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Wednesday 26 August 2020

Sì ai pernottamenti presso il genitore non collocatario (PADRE) dei minori di età inferiore ai tre anni

Con sentenza n.16125/20 del 28/7/2020 la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una mamma collocataria del figlio minore, di due anni di età, che impugnava la decisione dei giudici di appello che avevano ritenuto conforme all’interesse del minore un pernottamento a settimana presso il padre.

Esiste un pensiero ricorrente che considera i tre anni di età come lo spartiacque minimo per consentire al minore di dormire anche con il genitore non collocatario, di solito il padre.
Prima di tale età, si sente affermare, da avvocati, giudici, psicologi, il bambino ha nei confronti della madre un attaccamento che sconsiglia di autorizzare i pernottamenti fuori casa.
Ciò a mio avviso risponde più ad una vetusta logica ed al comune sentire portato a considerare i padri inadatti all’accudimento di un bimbo in fasce. Ciò anche per ragioni culturali, ataviche che non si ha qui il tempo di illustrare, ma che vanno considerate superate dalla attuale società reale: numerosissimi sono i padri che, anche grazie ai congedi parentali, si occupano dei loro figli appena nati e sono perfettamente in grado di lavarli, sfamarli, addormentarli, cambiarli.
Tra l’altro, in questa fase di prima infanzia mantenere un rapporto stretto e significativo anche con il genitore non collocatario, cioè con colui che deve lasciare la casa familiare e rendere familiare al figlio un nuovo ambiente, è certamente nell’interesse del minore. Il minore al di sotto dei tre anni è perfettamente in grado di sviluppare il giusto attaccamento al padre se gli si consente di frequentarlo con regolarità e di sperimentare con lui ogni fase della giornata. Spesso il problema è la mancanza di fiducia tra i due ex coniugi, non il lamentato disagio del minore.

Certo occorre, come sempre, esaminare il caso concreto e verificare che non ci siano impedimenti, differenti dalla tenera età del minore, che sconsiglino il pernottamento fuori casa.

Questo è ciò che ha ribadito la Cassazione, con la sentenza indicata sopra, dopo aver ricordato di avere già più volte affermato che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore giustappunto del minore.
Nel perseguimento di tale interesse, prosegue la Corte, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole (di recente Cass. n. 9764-19);
Nel caso concretamente in esame, la decisione della corte territoriale è stata determinata dalla considerazione che la possibilità del padre di tenere con sé il figlio anche di notte era stata radicalmente esclusa; e ciò tuttavia era avvenuto “esclusivamente in considerazione della tenera età” del figlio, mentre era mancata l’allegazione di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti.
Di contro la corte d’appello ha concluso che, invece, la regolazione dei pernottamenti nei termini (ben vero prudenziali) indicati nel provvedimento era da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l’esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell’interesse precipuo di questi.
Il ricorso della madre in Cassazione è stato dunque respinto con conferma della decisione di appello.

Avv. Elena Buscaglia