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Wednesday 02 March 2005

Sulle validità delle multe per i clienti delle lucciole deciso revirement della Cassazione Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 17 dicembre 2004 – 28 febbraio 2005, n. 4112

Sulle validità delle multe per i clienti delle lucciole deciso revirement della Cassazione

Cassazione Sezione prima civile sentenza 17 dicembre 2004 28 febbraio 2005, n. 4112

Presidente Losavio estensore Ceccherini

Pm Sorrentino conforme ricorrente Conti controricorrente Comune di Sona

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19 giugno 2000, il tribunale di Verona respinse lopposizione proposta dal signor Gianluca Conti allordinanza ingiunzione 55/1999, emessa dal sindaco del Comune di Roma il 30 marzo 1999 (parte resistente, rappresentata in giudizio da un dipendente), con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di lire 809.600 per la violazione dellordinanza sindacale 108/98. Nel verbale di accertamento gli era stato contestato di aver contrattato prestazioni sessuali a pagamento con soggetto notoriamente dedito allattività di meretricio su strada, in quanto allatto dellaccertamento era fermo a bordo della sua autovettura alle ore 00.40 in Sona, Via dellartigianato, San Giorgio, con la signora Renate Kostinger. Il Tribunale motivò il rigetto con il fatto notorio che il luogo in cui lopponente era stato sorpreso  è popolato da persone dedite alla prostituzione, facilmente riconoscibili per labbigliamento succinto e per latteggiamento, e con linverosimiglianza che in quellora e in quel luogo lopponente si fosse fermato a parlare con una persona dedita alla prostituzione per ragioni diverse da quella di contrattare prestazioni sessuali a pagamento.

Per la cassazione della sentenza, il signor Conti ricorre con atto notificato in data 11 settembre2001.

La parte intimata non ha svolto difese

Motivi della decisione

Con il ricorso si denunziano vizi di  falsa applicazione di norma di diritto e di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti. Si deduce che il giudice del merito avrebbe dedotto la violazione dellordinanza senza che dal processo e dalla documentazione in atti sia emerso nulla atto a dimostrare inconfutabilmente che la signora Renata Kostinger eserciti lattività di prostituta e che il signor Conti, al momento dellavvenuto accertamento, stesse concordando con lei prestazioni sessuali, seguono considerazioni sulla corretta ricostruzione dei fatti, in base agli elementi acquisiti al processo.

Il ricorso è inammissibile. Denunciando violazioni di norme neppure indicate, e vizi di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente censura esclusivamente gli apprezzamenti espressi dal giudice di pace sugli elementi acquisiti al giudizio, e sostiene che non vi sarebbe prova del fatto che la persona in compagnia della quale fu trovato fosse una prostituta, né che la supposta prostituta stesse in quel momento esercitando la prostituzione, né infine che il colloquio tra lui e la supposta prostituta avesse ad oggetto la contrattazione di prestazioni sessuali. Si tratta di valutazioni che rientrano nel giudizio di merito, e che sono in suscettibili di riesame nel presente giudizio di legittimità.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 400,00, di cui euro 300,00 per onorari, oltre spese generali e agli accessori di legge.