Civile

Tuesday 24 June 2003

Telecom pratica prezzi predatori tali da escludere la concorrenza e da sostanziare un abuso di posizione dominante? E’ quanto ipotizza l’ Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato. A351 – COMPORTAMENTI ABUSIVI DI TELECOM ITALIA Provvedimento n

Telecom pratica prezzi predatori tali da escludere la concorrenza e da sostanziare un abuso di posizione dominante? E quanto ipotizza lAutorità Garante per la concorrenza ed il mercato

A351 – COMPORTAMENTI ABUSIVI DI TELECOM ITALIA

Provvedimento n. 12067

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 giugno 2003;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CEE del 28 giugno 1990, e le successive integrazioni e modificazioni, in materia di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni

VISTA in particolare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (Open Network Provision – ONP

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il “Regolamento di attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”, approvato con D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM) n. 338/99, del 6 dicembre 1999, relativa alla “Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia”;

VISTA la Delibera dell’AGCOM n. 393/01/CONS, del 10 ottobre 2001, relativa alla “Offerta wholesale di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.”;

VISTA la Delibera dell’AGCOM n. 160/03/CONS, del 7 maggio 2003, relativa alla “Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2001”;

VISTA la Delibera dell’AGCOM n. 02/03/CIR, del 27 febbraio 2003, relativa alla “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento per l’anno 2002 di Telecom Italia”;

VISTE le segnalazioni di operatori di telecomunicazioni, nelle quali si sostiene l’abusività di alcune condotte poste in essere da Telecom Italia S.p.A., consistenti nella formulazione di proposte commerciali all’utenza affari caratterizzate da un intento escludente dei concorrenti sui mercati dei servizi di telecomunicazioni su rete fissa;

VISTO il bando di gara a procedura aperta per la fornitura di servizi di telecomunicazione alla Pubblica Amministrazione, indetta nel luglio 2002 dalla CONSIP S.p.A., in particolare il Lotto A, “per la stipula di una Convenzione per l’affidamento dei servizi di telefonia fissa, di base e aggiuntivi, di connettività IP, fornitura ed ottimizzazione di Local Loop, nonché servizi connessi di fatturazione e rendicontazione, di manutenzione e assistenza e di reportistica [&]”;

VISTO l’avviso dell’esito della gara, mediante il quale si dà notizia dell’aggiudicazione in data 9 dicembre 2002 della summenzionata gara, limitatamente al Lotto A, alla società Telecom Italia S.p.A., per un’offerta dal valore complessivo di 488,731 milioni di euro;

CONSIDERATO che alcuni operatori di telecomunicazioni concorrenti di Telecom Italia S.p.A. hanno sostenuto che le condizioni economiche definite da tale società nell’offerta per la suddetta gara sarebbero state incompatibili con i costi su di loro gravanti nel 2002 per l’utilizzo in interconnessione della rete della stessa Telecom Italia S.p.A., con conseguente ostacolo allo sviluppo di dinamiche concorrenziali nei mercati dell’offerta di servizi di telecomunicazioni su reti fisse per l’utenza affari;

CONSIDERATO quanto segue:

I. I COMPORTAMENTI OGGETTO DI ESAME

1. Il presente procedimento riguarda alcuni comportamenti che la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito TI) avrebbe posto in essere nell’offerta di servizi di telecomunicazioni su rete fissa all’utenza finale affari, suscettibili di configurare una violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/90.

2. In particolare, sono pervenute all’Autorità segnalazioni relative a offerte commerciali di TI nei confronti della clientela finale affari di operatori concorrenti.

TI appare, infatti, aver proposto ai clienti dei propri concorrenti contratti di fornitura di servizi personalizzati di telecomunicazioni, denominati “accordi programmatici” che prevedono, da un lato, l’impegno di TI a realizzare attività di monitoraggio dei consumi sviluppati dal cliente e, dall’altro, l’impegno del cliente a “considerare Telecom quale interlocutore di primaria importanza nello scenario globale dell’ICT”.

Le così formulate offerte di servizi sembrano caratterizzate da sconti personalizzati, contrari ad una logica di redditività, e piuttosto ispirati alla sola volontà di sottrarre il cliente alla concorrenza.

3. In particolare, in una segnalazione, la natura anticompetitiva delle offerte viene esplicitamente sostenuta con riferimento al fatto che i corrispettivi richiesti per i servizi offerti sarebbero inferiori ai costi di interconnessione che devono essere sostenuti dagli operatori alternativi, così come definiti dall’Offerta di Interconnessione di Riferimento formulata da TI per lo stesso anno.

4. Un’ulteriore condotta di TI oggetto di indagine riguarda la formulazione dell’offerta di tale società nel caso della gara pubblica bandita nel 2002 dalla CONSIP per la fornitura di servizi di telecomunicazioni per la Pubblica Amministrazione.

Anche in questo caso, l’offerta presentata sembrerebbe connotata da condizioni economiche non replicabili dai concorrenti, tenuto conto dei costi di interconnessione che, determinati dalla stessa TI nella propria Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 2002, tutti gli operatori alternativi dovevano necessariamente sostenere per la presentazione di offerte analoghe.

5. La condotta potenzialmente abusiva di TI si concretizzerebbe quindi nella definizione di prezzi dei servizi di telecomunicazione su rete fissa, praticati in particolare all’utenza affari pubblica e privata. Tale condotta sarebbe stata posta in essere con intento escludente, in quanto i suddetti prezzi risultavano non replicabili da parte dei concorrenti, in considerazione dei costi di interconnessione su di esse gravanti e determinati dalla stessa TI.

II. LA PARTE

6. TI è una società congiuntamente controllata da Pirelli S.p.A. e da Edizione Holding S.p.A. ed ha per oggetto della propria attività l’installazione e la fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni e l’offerta dei relativi servizi. In particolare, TI è titolare della rete pubblica commutata, sulla quale fornisce servizi di interconnessione ad altri operatori per la loro operatività sui mercati dei servizi finali. TI opera con diversi marchi, rivolgendo la propria offerta tanto a soggetti rivenditori di servizi quanto all’utenza finale affari e residenziale, fornendo servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi di trasmissione dati e accesso a Internet, servizi di connettività, servizi di rete e accesso a infrastrutture, servizi connessi al commercio elettronico, creazione di siti web, offerta di soluzioni Internet/Intranet/Extranet alle aziende, vendita di spazi pubblicitari on-line e servizi multimediali.

Nell’esercizio 2002 il gruppo TI ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di 30.400 milioni di euro, dei quali 226.834 realizzati in Europa e 24.652 in Italia. Nello stesso anno, il fatturato realizzato dalla società TI risulta di 17.055 milioni di euro, dei quali 16.525 milioni per vendite e prestazioni in Europa e 15.834 milioni di euro in Italia.

III. I MERCATI RILEVANTI E LA POSIZIONE DOMINANTE DI TELECOM ITALIA

7. In linea generale, sulla base dell’orientamento comunitario consolidato, nel settore delle telecomunicazioni si distinguono due tipi principali di mercati rilevanti: quello dei servizi forniti agli utenti finali (al dettaglio) e quello dei servizi forniti ai concorrenti (all’ingrosso), fra cui, offerti da parte di soggetti integrati nelle infrastrutture, i servizi di accesso e uso delle suddette infrastrutture da utilizzarsi per la fornitura dei servizi al dettaglio [Cfr. le “Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”, in GUCE n. C 165, dell’11 luglio 2002, pag. 6, par. 64.].

8. Per quanto concerne l’offerta di servizi al dettaglio agli utenti finali, si suole effettuare un’ulteriore distinzione in funzione della categoria di consumatori alla quale i servizi vengono offerti: l’utenza privata (o residenziale) e l’utenza affari (o imprese) [Cfr. le citate Linee direttrici, parr. 65 e 67. In tal senso anche la più recente posizione formulata dalla Commissione europea nell’ambito della Raccomandazione per la definizione dei mercati rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche, adottata ai sensi dell’art. 15(1) della direttiva 2002/21/CE, C(2003)497, laddove questa individua, nell’ambito dei mercati dei servizi al dettaglio, mercati distinti a seconda che i servizi siano forniti all’utenza residenziale o non-residenziale.].

Per quanto in particolare riguarda la fornitura dell’infrastruttura all’ingrosso, la Commissione ha individuato mercati distinti per l’accesso dei gestori alle reti locali (local loop), interurbane e internazionali [Cfr. le citate Linee direttrici, par. 65.]. La Commissione ha identificato quindi tre distinti mercati per la fornitura di capacità trasmissiva commutata e dedicata, in funzione dell’estensione geografica delle infrastrutture di pertinenza dei servizi: la rete di accesso locale, la rete dorsale (o a lunga distanza) nazionale e la rete dorsale internazionale [Per rete di accesso locale si intende il tratto di rete che collega l’utente con il punto di interconnessione presso la centrale locale di commutazione; la rete dorsale (o a lunga distanza) nazionale identifica l’insieme di cavi e apparati di commutazione che collega le centrali locali con gli stadi superiori di commutazione, stadi di transito, e consente le chiamate interurbane; la rete dorsale internazionale è costituita dall’insieme di cavi e apparati di commutazione che inoltrano il traffico dal gateway internazionale, consentendo le comunicazioni internazionali. Si vedano al riguardo le decisioni della Commissione nei seguenti casi: COMP/M. 1439, Telia/Telenor, del 13 ottobre 1999, in GUCE L 040, del 9 febbraio 2001, pag. 1; COMP/M. 2216, Enel/FT/Wind/ Infostrada, del 19 gennaio 2001 e, da ultimo, COMP/M.2574 – Pirelli/Edizione/Olivetti/ Telecom Italia, del 20 settembre 2001, in GUCE n. C 325, del 21/11/2001, p. 12.].

9. Con riferimento all’analisi della condotta di TI e sulla base dei servizi oggetto delle offerte rivolte all’utenza affari – sia privata sia, nella gara CONSIP, pubblica – ai fini del procedimento in oggetto si possono individuare i seguenti mercati rilevanti:

a) quelli della fornitura all’ingrosso di servizi di rete fissa (ossia il mercato per la fornitura di capacità trasmissiva commutata ed il mercato per la fornitura di capacità trasmissiva dedicata). In particolare, l’offerta di servizi di capacità trasmissiva commutata consiste nella fornitura di servizi di interconnessione sulla rete pubblica fissa commutata urbana e interurbana, di TI, mentre il mercato per la fornitura di capacità trasmissiva dedicata consiste nella fornitura di circuiti diretti dedicati sulla stessa infrastruttura fissa a livello locale e di lunga distanza;

b) quello della fornitura di servizi di telecomunicazioni su rete fissa alla clientela affari. L’offerta su tale mercato al dettaglio ricomprende i servizi di telefonia vocale, di connettività IP e telefonia fisso-mobile.

10. La dimensione geografica dei mercati interessati, in linea con l’orientamento nazionale e comunitario, coincide con il territorio nazionale, in considerazione dell’estensione nazionale delle reti di telecomunicazioni, della rilevanza nazionale della regolamentazione in materia, nonché della minore convenienza per gli utenti, in termini economici, di avvalersi di servizi di telecomunicazioni offerti da operatori stranieri [Si veda, da ultimo, provvedimento n. 9022 (C/4287), del 21 dicembre 2000, “Albacom/Basictel”, pubbl. in Bollettino n. 51-52/2000. Cfr, a livello europeo, la decisione della Commissione nel citato caso n. IV/M. 2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/ Telecom Italia.].

Per ciò che concerne specificamente il mercato delle linee affittate, la cui offerta è sia locale che a lunga distanza, la identificazione del mercato rilevante a livello nazionale coincide, peraltro, con quella adottata in sede regolamentare dall’AGCOM [Cfr. la Delibera dell’AGCOM 160/03/CONS.], la quale, nel rilevare la sostanziale omogeneità delle condizioni concorrenziali prevalenti a livello nazionale, non ha ritenuto sussistere elementi per una ulteriore segmentazione del mercato su base geografica.

a) I mercati della fornitura all’ingrosso di servizi di rete, commutata e dedicata

i. Il mercato dei servizi di interconnessione su rete fissa

11. L’interconnessione ricomprende i servizi di raccolta, trasporto commutato e terminazione che ciascun operatore di telecomunicazioni offre sulla propria rete ad un altro gestore interconnesso, dietro corresponsione di un compenso generalmente calcolato sulla base del costo di impegno della rete per unità di tempo.

Similmente a quanto effettuato dall’AGCOM in sede di valutazione del mercato dell’interconnessione nell’ambito del procedimento per l’identificazione degli organismi aventi notevole forza di mercato, in questa sede appare opportuno operare una segmentazione del mercato dell’interconnessione in funzione della tipologia di rete di telecomunicazioni interessata, ossia tra mercato dell’interconnessione nazionale su rete fissa e su rete mobile [Si deve ricordare che tale segmentazione trae origine da diverse valutazioni di origine economica, tra le quali l’evidenza della persistenza di un forte differenziale tra i prezzi per servizi di interconnessione sulle reti fisse e mobili e dell’esistenza di una relazione di non sostituibilità tra il servizio di interconnessione su rete fissa e su rete mobile sia dal lato dell’offerta che dal lato della domanda, nonché dell’esistenza di una disomogeneità nelle condizioni concorrenziali (Cfr. la Delibera dell’AGCOM 160/03/CONS).].

In particolare, ai fini del presente procedimento occorre valutare i comportamenti tenuti da TI sul mercato dell’interconnessione su rete fissa, inteso come il mercato dei servizi di interconnessione relativi a tutte le reti di telecomunicazioni fisse, ivi compreso il servizio di terminazione del traffico internet.

Sul mercato dell’interconnessione su rete fissa a livello nazionale TI risulta essere di fatto l’unico soggetto cui un operatore alternativo si può rivolgere per ottenere l’accesso alla clientela finale ai fini dell’offerta dei propri servizi.

12. Al riguardo, vale ricordare che TI è stata recentemente ritenuta dall’AGCOM, con propria Delibera, “operatore avente notevole forza di mercato” nel 2001 in virtù della posizione da essa detenuta sul mercato nazionale dell’interconnessione su rete fissa. Secondo tale Delibera, la quota di mercato detenuta da TI in termini di ricavi realizzati nel 2001 risultava, infatti, pari a circa l’85% del mercato, mentre il secondo operatore (Wind Telecomunicazioni) deteneva una quota pari al 7,1% [Tale quota non include i ricavi generati dal servizio di terminazione del traffico internet (Cfr. la Delibera dell’AGCOM 160/03/CONS).].

Per quanto concerne, inoltre, il servizio di terminazione del traffico internet, che costituisce un segmento del mercato dell’interconnessione su rete fissa [Cfr. la Delibera dell’AGCOM 160/03/CONS.], la Delibera dell’AGCOM 219/02/CONS, del 10 luglio 2002, ha qualificato TI “operatore avente notevole forza di mercato” sulla base della quota realizzata da tale società in termini di fatturato (33%), congiuntamente ad altri elementi indicativi di una posizione di forza [L’AGCOM ha in particolare valutato i seguenti elementi: l’elevata concentrazione del mercato; che TI risultasse, assieme a Wind, l’unico soggetto che opera a livello di SGU sull’intero territorio nazionale; la presenza di rilevanti barriere all’ingresso sul mercato in relazione agli investimenti necessari per dotarsi di un numero di punti di presenza sul territorio italiano sufficiente a raccogliere volumi di traffico significativi; l’elevato livello di integrazione nell’ambito della filiera di produzione di Internet e la contemporanea presenza sugli altri mercati delle telecomunicazioni (reti e servizi di telefonia fissa, reti e servizi di telefonia mobile, linee affittate). In considerazione di tali elementi, oltre che della considerevole quota di mercato, TI è stata ritenuta in grado di esercitare una notevole forza contrattuale nei confronti degli altri operatori (ISP ed operatori licenziatari) con riferimento alle tariffe di interconnessione per le chiamate destinate ad Internet. L’AGCOM ha poi ritenuto che contribuissero a tale determinazione ulteriori elementi, quali: l’esperienza nella fornitura di servizi intermedi agli operatori di telecomunicazioni, la possibilità di accedere a risorse finanziarie, nonché il controllo dei mezzi di accesso ai clienti, ossia la capillarità della rete di telecomunicazioni, la situazione di monopolio di fatto della rete di accesso, l’espansione della rete commerciale ed il volume delle spese pubblicitarie.].

Sulla base dei dati di mercato e dei dati relativi ai ricavi realizzati da TI nei servizi di interconnessione su rete fissa e nei servizi di terminazione su internet (determinati sulla base dell’omogeneo criterio di valorizzazione alla tariffa di interconnessione relativa al livello più basso di rete, ossia SGU) [Secondo la metodologia impiegata dall’AGCOM nelle Delibere 160/03/CONS e 219/02/CONS.], indicati nella due Delibere in parola, è possibile giungere ad una stima della posizione detenuta da TI sul complesso del mercato dell’interconnessione su rete fissa. La quota di mercato per il 2001, così stimata, risulterebbe pari al 77% per TI, mentre il secondo operatore (Wind Telecomunicazioni) risulterebbe detenere una quota pari al 12%.

13. A seguito delle suddette notifiche, TI è tenuta al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile e orientamento al costo nella determinazione delle condizioni economiche di offerta dei servizi di interconnessione su rete fissa.

14. In effetti, per quanto concerne la struttura del mercato relativo alla fornitura della capacità trasmissiva commutata sulla rete telefonica fissa, si rileva la persistenza di una situazione di assoluta prevalenza dell’offerta rappresentata dal gestore ex monopolista, che non si è modificata, di fatto, a seguito della disposta liberalizzazione delle infrastrutture alternative, in ragione della titolarità in capo a TI della rete pubblica commutata capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale, nonché delle difficoltà connesse alla realizzazione ex novo di infrastrutture soprattutto in ambito locale, derivanti dagli elevati costi delle opere, dagli ostacoli costituiti dalla normativa urbanistica, nonché dai lunghi tempi di realizzazione. A tali circostanze si aggiunge il ridotto sviluppo del processo di disaggregazione della rete locale di TI, nonostante l’avvenuto completamento del quadro regolamentare in materia.

ii. Il mercato delle linee affittate

15. Per quanto concerne il mercato della fornitura di capacità trasmissiva dedicata (non commutata), occorre evidenziare che le linee affittate costituiscono un fattore di produzione indispensabile agli operatori nuovi entranti al fine di poter predisporre offerte di servizi di telecomunicazioni all’utenza finale alternative a quella dell’operatore storico. La stessa Commissione ha ribadito più volte che la disponibilità puntuale ed efficiente di un insieme di linee affittate a prezzi orientati ai costi rappresenta una condizione necessaria per lo sviluppo di una concorrenza effettiva sui mercati [Cfr. “Ottava relazione della Commissione sull’attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni La regolamentazione e i mercati europei delle telecomunicazioni relazione 2002 [SEC (2002) 1329]”, COM/2002/0695 def., “Sintesi e conclusioni principali”, punto 4.6.].

16. Al riguardo, vale ricordare che TI è stata recentemente ritenuta dall’AGCOM come “operatore avente notevole forza di mercato” nel 2001 nel mercato nazionale della fornitura di linee affittate, dove è risultata detenere una quota di mercato superiore al 94% [Cfr. la Delibera dell’AGCOM 160/03/CONS.], con riferimento al fatturato del 2001, e pari al 90%, con riferimento al fatturato del 2002 [Tale conclusione appare coerente con i dati riportati dalla Commissione in alcune recenti decisioni relative ad importanti operazioni di concentrazione, nelle quali, alla luce di un’analisi basata sui ricavi prodotti dalle linee affittate mediante la vendita di capacità trasmissiva, è stata stimata una quota di mercato di TI che nel 2000 si aggirava tra l’85% ed il 90% dei complessivi ricavi in Italia (Cfr. il citato caso COMP/M.2216, Enel/FT/Wind/Infostrada).].

A seguito di tale notifica, TI è tenuta al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile e orientamento al costo nella determinazione delle condizioni economiche di offerta dei circuiti diretti.

17. In relazione alla struttura del mercato della fornitura di capacità trasmissiva dedicata su linee affittate, si deve quindi rilevare che l’offerta di TI rappresenta ancora la quasi totalità del mercato, a fronte della scarsa rilevanza della fornitura di linee affittate da parte di operatori concorrenti, soprattutto con riguardo al segmento dei circuiti di breve distanza, in relazione ai quali gli investimenti degli operatori alternativi risultano essere ad oggi limitati e, comunque, circoscritti alle principali aree urbane.

18. Le analisi effettuate e la documentazione raccolta dall’AGCOM nell’ambito del precedente procedimento per l’individuazione degli operatori di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2000 [Cfr. la Delibera dell’AGCOM 350/02/CONS.], in merito al livello di concorrenza di tale mercato avrebbero dimostrato la posizione dominante da parte di un solo operatore, ovvero TI, nella fornitura di circuiti di breve distanza e di lunga distanza, non solo quindi a livello di rete locale, ma anche interurbana. L’AGCOM ha infatti concluso che la presenza di un contenuto grado di concorrenza a livello locale esclusivamente per alcune aree centrali delle principali città, nonché la limitata diffusione di alcune reti alternative nelle principali tratte interurbane non consentissero di configurare, con riferimento all’anno 2000, un mercato dell’offerta di linee affittate stabile e concorrenziale.

Tale valutazione risulta confermata dalla conclusione espressa nella più recente Delibera dell’AGCOM [Cfr. la Delibera dell’AGCOM 160/03/CONS.], secondo la quale “l’omogeneità delle condizioni concorrenziali riscontrabile sull’intero territorio nazionale per ciascun mercato non ha evidenziato la necessità di operare segmentazioni su base geografica”.

19. In conclusione, in considerazione della struttura dell’offerta dei mercati italiani per la fornitura di servizi di rete, commutati e dedicati, e, in particolare, della posizione di assoluta rilevanza ricoperta da TI tanto a livello locale quanto su lunga distanza, non appare necessario, ai fini del presente procedimento, individuare mercati distinti a seconda della dimensione, locale o di lunga distanza, dell’offerta di servizi di accesso e uso delle infrastrutture, commutate e dedicate.

b) Il mercato della fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni su rete fissa alla clientela affari

20. Con riferimento alle offerte commerciali di TI oggetto di analisi, l’ulteriore mercato rilevante per il procedimento è quello della fornitura, al dettaglio, di servizi di telecomunicazioni su rete fissa per la clientela affari, privata e pubblica, e ricomprende i servizi di telefonia vocale, di trasmissione dati e di connettività IP e di telefonia fisso-mobile.

L’ambito merceologico di riferimento deve quindi essere, in primo luogo, delimitato in funzione della categoria di utenza alla quale i servizi sono rivolti, vale a dire l’utenza non residenziale; in linea con il citato orientamento comunitario, tali servizi definiscono, infatti, un mercato distinto in ragione tanto della specificità della domanda, quanto delle condizioni tecnico-economiche delle offerte, caratterizzate da tecnologie di trasmissione integrate (reti voce-dati) e da prezzi unitari dei servizi significativamente differenti da quelli applicati all’utenza residenziale.

21. Dal punto di vista del prodotto, la possibilità di definire un unico mercato di servizi di telecomunicazione su rete fissa, ricomprendenti sia servizi di comunicazione vocale che di dati, appare derivare, dal punto di vista della domanda, dal fatto che l’utenza affari, diversamente da quella residenziale, risulta caratterizzata dall’esigenza di comunicazione integrata, ovvero di trasmissione dati accanto a quella di fonia, e quindi dalla conseguente tendenza a privilegiare soluzioni one stop shopping, vale a dire un’offerta integrata da parte di un unico fornitore dei diversi tipi di servizi, come confermato dalle esigenze espresse dalla Pubblica Amministrazione attraverso il bando di gara CONSIP 2002.

Dal lato dell’offerta, inoltre, la gran parte degli operatori licenziatari offre pacchetti integrati voce e dati alla tipologia di utenza considerata, anche in considerazione dell’unitarietà delle infrastrutture sulle quali tali servizi vengono forniti [Tali valutazioni lasciano naturalmente impregiudicata la possibilità di definire ulteriori, distinti mercati dei servizi di telecomunicazioni su rete fissa al dettaglio, in funzione della tipologia di servizi offerti (voce, dati, Internet).].

