Tributario e Fiscale

Wednesday 30 April 2003

Trattamento Iva da riservare alle forniture di gas metano per uso domestico erogato promiscuamente per uso di riscaldamento, di cottura cibi e per la produzione di acqua calda.)Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 97 del 29.04.2003

Trattamento Iva da riservare alle forniture di gas metano per uso domestico erogato promiscuamente per uso di riscaldamento, di cottura cibi e per la produzione di acqua calda.)

Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 97 del 29.04.2003

      Con l’istanza d’interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente

Quesito

     In base all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono assoggettate ad aliquota normale del 20 per cento tutte le forniture di gas metano per usi domestici, eccettuate quelle contemplate al punto 127-bis) della Tabella A, parte III, allegata allo stesso decreto.

     Trattasi delle somministrazioni di gas metano usato per la cottura cibi e per la produzione di acqua calda, di cui alla Tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 26 giugno 1986, che sono soggette ad aliquota ridotta del 10 per cento.

     Le associazioni istanti chiedono al riguardo chiarimenti in merito al trattamento Iva da riservare alle forniture di gas metano utilizzato promiscuamente per uso di riscaldamento e per la cottura cibi e la produzione di acqua calda in base alla Tariffa T2 prevista dal citato provvedimento del C.I.P.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

     L’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dispone, in linea generale, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono assoggettate all’aliquota ordinaria del 20 per cento.

     In deroga a questo principio l’aliquota è ridotta al 10 per cento per le operazioni relative ai beni e servizi elencati nella Tabella A, parte III, allegata allo stesso decreto.

     Si osserva che fino al 15 gennaio 1988 le somministrazioni di gas metano relative a qualunque tipo di uso domestico (cottura cibi, produzione di acqua calda, riscaldamento) erano soggette all’aliquota IVA ridotta.

     Con decorrenza 16 gennaio 1988 l’articolo 8, comma 31, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ha disposto una differenziazione delle aliquote Iva assoggettando ad aliquota ordinaria “le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda”.

     E’ da segnalare, per inciso, che in quella occasione è stato disposto che le cessioni effettuate nei territori del Mezzogiorno continuassero ad essere assoggettate ad aliquota ridotta; tale trattamento di favore è stato, comunque, abrogato con effetto dal 1 gennaio 1997 dall’articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30.

     Queste disposizioni successivamente hanno subito ulteriori modifiche, da ultimo con l’articolo 36 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che hanno portato all’attuale impianto normativo, fondato sul n. 127-bis) della Tabella A, parte III, riguardante la “somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986”.

      Per l’applicazione della disposizione di cui al citato n. 127-bis) la norma richiede che sussistano congiuntamente due condizioni: l’uso domestico e, nell’ambito di questo, la finalità di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla Tariffa T1.

      Ne consegue che gli utilizzi di gas metano diversi da quelli descritti, quali quelli per riscaldamento e quelli promiscui, sono soggetti ad imposta ad aliquota ordinaria sull’intera fornitura.

     Occorre considerare, infatti, che nel caso di usi promiscui non è possibile determinare in modo certo ed oggettivo la quota di gas metano impiegata per la cottura cibi e la produzione di acqua calda, data la mancanza di impianti separati e conseguentemente di distinti contatori.

     La disciplina vigente non consente, per questa ipotesi, l’applicazione dell’aliquota ridotta su una quota determinata sulla base di stime o presunzioni riguardo al tipo di utilizzo del gas metano, ovvero sulla base del periodo temporale di utilizzo degli impianti di riscaldamento, previste dalle disposizioni dettate in materia di progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici.

     Infatti, a tal riguardo, è da rilevare che l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che stabilisce limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio degli impianti di riscaldamento, può essere derogato in modo generalizzato dai sindaci qualora sussistano comprovate esigenze, ai sensi dell’articolo 10 dello stesso decreto; inoltre gli stessi limiti sono superabili anche a livello individuale dal singolo utente, il quale, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, può attivare l’impianto di riscaldamento anche al di fuori dei limiti fissati qualora vi siano particolari situazioni climatiche.

     Pertanto, occorre considerare che gli interventi normativi sopra ricordati hanno delimitato l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole forniture di gas metano destinato alla cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla Tariffa T1, senza prevedere alcun criterio di forfettizzazione di quota parte degli usi promiscui, nè alcun richiamo della normativa sul contenimento dei consumi energetici sopra citata.

     Infatti, in tal caso la disciplina che ne sarebbe conseguita non avrebbe offerto la garanzia della certezza dell’applicazione dell’aliquota ridotta ai soli consumi destinati alla cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla Tariffa T1.

     Pertanto, si ritiene di confermare che il gas metano utilizzato per usi domestici promiscui è soggetto all’aliquota Iva ordinaria in coerenza con quanto già affermato nella circolare n. 226/E del 3 dicembre 1999, nella risoluzione n. 34/E del 5 maggio 1998 e nella risoluzione n. 155/E del 18 ottobre 1999.

     Le stesse conclusioni valgono con riferimento alle somministrazioni, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici promiscui, in quanto il numero 127 bis della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata esclusivamente con riguardo agli usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda.

     Giova segnalare che non assume rilevanza, ai fini delle questioni trattate, la previsione contenuta nel n. 122) della Tabella A, Parte III, che riguarda l’assoggettamento ad aliquota ridotta delle “prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico”.

     Infatti, è da rilevare che questa norma si riferisce a prestazioni di servizi rese da imprese che forniscono “energia”, misurata in MWh, a prescindere dalla natura della fonte energetica utilizzata, e non può assolutamente riguardare la cessione di gas metano, misurato in metri cubi, anche se è utilizzata per produrre energia da parte del soggetto acquirente.

     In altri termini, nel primo caso si verifica la gestione di un impianto termico da parte di un soggetto che, partendo dall’utilizzo di una fonte energetica, eroga all’utente una certa quantità di energia, nel secondo invece c’è la mera cessione di combustibile che è utilizzato dall’utente stesso nella produzione di energia termica.

     In definitiva, la previsione di cui al punto 122) della Tabella A, parte III, non è applicabile in alcun modo alle cessioni di gas metano per usi promiscui ai fini di un’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento.