Enti pubblici

Tuesday 22 November 2005

Sui danni da esproprio decide sempre il giudice amministrativo.

Sui danni da esproprio decide sempre il giudice amministrativo.

Consiglio di Stato Adunanza plenaria decisione 16 maggio-16 novembre 2005, n. 9

Presidente de Roberto Estensore Salvatore

Ricorrente Anas Spa

Fatto

I. La Cid Centro Italia Distribuzione Srl, con ricorso al Tar  per la Toscana (n. 298/2002), impugnava: il decreto del Prefetto di Siena 5391/01 avente ad oggetto autorizzazione alloccupazione durgenza di alcuni terreni tra i quali quelli della società ricorrente; la disposizione n. 714/751 del 24 maggio 2001 e il provvedimento n. 1090 del 24 maggio 2001 a firma, rispettivamente, dellAmministratore e del Dirigente della Direzione Generale dellAnas, recanti lapprovazione del progetto di variante per ladeguamento a quattro corsie della strada di grande comunicazione E-78; il verbale di consistenza ed immissione in possesso del 21 dicembre 2001; il decreto del Prefetto di Siena n. 5867 del 16 settembre 1998, di occupazione durgenza dei terreni di sua proprietà. La società chiedeva, altresì, il risarcimento dei danni subiti per effetto dellillegittima occupazione dei terreni di proprietà, nonché di quelli conseguenti allintervenuta irreversibile trasformazione dei medesimi, con conseguente condanna delle Amministrazioni al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, oltre ad interessi al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del fatto illecito e fino al soddisfo.

Con atto di motivi aggiunti, la ricorrente estendeva limpugnativa anche alle delibere ed ai seguenti provvedimenti: deliberazione n. 91/96 del 18 dicembre  1996 del Consiglio di amministrazione dellAnas, recante lapprovazione del progetto dei lavori di adeguamento a quattro corsie della Sgc E /78; provvedimento del 17 gennaio 1997 n. 172 recante approvazione del progetto redatto dal Compartimento della viabilità di Firenze in data 22 gennaio 1996 n. 16194; nota del 17 gennaio 1997 n. 172; provvedimento del 6 agosto 1998 n. 2453/2534, avente ad oggetto la nuova approvazione del progetto del 22 gennaio 1996.

Resistevano al ricorso lEnte Nazionale per le Strade e lUfficio territoriale del Governo di Siena.

Con sentenza 857/03 il Tar riteneva fondati il primo motivo del ricorso introduttivo ed il primo motivo aggiunto, con cui la ricorrente aveva dedotto la violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, per omessa comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto allapprovazione del progetto dellopera pubblica, nonché il secondo motivo del ricorso introduttivo ed il secondo motivo aggiunto, con i quali era stata dedotta la violazione dellarticolo 13 della legge 2359/1865, per difetto di motivazione sulle ragioni della proroga delloccupazione durgenza e, pertanto, accoglieva il ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati in relazione alla posizione soggettiva della ricorrente.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale ne riconosceva la fondatezza e disponeva apposita verificazione, ai sensi dellarticolo 35, comma 3, D.Lgs 80/1988, come sostituito dallarticolo 7 legge 205/00, e dellarticolo 26 del Rd 642/07, affidandone lincarico al Direttore dellAgenzia del Territorio competente, con il compio di provvedere: 1) alla determinazione della superficie complessiva dei terreni occupati dallAnas; b) alla stima del valore di mercato dei medesimi, in relazione alla loro destinazione urbanistica; c) alla stima del valore di mercato del lotto residuo.

