allaltro motivo di ricorso concernente linesistenza della obbligazione tributaria (soli anni 1993, 1994) per mancata notifica degli avvisi di accertamento, la Commissione, pur ritenendo la questione superata per quanto innanzi detto, osserva che il Comune ha prodotto 3 avvisi con allegata una sola cartolina postale di ricevimento indirizzata a M. M. e accettata l8 febbraio 1994 da persona la cui firma non è intelligibile; mancando ulteriori elementi documentali e, soprattutto, mancando la distinta di spedizione, non è possibile stabilire se lavviso di ricevimento si riferisce allinvio di tutti gli atti impositivi con la conseguenza che non si può con certezza affermare se la notifica degli stessi sia stata ritualmente effettuata.

In contemplazione di quanto innanzi – in ispecie della ragioni sub 1) – la Commissione ritiene il ricorso fondato e, quindi, da accogliere.

Reputasi opportuno compensare integralmente le spese e le competenze del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate