Penale

Tuesday 10 June 2003

Si può arrestare anche quando il codice lo esclude? E’ quanto emerge da una sentenza della Cassazione in tema di atti osceni in luogo pubblico Cassazione – Sezione sesta penale – sentenza 25 marzo-6 giugno 2003, n. 24181

Si può arrestare anche quando il codice lo esclude? E quanto emerge da una sentenza della Cassazione in tema di atti osceni in luogo pubblico Cassazione Sezione sesta penale sentenza 25 marzo-6 giugno 2003, n. 24181

Presidente Romano relatore Serpico

Pm DAmbrosio ricorrente Tribuzio

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Osserva

Sullappello proposto da Tribuzio Paolo avverso:

a) la sentenza del Tribunale di Roma del 23 settembre 1997 con la quale, dichiarato colpevole dei reati di lesioni personali aggravate e di resistenza nei confronti di tal Ceccarelli Luigino, sottufficiale dei Carabinieri a cui si era opposto mentre compiva un atto del suo ufficio e del reato di atti osceni in luogo pubblico, unificati in continuazione, era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, concesse le attenuanti generiche e i doppi benefici di legge; b) la sentenza del Tribunale di Roma del 26 ottobre 1998, con la quale, dichiarato colpevole del reato di cui allarticolo 609bis ultimo comma Cp, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, la Corte di Appello di Roma, riuniti i due procedimenti anzidetti, per ritenute palesi ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, assolveva limputato dal reato di cui allarticolo 609bis Cp perché il fatto non sussiste e confermava la sentenza del 23 settembre 1998.

In particolare, per quel che qui interessa, i giudici della corte territoriale ribadivano lattendibilità delle dichiarazioni testimoniali di tali Orlando, Ceccarelli e Manzo, univocamente e logicamente convergenti tra loro, secondo cui, a conferma dei termini dellaccusa, era risultato provato che il prevenuto, passeggero su un autobus di linea della capitale, nelle circostanze di tempo e luogo contestate, estratto il pene dai pantaloni, lo aveva ripetutamente strusciato, in posizione eretta, contro le natiche di una passeggera e, allatto dellintervento dei Carabinieri Ceccarelli e Manzo, in servizio antiborseggio su tale mezzo pubblico, finalizzato ad impedire la prosecuzione di tale illecita condotta, nonostante gli operanti si fossero immediatamente qualificati, aveva opposto resistenza ai predetti, cagionando al Ceccarelli anche lesioni personali debitamente refertate in atti.

Dal fatto i giudici di secondo grado rilevavano la comprovata sussistenza di tutti gli elementi costituitivi, oggettivi e soggettivi dei reati contestati, escludendo che potesse, nemmeno in via di mera e remota ipotesi, configurarsi linvocata fattispecie dellarbitrarietà dellatto da parte dei Carabinieri operanti.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Tribuzio, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi, linsussistenza dei contestati reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, stante larbitrarietà dellintervento dei Carabinieri a fronte di un asserito reato per il quale, in ogni caso, non è consentito larresto e la mera accidentalità dellazione causativa delle lesioni al Ceccarelli, mentre, quanto al reato di atti osceni, ne contestava la comprovata pubblicità della condotta e, in ogni caso, la consapevole volontà dolosa di essa, sottolineando, sul punto, la mancanza e contraddittorietà della motivazione, anche in merito ai contrasti emergenti tra le dichiarazioni testimoniali richiamate a supporto dellaccusa.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza dei motivi addotti, non immuni, peraltro, da non isolati caratteri di censure in punto di fatto della decisione impugnata.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata, in ragione dei motivi addotti, nella misura di euro 500.00 in favore della cassa delle ammende.

Ed invero, contrariamente alle argomentazioni difensive in merito allasserita insussistenza dei reati contestati, i giudici della Corte territoriale, ripercorrendo con puntuale e coerente verifica probatoria lintera dinamica temporale e modale della vicenda, hanno motivatamente rappresentato, nella condotta del ricorrente, i caratteri oggettivi e soggettivi di tali reati.

Va, innanzitutto, ribadito che alcuna ipotesi di asserito esercizio arbitrario delle funzioni da parte dei Carabinieri intervenuti sullautobus di linea, se non in via di prospettazione difensiva del tutto temeraria dirsi configurabile, stante il preciso obbligo che incombe ai verbalizzanti di impedire che una condotta, dichiaratamente illecita (articolo 527 Cp), nella conclamata flagranza del suo manifestarsi, possa essere portata ad ulteriori conseguenze, a prescindere, quindi, dalla possibilità in concreto di arresto del soggetto attivo.

È quanto provatamente avvenuto nel caso di specie e, a fronte dellinvito rivolto allimputato dai verbalizzanti, previa chiara ed in equivoca loro qualificazione, percepita anche da testi non direttamente interessati (Orlando), la reazione, con certo di mera passività, posta in essere dal ricorrente per opporsi a che lintervento interruttivo della sua condotta illecita potesse essere portato a positivo e tempestivo esito, deve correttamente essere qualificato reato di resistenza a pubblico ufficiale, così come altrettanto correttamente si è configurato il delitto di lesioni personali volontarie in danno del Ceccarelli, provatamente confermate dalla certificazione sanitaria in atti, secondo quanto precisato dai giudici di merito, anche a smentita dellasserita (e non provata, nemmeno in punto di logica) accidentalità della causa cagionante dette lesioni, deliberatamente e consapevolmente posta in essere dal prevenuto.

Parimenti connotati da caratteri di manifesta infondatezza, non immuni da spunti di censure in punto di fatto, sono le argomentazioni difensive tese ad escludere la configurabilità del rato di atti osceni.

Correttamente i giudici di merito sia di primo che di secondo grado, hanno inquadrato la condotta dellimputato sub articolo 527 Cp ricorrendone tutti gli elementi costitutivi.

Ed invero, estrarre dai pantaloni il pene maschile, peraltro in posizione eretta e strofinarlo contro i glutei di una donna, nel contesto di un ambiente pubblico, quale è quello di un autobus di linea, durante il suo servizio di trasporto urbano, integra unipotesi di azione riferita chiaramente e tipicamente alla sfera sessuale, lesiva del comune senso del pudore perché obiettivamente idonea a ad offendere immediatamente la sfera di verecondia sessuale di quisque de populo, avuto riguardo alle condizioni di tempo e di luogo di perpetrazione di tale condotta, punibile, peraltro, a titolo di dolo generico, bastevole essendo la volontà cosciente del soggetto agente di compiere un tale atto nel contesto spazio-temporale in cui altrettanto consapevolmente e volontariamente agisce.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500.00 in favore della cassa delle ammende.