Eseguita la verificazione, il Tar, con sentenza 5239/03, disponeva quanto segue:

«a) lente nazionale delle strade dovrà corrispondere alla società ricorrente la somma di 30.000 (trentamila) euro, a titolo di risarcimento per la perdita definitiva del bene;

b) sulla somma liquidata, trattandosi di un debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla data di ultimazione dei lavori fino alla data di deposito della sentenza, momento in cui il debito di valore si trasforma in debito di valuta;

c) sulla somma rivalutata vanno riconosciuti gli interessi compensativi nella misura legale come per legge, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori fino alla data di deposito della sentenza, i quali devono essere calcolati non dalla data dellillecito sulla somma liquidata siccome rivalutata, ma anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nellarco di tempo compreso fra la perdita del diritto di proprietà ed il soddisfo;

d) per il periodo anteriore alla perdita del suolo, il danno per lillegittima occupazione va computato in misura percentuale pari al saggio degli interessi legali per ciascun anno di occupazione, da rapportare al valore del suolo come sopra determinato;

e) sulla somma liquidata va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e sulla somma rivalutata vanno calcolati gli interessi legali, al tasso via via vigente, decorrenti entrambi dalla data di immissione in possesso fino alla data di ultimazione dei lavori;

f) su tutte le somme dovute ai sensi delle precedenti lettere a), b), c), d), e) decorrono altresì gli interessi legali, aventi natura compensativa del mancato godimento delle somme liquidate, dalla data di deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

g) il medesimo ente dovrà offrire alla ricorrente una somma pari alleventuale diminuzione di valore dellarea residua, consistente nella minore disponibilità della superficie interessata alla realizzazione dellimpianto artigianale per quanto concerne la (eventualmente) ridotta volumetria dellimpianto medesimo. In alternativa, potrà essere preso in considerazione lonere economico correlato alla esigenza di acquisire unulteriore superficie in funzione delle dotazioni infrastrutturali la cui esecuzione è prevista dal piano di lottizzazione approvato;

h) per quanto attiene alla eventuale somma da corrispondersi a titolo di diminuzione di valore dellarea residua, nelle due ipotesi contemplate in alternativa dalla pregressa lettera g), il meccanismo di calcolo relativo agli interessi e alla rivalutazione monetaria, avuto riguardo alla peculiare natura della decisione in commento, decorre dal momento in cui, eventualmente realizzata la minore volumetria della struttura artigianale, ovvero acquisita lulteriore area necessaria alle richiamate dotazioni infrastrutturali, la ricorrente avrà fornito la prova rispettivamente del minor valore dellimpianto o del maggior onere economico sostenuto».

Per la formulazione di tale proposta veniva fissato il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla notifica della decisione.

Lente nazionale per le strade, inoltre, veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio, a favore della società ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanivano compensate le spese tra la ricorrente e lintimata prefettura.

Avverso la sentenza del Tar 857/03, che ha accolto il ricorso, annullando gli atti della procedura espropriativa e disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del risarcimento danni spettante alla società Cid, proponeva appello la società Anas (R.G. n. 6636/2003).

Avverso la sentenza del Tar 5239/03, che ha quantificato le somme spettanti a titolo di risarcimento danni alla società ricorrente, proponevano distinti appelli sia la società Cid (R.G. n. 1305/2004) che la società Anas (R.G. n. 1502/2004).

Agli appelli proposti dalla società Anas (R.G. n. 6636/2003 e n. 1502/2004) resisteva la società Cid.

Allappello proposto dalla società Cid (R.G. n. 1305/2004) resisteva lUfficio Territoriale di Governo di Siena.

II. Con decisione 1109/05, la Sezione quarta, riuniti gli appelli, in accoglimento delleccezione sollevata dalla Cid, dichiarava nulli ed inammissibili gli appelli R.G. n. 6636/2003 e 1502/2004 proposti dallAnas, in quanto privi di specifica ed apposita procura speciale ex articolo 35 Rd 1054/24, sottoscritta dal legale rappresentante dellAnas.

La materia del contendere rimaneva, pertanto, circoscritta allesame delle questioni risarcitorie di cui allappello R.G. n. 1305/2004, proposto dalla società Cid avverso la sentenza del Tar Toscana 5239/03.

