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Monday 09 May 2016

Spese straordinarie anticipata del coniuge con cui convive la prole: non esiste un obbligo di preventiva concertazione!

(Cass. VI civ. sentenza n. 2127/2016)

Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nell’ipotesi di decisione di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso.

Ciò che sempre avevamo ripetuto ai clienti e cioè che le spese straordinarie, quelle non incluse nell’assegno mensile di mantenimento per i figli, devono essere concordate con l’altro genitore prima di essere sostenute, perché viceversa non può poi pretendersi il rimborso, sembra definitivamente essere stato superato dalla giurisprudenza della Cassazione.
Con la sentenza n. 2127/2016, che è successiva alla 16175/2015, la sesta sezione civile della Cassazione afferma chiaramente che non esiste un obbligo a carico del coniuge presso cui risiedono abitualmente i figli di informazione e di concertazione preventiva, in ordine alla effettuazione delle spese straordinarie.
Nel caso in cui il genitore al quale vengano presentati i documenti giustificativi delle spese anticipate dall’altro, e a cui venga richiesto il rimborso, rifiuti di concorrere alla spesa, perché non preventivata, sarà il giudice del merito a valutare se tale spesa sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia e se risponda all’interesse del figlio.

Ciò significa che sarà molto difficile per il genitore non convivente rifiutare il pagamento pro quota della retta della scuola privata, o della vacanza studio, o, anche, dei costi di permanenza dello studente universitario fuori sede, se le condizioni economiche sue e dell’ex coniuge (o compagno) lo consentono, e se la spesa corrisponde all’interesse del figlio.
La Cassazione pare escludere addirittura l’obbligo di informare preventivamente l’altro genitore della spesa da affrontare, con buona pace della necessaria collaborazione e cooperazione sempre predicata dal legislatore (ed interprete) dell’affido condiviso a tutti i costi!
Si segnala che il Tribunale di Novara ha già richiamato l’indirizzo appena descritto della Cassazione con la sentenza n. 261/16 pubblicata il 13/04/2016 (a proposito di spese di baby sitter e retta scuola materna privata).

Avv. Elena Buscaglia