Lavoro e Previdenza

Monday 01 September 2003

Sicurezza sul lavoro. Pubblicato sulla G.U. il regolamento di attuazione della legge Merlon. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n.222

Sicurezza sul lavoro. Pubblicato sulla G.U. il regolamento di attuazione della legge Merloni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n.222

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, ed in

particolare l’articolo 22;

Visto l’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,

e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente

rappresentative;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e

successive modificazioni;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 21 settembre 2001;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta

del 31 gennaio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 novembre

2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 maggio 2003;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali,

della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche

comunitarie;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni e termini di efficacia

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte

effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in

collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di

garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di

lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle

tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie

da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della

pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

b) procedure: le modalita’ e le sequenze stabilite per eseguire

un determinato lavoro od operazione;

c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;

d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite

all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo

19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le

attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione

collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di

pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a

tutelare la loro salute;

f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di

carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e

procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di

costruzione, in relazione alla complessita’ dell’opera da realizzare;

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono

indicate, in base alla complessita’ dell’opera, le lavorazioni, le

fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro

durata;

h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all’articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e

successive modificazioni;

i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza

e di coordinamento, di cui all’articolo 31, comma 1-bis, lettera b),

della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 2,

comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.

494, e successive modificazioni, e all’articolo 31, comma 1-bis,

lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive

modificazioni;

m) costi della sicurezza: i costi indicati all’articolo 12 del

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive

modificazioni, nonche’ gli oneri indicati all’articolo 31 della legge

11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni

e province autonome fino alla data di entrata in vigore della

normativa emanata dalle medesime regioni e province autonome nel

rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla

legislazione dello Stato.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente per materia, ai sensi

dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

– Il testo dell’art. 31, comma 1, della legge

11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori

pubblici), e’ il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri

del lavoro e della previdenza sociale, della sanita’ e dei

lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e

imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un

regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri

edili in conformita’ alle direttive 89/391/CEE del

Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del

24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di

recepimento.».

Note alle premesse:

– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione

conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

legge e i regolamenti.

– Il testo del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.

494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le

prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei

cantieri temporanei o mobili), e’ pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.

– Il testo dell’art. 22 del decreto legislativo

19 novembre 1999, n. 528 (Modifiche ed integrazioni al

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante

attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di

prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare

nei cantieri temporanei o mobili), e’ il seguente:

«Art. 22. – 1. I contenuti minimi del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 del decreto

legislativo n. 494 del 1996, e l’indicazione della stima

dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento

previsto dall’art. 31, comma 1, della legge n. 109 del

1994, e successive modifiche.».

– Per la citata legge n. 109 del 1994, vedere nota al

titolo.

– Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994,

n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,

89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,

90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute

dei lavoratori durante il lavoro), e’ pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento

ordinario.

– Il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

e’ il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere

del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta

giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti

per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti

legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza

regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge;

e) (lettera soppressa).».

– Il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed

unificazione, per le materie ed i compiti di interesse

comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la

Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali), e’ pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

Note all’art. 1:

– Il testo dell’art. 34, comma 1, lettera a), del

citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e’ il seguente:

«1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente

titolo si intendono per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,

apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato

durante il lavoro;».

– Il testo dell’art. 12 del citato decreto legislativo

n. 494 del 1996, e’ il seguente:

«Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). – 1.

Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la

valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli

apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta

la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei

lavoratori, nonche’ la stima dei relativi costi che non

sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese

esecutrici. Il piano contiene altresi’ le misure di

prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza

simultanea o successiva di piu’ imprese o dei lavoratori

autonomi ed e’ redatto anche al fine di prevedere, quando

cio’ risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni

quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione

collettiva. Il piano e’ costituito da una relazione tecnica

e prescrizioni correlate alla complessita’ dell’opera da

realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di

costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione

alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti

elementi:

a) modalita’ da seguire per la recinzione del

cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) protezioni o misure di sicurezza contro i

possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;

c) servizi igienico-assistenziali;

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla

presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture

sotterranee;

e) viabilita’ principale di cantiere;

f) impianti di alimentazione e reti principali di

elettricita’, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

g) impianti di terra e di protezione contro le

scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione contro il rischio di

seppellimento da adottare negli scavi;

i) misure generali da adottare contro il rischio di

annegamento;

l) misure generali di protezione da adottare contro

il rischio di caduta dall’alto;

m) misure per assicurare la salubrita’ dell’aria nei

lavori in galleria;

n) misure per assicurare la stabilita’ delle pareti e

della volta nei lavori in galleria;

o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso

di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita’

tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di

incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali

pericolosi utilizzati in cantiere;

q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto

dall’art. 14;

r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto

dall’art. 5, comma 1, lettera c);

s) valutazione, in relazione alla tipologia dei

lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei

singoli elementi del piano;

t) misure generali di protezione da adottare contro

gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e’ parte

integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i

lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto

nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di

sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono

a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia

del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano

operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima

dell’inizio dei lavori.

5. L’impresa che si aggiudica i lavori puo’ presentare

al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione

al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di

poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base

della propria esperienza. In nessun caso le eventuali

integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento

dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si

applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e’

necessaria per prevenire incidenti imminenti o per

organizzare urgenti misure di salvataggio.».

– Il testo dell’art. 31, comma 1-bis, della citata

legge n. 109 del 1994, e’ il seguente:

«1-bis. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e

comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od

il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui

all’art. 2, comma 2:

a) eventuali proposte integrative del piano di

sicurezza e di coordinamento e del piano generale di

sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di

sicurezza e di coordinamento e del piano generale di

sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi

del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene

alle proprie scelte autonome e relative responsabilita’

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei

lavori, da considerare come piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e

dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi

ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo

14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza

sostitutivo di cui alla lettera b).».

– Il testo dell’art. 2, comma 1, del citato decreto

legislativo n. 494 del 1996, e successive modificazioni, e’

il seguente:

«1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente

decreto si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso

denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano

lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e’

riportato all’allegato;

b) committente: il soggetto per conto del quale

l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da

eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso

di appalto di opera pubblica, il committente e’ il soggetto

titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla

gestione dell’appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto che puo’ essere

incaricato dal committente ai fini della progettazione o

della esecuzione o del controllo dell’esecuzione

dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il

responsabile dei lavori e’ il responsabile unico del

procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 11 febbraio

1994, n. 109, e successive modifiche;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui

attivita’ professionale concorre alla realizzazione

dell’opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute

durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato

coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal

committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione

dei compiti di cui all’art. 4;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute

durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato

coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto, diverso

dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato,

dal committente o dal responsabile dei lavori,

dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5;

f-bis) uomini-giorno: entita’ presunta del cantiere

rappresentata dalla somma delle giornate lavorative

prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la

realizzazione dell’opera;

f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che

il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in

riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi

dell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626, e successive modifiche.».

Capo II

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Art. 2.

Contenuti minimi

1. Il PSC e’ specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o

mobile e di concreta fattibilita’; i suoi contenuti sono il risultato

di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni

dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e

successive modificazioni.

2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata

con:

1) l’indirizzo del cantiere;

2) la descrizione del contesto in cui e’ collocata l’area di

cantiere;

3) una descrizione sintetica dell’opera, con particolare

riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e

tecnologiche;

b) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,

esplicitata con l’indicazione dei nominativi dell’eventuale

responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione e, qualora gia’ nominato, del coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore

per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli

lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici

e dei lavoratori autonomi;

c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la

valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area ed

all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro

interferenze;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le

misure preventive e protettive, in riferimento:

1) all’area di cantiere, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 4;

2) all’organizzazione del cantiere, ai sensi dell’articolo 3,

commi 2 e 4;

3) alle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive

ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle

interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2

e 3;

f) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di

piu’ imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione

lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui

all’articolo 4, commi 4 e 5;

g) le modalita’ organizzative della cooperazione e del

coordinamento, nonche’ della reciproca informazione, fra i datori di

lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,

antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il

servizio di gestione delle emergenze e’ di tipo comune, nonche’ nel

caso di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo

14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il PSC contiene

anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul

territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione

incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e,

quando la complessita’ dell’opera lo richieda, delle sottofasi di

lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonche’

l’entita’ presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell’articolo 7.

3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la

particolarita’ delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure

complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte

autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

4. Il PSC e’ corredato da tavole esplicative di progetto, relative

agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e,

ove la particolarita’ dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico

e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del

terreno o il rinvio a specifica relazione se gia’ redatta.

5. L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali

utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, e’

riportato nell’allegato I.