In relazione a tali questioni, la Sezione ha ritenuto rilevante la questione di giurisdizione del giudice amministrativo, perché, pur essendo stata la domanda introduttiva del giudizio di merito proposta nel vigore della legge 205/00 (i ricorsi di primo grado sono stati incardinati nel 2002), nelle more del giudizio dappello, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 204/04, con la quale (sub 3.4.3) larticolo 34 del D.Lgs 80/1998, come sostituito dallarticolo 7 legge 205/00, è stato dichiarato incostituzionale «nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva oltre gli atti e i provvedimenti attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso soggetti alle stesse equiparati) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia anche i comportamenti, la estende a controversie nelle quali la Pa non esercita nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici alcun pubblico potere».

Ha, pertanto, reputato opportuno rimetterne la decisione allAp del Consiglio di Stato, ai sensi dellarticolo 45, commi 2 e 3 del Rd 1054/24, in quanto trattasi di questioni di massima di particolare importanza e che hanno dato luogo o possono continuare a dar luogo a contrasti giurisprudenziali sia in sede di legittimità che di merito.

In prossimità delludienza di discussione davanti a questa Adunanza Plenaria, la Cid ha depositato ulteriore memoria illustrativa delle proprie tesi.

Gli appelli sono stati trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 16 maggio 2005.

Diritto

1. Come si è ricordato in narrativa, nel giudizio di primo grado, sono stati annullati le dichiarazioni di pubblica utilità, il provvedimento che ha disposto loccupazione durgenza dellarea e gli ulteriori provvedimenti della procedura espropriativa.

Come pure rammentato in narrativa, lannullamento è stato disposto, quanto alla dichiarazione di pubblica utilità, per un vizio di carattere formale (violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90), e, quanto al decreto di occupazione durgenza, per difetto di motivazione sulle ragioni che avevano indotto a disporre la proroga delloccupazione durgenza.

La decisione di primo grado che ha annullato le dette determinazioni è passata in giudicato avendo la Sezione quarta del Consiglio di Stato, con la sentenza parziale 1109/05 (la stessa che racchiude lordinanza con la quale è stata rimessa alla Adunanza plenaria la risoluzione delle questioni di cui si parlerà appresso), dichiarato inammissibile lappello avanzato dalla amministrazione contro le statuizioni annullatorie della sentenza per vizi relativi alla procura conferita al difensore dellamministrazione.

La materia del contendere resta, perciò, in questa sede, circoscritta solo allesame delle pretese patrimoniali dedotte dalla parte privata in vista della riparazione del vulnus sopportato dal diritto di proprietà per effetto della dichiarazione di pubblica utilità e, successivamente, dalla materiale sottrazione dellarea avvenuta in esecuzione delloccupazione di urgenza disposta dalla amministrazione (spossessamento al quale ha fatto seguito lirreversibile trasformazione dellarea con la realizzazione dellopera pubblica).

2. Sul piano della giurisdizione lordinanza di rimessione avanza il dubbio che la pretesa risarcitoria fatta valere in questa sede possa ritenersi occasionata da un comportamento della amministrazione restando, così, sottratta – dopo la sentenza 204/04 della Corte costituzionale (chiamata ad operare in via retroattiva) – alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Va, in via preliminare, precisato che la presente controversia ha ad oggetto pretese relative a diritti soggettivi lesi nellesplicazione del potere pubblico (diritti soggettivi ritornati alla loro originaria dimensione dopo lannullamento degli atti degradatori adottati). Pertanto, è da ritenere non pertinente allodierno contenzioso lindagine pure sollecitata dallordinanza di rimessione con il richiamo della disciplina pretoria delloccupazione usurpativa ed appropriativa – rivolta a determinare se debba ritenersi operante la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa nei riguardi della lesione dei diritti soggettivi riconducibile ad atti nulli e, ancora, in ordine alla ascrivibilità, nella patologia della nullità o della annullabilità, delle dichiarazioni di pubblica utilità carenti della indicazione dei termini relativi ai lavori e agli espropri e delle occupazioni durgenza e degli altri atti preordinati allespropriazione adottati in assenza della dichiarazione di pubblica utilità o sulla base di dichiarazioni di pubblica utilità nulle o prive di effetti (un punto che forma oggetto di contrastanti valutazioni da parte della giurisprudenza amministrativa e di quella ordinaria).

