Penale

Monday 20 October 2003

Straordinari simulati e reato di truffa. Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 22 settembre-15 ottobre 2003, n. 39077

Straordinari simulati e reato di truffa

Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 22 settembre-15 ottobre 2003, n. 39077

Presidente Foscarini relatore Ferrua

Pm De Sandro ricorrente Tesoro

Motivi di ricorso e ragioni della decisione

Con sentenza 20 settembre 2001 il Gip presso il Tribunale di Agrigento, a seguito di giudizio abbreviato, assolveva Tesoro Arcangelo dallimputazione ascrittagli di truffa ex articoli 110, 640 comma 2 n. 1, 61 n. 9 e 11 Cp (per avere in concorso con ignoti e con artifici e raggiri, consistiti nel far timbrare da altri il proprio cartellino elettronico nel sistema di rilevazione delle presenze, così facendo risultare la propria presenza sino alle ore 17.34 del 17 giugno 1999, mentre sin dalle ore 17 si trovava su un autobus della Sais, indotto in errore la Pubblica amministrazione ottenendo la liquidazione di competenze economiche non spettategli, capo a); di falso ex articoli 110, 479 Cp (per avere in concorso con ignoti esecutori materiali, attestato falsamente la sua presenza sino alle ore 17.34 del 17 giugno 1999 nel registro informatico delle presenze, capo b) e di abuso di ufficio ex articolo 323 Cp (in relazione ad un diverso episodio, capo d).

A seguito di appello del Pm la Corte di appello di Palermo, con pronuncia 23 ottobre 1992, dichiarava il predetto responsabile di tentata truffa aggravata così qualificati i fatti sub a) e di falso: con le attenuanti generiche prevalenti e la riduzione del rito lo condannava a pena ritenuta di giustizia; confermava lassoluzione per il capo d).

Avverso la decisione di secondo grado il Tesoro ha ora proposto ricorso per cassazione nei termini infradescritti.

1. Violazione degli articoli 357 e 479 Cp nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza: della di lui qualifica di pubblico ufficiale, della natura di atto pubblico del cartellino marcatempo ed infine dellelemento soggettivo.

Il motivo è infondato sotto ognuno dei suoi profili.

Il dipendente pubblico, a prescindere dalle mansioni svolte, nel momento in cui opera una certificazione è pubblico ufficiale e, per quanto attiene al cartellino rivelatore delle presenze del dipendente pubblico è indubbio che questultimo contenga una attestazione in punto effettuazione e durata della prestazione lavorativa, attestazione idonea a produrre effetti giuridici non solo per quanto riguarda la retribuzione, ma anche il controllo dellattività e regolarità dellufficio; né in tale ottica rileva che si tratti di un atto interno poiché anche un siffatto atto è destinato a fornire un contributo a fini di conoscenza e determinazione della Pubblica amministrazione (Cassazione 8423/92 rv 191497; 2898/99 rv 212611; 1938/00 rv 216434).

Per ciò che attiene allelemento soggettivo, basti osservare che, come emerge dalla sentenza di primo grado (che pronunciò lassoluzione per innocuità del fatto), limputato ebbe ad ammettere la volontaria alterazione della realtà: pertanto in assenza di specifiche e diverse allegazioni non si imponeva ulteriore onere motivazionale.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di tentata truffa aggravata.

Anche questa censura è infondata.

Invero la Corte territoriale ha correttamente qualificato il comportamento del Tesoro quale tentativo di truffa posto che il vantaggio economico per il medesimo e il corrispondente danno per la Pubblica amministrazione non si realizzarono per effetto di tempestive indagini.

Né vale il rilievo difensivo, secondo cui lazione era inidonea ab origine a causa della mancata necessaria autorizzazione al lavoro straordinari. Alluopo va considerato che il consenso del datore di lavoro alla prestazione del lavoro straordinario può essere anche tacito e successivo (Cassazione civile 8 febbraio 1985 rv 439163).

Per le svolte argomentazioni simpone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna dellimpugnante al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.