Note all’art. 2:

– Il testo dell’art. 3 del citato decreto legislativo

n. 626 del 1994, e’ il seguente:

«Art. 3 (Misure generali di tutela). – 1. Le misure

generali per la protezione della salute e per la sicurezza

dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la

sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove

cio’ non e’ possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un

complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le

condizioni tecniche produttive ed organizzative

dell’azienda nonche’ l’influenza dei fattori dell’ambiente

di lavoro;

e) sostituzione di cio’ che e’ pericoloso con cio’

che non lo e’, o e’ meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione

dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e

nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche

per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorita’ delle misure di protezione collettiva

rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori

che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e

biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei

rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a

rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto

soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei

lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,

macchine ed impianti, con particolare riguardo ai

dispositivi di sicurezza in conformita’ alla indicazione

dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e

partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro

rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e

la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed

alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso

comportare oneri finanziari per i lavoratori.».

– Il testo dell’art. 17, comma 4, del citato decreto

legislativo n. 494 del 1996, e’ il seguente:

«4. I datori di lavoro, quando e’ previsto nei

contratti di affidamento dei lavori che il committente o il

responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di

pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,

sono esonerati da quanto previsto dall’art. 4, comma 5,

lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994.».

Art. 3.

Contenuti minimi del PSC in riferimento all’area

di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

1. In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi

degli elementi essenziali di cui all’allegato II, in relazione:

a) alle caratteristiche dell’area di cantiere;

b) all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano

rischi per il cantiere;

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono

comportare per l’area circostante.

2. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene,

in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi oltre che degli

elementi indicati nell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo

14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, anche dei

seguenti:

a) le eventuali modalita’ di accesso dei mezzi di fornitura dei

materiali;

b) la dislocazione degli impianti di cantiere;

c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e

dei rifiuti;

e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo

d’incendio o di esplosione.

3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la

progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,

quando la complessita’ dell’opera lo richiede, in sottofasi di

lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, facendo

particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi

indicati nell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494

del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di

cantiere;

b) al rischio di elettrocuzione;

c) al rischio rumore;

d) al rischio dall’uso di sostanze chimiche.

4. Per ogni elemento dell’analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC

contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le

misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al

minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e

disegni tecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto

alla lettera a).

Art. 4.

Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze

tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

1. Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle

interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle

lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di

lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per

le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio

1994, n. 109, e successive modificazioni, il cronoprogramma dei

lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in

considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza

ed e’ redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni

previsto dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica

21 dicembre 1999, n. 554.

2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC

contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o

temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita’ di verifica

del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi

di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i

dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali

rischi.

3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di

lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente,

previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita’

della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando

il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se

necessario.

4. Le misure di coordinamento relative all’uso comune di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune

da parte di piu’ imprese e lavoratori autonomi.

5. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i

nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti

ad attivare quanto previsto al comma 4 dell’articolo 3 ed al comma 4

del presente articolo e, previa consultazione delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa

cronologia di attuazione e le modalita’ di verifica.

Nota all’art. 4:

– Il testo dell’art. 42 del decreto del Presidente

della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di

attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge

quadro in materia di lavori pubblici, e successive

modificazioni), e’ il seguente:

«Art. 42 (Cronoprogramma). – 1. Il progetto esecutivo

e’ corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto

al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di

lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi

da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data

della consegna.

2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di

progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma e’

presentato dall’appaltatore unitamente all’offerta.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento

stagionale sfavorevole.

4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per

fatti impu-tabili all’impresa, resta fermo lo sviluppo

esecutivo risultante dal cronoprogramma.».

Capo III

PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Art. 5.

Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

1. Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario,

contiene gli stessi elementi del PSC di cui all’articolo 2, comma 2,

con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Art. 6.

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

1. Il POS e’ redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle

imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo

19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in riferimento

al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti

elementi:

a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che

comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i

riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attivita’ e le singole lavorazioni svolte in

cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi

subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio

ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle

emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del

capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti

dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in

cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in

cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;

c) la descrizione dell’attivita’ di cantiere, delle modalita’

organizzative e dei turni di lavoro;

d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre

opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli

impianti utilizzati nel cantiere;

e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel

cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l’individuazione delle misure preventive e protettive,

integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,

adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in

cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC

quando previsto;

i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai

lavoratori occupati in cantiere;

l) la documentazione in merito all’informazione ed alla

formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando

previsto, e’ integrato con gli elementi del POS.

Nota all’art. 6:

– Il testo dell’art. 4 del citato decreto legislativo

n. 626 del 1994, e’ il seguente:

«Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e

del preposto). – 1. Il datore di lavoro, in relazione alla

natura dell’attivita’ dell’azienda ovvero dell’unita’

produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la

salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti

gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche

nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze

o dei preparati chimici impiegati, nonche’ nella

sistemazione dei luoghi di lavoro.

2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il

datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la

sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono

specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di

protezione e dei dispositivi di protezione individuale,

conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

sicurezza.