3. Così delimitato il thema decidendi, osserva questa Adunanza Plenaria che i dubbi sollevati dallordinanza di rimessione, in tema di giurisdizione, possono essere agevolmente superati.

È vero che nella specie, dopo lannullamento della dichiarazione di pubblica utilità dellopera e degli altri provvedimenti preordinati allesproprio (in primo luogo il provvedimento di occupazione), sono venuti meno i titoli autoritativi che erano alla base delle condotte materiali con le quali si è data esecuzione alla dichiarazione di pubblica utilità e alle ulteriori determinazioni avanti menzionate lasciando in campo, nella realtà esterna, comportamenti materiali dellamministrazione che, proprio perché non più sorretti da atti autoritativi, vanno ricondotti sotto il regime dellillecito aquiliano.

È, però, fuori discussione che la disposizione dellarticolo 34 – nel punto in cui parla di comportamenti (lespressione espunta dalla Corte costituzionale per arginare lambito della giurisdizione amministrativa) non si riferisce a quelle condotte che si connotano – come nella specie – quale attuazione di potestà amministrative manifestatesi attraverso provvedimenti autoritativi che hanno spiegato secundum legem i loro effetti pur se successivamente rimossi, in via retroattiva, da pronunce di annullamento.

I comportamenti ai quali faceva riferimento lantico articolo 34 prima dellintervento amputatorio della Corte costituzionale – hanno ad oggetto, invero, non già attività materiali sorrette dallesplicazione del potere (sia pure di un potere manifestatosi con atti illegittimi poi caducati), ma condotte poste in essere dalla Pa muovendo (magari anche in vista del perseguimento di interessi pubblici) fuori dellesplicazione del potere (con attività materiale, voi de fait, manifestazioni abnormi del pubblico potere etc.).

È di tutta evidenza, infatti, che lantica formula dellarticolo 34 cit. quando poneva in contrapposizione tra di loro atti e provvedimenti e comportamenti (lespressione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza 204/04) mirava proprio alla identificazione, da un lato, delle controversie relative alla lesione di diritti soggettivi eziologicamente riconducibili alla funzione pubblica (divenute sine titulo dopo lannullamento) e dallaltro delle azioni di diritto comune posti in essere dalla Pa al di fuori di qualunque esplicazione del potere.

4. In questo senso appare orientato anche il giudice regolatore della giurisdizione (cfr. Cassazione Su, ordinanza 21944/04), il quale, nel confermare – dopo la parziale dichiarazione di incostituzionalità dellarticolo 34 D.Lgs 80/1998, come novellato dallarticolo 7 della legge 205/00 – la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a comportamenti di soggetti pubblici non involgenti lesercizio di pubbliche potestà (dichiarazioni di pubbliche utilità, occupazioni di urgenza etc. nulle o inesistenti), ritiene irrilevante il sopravvenire di un provvedimento espropriativo (illegittimo ma produttivo di effetti) osservando che la distruzione del bene originario che aveva dato occasione alla pretesa risarcitoria dei proprietari, «era stata consumata prima e indipendentemente dallemanazione del provvedimento espropriativi», che aveva finito, così, con lincidere sul diverso bene, risultante dallirreversibile trasformazione di quello inizialmente occupato, ormai già acquisito ad altro titolo nel patrimonio dellamministrazione.

Sulla linea avanti ricordata sembra collocarsi anche una recente pronuncia delle Su della Corte di cassazione (Cassazione, Su 6745/05), nella quale il giudice del riparto ha affermato che il privato danneggiato nei suoi diritti da un provvedimento autoritativo poi annullato può dedurre solo innanzi alla giurisdizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva la sua pretesa risarcitoria

5. Superata positivamente la questione di giurisdizione, occorre procedere allesame della questione della quantificazione del danno, che concerne il valore da riconoscere al lotto espropriato nonché il diminuito valore del lotto residuo.