22. Nell’anno 2001, il fatturato complessivo dei servizi al dettaglio di telecomunicazione su rete fissa nel mercato italiano è stato pari a 17.825 milioni di euro.

Avuto riguardo al complesso dei servizi al dettaglio di telecomunicazione su rete fissa, nel 2001 la quota dei ricavi riferibili a TI ammontava a circa l’83% del totale, mentre la società Wind Telecomunicazioni (tenuto conto dei ricavi generati dall’incorporata Infostrada) risultava il secondo operatore con una quota pari al 9,6%. Nel primo semestre del 2002, la quota dei ricavi complessivi riferibile a TI risultava pari al 79%, a fronte di una quota pari al 19,8% riferibile al secondo operatore (ancora una volta Wind Telecomunicazioni) [Cfr. la Delibera dell’AGCOM 160/03/CONS.].

23. Nel 2001, il valore del mercato italiano dei servizi destinati all’utenza business è stato pari a circa 10.320 milioni di euro, rappresentando quindi, in valore, circa il 60% del fatturato complessivo per servizi al dettaglio di telecomunicazione su rete fissa.

Mercato dei servizi finali di telecomunicazioni su rete fissa rivolti all’utenza Business, anno 2001 (in milioni di euro) Operatori Fatturato business Quota di mercato %

Telecom Italia 8206,2 79,6

Wind Telecom. 978,9 9,5

Albacom 414,0 4,0

Atlanet 128,2 1,3

Tiscali 111,1 1,0

MCI 87,5 0,8

Fastweb 63,0 0,6

Elitel 58,5 0,5

Equant 50,6 0,4

Colt Telecom  34,5 0,4

Altri* 188,0 1,9

Valore mercato  10.320,5 100

*Nella voce altri sono inclusi anche operatori quali ePlanet, Grapes Network, Cable & Wireless, Noicom che realizzano una parte predominante del loro fatturato a favore della clientela business.

Fonte: elaborazione AGCM su dati Databank, “Telecomunicazioni su rete fissa” Aprile 2002.

Per quanto riguarda la struttura del mercato nazionale della fornitura di servizi di telecomunicazioni su rete fissa all’utenza finale affari, vale osservare che, sulla base dei dati Databank riportati nella seguente tabella, essa risulta caratterizzata da una elevata concentrazione dell’offerta.

Le prime quattro imprese (Telecom Italia, Wind-Infostrada, Albacom e Atlanet) realizzavano nel 2001 una quota, in termini di fatturato, pari al 95,5% del mercato; le prime due imprese coprivano il 90% dello stesso mercato e TI, da sola, ha realizzato una quota di mercato di poco inferiore all’80%, connotata peraltro da oltre 70 punti percentuali di distanza dal secondo operatore, Wind Telecomunicazioni S.p.A..

c) La posizione dominante di Telecom Italia sui mercati rilevanti

24. TI risulta detenere una posizione di assoluta dominanza sia nei mercati all’ingrosso della fornitura di servizi di interconnessione e di circuiti diretti sulla rete pubblica commutata locale e di lunga distanza, sia nel mercato a valle dell’offerta all’utenza affari di servizi di telecomunicazioni su rete fissa.

25. Con particolare riguardo alla fornitura di capacità trasmissiva commutata, TI, con una quota dell’85% sul mercato dell’interconnessione su rete fissa e del 33% sul mercato dell’interconnessione di terminazione per le chiamate destinate a internet, corrispondente al 77% del mercato italiano dell’interconnessione su rete fissa nel suo complesso, detiene una posizione dominante sul mercato nazionale dei servizi di interconnessione su rete fissa urbana e interurbana. Tale posizione si riscontra tanto a livello di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa quanto di terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa [Cfr. l’Allegato alla Raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio 2003, “relativa ai mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica”, n. C(2003)497.].

26. Analoga posizione di dominanza in capo a TI si riscontra anche nella fornitura di capacità trasmissiva dedicata attraverso linee affittate, in entrambi i segmenti relativi ai circuiti di lunga e breve distanza, in considerazione della significativa quota di mercato (pari al 94% nel 2001) e della sostanziale assenza di infrastrutture alternative.