3. Il documento e’ custodito presso l’azienda ovvero

l’unita’ produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda

secondo le regole di cui all’art. 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e

protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole

di cui all’art. 8;

c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico

competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per

la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto

soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai

mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai

fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in

relazione al grado di evoluzione della tecnica della

prevenzione e della protezione;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto

delle capacita’ e delle condizioni degli stessi in rapporto

alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei

dispositivi di protezione individuale, sentito il

responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinche’ soltanto i

lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano

alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l’osservanza da parte dei singoli

lavoratori delle norme vigenti, nonche’ delle disposizioni

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e

di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi

di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiede l’osservanza da parte del medico

competente degli obblighi previsti dal presente decreto,

informandolo sui processi e sui rischi connessi

all’attivita’ produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni

di rischio in caso di emergenza e da’ istruzioni affinche’

i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona

pericolosa;

i) informa il piu’ presto possibile i lavoratori

esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in

materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,

dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro

attivita’ in una situazione di lavoro in cui persiste un

pericolo grave e immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il

rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle

misure di sicurezza e di protezione della salute e consente

al rappresentante per la sicurezza di accedere alle

informazioni ed alla documentazione aziendale di cui

all’art. 19, comma 1, lettera e);

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che

le misure tecniche adottate possano causare rischi per la

salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati

cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano

un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro

sono annotati il nome, il cognome, la qualifica

professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze

dell’infortunio, nonche’ la data di abbandono e di ripresa

del lavoro. Il registro e’ redatto conformemente al modello

approvato con decreto del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, sentita la commissione consultiva

permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive

modifiche, ed e’ conservato sul luogo di lavoro, a

disposizione dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione

di tale decreto il registro e’ redatto in conformita’ ai

modelli gia’ disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei

casi previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);

q) adotta le misure necessarie ai fini della

prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori,

nonche’ per il caso di pericolo grave e immediato. Tali

misure devono essere adeguate alla natura dell’attivita’,

alle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unita’

produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui

al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2, in

collaborazione con il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione e con il medico competente nei

casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,

previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di

cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche

del processo produttivo significative ai fini della

sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda

ovvero l’unita’ produttiva, la cartella sanitaria e di

rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,

con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna

copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del

rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa

richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu’

decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei

Ministri del lavoro e della previdenza sociale,

dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della

sanita’, sentita la commissione consultiva permanente per

la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro,

in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni

dell’azienda, sono definite procedure standardizzate per

gli adempimenti documentali di cui al presente articolo.

Tali disposizioni non si applicano alle attivita’

industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente

della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive

modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica

ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle

centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori

nucleari, alle aziende estrattive ed altre attivita’

minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito

separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle

strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo

periodo, con uno o piu’ decreti dei Ministri del lavoro e

della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e

dell’artigianato e della sanita’, sentita la commissione

consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e

per l’igiene del lavoro, possono essere altresi’ definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita’,

nei quali e’ possibile lo svolgimento diretto dei compiti

di prevenzione e protezione in aziende ovvero unita’

produttive che impiegano un numero di addetti superiore a

quello indicato nell’allegato I;

b) i casi in cui e’ possibile la riduzione a una sola

volta all’anno della visita di cui all’art. 17, lettera h),

degli ambienti di lavoro da parte del medico competente,

ferma restando l’obbligatorieta’ di visite ulteriori,

allorche’ si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota

[1] dell’allegato I, il datore di lavoro delle aziende

familiari, nonche’ delle aziende che occupano fino a dieci

addetti non e’ soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e

3, ma e’ tenuto comunque ad autocertificare per iscritto

l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e

l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.

L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante

per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi

di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonche’ le

aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a

particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di

specifici settori produttivi con uno o piu’ decreti del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto

con i Ministri della sanita’, dell’industria, del commercio

e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e

forestali e dell’interno, per quanto di rispettiva

competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e

di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del

presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici

assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici

uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed

educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta,

per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e

manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal

presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si

intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari

preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro

adempimento all’amministrazione competente o al soggetto

che ne ha l’obbligo giuridico.».

Capo IV

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Art. 7.

Stima dei costi della sicurezza

1. Ove e’ prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto

legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei

costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle

lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di

protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni

interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche

atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di

evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici

motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e

richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni

interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva.

2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge

11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali

non e’ prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo

14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le

amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per

tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi

delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e

salute dei lavoratori.

