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Friday 17 April 2020

Sospensione dei termini di scadenza di cambiali e assegni (art. 11 D.L. 23/2020)

L’art. 11 del Decreto-Legge n. 23/2020 (c.d. decreto liquidità), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8/4/2020, ha esteso la sospensione della scadenza di tutti i titoli di credito emessi nel territorio nazionale.
In particolare, la sospensione opera fino al 30 aprile p.v. e riguarda i “vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva” (anche assegni bancari o postali) emessi prima del 8 aprile 2020, con scadenza intercorrente nel periodo 1 marzo-30 aprile 2020
Il debitore, senza la necessità di inviare alcuna comunicazione, potrà veder posticipata fino al 30 aprile p.v. la data del pagamento della cambiale o dell’altro titolo di credito in scadenza nel periodo 1-marzo-30 aprile 2020
Non potranno essere levati protesti, né inviate segnalazioni alla centrale rischi nel medesimo periodo.

Avv. Elena Buscaglia

 

 

 

ART. 11 – (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.