27. Con specifico riferimento al mercato dei servizi di telecomunicazioni su rete fissa per l’utenza affari, la posizione dominante di TI deriva, oltre che dall’elevata quota detenuta da tale società nell’offerta di tali servizi (circa l’80%), anche, considerata la natura integrata di tale operatore, dalla dominanza esibita sul mercato all’ingrosso di servizi intermedi di trasporto commutato e dedicato agli operatori concorrenti, che la rende in grado di operare in maniera indipendente da questi ultimi anche sul mercato dei servizi al dettaglio.

IV. LE POSSIBILI VIOLAZIONI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 287/90

28. Sulla base della documentazione allegata alle segnalazioni, TI sembrerebbe aver attuato condotte in grado di configurare un abuso di posizione dominante, anche attraverso la formulazione, sia nei riguardi di clientela affari privata, sia in occasione della presentazione di offerte in gare pubbliche (in particolare nel caso di procedure centralizzate come quella della CONSIP), di offerte caratterizzate da condizioni economiche non replicabili dai concorrenti in quanto incompatibili con i costi di interconnessione che tutti gli operatori alternativi devono sostenere per la presentazione di offerte analoghe.

29. In particolare, per quanto concerne le proposte commerciali di TI rivolte all’utenza affari privata di operatori concorrenti, esse sono attuate attraverso la definizione di condizioni economiche valutate da questi ultimi non remunerative dei servizi offerti ai vigenti costi di interconnessione, e appaiono, pertanto, potersi configurare come pratiche escludenti abusive.

30. Similmente, con riguardo alle offerte di TI nell’ambito della gara CONSIP per la Pubblica Amministrazione, si evidenzia l’incoerenza tra il valore delle offerte finali alla clientela affari pubblica e i prezzi applicati da TI per la fornitura dei servizi intermedi ai propri concorrenti. Nella gara CONSIP per la Pubblica Amministrazione per l’anno 2002, sulla base delle informazioni agli atti, TI avrebbe praticato nelle offerte per alcune specifiche direttrici di traffico prezzi addirittura inferiori del 30% ai costi di rete, così come risultanti dalla propria Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 2002. L’inevitabilità dei costi di rete per qualsiasi operatore interconnesso che voglia formulare offerte alternative e l’elevata incidenza di tali costi sulle offerte finali formulate dagli operatori concorrenti determinano l’irreplicabilità delle offerte di TI. Da ciò sembra potersi evincere il carattere sostanzialmente anticompetitivo delle proposte commerciali di TI rivolte alla Pubblica Amministrazione.

31. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, i comportamenti dell’operatore dominante TI sembrano rispondenti ad una strategia anticoncorrenziale posta in essere da un operatore verticalmente integrato attraverso la formulazione di offerte non replicabili da parte dei concorrenti a valle, in quanto non compatibili con i costi di interconnessione che questi ultimi devono necessariamente sostenere per offrire i propri servizi in concorrenza con TI. Tale operatore, in virtù del vigente regime di fruizione della necessaria capacità trasmissiva commutata e dedicata (interconnessione e linee affittate) in base al quale operano i suoi concorrenti, appare aver realizzato politiche commerciali volte ad escludere gli altri operatori dal mercato per la fornitura di servizi di telecomunicazioni su rete fissa all’utenza finale affari, e finalizate a preservare, così, la propria posizione dominante su tale mercato.

32.La suddetta strategia appare, inoltre, avere avuto effetti di consistente restrizione della concorrenza sul mercato dell’offerta dei servizi di telecomunicazioni su rete fissa offerti all’utenza affari, almeno, allo stato delle informazioni disponibili, con riguardo all’esito della gara CONSIP 2002 per la fornitura di servizi di telecomunicazioni alla Pubblica Amministrazione, che rappresenta una parte consistente della domanda sul totale del mercato di riferimento.

RITENUTO che i suddetti comportamenti tenuti dalla società Telecom Italia S.p.A. potrebbero configurare una violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi degli artt. 3 e 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;

b) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti della Parte del diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “D” – Comunicazioni di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Calabrò, responsabile della Direzione “D” – Comunicazioni;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “D” di questa Autorità dai rappresentanti legali della Parte, nonché da persona da essa delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 aprile 2004.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Rita Ciccone IL PRESIDENTE

Giuseppe Tesauro