3. La stima dovra’ essere congrua, analitica per voci singole, a

corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o

specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti

nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza

del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile

o non disponibile, si fara’ riferimento ad analisi costi complete e

desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della

sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per

il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in

opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e

l’ammortamento.

4. I costi della sicurezza cosi’ individuati, sono compresi

nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo

dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese

esecutrici.

5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si

rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera previste

dall’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive

modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659,

1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le

disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza

cosi’ individuati, sono compresi nell’importo totale della variante,

ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a

ribasso.

6. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi

della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori,

sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 3 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Maroni, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Sirchia, Ministro della salute

Lunardi, Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Buttiglione, Ministro per le politiche

comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 263

Note all’art. 7:

– Il testo dell’art. 25 della citata legge n. 109 del

1994, e’ il seguente:

«Art. 25 (Varianti in corso d’opera). – 1. Le varianti

in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il

progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente

qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute

disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei

modi stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3, o per

l’intervenuta possibilita’ di utilizzare materiali,

componenti e tecnologie non esistenti al momento della

progettazione che possono determinare, senza aumento di

costo, significativi miglioramenti nella qualita’

dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino

l’impostazione progettuale;

b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e

specificita’ dei beni sui quali si interviene verificatisi

in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non

prevedibili nella fase progettuale;

c) nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma,

del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del

progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,

la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in

tal caso il responsabile del procedimento ne da’

immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al

progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono

responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti

in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione

di cui al comma 1, lettera d).

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1

gli interventi disposti dal direttore dei lavori per

risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro

un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di

recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5

per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di

lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento

dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione

dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse

dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla

sua funzionalita’, sempreche’ non comportino modifiche

sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze

derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al

momento della stipula del contratto. L’importo in aumento

relativo a tali varianti non puo’ superare il 5 per cento

dell’importo originario del contratto e deve trovare

copertura nella somma stanziata per l’esecuzione

dell’opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),

eccedano il quinto dell’importo originario del contratto,

il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del

contratto e indice una nuova gara alla quale e’ invitato

l’aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente

articolo, da’ luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei

materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,

fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano

errore o omissione di progettazione l’inadeguata

valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea

identificazione della normativa tecnica vincolante per la

progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali

ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la

violazione delle norme di diligenza nella predisposizione

degli elaborati progettuali.».

– Il testo dell’art. 1659 del codice civile e’ il

seguente:

«Art. 1659 (Variazioni concordate del progetto). –

L’appaltatore non puo’ apportare variazioni alle modalita’

convenute dell’opera se il committente non le ha

autorizzate.

L’autorizzazione si deve provare per iscritto.

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate,

l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera e’ stato

determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le

variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.».

– Il testo dell’art. 1660 del codice civile e’ il

seguente:

«Art. 1660 (Variazioni necessarie del progetto). – Se

per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte e’ necessario

apportare variazioni al progetto e le parti non si

accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni

da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.

Se l’importo delle variazioni supera il sesto del

prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore puo’ recedere

dal contratto e puo’ ottenere, secondo le circostanze,

un’equa indennita’.

Se le variazioni sono di notevole entita’, il

committente puo’ recedere dal contratto ed e’ tenuto a

corrispondere un equo indennizzo.».

– Il testo dell’art. 1661 del codice civile e’ il

seguente:

«Art. 1661 (Variazioni ordinate dal committente). – Il

committente puo’ apportare variazioni al progetto, purche’

il loro ammontare non superi il sesto del prezzo

complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al compenso

per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo

dell’opera era stato determinato globalmente.

La disposizione del comma precedente non si applica

quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti

suddetti, importano notevoli modificazioni della natura

dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di

lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera

medesima.

– Il testo dell’art. 1664, secondo comma, del codice

civile e’ il seguente:

«Art. 1664 (Onerosita’ o difficolta’ dell’esecuzione).

– Se nel corso dell’opera si manifestano difficolta’ di

esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili,

non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu’

onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto

a un equo compenso.».

Allegato I

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI

ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI ALL’Art. 2, COMMA 2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su

cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature

delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;

refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di

medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di

betonaggio; betoniere; gru’; autogru’; argani; elevatori; macchine

movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe

circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di

terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti

antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di

acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilita’ principale di

cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito

materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:

segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo

soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di

gestione delle emergenze.

Allegato II

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI

DELL’ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE, DI CUI

ALL’Art. 3, COMMA 1.

Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi;

manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali

strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare

esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo,

abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri

cantieri o insediamenti produttivi; viabilita’; rumore; polveri;

fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi;

caduta di materiali dall’alto.