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Thursday 17 March 2016

Termini più lunghi, ma oneri motivazionali immutati

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 1325/16; depositata il 14 gennaio)

Con la sentenza n. 1325/16 depositata il 14 gennaio 2016, la Suprema Corte censura, per carenza di adeguata motivazione, l’ordinanza che applica, nel nuovo massimo edittale di un anno, la sanzione interdittiva del divieto di svolgimento della professione medica. Il procedimento in cui si inserisce il provvedimento esaminato riguarda, nello specifico, la posizione di un medico indagato per falsi (materiali e ideologici) commessi nell’esercizio di attività di refertazione e di certificazione.
La Suprema Corte respinge i primi motivi del ricorso, inerenti la sussistenza in concreto delle esigenze cautelari del pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
La Corte di Cassazione ribadisce, sotto questo profilo, i confini del proprio ruolo:  escluso che la stessa possa pronunciarsi su elementi fattuali come le caratteristiche soggettive dell’indagato, essa deve limitarsi ad approfondire la coerenza e la logicità dei provvedimenti impugnati.

Applicazione della misura interdittiva nel massimo edittale. Il profilo più interessante della pronuncia concerne invece l’applicazione della misura interdittiva nel massimo edittale, recentemente innalzato con la L. n. 47/2015, che ha sostituito il comma 2 dell’art. 308 c.p.p. ed abrogato il comma 2-bis.
La novità più rilevante in materia è stato proprio l’innalzamento del termine di durata massima di tutte le misure interdittive, portato a 12 mesi, con la possibilità di rinnovo di quelle disposte per esigenze probatorie, comunque entro il predetto limite.
La recente riforma ha infatti inteso valorizzare l’efficacia cautelare delle misure interdittive, aumentandone l’efficacia impeditiva e garantendo così al giudice maggiore discrezionalità e flessibilità nel determinarne la durata, a seconda delle esigenze emergenti nel caso concreto.
Premessa la ratio della riforma, la Corte sottolinea l’esigenza, purtroppo a volte frustrata nell’attività giurisdizionale, che alla discrezionalità giudiziale corrisponda un attento e approfondito esercizio dell’onere motivazionale. Ciò costituisce diretta espressione dell’art. 101, che impone la soggezione del giudice alla sola legge; soggezione questa che può essere verificata solo se la motivazione dei provvedimenti viene estrinsecata.
Quanto detto non riguarda solo la sussistenza dei presupposti della misura, ma anche la determinazione della durata. A maggior ragione quando, come nel caso esaminato, essa sia applicata nel massimo edittale di 12 mesi.
Come infatti, limpidamente, afferma la sentenza «quando il giudice fissa il termine di efficacia della misura interdittiva, tale determinazione costituisce espressione del principio generale per cui l’esercizio autonomo di un potere comporta il dovere di esplicitarne le ragioni che giustificano la decisione».
Sulla scorta di tali considerazioni generali, la Corte analizza la motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata, rilevandone il carattere apodittico. Il giudice cautelare si era infatti limitato ad affermare, genericamente, l’idoneità e la proporzionalità della misura, senza valutarne l’adeguatezza con riferimento alle concrete esigenze cautelari da tutelare nel caso di specie.

(avv. Claudio Bossi pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)