5.1. Il Tar, per quanto concerne il valore del lotto espropriato, pari a circa mq. 2000, ha ritenuto di condividere le considerazioni svolte dal Tecnico dell Agenzia del territorio nella sua relazione di consulenza ed ha, conseguentemente, fissato in euro 30.000, la somma da corrispondere a tale titolo alla Cid.

Queste conclusioni vengono contestate dalla società appellante, la quale insiste nel ritenere congrua la somma di euro 160.000, determinata nella relazione di perizia predisposta dal suo consulente tecnico.

La notevole differenza tra le tesi dei due consulenti (quello dufficio e quello di parte) è dovuta al fatto che, secondo il Ctu, poiché il lotto espropriato ricade totalmente in fascia di rispetto stradale (per la costruzione delladeguamento a quattro corsie della SGC Strada di Grande Comunicazione- Grosseto Siena Arezzo Fano), il suo valore non può corrispondere a quello di un terreno edificabile. In tale fascia di rispetto stradale, infatti, il piano di lottizzazione approvato dal Comune di Sinalunga, prevede che essa debba mantenere destinazione agricola o a verde ed esclude, in conformità anche delle disposizioni del piano regolatore vigente, qualsiasi nuova costruzione e stabilisce che la superficie relativa alle aree di rispetto non concorre alla formazione della superficie fondiaria pertinente.

Va, altresì, aggiunto che larea era destinata a fascia di rispetto stradale sin dalla data di approvazione del Piano di Lottizzazione Carpineta del 1 ottobre 1980 e che il Comune, in sede di approvazione del piano suddetto, ha escluso larea in questione destinandola a fascia di rispetto.

A fronte di tale disciplina urbanistica e legale, appare evidente che la tesi della natura edificabile dellarea, sostenuta dal consulente di parte, non possa essere condivisa.

Detta tesi, infatti, non considera che il vincolo imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, trattandosi di vincolo di inedificabilità che, pur non derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è pur sempre sancito nellinteresse pubblico da apposite leggi (articolo 41 septies legge 1150/42, aggiunto dallarticolo 19 legge 765/67; articolo 9 legge 729/61) e dai relativi provvedimenti di attuazione (Dm 1 aprile 1968), con la conseguenza che, ai fini della determinazione dellindennità di esproprio, non è in alcun modo predicabile la natura edificatoria del terreno sottoposto al vincolo de quo (Cassazione civile, Sezione prima, 11764/01; idem, 556/01).

Comè noto, tali norme, dettate per favorire la circolazione ed offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade, passano nelle vicinanze od abitano in esse, obbediscono ad esigenze generali e, quindi, costituiscono limitazioni legali al diritto di proprietà su categorie di beni individuate in via generale per la loro posizione relativamente ad altri beni destinati alluso pubblico.

In tale contesto, ritiene questa Ap che le conclusioni del Ctu in ordine alla quantificazione del danno, condivise dal primo giudice, siano corrette e meritino di essere confermate, nonostante le diffuse argomentazioni sviluppate dalla società in sede di appello della sentenza di primo grado.

In conclusione, a titolo di risarcimento del danno per larea di mq. 2.000 va confermata la somma di euro 30.000,00 (trentamila), riconosciuta dal Tar, oltre, ovviamente, agli accessori nella misura specificata nella medesima sentenza.

5.2. Per quanto concerne il valore del lotto residuo, sul quale il consulente dufficio, non si è pronunciato in mancanza, nella zona, di parametri di riferimento, si ritiene che, a differenza delle statuizioni del primo giudice, possa farsi luogo ad una liquidazione equitativa, come in casi simili già operato (Sezione quarta, 950/04).

È da escludere, difatti, che possa trovare favorevole accoglimento la tesi della Cid, la quale giunge alla quantificazione di tale danno in dipendenza della minore utilizzabilità e versatilità del fabbricato del quale larea poteva costituire pertinenza per parcheggi privati, spazio di manovra o piazzale di stoccaggio.

