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Thursday 14 July 2016

Sinistro stradale – Lesioni macropermanenti – quali spese risarcibili?

(Sentenza Cassazione Civile, sez. III, n. 7774/2016)

Il caso: la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una sentenza della Corte d’Appello di Milano avente ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni subiti da un motociclista rimasto gravemente ferito a seguito di uno scontro con un furgone.
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal giudice di prime cure riguardo le statuizioni sull’an debeatur: il Tribunale ha attribuito alla vittima il 50% di responsabilità per quanto accaduto.
Il giudice di seconda istanza si è invece discostato dalle conclusioni del Tribunale in punto “quantificazione del danno”: è stato infatti notevolmente aumentato a favore della vittima il risarcimento per il danno per spese mediche e di assistenza futura, per l’acquisto di macchinari terapeutici, per l’acquisto di una automobile adatta alle sue condizioni e per la ristrutturazione della propria abitazione.
La sentenza resa dalla Corte d’Appello è stata impugnata per cassazione da parte della compagnia di assicurazioni del furgone con ricorso fondato su diversi motivi con i quali è stata fortemente contestata la liquidazione del danno patrimoniale patito dalla vittima.
La ricorrente ha quindi eccepito: il difetto di motivazione, l’erronea liquidazione del danno emergente per spese di assistenza, la liquidazione del danno senza tenere conto dell’incidenza dell’intervento del Servizio Sanitario Nazionale, l’utilizzo di un criterio errato per la liquidazione del danno per assistenza futura.
Tutte le censure mosse alla sentenza resa dalla Corte d’Appello sono state ritenute fondate dalla Suprema Corte con argomentazioni piuttosto articolate.
In sintesi è opportuno evidenziare gli aspetti di maggiore interesse che la vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte consente di analizzare in questa sede:
– la liquidazione dei danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per la collaborazione di soggetti terzi nelle faccende domestiche e personali obbliga il giudice ad indicare i criteri utilizzati in modo da evitare che la decisione sia sottratta ad ogni controllo. Non è sufficiente quantificare l’assistenza infermieristica in € 14,50 al giorno per 4 ore al giorno per 365 giorni l’anno da pagare ad una infermiera come stabilito dalla Corte d’Appello senza necessariamente indicare i criteri di riferimento utilizzati per eseguire i calcoli;
– La liquidazione del danno emergente per spese di assistenza in relazione al periodo di tempo compreso tra il sinistro e la data della liquidazione è ammissibile soltanto se la vittima dimostra di avere sostenuto la relativa spesa.
– La liquidazione del danno patrimoniale permanente futuro può avvenire ai sensi dell’art. 2056 c.c. sulla base di fatti notori e di massime di esperienza: ad esempio quella secondo cui chi non è in condizioni di provvedere alle proprie esigenze personali normalmente ricorre all’ausilio di un assistente – infermiere.
– La liquidazione del danno patrimoniale permanente passato può anch’esso avvenire in via equitativa ex artt. 1226-2056 c.c. ove non sia possibile una stima del danno nel suo preciso ammontare ma a condizione che il danneggiato fornisca la prova di avere effettivamente sostenuto la spesa (ad esempio per assistenza domiciliare).
– Nella liquidazione del danno patrimoniale permanente occorre tenere conto dell’incidenza di quanto corrisposto alla vittima dal sistema sanitario nazionale e regionale.
La liquidazione del danno viene riconosciuta nel momento in cui il danneggiato fornisce la prova rigorosa di avere sostenuto delle spese o di dover sostenere in futuro delle spese necessitate dal sinistro di cui è rimasto vittima.

Avv. Alessandra Castorio