Avuto riguardo al rapporto che deve sussistere tra lindice di mq 1,5 per parcheggi per ogni mq di superficie realizzabile e i mq. 2.000 di terreno non più disponibile per lallocazione di parcheggi che la normativa prevede per la destinazione duso dell area, la società assume che verrebbe a perdere la possibilità di realizzare una superficie di vendita di circa mq .1.333, la quale corrisponde a mq. 1.730 di superficie a destinazione commerciale, che non potrà essere prevista per mancanza di aree da destinare a parcheggio privato, pari a circa mq. 1.900 di superficie coperta. In base ai dati elaborati dal suo consulente, il valore del lotto residuo ammonterebbe ad ¬. 695.000,00 in caso di destinazione commerciale o ad ¬. 379.000,00 in caso di destinazione artigianale. Un ulteriore elemento di danno sarebbe da individuare nel fatto che in precedenza il lotto era facilmente raggiungibile (aveva tre fronti di strada, uno dei quali costituito dalla superstrada ed era direttamente accessibile da questultima), mentre dopo lesproprio occorre servirsi di uno svincolo posto alcuni chilometri più ad ovest.

La riduzione degli spazi di manovra interni comporterebbe una conseguente ulteriore diminuzione del valore commerciale dellimmobile pari a circa euro 50,00 al mq.

Per disattendere la ricostruzione operata dalla società è sufficiente osservare che, secondo quanto risulta dalla relazione del Ctu e dalle controdeduzioni tecniche formulate dallAnas ed allegate al n. 8 del fascicolo del Ctu in data 27 maggio 2003, il progetto della Cic non ha subito, per effetto dellavvenuta sottrazione dellarea di mq. 2.000, nessuna modifica per quanto concerne la superficie coperta realizzabile sul lotto edificabile (rimasta di mq. 3.797) e la superficie del piazzale insistente in area edificabile (rimasta di mq. 5.703). Lunica modifica è la riduzione dellarea verde insistente nalla fascia di rispetto stradale, che è passata da mq. 4.140 a mq. 2.140.

Ne consegue che nessuna modifica ha subito il lotto massimo edificabile, fissato dalle Nta in mq. 9.500, e quindi nessun pregiudizio ha subito il progetto di costruzione di un capannone artigianale presentato dalla società, con quattro accessi di cui due sulla nuova strada e due sul retro.

Va, inoltre, osservato, a confutazione della tesi della società, che la superficie di mq. 2.000, essendo stata sottratta allarea destinata a fascia di rispetto stradale, non può considerarsi sottratta a quella edificabile, come esattamente rilevato dal Ctu.

Alla luce di tali precisazioni  e tenuto conto che il giudice di primo grado ha già statuito sul diritto al risarcimento anche per tale titolo, la somma che si ritiene congrua fissare per la liquidazione equitativa può essere rapportata al 30% di quella liquidata a titolo di risarcimento nel precedente punto 6.1. (30% di euro 30.000,00).

In conclusione, il risarcimento del danno dovuto alla società appellante, oltre a comprendere quanto stabilito nei criteri sub a), b), c), d) ed e) della sentenza 5239/03, dovrà computarsi anche nel modo seguente:

f). una somma pari al trenta per cento della somma di euro 30.000, quale risarcimento del danno derivante dalla diminuzione di valore dellarea residua;

g). sulle somme liquidate ai sensi della lettera f), che riguardano il risarcimento del danno e consistono perciò in un debito di valore, deve riconoscersi la rivalutazione, secondo indici Istat, a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di deposito della presente decisione; tale ultima data costituisce, invero, il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta;

h). sulle somme progressivamente e via via rivalutate, di cui alla precedente lettera g), sono altresì dovuti gli interessi legali (secondo il tasso allepoca vigente) a decorrere dalla data dellultimazione dei lavori e fino alla data di deposito della presente sentenza; ciò in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno;

i). su tutte le somme dovute ai sensi della precedenti lettere decorrono, altresì, gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.

La condanna al risarcimento è, ovviamente, pronunciata nei confronti della Anas.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Ap), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, in epigrafe specificati, accoglie per quanto di ragione lappello della Cid (7/2005).

Condanna lAnas alla rifusione in favore della Cid delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila euro), oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallautorità amministrativa.